Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02974/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09609/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9609 del 2025, proposto da
AB IA srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento,
-del provvedimento REG. Decreti R. 0001247 del 10 luglio 2025, comunicato in pari data, adottato dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti;
-nonché, per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota dello stesso Ministero R.U. U.0011652 del 16 luglio 2025 di riscontro all'istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente ed acquisita al prot. 11414 del 14 luglio 2025;
-di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresa per quanto di ragione la nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti di trasmissione all'ANAC (acquisita al prot. 1000557 del 10 luglio 2025) di detto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dei Trasporti, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente impugna il decreto con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, con efficacia limitata al periodo compreso tra il 12 marzo 2025 ed il 14 marzo 2025, durante il quale la società era formalmente destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Lo stesso decreto è stato contestualmente revocato, delimitandone espressamente l’efficacia al periodo sopra indicato.
2. La sospensione trae origine da un’ispezione effettuata in data 12 marzo 2025 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, presso il luogo di lavoro dove operava la società ricorrente, sito in Castrovillari (Prov. CS), via dei Calzolai (ex c.da Porcione). In quella sede venivano accertate violazioni di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008. A seguito dell’ottemperanza della società alle prescrizioni impartite, la sospensione è stata revocata in data 14 marzo 2025.
3. Il provvedimento interdittivo è stato adottato successivamente, in data 10 luglio 2025, e trasmesso contestualmente ad ANAC per l’annotazione nel Casellario Informatico.
4. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili: 1) per violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/1990 per difetto di contraddittorio procedimentale; 2) per illegittimità derivata dall’illegittima sospensione disposta a monte dall’Ispettorato del Lavoro; 3) per ritardata adozione del provvedimento.
5. In data 3 settembre 2025 si sono costituite formalmente le Amministrazioni resistenti per contraddire al ricorso.
6. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito espresse.
8. L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 impone espressamente che “ per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione ”, e prevede la comunicazione del provvedimento di sospensione “ al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo ” da parte del Ministero competente. Tali previsioni sono state interpretate in senso coerente e costante dalla giurisprudenza amministrativa e dalle prassi ministeriali, nel senso che il decreto interdittivo debba comunque essere adottato anche in caso di sopravvenuta revoca della sospensione, purché essa abbia comunque prodotto effetti.
Il provvedimento di interdizione, infatti, pur non configurandosi come una sanzione in senso proprio, assume la forma di un atto accessorio e ricognitivo, volto a formalizzare e rendere conoscibile una circostanza oggettiva – la sospensione dell’attività imprenditoriale – rilevante per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico nel contesto degli appalti pubblici. Esso persegue finalità di trasparenza e prevenzione, consentendo alle stazioni appaltanti di disporre di tutte le informazioni necessarie nell’ambito della fase di selezione e qualificazione, in coerenza con i principi di legalità e tutela della concorrenza. Ne consegue che tale provvedimento mantiene funzione ed efficacia anche dopo la revoca del provvedimento di sospensione.
9. Nel caso in esame, la sospensione è stata disposta e ha prodotto effetti per il periodo compreso tra il 12 ed il 14 marzo 2025. In tale periodo, parte ricorrente è risultata effettivamente sospesa dall’esercizio dell’attività in ragione delle riscontrate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente necessità, ai sensi della normativa sopra richiamata, di cristallizzare l’effetto interdittivo, sia pure per il solo periodo in cui la sospensione era in vigore. Le circolari n. 1733/2006 del MIT e n. 33/2009 del Ministero del Lavoro confermano tale lettura: in particolare, la seconda chiarisce che il provvedimento di interdizione “ è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione ”, e che laddove la sospensione sia stata efficace anche solo per un giorno, il decreto interdittivo va comunque emesso, anche se con efficacia temporalmente limitata.
10. Non può nemmeno parlarsi di carenza di motivazione, poiché l’atto reca in modo puntuale il riferimento al periodo di sospensione, alle cause della sua adozione, e alle ragioni giuridiche che ne giustificano la revoca contestuale.
11. Il provvedimento impugnato non si pone dunque in contrasto né con la legge, né con la logica né con l’economia dell’azione amministrativa. Al contrario, esso rappresenta una necessaria cristallizzazione di un evento rilevante per la tutela dell’interesse pubblico, funzionale alla trasparenza e alla corretta valutazione dell’affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti. Pur non configurandosi come una misura sanzionatoria in senso tecnico, esso produce effetti sul piano della tracciabilità e della conoscibilità, coerentemente con il principio di leale collaborazione tra amministrazioni e con il sistema di qualificazione previsto dal Codice dei contratti pubblici.
12. Non coglie nel segno neppure la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: trattandosi di atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità, non trova applicazione l’art. 7 della L. n. 241/1990.
13. Parimenti infondata è la censura relativa alla tempestività dell’adozione del decreto ministeriale: la circostanza che siano trascorsi circa quattro mesi dall’irrogazione della sospensione non inficia la legittimità dell’interdizione. Si tratta di un provvedimento ricognitivo che, in quanto tale, può essere adottato anche a distanza di tempo, purché circoscritto al periodo effettivo di sospensione (v. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, n. 16079/2025; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 15503/2025). Nella specie, l’Amministrazione ha esattamente perimetrato l’effetto interdittivo ai soli giorni di sospensione, garantendo proporzionalità e legalità.
14. Infine, la dedotta illegittimità derivata del provvedimento impugnato risulta solo genericamente allegata nel ricorso, sicché non appare nemmeno scrutinabile come motivo di doglianza nella presente sede.
15. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | EL ST |
IL SEGRETARIO