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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1440/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2886/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezzar,14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3564/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229002816075000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229002816075000 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 3564/10/2023 R.S. della
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina – Sez. X, deliberata il 12.10.2023 e depositata il
23.11.2023 (non notificata), con cui è stato accolto il ricorso della contribuente contro intimazione di pagamento n. 29520229002816075000, limitatamente alle somme della cartella n.
29520030045248288000, con condanna dell'ADER alle spese
Convine in giudizio Resistente_1 s.a.s. Appellata non costituita.
Svolgimento del processo di primo grado
Con ricorso notificato il 18.09.2022, la società Resistente_1 s.a.s. impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520229002816075000 (notificata il 09.07.2022), limitatamente all'importo riferibile alla cartella n. 29520030045248288000, deducendo, tra gli altri, l'omessa notifica della cartella e la prescrizione. Il giudizio veniva iscritto al n. 4/2023 RG. La Corte di primo grado accolse il ricorso, annullando l'intimazione nei limiti della cartella indicata e condannando ADER alle spese.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendone la riforma integrale.
In via preliminare, l'appellante deduce che nelle more del giudizio di primo grado la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata “rottamazione-quater” ex art. 1, commi 235 e ss., L. 197/2022 in data 26.06.2023 (prot. W2023062607902572), accolta dall'ADER con provvedimento prot.
AT-29590202301552612180 del 23.08.2023, comprendente espressamente la cartella n.
29520030045248288000 oggetto di lite;
da ciò traeva la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e, quindi, la sua inammissibilità, o, in subordine, l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
Nel merito, ADER deduceva la regolare notifica della cartella e l'insussistenza della prescrizione, anche per gli effetti sospensivi e prorogatori di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Motivo preliminare: sopravvenuta carenza di interesse per adesione alla definizione agevolata
È fondato il motivo preliminare con cui l'appellante censura la decisione di prime cure per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) in data 26.06.2023, con successivo accoglimento in data 23.08.2023 da parte dell'Agente della riscossione, includendo proprio la cartella n. 29520030045248288000 alla base dell'intimazione impugnata. Tali circostanze emergono dall'atto di appello e dai relativi allegati (istanza e provvedimento di accoglimento), ritualmente prodotti. Come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione implica l'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi e determina, perciò, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del contenzioso, con conseguente inammissibilità del ricorso che non può più essere esaminato nel merito (ex multis: Cass. 5.6.2023, n. 15722; Cass. 17.12.2019, n. 33518; Cass. 18.12.2019, n. 33617;
Cass. 21.5.2020, n. 9323).
Nel caso di specie, al momento della deliberazione della sentenza impugnata (12.10.2023) e, comunque, del deposito (23.11.2023), l'adesione della società alla definizione agevolata era già intervenuta ed era stata accolta, con evidente venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso introduttivo. Nondimeno, la Corte di primo grado non ha considerato il fatto sopravvenuto e decisivo, giungendo ad accogliere il ricorso nel merito: ciò integra error in procedendo e impone la riforma della decisione. Ne consegue che il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l'intimazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di scrutinare le ulteriori censure svolte in prime cure o riproposte in appello o, quantomeno anche a voler prescindere da quanto sopra, l'adesione alla definizione agevolata comportava comunque l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere rispetto ai carichi inclusi nella procedura;
2) Spese di lite
La peculiarità della vicenda (adesione alla rottamazione dell'unica cartella impugnata,intervenuta nelle more del giudizio di primo grado e non adeguatamente considerata dal primo giudice) induce questo Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi di compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come applicabile al processo tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2886/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezzar,14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3564/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229002816075000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229002816075000 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 3564/10/2023 R.S. della
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina – Sez. X, deliberata il 12.10.2023 e depositata il
23.11.2023 (non notificata), con cui è stato accolto il ricorso della contribuente contro intimazione di pagamento n. 29520229002816075000, limitatamente alle somme della cartella n.
29520030045248288000, con condanna dell'ADER alle spese
Convine in giudizio Resistente_1 s.a.s. Appellata non costituita.
Svolgimento del processo di primo grado
Con ricorso notificato il 18.09.2022, la società Resistente_1 s.a.s. impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520229002816075000 (notificata il 09.07.2022), limitatamente all'importo riferibile alla cartella n. 29520030045248288000, deducendo, tra gli altri, l'omessa notifica della cartella e la prescrizione. Il giudizio veniva iscritto al n. 4/2023 RG. La Corte di primo grado accolse il ricorso, annullando l'intimazione nei limiti della cartella indicata e condannando ADER alle spese.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendone la riforma integrale.
In via preliminare, l'appellante deduce che nelle more del giudizio di primo grado la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata “rottamazione-quater” ex art. 1, commi 235 e ss., L. 197/2022 in data 26.06.2023 (prot. W2023062607902572), accolta dall'ADER con provvedimento prot.
AT-29590202301552612180 del 23.08.2023, comprendente espressamente la cartella n.
29520030045248288000 oggetto di lite;
da ciò traeva la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e, quindi, la sua inammissibilità, o, in subordine, l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
Nel merito, ADER deduceva la regolare notifica della cartella e l'insussistenza della prescrizione, anche per gli effetti sospensivi e prorogatori di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Motivo preliminare: sopravvenuta carenza di interesse per adesione alla definizione agevolata
È fondato il motivo preliminare con cui l'appellante censura la decisione di prime cure per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) in data 26.06.2023, con successivo accoglimento in data 23.08.2023 da parte dell'Agente della riscossione, includendo proprio la cartella n. 29520030045248288000 alla base dell'intimazione impugnata. Tali circostanze emergono dall'atto di appello e dai relativi allegati (istanza e provvedimento di accoglimento), ritualmente prodotti. Come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione implica l'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi e determina, perciò, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del contenzioso, con conseguente inammissibilità del ricorso che non può più essere esaminato nel merito (ex multis: Cass. 5.6.2023, n. 15722; Cass. 17.12.2019, n. 33518; Cass. 18.12.2019, n. 33617;
Cass. 21.5.2020, n. 9323).
Nel caso di specie, al momento della deliberazione della sentenza impugnata (12.10.2023) e, comunque, del deposito (23.11.2023), l'adesione della società alla definizione agevolata era già intervenuta ed era stata accolta, con evidente venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso introduttivo. Nondimeno, la Corte di primo grado non ha considerato il fatto sopravvenuto e decisivo, giungendo ad accogliere il ricorso nel merito: ciò integra error in procedendo e impone la riforma della decisione. Ne consegue che il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l'intimazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di scrutinare le ulteriori censure svolte in prime cure o riproposte in appello o, quantomeno anche a voler prescindere da quanto sopra, l'adesione alla definizione agevolata comportava comunque l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere rispetto ai carichi inclusi nella procedura;
2) Spese di lite
La peculiarità della vicenda (adesione alla rottamazione dell'unica cartella impugnata,intervenuta nelle more del giudizio di primo grado e non adeguatamente considerata dal primo giudice) induce questo Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi di compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come applicabile al processo tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente