Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/04/2022, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 00249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2022, proposto da
Centro Dialisi SS. Medici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta, n. 5;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scagliola e Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torricella, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
New Dreams Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determina (denominata “Atto Dirigenziale”) n. 11 del 20 gennaio 2022 con la quale il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia ha disposto, “ai sensi dell'art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la revoca dell'accreditamento istituzionale del Centro Dialisi «SS. Medici» sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società «Centro Dialisi SS. Medici S.r.l. - NephroCare»”;
- della nota prot. 9518 del 19 gennaio 2022, a firma del Dirigente Medico - Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di AR, menzionato nella precedente determina, di comunicazione dell’esito del sopralluogo eseguito il 18 gennaio 2022 con accertamento che la struttura de qua risultava chiusa;
- ove occorra e per quanto di ragione, della determina (denominata “Atto Dirigenziale”) del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia n. 4 del 13 gennaio 2022, nella parte in cui è stato disposto che la riattivazione della struttura dialitica sita in Torricella (TA) alla via Piave s.n.c., di titolarità e gestito dalla ricorrente Centro Dialisi SS. Medici S.r.l., dovesse avvenire “con decorrenza immediata dalla data di notifica del presente provvedimento”, nonché nella parte in cui è stato stabilito che il sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di AR, “finalizzato alla verifica della effettiva riattivazione e conseguente svolgimento delle attività di dialisi presso la struttura in oggetto, nonché dell'effettiva congruità della dotazione organica in relazione all'orario di operatività tecnica”, dovesse essere effettuato “entro il 18/10/2022”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di AR;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. Feola, avv.to P. Scagliola anche in sostituzione dell'avv.to F. Settanni, avv.to F. Caricato in sostituzione dell'avv.to M. Carulli, e avv.to F. Follieri;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, atteso che:
- parte ricorrente ha mancato, in relazione al primo motivo gravame, di adempiere all’onere di prova gravante a suo carico ex art. 64 comma 1 c.p.a. non avendo, allo stato, dimostrato l’intervenuta tempestiva riattivazione (da intendersi come effettiva ripresa dell’erogazione delle prestazioni dialitiche in favore dei pazienti), anche solo limitatamente ai tre giorni settimanali di apertura autorizzati, del Centro Dialisi di che trattasi, non potendosi tale onere ritenere adempiuto alla luce dell’ultima produzione documentale del 12 aprile 2022 la quale, oltre a essere tardiva (in quanto effettuata in violazione del termine di cui all’art. 55 comma 5 ultima parte c.p.a.) e ad apparire di dubbia ammissibilità (avendo ad oggetto atti che non hanno natura documentale né carattere di prova precostituita ma che contengono dichiarazioni assunte in corso di processo in spregio al disposto degli artt. 63 comma 3 c.p.a. e 257 bis c.p.c. in tema di prova testimoniale), appare smentita dal contenuto del verbale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di AR (atto a valore fidefacente) da cui emerge che, nel corso del sopralluogo effettuato dal predetto Comando in data 17 gennaio 2022 (giorno pari antecedente al giorno del doppio sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione), presso il Centro Dialisi di Torricella “non vi era alcuna attività sanitaria” e risultava assente qualsiasi operatore sanitario, essendo presenti esclusivamente un’operatrice “impegnata in attività di pulizia degli ambienti” ed una funzionaria amministrativa la quale ha testualmente riferito “di una situazione in via di definizione, che erano in attesa di verifica istituzionale da parte del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di AR, e al momento […] non vi era alcuna attività sanitaria”;
- appare, in ogni caso, congruo il termine del 18 gennaio 2022 stabilito nell’impugnata determina n. 4 del 13 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia per l’effettuazione della “verifica della effettiva riattivazione e conseguente svolgimento delle attività di dialisi” presso il Centro di che trattasi posto che la riattivazione del Centro era stata prescritta già con la determina n. 308 del 19 novembre 2021 del medesimo Dipartimento Regionale (non oggetto di impugnazione) e che con nota prot. 3459 del 10 gennaio 2022, integrata con nota prot. 4813 del 12 gennaio 2022, il Dipartimento di Prevenzione presso l’A.S.L. di AR aveva positivamente accertato la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 “posti rene”, sicché alla Società ricorrente era unicamente richiesto, entro tale lasso di tempo, di riprogrammare presso il Centro di Torricella l’erogazione delle prestazioni dialitiche in favore di pazienti che già frequentavano lo stesso prima della sua chiusura;
- la determina n. 308 del 19 novembre 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, rimasta inoppugnata, ha accertato che la chiusura del Centro Dialisi di Torricella ed il contestuale trasferimento di personale e attrezzature presso il Centro Dialisi di AR (con conseguente spostamento del luogo di cura dei pazienti che ricevevano i trattamenti di dialisi del Centro nei più lontani Centri Dialisi di AR e del P.O. di Manduria) ricade nella fattispecie delineata dall’art. 14, comma 6, L.R. Puglia n. 9 del 2017 di riscontrate “disfunzioni assistenziali” nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, ed ha sospeso, per l’effetto, lo svolgimento dell’attività ai sensi del comma 7 del medesimo articolo individuando la riattivazione del Centro Dialisi di Torricella quale adempimento necessario a rimuovere detta infrazione, sicché, da un lato, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non viene qui in rilievo un’ipotesi di sospensione volontaria (per effetto di specifica istanza dell’interessato) ma autoritativa dell’attività e, dall’altro, l’omessa tempestiva riattivazione del Centro Dialisi integra l’ipotesi di mancata rimozione dell’infrazione a seguito di sospensione, contemplata dal comma 8 dell’art. 14 della L.R. Puglia n. 9 del 2017 e che impone la revoca dell’autorizzazione;
- la revoca disposta a mezzo dell’impugnata determina n. 11 del 20 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia ai sensi del comma 8 dell’art. 14 della L.R. Puglia n. 9 del 2017 ha natura eminentemente sanzionatoria (come reso esplicito dalla rubrica dell’articolo e dal suo presupposto costituto dalla mancata rimozione dell’infrazione che ha dato stura alla sospensione) con la conseguenza che essa non è sussumibile sotto lo schema generale dell’art. 21-quinqueis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. e risulta, nelle fattispecie legalmente tipizzate, sorretta da un interesse pubblico in re ipsa;
- quanto al terzo motivo di gravame, con nota del 24 settembre 2021 prot. n. AOO183/13552, la Regione Puglia ha comunicato l’avvio del procedimento de quo e che, in ogni caso, come risulta ex actis e, specificatamente, dal testo delle determine regionali nr. 308/2021, 4/2022 e 11/2022, si è instaurata tra le parti un’articolata interlocuzione procedimentale che vale ad escludere il lamentato vulnus alle prerogative partecipative della Società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO