Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 16125 del registro generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Ilaria Zattella, presso il cui studio a Roma, via Paolo Emilio n. 7, è elettivamente domiciliato e
, nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Lombardo, presso il cui studio a Palermo, via
Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 17/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2023 , a modifica delle condizioni contenute Parte_1 nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 19/06/2018 e autorizzato dal
Procuratore della Repubblica iL 02/07/2018, ha chiesto revocarsi l'assegno divorzile di €
200,00 in favore della e l'ampliamento del diritto di visita della figlia minore CP_1
. Per_1
Con comparsa del 18/03/2024 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie (27/12/2004) e (12/11/2007) da € 400,00 ad Per_2 Per_1
€ 600,00 al mese.
1
“1) La figlia minore della coppia, , resterà affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso, fissandone il domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
2) In considerazione dell'età della minore, il sig. avrà facoltà di incontrare la Pt_1
figlia liberamente mediante accordi raggiunti direttamente con la predetta, tenendo conto delle esigenze e della volontà manifestata da quest'ultima;
3) Il sig. verserà entro il giorno 5 del mese alla sig.ra a titolo di Pt_1 Parte_2
contributo di mantenimento delle figlie , maggiorenne ed economicamente non Per_2
autosufficiente e , minorenne, la somma di euro 461,38 (euro 230,69 per Per_1
ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile e il sig. accetta la suddetta CP_1 Pt_1
rinuncia;
5) Le spese straordinarie della prole saranno sopportate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Palermo che qui di seguito si riporta:
SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (LIMITATAMENTE AD ALIQUOTA
DOVUTA DA ALTRO GENITORE) ANCHE SE SOSTENUTE SENZA PREVENTIVA
CONCERTAZIONE E/O ACCORDO TRA I GENITORI
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese di istruzione relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
2 b) spese relative ad imposto di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO è INVECE CONDIZIONATO AL
PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
e) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese di istruzione relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limili dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola, dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
e) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO-ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico del genitore che intenda sostenerle,
3 l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alterativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
MODALITÀ' DI RIMORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborsa previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6) Le parti prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità e passaporti, nonché di quelli della figlia minore;
7) Le parti convengono che le superiori condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione;
8) Le parti convengono che le spese legali del presente procedimento si intendono reciprocamente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone la modifica delle condizioni del divorzio di , nato a [...]
Roma il 07/02/1957 ( ) e , nata C.F._1 Controparte_1
a Palermo il 04/04/1967 ( , contenute nell'accordo di C.F._2
4 negoziazione assistita del 19/06/2018 - 02/07/2018, secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo depositato il 17/12/2024, come riportato in parte motiva.
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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