Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/1987, n. 8231
CASS
Sentenza 6 novembre 1987

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Con riguardo al compossesso dei condomini su parti comuni dello edificio l'eccezione feci sed iure feci resta opponibile ogni volta che l'attività materiale del condominio sulle stesse non sia in contrasto con l'Esercizio attuale o potenziale di analoga attività di altro condomino non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali o sulle parti di proprietà individuale. (nella specie la suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha annullato la sentenza del merito per aver ritenuto che la messa in opera di una canna fumaria sull'esterno della facciata di un fabbricato costituisse in sè e per sè spoglio senza accertare altresì se tale mutamento fosse contenuto nei limiti del compossesso del convenuto oppure invadesse la sfera dell'altro compossessore). ( Conf. 580/84; ( Conf. 1383/76; ( Conf. 2104/72).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/1987, n. 8231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8231
    Data del deposito : 6 novembre 1987

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