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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BIANCO ANTONIO, Giudice
CRISTIANI GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259002778023000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/ Come in atti.
Resistente/ Come in atti.
Oggetto: impugnazione
○ della cartella di pagamento notificata il 05/02/2025 per euro 189,79;
○ dell'avviso di intimazione di pagamento notificato l'11/02/2025 per euro 49.516,64, nonché
○ delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti e consequenziali ivi richiamati.
Il valore della lite, ai fini del contributo unificato, è pari a euro 49.706,43.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna la cartella di pagamento di euro
189,79 e il successivo avviso di intimazione di pagamento per euro 49.516,64, entrambi emessi dall'Agenzia delle Entrate – NE e relativi a una pluralità di partite iscritte a ruolo (tributi erariali,
IVA, addizionali e tasse automobilistiche), chiedendone l'annullamento per vizi di notifica, intervenuta prescrizione dei crediti, nonché per illegittima inclusione nell'intimazione di carichi già oggetto di rateazione e/o di giudizi pendenti.
Il ricorrente espone, in sintesi, che:
○ La notifica della cartella di euro 189,79 e dell'avviso di intimazione di euro 49.516,64 è stata effettuata a mezzo PEC da un indirizzo dell'agente della riscossione non risultante dai pubblici elenchi
IPA/INIPEC, in violazione della disciplina sul domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni e dell'art.
3-bis L. 53/1994.
○ Gli atti sono stati trasmessi in formato .pdf privo di sottoscrizione digitale (.p7m), in contrasto con il
Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e la relativa giurisprudenza in tema di validità del documento informatico notificato via PEC.
○ Alcuni dei crediti iscritti a ruolo sarebbero prescritti, trattandosi, in particolare, di tasse automobilistiche (prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982 convertito in L. 53/1983) e di altri tributi soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., non essendo intervenuta valida notifica interruttiva.
Una parte consistente delle somme richieste nell'intimazione risulterebbe già oggetto di rateazione formalmente concessa dall'agente della riscossione e regolarmente onorata, sicché l'inserimento di tali importi nell'intimazione sarebbe illegittimo.
○ Alcune delle cartelle richiamate nell'intimazione risulterebbero già impugnate e oggetto di appello pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Firenze, con conseguente inibizione dell'attività esecutiva sulle relative somme fino alla definizione del giudizio.
La difesa del ricorrente richiama, a sostegno delle proprie tesi, il quadro normativo in materia di notificazioni a mezzo PEC, documento informatico e prescrizione dei crediti tributari, nonché diversi precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, riportati nel ricorso e negli atti successivi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, contestando le eccezioni sollevate dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, ma senza depositare adeguata documentazione atta a dimostrare:
○ la piena regolarità delle notifiche degli atti impugnati (cartella e intimazione);
○ l'assenza di prescrizione per i crediti contestati;
○ la non sussistenza delle rateazioni dedotte dal contribuente e/o la loro decadenza;
○ l'assenza di giudizi pendenti sulle cartelle richiamate nell'intimazione.
La causa viene trattenuta in decisione all'esito dell'udienza, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Sulla validità delle notifiche via PEC
Dalla documentazione in atti risulta che la notifica della cartella di euro 189,79 e dell'avviso di intimazione di euro 49.516,64 è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate – NE mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, proveniente da un indirizzo PEC dell'agente della riscossione che non risulta iscritto nei pubblici registri IPA/INIPEC.
Gli indici pubblici prodotti (indice IPA) attestano infatti che l'indirizzo istituzionale dell'Agenzia delle
Entrate – NE è quello risultante dai pubblici elenchi, mentre l'indirizzo PEC effettivamente utilizzato per l'invio degli atti oggetto di causa non vi risulta iscritto.
La giurisprudenza ritiene, in linea di principio, inesistente la notifica eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici registri, con conseguente nullità dell'atto e di tutti gli atti successivi che ne dipendono.
La Corte dà atto, tuttavia, che è ormai prevalente un diverso orientamento giurisprudenziale, comunque favorevole all'avvenuta notifica, secondo cui la provenienza dell'atto da un indirizzo non correttamente iscritto nei pubblici elenchi non esclude, di per sé, l'esistenza della notificazione ove sia comunque dimostrato il pervenimento dell'atto al destinatario e la sua effettiva conoscibilità.
Nel caso di specie, pur considerando tale orientamento prevalente che valorizza l'effettiva conoscibilità dell'atto, il Collegio rileva come la combinazione dei molteplici vizi dedotti e documentati dal ricorrente:
○ irregolarità dell'indirizzo PEC mittente con difformità rispetto agli indici ufficiali;
○ contestazioni sulla regolarità formale del documento informatico notificato (infra, par. 3.2);
○ mancata prova, da parte dell'Ufficio, della piena conformità della procedura di notifica alla disciplina del CAD e alla normativa speciale in tema di riscossione,
comporti il mancato assolvimento, da parte dell'agente della riscossione, dell'onere probatorio in ordine alla validità delle notifiche della cartella e dell'avviso di intimazione oggetto di impugnazione.
Tale conclusione, unitamente alle ulteriori censure fondate (prescrizione, rateazioni, giudizi pendenti), conduce a ritenere illegittimi gli atti impugnati.
3.2 Sul formato del documento informatico notificato via PEC.
Il ricorrente ha prodotto copia dei messaggi PEC ricevuti e degli allegati, evidenziando come gli atti impugnati siano stati trasmessi in formato .pdf privo di firma digitale (.p7m), ossia senza la sottoscrizione digitale del funzionario competente, in violazione degli artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
La giurisprudenza richiamata in ricorso, e non efficacemente contestata dall'Ufficio, ritiene che la notifica via PEC di atti impositivi o della riscossione non sottoscritti digitalmente o privi delle caratteristiche di integrità, autenticità e immodificabilità proprie del documento informatico, comporti la nullità della notificazione, non essendo garantita la riferibilità dell'atto all'ente impositore o alla riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – NE non ha fornito prova contraria, né ha dimostrato, con idonea documentazione tecnica, che il documento notificato possedesse comunque i requisiti di validità previsti dal CAD. Ne consegue che deve ritenersi fondato anche tale motivo di ricorso.
3.3 Sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo
Dalla lettura dell'intimazione e della documentazione allegata risulta che tra le partite iscritte a ruolo sono ricomprese, tra l'altro, tasse automobilistiche e altri tributi soggetti a prescrizione triennale o quinquennale.
Il ricorrente ha dedotto e documentato il decorso dei termini prescrizionali dalla data di insorgenza del credito e/o dalle (asserite) notifiche delle cartelle, contestando l'efficacia interruttiva di dette notifiche proprio in ragione dei vizi già esaminati.
In assenza di prova, da parte dell'Ufficio, di valide notifiche interruttive dei relativi termini, devono ritenersi prescritti i crediti:
○ relativi alle tasse automobilistiche, per decorso del termine triennale, ai sensi dell'art. 5 D.L.
953/1982, conv. in L. 53/1983;
○ relativi agli altri tributi soggetti a termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c..
Anche sotto tale profilo, pertanto, la pretesa erariale risulta parzialmente estinta per prescrizione.
3.4 Sulle partite oggetto di rateazione.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente e non efficacemente contestata dall'Ufficio emerge che una parte rilevante delle somme richieste nell'intimazione è stata oggetto di una rateazione regolarmente concessa dall'Agenzia delle Entrate – NE e tempestivamente adempiuta dal contribuente, secondo un piano rateale formalizzato in apposito provvedimento.
L'inclusione, nell'avviso di intimazione di euro 49.516,64, di somme già oggetto di piano di rateazione in corso e non decaduto, risulta dunque illegittima, poiché contrasta con la funzione stessa dell'istituto della rateazione – diretto a consentire il pagamento dilazionato del debito e a sospendere, per la parte oggetto di piano, l'attività esecutiva fino a eventuale decadenza. L'Ufficio non ha dato prova né di un provvedimento di decadenza dalla rateazione, né di inadempimenti tali da legittimare l'iscrizione di nuovo carico esecutivo per le medesime somme.
3.5 Sulle cartelle oggetto di giudizi pendenti.
È inoltre documentato che alcune cartelle esattoriali indicate nell'intimazione risultano già impugnate e oggetto di giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di
Firenze, come attestato dagli atti di appello e dalla produzione difensiva del ricorrente.
La pendenza di detto giudizio preclude, per la parte ancora sub iudice, l'avvio o la prosecuzione di attività esecutive basate sugli stessi crediti, quantomeno sino alla definizione della controversia, in applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente.
L'inclusione in intimazione di tali partite, nonostante l'appello pendente, si pone quindi in contrasto con tali principi e contribuisce a integrare l'illegittimità complessiva dell'atto impugnato.
3.6 Sintesi conclusiva dei motivi accolti.
Dall'insieme dei profili esaminati discende che:
○ L'Agenzia delle Entrate – NE non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla piena regolarità delle notifiche via PEC, tenuto conto:
■ dell'irregolarità dell'indirizzo PEC mittente rispetto agli indici ufficiali;
■ dell'assenza di prova della piena conformità del procedimento di notifica alla normativa vigente;
○ Il formato del documento informatico notificato (pdf privo di firma digitale) non risulta conforme ai requisiti del CAD, con conseguente nullità della notificazione.
○ Una parte dei crediti iscritti a ruolo risulta prescritta per decorso dei termini triennali/quinquennali senza valida interruzione.
○ L'intimazione ricomprende somme già oggetto di rateazione valida e in corso, senza che sia stata dimostrata la decadenza dal relativo piano.
○ Alcune delle cartelle richiamate sono oggetto di giudizi pendenti, il che rende comunque illegittima l'inclusione delle relative partite nell'intimazione.
Tali elementi, nel loro insieme, conducono all'accoglimento del ricorso e all'annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Pertanto,
P.Q.M.
○ La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, accoglie il ricorso e, per l'effetto, ■ annulla la cartella di pagamento notificata il 05/02/2025 per euro 189,79; ■ annulla l'avviso di intimazione di pagamento notificato l'11/02/2025 per euro 49.516,64; ○ Condanna l'Agenzia delle Entrate – NE al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.301,80 per compensi, oltre: ■ rimborso forfettario spese nella misura del 15%; ■ IVA e CPA come per legge, tenuto conto della riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992 e dei parametri di cui al D.
M. 10 marzo 2014, n. 55 .
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BIANCO ANTONIO, Giudice
CRISTIANI GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2024 00413545 47 000 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259002778023000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/ Come in atti.
Resistente/ Come in atti.
Oggetto: impugnazione
○ della cartella di pagamento notificata il 05/02/2025 per euro 189,79;
○ dell'avviso di intimazione di pagamento notificato l'11/02/2025 per euro 49.516,64, nonché
○ delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti e consequenziali ivi richiamati.
Il valore della lite, ai fini del contributo unificato, è pari a euro 49.706,43.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna la cartella di pagamento di euro
189,79 e il successivo avviso di intimazione di pagamento per euro 49.516,64, entrambi emessi dall'Agenzia delle Entrate – NE e relativi a una pluralità di partite iscritte a ruolo (tributi erariali,
IVA, addizionali e tasse automobilistiche), chiedendone l'annullamento per vizi di notifica, intervenuta prescrizione dei crediti, nonché per illegittima inclusione nell'intimazione di carichi già oggetto di rateazione e/o di giudizi pendenti.
Il ricorrente espone, in sintesi, che:
○ La notifica della cartella di euro 189,79 e dell'avviso di intimazione di euro 49.516,64 è stata effettuata a mezzo PEC da un indirizzo dell'agente della riscossione non risultante dai pubblici elenchi
IPA/INIPEC, in violazione della disciplina sul domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni e dell'art.
3-bis L. 53/1994.
○ Gli atti sono stati trasmessi in formato .pdf privo di sottoscrizione digitale (.p7m), in contrasto con il
Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e la relativa giurisprudenza in tema di validità del documento informatico notificato via PEC.
○ Alcuni dei crediti iscritti a ruolo sarebbero prescritti, trattandosi, in particolare, di tasse automobilistiche (prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982 convertito in L. 53/1983) e di altri tributi soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., non essendo intervenuta valida notifica interruttiva.
Una parte consistente delle somme richieste nell'intimazione risulterebbe già oggetto di rateazione formalmente concessa dall'agente della riscossione e regolarmente onorata, sicché l'inserimento di tali importi nell'intimazione sarebbe illegittimo.
○ Alcune delle cartelle richiamate nell'intimazione risulterebbero già impugnate e oggetto di appello pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Firenze, con conseguente inibizione dell'attività esecutiva sulle relative somme fino alla definizione del giudizio.
La difesa del ricorrente richiama, a sostegno delle proprie tesi, il quadro normativo in materia di notificazioni a mezzo PEC, documento informatico e prescrizione dei crediti tributari, nonché diversi precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, riportati nel ricorso e negli atti successivi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, contestando le eccezioni sollevate dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, ma senza depositare adeguata documentazione atta a dimostrare:
○ la piena regolarità delle notifiche degli atti impugnati (cartella e intimazione);
○ l'assenza di prescrizione per i crediti contestati;
○ la non sussistenza delle rateazioni dedotte dal contribuente e/o la loro decadenza;
○ l'assenza di giudizi pendenti sulle cartelle richiamate nell'intimazione.
La causa viene trattenuta in decisione all'esito dell'udienza, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Sulla validità delle notifiche via PEC
Dalla documentazione in atti risulta che la notifica della cartella di euro 189,79 e dell'avviso di intimazione di euro 49.516,64 è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate – NE mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, proveniente da un indirizzo PEC dell'agente della riscossione che non risulta iscritto nei pubblici registri IPA/INIPEC.
Gli indici pubblici prodotti (indice IPA) attestano infatti che l'indirizzo istituzionale dell'Agenzia delle
Entrate – NE è quello risultante dai pubblici elenchi, mentre l'indirizzo PEC effettivamente utilizzato per l'invio degli atti oggetto di causa non vi risulta iscritto.
La giurisprudenza ritiene, in linea di principio, inesistente la notifica eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici registri, con conseguente nullità dell'atto e di tutti gli atti successivi che ne dipendono.
La Corte dà atto, tuttavia, che è ormai prevalente un diverso orientamento giurisprudenziale, comunque favorevole all'avvenuta notifica, secondo cui la provenienza dell'atto da un indirizzo non correttamente iscritto nei pubblici elenchi non esclude, di per sé, l'esistenza della notificazione ove sia comunque dimostrato il pervenimento dell'atto al destinatario e la sua effettiva conoscibilità.
Nel caso di specie, pur considerando tale orientamento prevalente che valorizza l'effettiva conoscibilità dell'atto, il Collegio rileva come la combinazione dei molteplici vizi dedotti e documentati dal ricorrente:
○ irregolarità dell'indirizzo PEC mittente con difformità rispetto agli indici ufficiali;
○ contestazioni sulla regolarità formale del documento informatico notificato (infra, par. 3.2);
○ mancata prova, da parte dell'Ufficio, della piena conformità della procedura di notifica alla disciplina del CAD e alla normativa speciale in tema di riscossione,
comporti il mancato assolvimento, da parte dell'agente della riscossione, dell'onere probatorio in ordine alla validità delle notifiche della cartella e dell'avviso di intimazione oggetto di impugnazione.
Tale conclusione, unitamente alle ulteriori censure fondate (prescrizione, rateazioni, giudizi pendenti), conduce a ritenere illegittimi gli atti impugnati.
3.2 Sul formato del documento informatico notificato via PEC.
Il ricorrente ha prodotto copia dei messaggi PEC ricevuti e degli allegati, evidenziando come gli atti impugnati siano stati trasmessi in formato .pdf privo di firma digitale (.p7m), ossia senza la sottoscrizione digitale del funzionario competente, in violazione degli artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
La giurisprudenza richiamata in ricorso, e non efficacemente contestata dall'Ufficio, ritiene che la notifica via PEC di atti impositivi o della riscossione non sottoscritti digitalmente o privi delle caratteristiche di integrità, autenticità e immodificabilità proprie del documento informatico, comporti la nullità della notificazione, non essendo garantita la riferibilità dell'atto all'ente impositore o alla riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – NE non ha fornito prova contraria, né ha dimostrato, con idonea documentazione tecnica, che il documento notificato possedesse comunque i requisiti di validità previsti dal CAD. Ne consegue che deve ritenersi fondato anche tale motivo di ricorso.
3.3 Sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo
Dalla lettura dell'intimazione e della documentazione allegata risulta che tra le partite iscritte a ruolo sono ricomprese, tra l'altro, tasse automobilistiche e altri tributi soggetti a prescrizione triennale o quinquennale.
Il ricorrente ha dedotto e documentato il decorso dei termini prescrizionali dalla data di insorgenza del credito e/o dalle (asserite) notifiche delle cartelle, contestando l'efficacia interruttiva di dette notifiche proprio in ragione dei vizi già esaminati.
In assenza di prova, da parte dell'Ufficio, di valide notifiche interruttive dei relativi termini, devono ritenersi prescritti i crediti:
○ relativi alle tasse automobilistiche, per decorso del termine triennale, ai sensi dell'art. 5 D.L.
953/1982, conv. in L. 53/1983;
○ relativi agli altri tributi soggetti a termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c..
Anche sotto tale profilo, pertanto, la pretesa erariale risulta parzialmente estinta per prescrizione.
3.4 Sulle partite oggetto di rateazione.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente e non efficacemente contestata dall'Ufficio emerge che una parte rilevante delle somme richieste nell'intimazione è stata oggetto di una rateazione regolarmente concessa dall'Agenzia delle Entrate – NE e tempestivamente adempiuta dal contribuente, secondo un piano rateale formalizzato in apposito provvedimento.
L'inclusione, nell'avviso di intimazione di euro 49.516,64, di somme già oggetto di piano di rateazione in corso e non decaduto, risulta dunque illegittima, poiché contrasta con la funzione stessa dell'istituto della rateazione – diretto a consentire il pagamento dilazionato del debito e a sospendere, per la parte oggetto di piano, l'attività esecutiva fino a eventuale decadenza. L'Ufficio non ha dato prova né di un provvedimento di decadenza dalla rateazione, né di inadempimenti tali da legittimare l'iscrizione di nuovo carico esecutivo per le medesime somme.
3.5 Sulle cartelle oggetto di giudizi pendenti.
È inoltre documentato che alcune cartelle esattoriali indicate nell'intimazione risultano già impugnate e oggetto di giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di
Firenze, come attestato dagli atti di appello e dalla produzione difensiva del ricorrente.
La pendenza di detto giudizio preclude, per la parte ancora sub iudice, l'avvio o la prosecuzione di attività esecutive basate sugli stessi crediti, quantomeno sino alla definizione della controversia, in applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente.
L'inclusione in intimazione di tali partite, nonostante l'appello pendente, si pone quindi in contrasto con tali principi e contribuisce a integrare l'illegittimità complessiva dell'atto impugnato.
3.6 Sintesi conclusiva dei motivi accolti.
Dall'insieme dei profili esaminati discende che:
○ L'Agenzia delle Entrate – NE non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla piena regolarità delle notifiche via PEC, tenuto conto:
■ dell'irregolarità dell'indirizzo PEC mittente rispetto agli indici ufficiali;
■ dell'assenza di prova della piena conformità del procedimento di notifica alla normativa vigente;
○ Il formato del documento informatico notificato (pdf privo di firma digitale) non risulta conforme ai requisiti del CAD, con conseguente nullità della notificazione.
○ Una parte dei crediti iscritti a ruolo risulta prescritta per decorso dei termini triennali/quinquennali senza valida interruzione.
○ L'intimazione ricomprende somme già oggetto di rateazione valida e in corso, senza che sia stata dimostrata la decadenza dal relativo piano.
○ Alcune delle cartelle richiamate sono oggetto di giudizi pendenti, il che rende comunque illegittima l'inclusione delle relative partite nell'intimazione.
Tali elementi, nel loro insieme, conducono all'accoglimento del ricorso e all'annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Pertanto,
P.Q.M.
○ La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, accoglie il ricorso e, per l'effetto, ■ annulla la cartella di pagamento notificata il 05/02/2025 per euro 189,79; ■ annulla l'avviso di intimazione di pagamento notificato l'11/02/2025 per euro 49.516,64; ○ Condanna l'Agenzia delle Entrate – NE al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.301,80 per compensi, oltre: ■ rimborso forfettario spese nella misura del 15%; ■ IVA e CPA come per legge, tenuto conto della riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992 e dei parametri di cui al D.
M. 10 marzo 2014, n. 55 .