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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
DI IO OS, Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5274/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Libera Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Difensore 3 - CF_Difensore_3
Difensore 4 - CF_Difensore 4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Libera Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Difensore 3 - CF_Difensore_3 Difensore 4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6967/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T 020371 000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA
DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_2 (acquirente) e il Sig. Resistente_1(cedente) impugnavano l'avviso di liquidazione n. 2020 1T 020371 emesso ai sensi degli artt. 51 e 52 DPR 131/1986 relativo ad una compravendita intervenuta tra le parti.
Entrambe le parti proponevano tempestivo ricorso eccependo: 1) In via principale e nel merito, illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione per violazione e falsa applicazione degli artt.
51 e 52 del DPR 131/86; 2) Violazione del comma 3 dell'art. 51 del DPR 131/1986 per le profonde peculiarità afferenti all'immobile oggetto dell'atto accertato che non lo renderebbero confrontabile con altri immobili sul mercato scambiati. E ciò con particolare riferimento alla superficie che lo ricondurrebbe ad un caso di “fuori scala"; 3) Carenza di elementi presuntivi della pretesa tributaria in quanto determinata e desunta essenzialmente dai dati dell'osservatorio immobiliare (OMI). La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 33, dopo aver riuniti i ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 6967/24 del 15.5.2024 depositata il 27.5,24 ritenendo fondate le doglianze opposte dai ricorrenti in merito alle presunzioni fondanti l'atto sfornite dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza in quanto desunte esclusivamente dall'osservatorio del mercato immobiliare.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 1 ribadendo le proprie ragioni in punto di fatto e di diritto.
Si costituivano nel grado la società Resistente_2 e il Sig. Resistente 1 controdeducendo e insistendo per la conferma della decisione di primo grado.
Nelle more del grado d'appello l'Ufficio, valutata la possibilità di definire il contenzioso in via conciliativa ha perfezionato, d'intesa con il contribuente Resistente_2 Spa parte acquirente e coobbligato solidale nell'atto indicato, il procedimento di conciliazione giudiziale, concluso con la sottoscrizione dell'atto in data 18.4.2025 e ne ha depositato copia nel fascicolo processuale.
Avanza istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio stante la manifestata richiesta di estinzione del processo, formulata dall'Ufficio con allegato accordo conciliativo extra giudiziale.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Presidente La Relatrice
AN LI RO Di IO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
DI IO OS, Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5274/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Libera Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Difensore 3 - CF_Difensore_3
Difensore 4 - CF_Difensore 4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Libera Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Difensore 3 - CF_Difensore_3 Difensore 4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6967/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T 020371 000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA
DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_2 (acquirente) e il Sig. Resistente_1(cedente) impugnavano l'avviso di liquidazione n. 2020 1T 020371 emesso ai sensi degli artt. 51 e 52 DPR 131/1986 relativo ad una compravendita intervenuta tra le parti.
Entrambe le parti proponevano tempestivo ricorso eccependo: 1) In via principale e nel merito, illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione per violazione e falsa applicazione degli artt.
51 e 52 del DPR 131/86; 2) Violazione del comma 3 dell'art. 51 del DPR 131/1986 per le profonde peculiarità afferenti all'immobile oggetto dell'atto accertato che non lo renderebbero confrontabile con altri immobili sul mercato scambiati. E ciò con particolare riferimento alla superficie che lo ricondurrebbe ad un caso di “fuori scala"; 3) Carenza di elementi presuntivi della pretesa tributaria in quanto determinata e desunta essenzialmente dai dati dell'osservatorio immobiliare (OMI). La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 33, dopo aver riuniti i ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 6967/24 del 15.5.2024 depositata il 27.5,24 ritenendo fondate le doglianze opposte dai ricorrenti in merito alle presunzioni fondanti l'atto sfornite dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza in quanto desunte esclusivamente dall'osservatorio del mercato immobiliare.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 1 ribadendo le proprie ragioni in punto di fatto e di diritto.
Si costituivano nel grado la società Resistente_2 e il Sig. Resistente 1 controdeducendo e insistendo per la conferma della decisione di primo grado.
Nelle more del grado d'appello l'Ufficio, valutata la possibilità di definire il contenzioso in via conciliativa ha perfezionato, d'intesa con il contribuente Resistente_2 Spa parte acquirente e coobbligato solidale nell'atto indicato, il procedimento di conciliazione giudiziale, concluso con la sottoscrizione dell'atto in data 18.4.2025 e ne ha depositato copia nel fascicolo processuale.
Avanza istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio stante la manifestata richiesta di estinzione del processo, formulata dall'Ufficio con allegato accordo conciliativo extra giudiziale.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Presidente La Relatrice
AN LI RO Di IO