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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10495/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Martina Boato ricorrente contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
) CodiceFiscale_3
con l'avv. Elena Maria Marchetti resistenti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ha proposto ricorso al fine di ottenere la modifica del Decreto di questo Parte_1
Tribunale pronunciato in data 2.4.2015 che, ratificando le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 27.3.2025, stabiliva che la figlia , all'epoca minorenne, venisse affidata CP_2
in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale per l'effetto veniva assegnata la casa familiare in comproprietà tra i due compagni;
regolamentava i turni di visita del padre e statuiva l'obbligo del padre di corrispondere alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 400,00,
[...]
soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, che la madre si facesse carico di tutte le spese straordinarie
Il ricorrente ha concluso chiedendo:
“Nel merito: Dichiarare la cessazione – con effetto dalla domanda - dell'obbligo del sig. di Parte_1
concorrere al mantenimento della figlia nata l'[...] ormai maggiorenne ed CP_2
economicamente autosufficiente, statuendo contestualmente la cessazione dell'obbligo del datore di lavoro BU srl di corrispondere direttamente tali somme alla signora In ogni caso: Con rifusione delle spese del CP_1
presente procedimento.”
e si sono costituite e hanno concluso chiedendo: Controparte_1 CP_2
“1) continuerà a concorrere al mantenimento della figlia mediante il versamento di € Parte_1 CP_2
250,00 al mese, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da versare direttamente da parte del datore di lavoro, fino al pieno raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia.
Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come di seguito individuate:
a) spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese scolastiche: buoni pasto, iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie: urgenti e tutte quelle per visite mediche esami e cure erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal S.S.N.) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti e non differibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
farmaci salvavita;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
altre spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
b) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: spese di organizzazione familiare: baby – sitter solamente durante l'anno scolastico ed in ogni caso purché si tratti di persona benevisa ad entrambi i genitori;
spese scolastiche: tasse scolastiche, rette ed iscrizioni a scuole (anche universitarie) private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi, master e stages post-universitari, in e fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di lezioni di scuola guida, pre-scuola e dopo scuola;
spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, autovettura, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite S.S.N.; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite S.S.N. qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
c) Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole
Per le spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento
L'assegno unico universale verrà integralmente percepito dalla mentre le detrazioni CP_3
rimangono a carico di ciascun genitore in misura del 50%.
2) Con vittoria di onorari e spese.”
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 30/10/2025, il
Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
Part
“Il sig. cesserà dall'obbligo di corrispondere il mantenimento ordinario e straordinario per la figlia
Part con decorrenza novembre 2025; il sig. si accollerà i 2/3 delle spese necessarie per dare attuazione CP_2
alla donazione già indicata nell'accordo omologato in data 2 aprile 2015. Spese di lite compensate”.
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa.
Il P.M. è intervenuto.
Ciò premesso, la modifica di cui alla proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito, appare ratificabile da parte del Tribunale, dato che essa consente di dare un assetto complessivamente equo dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni come da proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del 30/10/2025.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 04/11/2025 Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca