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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2349/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. in proprio e in qualità di genitore C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore Persona_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa
[...] C.F._2 dall'Avv. Sabrina Menchelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
attrice
nei confronti di
CP
(Cod. Fisc. rappresentato e difeso, giusta procura C.F._3 in atti, dall'Avv. Gian Carlo Cricca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Via Marina Vecchia, n. 4 convenuto
CP
(Cod. Fisc. C.F._4
convenuto contumace
Oggetto: impugnazione di rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Massa, contrariis rejectis -
Accertata la rinunzia all'eredità , effettuata da parte di in data CP
10.08.2017, nanti al Notaio in Massa Rep. n. 27378 e Persona_2
depositata in Cancelleria del Tribunale di Massa in data 20.09.2017 R.G.
1488/2017, in relazione alla eredità della moglie , nata a [...]
Massa il 29.01.1963, deceduta a Pisa il 13.07.2017, con conseguente devoluzione della stessa in favore del figlio , nato a [...] il CP
31.08.1990;
- Accertato altresì il pregiudizio arrecato dalla suddetta rinunzia a
[...]
, quale creditrice di in proprio ed in qualità di genitore Parte_1 CP
esercente la potestà genitoriale sulla GL minore nata Persona_1
a Pisa il 19.06.2009; per l'effetto dichiarare , quale Parte_1
creditrice di ammessa a farsi autorizzare ad accettare in nome CP
e luogo del rinunziante la eredità suddetta, al solo scopo di CP
soddisfarsi, sino alla concorrenza dei crediti vantati, sui seguenti beni
2 ereditari: - immobile distinto al Catasto Fabbricati Comune di Massa al
Foglio 69 , particella n. 1856, Cat. A7, consistenza vani 7;
- immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Massa al Foglio 69
Particella n. 804, consistenza n. 99 centiare;
- immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Massa al Foglio 69
Particella n. 999, consistenza n. 2 are, 12 centiare, devoluti per l'intero, per effetto della rinunzia suddetta, a , convenuto in giudizio ai CP
fini della opponibilità della sentenza e della relativa trascrizione ed erede che ha accettato l'eredita' in luogo del rinunziante e comunque in possesso dei beni ereditari, figlio di e della de cuius CP PE
. In ogni caso con vittoria di spese e onorari, competenze di giudizio
[...]
e spese registrazione e trascrizione”.
Per il convenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la domanda attrice perchè carente dei presupposti e delle condizioni di esperibilità volute dalla norma nonché, comunque, infondata, in fatto ed in diritto;
con ogni correlata e conseguenziale pronunzia, vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio ed in qualità di madre esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla GL minore , ha Persona_1
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, e CP CP
3 , chiedendo, ex art. 524 c.c., di essere autorizzata ad accettare, CP quale creditrice del predetto convenuto, in luogo di quest'ultimo, l'eredità della di lui moglie (nata a [...] il [...] e Persona_3
deceduta a Pisa il 13.07.2017), fino concorrenza dei crediti vantati in forza dei titoli giudiziali allegati e prodotti a corredo della citazione (tra gli altri, sentenza del Tribunale dei Minorenni di EN n. 155/2011, con la quale
è stato posto a carico del l'obbligo di contribuzione al mantenimento CP ordinaria della GL minore , invalida al 100%, per l'importo Persona_1 mensile di € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa minore, sentenza n. 688/2019 del Tribunale di Massa, con cui è stata respinta l'opposizione del avverso il decreto ingiuntivo n. CP
250/2016, avente ad oggetto il concorso al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la GL, oltre ad altri provvedimenti, emessi anche in procedure esecutive, inerenti a pretese creditorie per il mantenimento della predetta minore, all'esito dei quali il è risultato CP
soccombente e sentenza penale di questo stesso Tribunale con la quale l'imputato era stato condannato al versamento di provvisionale a titolo risarcitorio); eredità rinunziata dal convenuto con atto notarile del
10.08.2017 e quindi devoluta ex lege, anche per la quota originariamente di sua spettanza, in favore del di lui figlio . CP
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: di essere madre di , nata dalla relazione intercorsa con Persona_1
il convenuto, come accertato dal Tribunale dei Minorenni di EN con sentenza n. 155/2011; che il convenuto, nonostante l'accertamento della paternità in forza della suindicata sentenza, aveva omesso di provvedere al mantenimento (sia ordinario che straordinario), all'istruzione ed all'educazione della predetta GL, disinteressandosi della crescita e dello sviluppo della medesima, lasciando che della minore si occupasse in via esclusiva la madre;
che, a fronte del protratto inadempimento del padre, ella si era vista costretta a promuovere plurimi procedimenti di espropriazione immobiliare
4 e presso terzi nei confronti del onde ottenere la realizzazione CP
forzosa dei crediti inerenti al mantenimento della GL;
che nel corso degli anni il aveva effettuato spontaneamente, in CP favore di quest'ultima, soltanto due versamenti nel corso degli anni, avendo la sua condotta reso necessaria la presentazione di denuncia querela nei suoi confronti, cui era seguita una sentenza di patteggiamento ed una condanna del con contestuale revoca della sospensione CP
condizionale della pena;
che il disinteresse del padre per la GL risultava ancor più grave in considerazione della condizione di ipovedente della stessa e della sua riconosciuta invalidità civile al 100%, attestata dalla documentazione medica dimessa;
che, con atto notarile del 10.08.2017, ha rinunziato all'eredità CP
della moglie , cui era chiamato a succedere pro quota Persona_3
unitamente al figlio nato dal matrimonio con la predetta de cuius, CP
;
[...]
che la suddetta eredità comprende taluni beni immobili e terreni, meglio identificati in atti quanto a consistenza e dati catastali;
che la rinuncia all'eredità posta in essere dal convenuto ha compromesso ictu oculi le possibilità di soddisfacimento dell'ingente credito vantato dall'attrice, superiore ad € 80.000,00 e derivante dalla sentenza del
Tribunale per i Minorenni di EN e dalla condanna provvisionale emessa in sede penale;
che la rinunzia effettuata dal ha determinato, pertanto, un pregiudizio CP effettivo per la creditrice, sussistendo il diritto, nell'interesse della GL
(titolare del credito rimasto insoluto), di impugnarla, anche in considerazione delle precarie condizioni patrimoniali e reddituali del convenuto e della circostanza che costui non risulta essere proprietario di altro immobile sul territorio nazionale;
5 che, a fronte della liquidità ed esigibilità dell'anzidetto credito, sussistono tutti i presupposti dell'azione ex art. 524 c.c., volta a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore;
che l'esigenza di evocare in giudizio anche il figlio del convenuto, CP
si impone per essere quest'ultimo il soggetto cui è stata devoluta
[...] ex lege l'eredità in conseguenza della rinuncia effettuata dal padre, ai fini dell'opponibilità al medesimo dell'emananda sentenza e della relativa trascrizione, ex art. 2652, n. 1 c.c..
Tanto premesso, l'attrice ha concluso affinché, previo accertamento della rinuncia all'eredità attuata da ella venga autorizzata ad CP accettare in nome e luogo del rinunziante l'eredità suddetta, onde soddisfarsi sui beni ereditari rientranti nell'asse ereditario della de cuius sino alla concorrenza dei crediti accertati e quantificati nei provvedimenti giudiziari richiamati in citazione.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando l'avversa CP
ricostruzione fattuale e giuridica e precisando che, nel corso del tempo, i pagamenti pretesi dall'attrice, senza preavviso alcuno, avevano impedito al convenuto ogni possibilità di gestire liberamente il proprio patrimonio.
Ha evidenziato come le somme corrisposte alla fossero sufficienti Pt_1
ai fini del mantenimento della minore, negando, comunque, che la rinunzia all'eredità del coniuge – dalla quale si era a suo tempo legalmente separato – abbia pregiudicato il soddisfacimento del credito dedotto a fondamento dell'azione ex art. 524 c.c.; dovendosi, al contrario, il proprio reddito retributivo, comprensivo di T.F.R., ed il vitalizio di quiescenza considerare idonei a garantire la realizzazione della pretesa creditoria fatta valere ex adverso, peraltro non meglio quantificata, con conseguente insussistenza dei presupposti giustificativi dell'esperito rimedio art. 524
c.c.. ha quindi concluso per il rigetto della domanda. CP
Nella dichiarata contumacia dell'altro convenuto (figlio di CP quest'ultimo), cui risulta devoluta l'eredità oggetto dell'impugnata rinuncia,
6 la causa, istruita in forma documentale, con l'assunzione di prove orali, nonchè mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06.12.2024, sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, l'azione proposta dalla è stata dalla stessa qualificata come impugnativa Pt_1 della rinuncia all'eredità, ex art. 524 c.c., essendo effettivamente sussumibile in tale disposizione, ai sensi della quale “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti".
La natura giuridica del rimedio di cui all'art. 524 c.c. è controversa, essendosi, per un verso, sostenuto l'affinità dello stesso all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dall'altro ricondotta la sua funzione a quella propria dell'azione surrogatoria ex art. ex art. 2900 c.c.. Va al riguardo rimarcato, tuttavia, che l'impugnazione, da parte del creditore del rinunciante, della rinuncia all'eredità posta in essere dal debitore differisce dall'azione revocatoria, oltre che per la non necessaria presenza del consilium fraudis in capo al debitore (che connota tipicamente l'azione ex art. 2901 c.c.), ben potendo il chiamato all'eredità determinarsi alla rinuncia per ragioni diverse, anche in quanto l'impugnativa ex art. 524 c.c.
“non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore, che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi creditori,”, dal momento che “non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, non essendo, cioè, un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce
7 soltanto un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinunzia in senso proprio, ma un semplice rifiuto, e non produce l'effetto della dismissione di beni entrati nel suo patrimonio, ma quello di impedirne
l'ingresso” (cfr. Cass. n. 2394/1974); per altro verso, l'impugnativa de qua si distingue dall'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., attraverso la quale il creditore esercita la facoltà di far valere, “i diritti e le azioni spettanti ad un suo debitore negligente e dal cui mancato esercizio derivi un danno a lui stesso, che sul patrimonio del debitore ha una garanzia per i suoi diritti”, atteso che, ponendo la stessa rinuncia all'eredità il rinunciante nella “nella medesima condizione di chi non è mai stato chiamato”, dovendosi lo stesso considerare “come se non abbia mai avuto alcun diritto sui beni ereditari”, non pare possa evidentemente concepirsi che, con l'impugnativa della rinuncia, il creditore eserciti in surrogatoria, vale a dire in sostituzione del debitore, un diritto che quest'ultimo non ha e non ha mai avuto, di modo che detta impugnativa “non mira a far entrare i beni dell'eredità rinunciata nel patrimonio del debitore, il quale, per effetto di essa, non li acquista nemmeno fino alla concorrenza del credito fatto valere”, limitandosi a consentire al creditore, attraverso l'accettazione dell'eredità (a ben vedere in nome proprio e per conto del debitore rinunziante), di conseguire il soddisfacimento del proprio diritto, anche in via esecutiva, potendo contare per l'appunto su quegli stessi beni ereditari, venendo essi, anche se acquisiti da altri successibili, attribuiti al creditore per realizzare la propria pretesa, nei limiti e fino a concorrenza della stessa (cfr. Cass. n. 2394/1974 cit., conf. Id. n. 24524/2021). A tale ultimo riguardo, in altri termini, come eloquentemente chiarito dalla stessa
Relazione del al Codice Civile del 1942 (al punto Persona_4
254), “l'esercizio del diritto dei creditori, previsto da questo articolo, importa non già il venire meno della rinunzia e tanto meno l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori, ma solo il potere di questi di aggredire i beni ereditari … per il soddisfacimento delle loro ragioni”.
8 Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, per l'impugnazione della rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c. è richiesto, sul piano oggettivo, unicamente il prevedibile danno ai creditori, essendo a tal fine sufficiente che ricorrano fondati motivi per i quali i beni personali del rinunciante risultino insufficienti a soddisfare integralmente le ragioni creditorie, anche se non ancora accertate nel loro esatto ammontare e persino se eventuali o condizionate;
di modo che, ove venga dimostrata l'idoneità della rinuncia all'eredità ad integrare il pregiudizio, inteso nel senso appena indicato, grava sul debitore l'onere di provare che, nonostante la stessa rinuncia, il proprio patrimonio residuo è in grado di soddisfare il credito dell'attore (cfr.
Cass., n. 8519/2016, Id. n. 7557/2022, Id. n. 5994/2020).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in questione dalla documentazione dimessa in atti e dall'esperita istruttoria è emerso riscontro della fondatezza della domanda proposta da . Parte_1
Invero, quest'ultima vanta un credito cospicuo nei confronti di CP
come comprovato dai titoli giudiziali dimessi a corredo della citazione (cfr. docc. docc.12,15,17,19 parte attrice) e le plurime procedure esecutive radicate dalla creditrice al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto non hanno sortito effetto alcuno o, comunque, non hanno consentito il soddisfacimento integrale del credito.
A fronte dell'incapienza patrimoniale del come evidenziato già CP
oggetto di plurime procedure esecutive, considerato che, a fronte della carenza di ulteriori evidenze istruttorie circa l'entità e la composizione del suo patrimonio, lo stesso non risulta intestatario di immobili sull'intero territorio nazionale (cfr. visura catastale allegata alla citazione sub doc. 18)
e tenuto conto, altresì, della considerevole consistenza dell'esposizione debitoria gravante sullo stesso convenuto, in forza della richiamata sentenza n. 155/2011 del Tribunale dei Minori di EN (cfr. doc. 1 parte attrice), a titolo di contribuzione al mantenimento al mantenimento ordinario della GL (per l'importo mensile di € 1.500,00, da Persona_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT), oltre che in funzione di
9 compartecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie inerenti alla medesima prole, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda fatta valere in quel giudizio (05.03.2010, data di proposizione del relativo ricorso introduttivo) - risultando intervenuti soltanto due versamenti pari a complessivi € 11.000,00 (di cui € 10.000,00 nel 2012, dopo la trascrizione di un pignoramento ed € 1.000,00 dopo la presentazione di querela nei confronti dell'obbligato, cfr. docc. 8, 9 e 10 parte attrice), in difetto di dimostrazione di altri pagamenti - risulta evidente il pregiudizio derivante alla creditrice dall'atto di rinuncia all'eredità posto in essere dal debitore in relazione alla successione della di lui coniuge PE
. Invero, la rinunzia all'eredità da parte del impedisce
[...] CP
l'incremento della consistenza del patrimonio di quest'ultimo, precludendo alla , di conseguenza, di ottenere la realizzazione del diritto Pt_1 dedotto, a tutela della GL . E' pertanto evidente l'interesse Persona_1 ad agire della mediante impugnazione di un atto – la rinunzia Pt_1 all'eredità posta in essere dal per l'appunto – che le preclude, o CP
comunque limita significativamente, la facoltà di agire utilmente in executivis onde conseguire il soddisfatto della pretesa creditoria posta a fondamento dell'iniziativa giudiziale.
D'altro canto, il convenuto, a fronte della rappresentazione fattuale e giuridica della vicenda contenuta in citazione, si è limitato a contestazioni generiche e prive di rilievo, né ha espressamente contestato la sussistenza del credito vantato nei propri confronti dalla , come Pt_1
evincibile dalla documentazione dimessa in atti, limitandosi, almeno inizialmente, a rilevarne la non precisa quantificazione ad opera della controparte, non essendo quindi la sua sussistenza revocabile in punto an debeatur e risultando ultronei ed inconferenti i rilievi difensivi del convenuto circa l'asserita non congruità dell'obbligo contributivo sul medesimo gravante, quale determinato in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi;
per poi assumere genericamente di aver estinto l'esposizione debitoria attraverso il pignoramento presso terzi subito e dei due richiamati
10 pagamenti a suo tempo spontaneamente eseguiti. A fronte della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito dell'attrice - pari, alla data dell'introduzione del giudizio, anche tenendo conto dei due suindicati sporadici versamenti e degli importi periodici percepiti attraverso il pignoramento presso terzi, a circa € 80.000,00 (comprensivo di concorso al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie), in considerazione dell'acclarata ultradecennale morosità, e nelle more aumentato in pendenza di causa - non può trovare accoglimento l'istanza del volta CP all'ammissione di C.T.U. ricostruttiva dell'esatto ammontare del medesimo credito. L'accertamento appena ipotizzato sarebbe evidentemente superfluo, tenuto conto della ripartizione dell'onere probatorio, quale dianzi evidenziato, non costituendo la liquidità del credito necessario presupposto di esperibilità dell'impugnativa ex art. 524 c.c. (cfr. Cass. n.
7557/2022 cit.), per quanto chiarito, e non avendo l'obbligato dato dimostrazione né di aver estinto l'esposizione debitoria ex adverso allegata a suo carico (come sopra quantificata), nè che la consistenza del proprio patrimonio (privato dell'asse ereditario oggetto di rinuncia, consistente in beni immobili stimati di valore complessivo pari ad €
155.992,14 ed in beni mobili di valore pari ad € 8.470,00, per quanto si evince dalla denuncia di successione a nome del figlio del convenuto, CP
, acquisita agli atti del giudizio attraverso ordine di esibizione ex art.
[...]
11 Sussiste, come già precisato, l'eventus damni, nella peculiare accezione che viene in rilievo nell'impugnativa ex art. 524 c.c., non essendo revocabile in dubbio che l'intervenuta rinunzia da parte di CP all'eredità della propria coniuge ha determinato la sottrazione dei beni nella stessa inclusi, per la quota ereditaria di sua pertinenza, all'azione esecutiva della , con la conseguente fondatezza della spiegata Pt_1
azione ex art. 524 c.c., indipendentemente dalla preordinazione o meno di siffatto effetto al fine di eludere la realizzazione forzosa dell'avversa pretesa creditoria.
Non ha poi pregio l'assunto difensivo del argomentato in comparsa CP
conclusionale (a pagg. 5-6), secondo cui, essendo tutt'ora pendente il termine (decennale) per l'accettazione dell'eredità della fu PE
, potrebbe ancora intervenire la revoca della rinunzia alla stessa, ex
[...] art. 525 c.c., ciò che varrebbe, a suo dire, a precludere l'accoglimento della domanda. Anche a prescindere dall'incompatibilità del contegno, sia processuale che extraprocessuale, tenuto dal convenuto con l'intenzione di revocare la rinuncia all'eredità – avendo egli omesso detta revoca nel lasso temporale di più di quattro anni intercorso tra la stessa rinuncia
(formalizzata con atto notarile del 10.08.2017) e l'introduzione del presente giudizio (avvenuta nel novembre 2021) ed avendo resistito all'impugnativa ex art. 524 c.c. proposta dalla controparte (in tal modo mostrando la volontà di mantenere gli effetti della medesima rinuncia) – è appena il caso di precisare, al riguardo, che la revoca della rinuncia all'eredità è possibile fino a quando sia ancora pendente la delazione in favore di altro chiamato all'eredità, vale a dire fino a quando l'acquisto dell'eredità in capo a quest'ultimo non si sia perfezionato in virtù della sua accettazione (espressa, tacita o ex lege), prevedendo, non a caso, lo stesso art. 525 c.c. che detta rinuncia possa intervenire, per l'appunto, se essa “non è già stata acquistata da altro chiamato”; situazione, questa, che risulta invece ricorrere, per l'appunto, nel caso in questione, anche a prescindere dalla denuncia di successione a firma di , figlio di CP
12 acquisita agli atti di causa ex art. 210 c.p.c. attraverso CP
l'ordinanza in data 19.05.2023 – denuncia di per sé sola avente, per la prevalente giurisprudenza, natura e funzione meramente fiscale (cfr. Cass.
n. 484372019, Id. n. 10796/2009, Id. n. 478372007) – in virtù dell'incontroverso rilievo del possesso dei beni ereditari in capo allo stesso
, avendo egli indicato, nella missiva accompagnatoria inviata CP all'Ufficio (a corredo della quale è stata depositata la denuncia di successione, in ottemperanza al succitato ordine di esibizione), quale proprio indirizzo quello di Via Belvedere n. 2 in Massa, corrispondente a quello di uno degli immobili compresi nell'asse ereditario della di lui madre e nel quale egli risultava anche residente alla data di Persona_3
introduzione del presente giudizio (per quanto attestato dal certificato anagrafico prodotto dall'attrice sub doc. 22), con il conseguente perfezionamento dell'acquisto iure hereditatis secondo il meccanismo previsto ex art. 485 c.c., in difetto di allegazione e di prova della redazione di inventario ad opera dello stesso chiamato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
La domanda, in conclusione, merita accoglimento, dovendosi autorizzare l'attrice ad accettare, in sostituzione del rinunziante l'eredità di CP
allo stesso pervenuta, nei limiti della quota di spettanza Persona_3 del medesimo (pari al 50% dell'intero compendio ereditario) e fino alla concorrenza dei crediti vantati (per contributo ordinario al mantenimento ordinario, concorso nelle spese straordinarie relative alla GL minore
, risarcimento danni liquidato in sede penale e spese Persona_1
processuali), quali allegati dalla ed in conformità ai provvedimenti Pt_1
giudiziari dimessi in atti.
Il regime delle spese di lite viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue, in relazione al rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto CP
restando dette spese irripetibili nei confronti del convenuto , in CP
mancanza di costituzione in giudizio del medesimo e non essendo
13 quest'ultimo autore dell'impugnata rinuncia ex art. 524 c.c., né potendosi l'acquisto da parte del medesimo della quota ereditaria del padre, conseguente per l'appunto a detta rinuncia, ascrivere a condotta colposa dello stesso , il quale, del resto, ha provveduto ad ottemperare CP all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti con provvedimento in data 19.05.2023, non ravvisandosi, pertanto, nesso di causalità di sorta tra il comportamento di quest'ultimo ed il paventato pregiudizio per le ragioni creditorie;
soccombenza che rappresenta, per l'appunto, indice rivelatore della causalità, che della stessa costituisce il fondamento giustificativo
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 28019/2024, Id. n. 13430/2007, Id. n.
3835/1989). La stessa attrice, del resto, ha fatto presente di aver evocato in giudizio il predetto ai soli fini dell'opponibilità al medesimo CP
della sentenza e della relativa trascrizione, ex art. 2652, comma 2, n. 1
c.c. (cfr. Cass. n. 15468/2003, Id. n. 7735/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta da , in proprio e in rappresentanza della GL minore Parte_1
, autorizza la medesima attrice, ex art. 524 c.c., ad Persona_1 accettare in nome e luogo del rinunziante l'eredità della di lui CP
coniuge (nata a [...] il [...] e deceduta a Pisa il Persona_3
13.07.2017), al solo scopo di soddisfarsi, fino a concorrenza dei crediti dedotti in giudizio (per la quota ereditaria di pertinenza di quest'ultimo convenuto), sui beni facenti parte del suindicato asse ereditario, meglio indicati in atti quanto a consistenza, dati catastali ed estremi identificativi.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle CP spese processuali, che liquida in complessivi € 5.500,00 per compenso
14 professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Dichiara non ripetibili nei confronti del convenuto le spese CP processuali sostenute dall'attrice.
Così deciso in Massa, il 16.04.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
210 c.p.c.), sia tale da costituire, comunque, idonea garanzia (ex art. 2740
c.c.) in funzione della realizzazione della pretesa creditoria posta a fondamento della domanda (pretesa che, pare appena il caso di precisare,
è destinata a protrarsi anche in futuro, maturando, di mese in mese, i singoli ratei della contribuzione al mantenimento della GL); ciò che – anche a prescindere dall'evidenziato omesso assolvimento dell'onere probatorio che incombeva all'obbligato, va ragionevolmente escluso, non fosse altro che in chiave presuntiva, tenuto conto dell'esito delle procedure esecutive documentate in atti, radicate a suo carico ai fini della realizzazione dell'anzidetto credito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2349/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. in proprio e in qualità di genitore C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore Persona_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa
[...] C.F._2 dall'Avv. Sabrina Menchelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
attrice
nei confronti di
CP
(Cod. Fisc. rappresentato e difeso, giusta procura C.F._3 in atti, dall'Avv. Gian Carlo Cricca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Via Marina Vecchia, n. 4 convenuto
CP
(Cod. Fisc. C.F._4
convenuto contumace
Oggetto: impugnazione di rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Massa, contrariis rejectis -
Accertata la rinunzia all'eredità , effettuata da parte di in data CP
10.08.2017, nanti al Notaio in Massa Rep. n. 27378 e Persona_2
depositata in Cancelleria del Tribunale di Massa in data 20.09.2017 R.G.
1488/2017, in relazione alla eredità della moglie , nata a [...]
Massa il 29.01.1963, deceduta a Pisa il 13.07.2017, con conseguente devoluzione della stessa in favore del figlio , nato a [...] il CP
31.08.1990;
- Accertato altresì il pregiudizio arrecato dalla suddetta rinunzia a
[...]
, quale creditrice di in proprio ed in qualità di genitore Parte_1 CP
esercente la potestà genitoriale sulla GL minore nata Persona_1
a Pisa il 19.06.2009; per l'effetto dichiarare , quale Parte_1
creditrice di ammessa a farsi autorizzare ad accettare in nome CP
e luogo del rinunziante la eredità suddetta, al solo scopo di CP
soddisfarsi, sino alla concorrenza dei crediti vantati, sui seguenti beni
2 ereditari: - immobile distinto al Catasto Fabbricati Comune di Massa al
Foglio 69 , particella n. 1856, Cat. A7, consistenza vani 7;
- immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Massa al Foglio 69
Particella n. 804, consistenza n. 99 centiare;
- immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Massa al Foglio 69
Particella n. 999, consistenza n. 2 are, 12 centiare, devoluti per l'intero, per effetto della rinunzia suddetta, a , convenuto in giudizio ai CP
fini della opponibilità della sentenza e della relativa trascrizione ed erede che ha accettato l'eredita' in luogo del rinunziante e comunque in possesso dei beni ereditari, figlio di e della de cuius CP PE
. In ogni caso con vittoria di spese e onorari, competenze di giudizio
[...]
e spese registrazione e trascrizione”.
Per il convenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la domanda attrice perchè carente dei presupposti e delle condizioni di esperibilità volute dalla norma nonché, comunque, infondata, in fatto ed in diritto;
con ogni correlata e conseguenziale pronunzia, vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio ed in qualità di madre esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla GL minore , ha Persona_1
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, e CP CP
3 , chiedendo, ex art. 524 c.c., di essere autorizzata ad accettare, CP quale creditrice del predetto convenuto, in luogo di quest'ultimo, l'eredità della di lui moglie (nata a [...] il [...] e Persona_3
deceduta a Pisa il 13.07.2017), fino concorrenza dei crediti vantati in forza dei titoli giudiziali allegati e prodotti a corredo della citazione (tra gli altri, sentenza del Tribunale dei Minorenni di EN n. 155/2011, con la quale
è stato posto a carico del l'obbligo di contribuzione al mantenimento CP ordinaria della GL minore , invalida al 100%, per l'importo Persona_1 mensile di € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa minore, sentenza n. 688/2019 del Tribunale di Massa, con cui è stata respinta l'opposizione del avverso il decreto ingiuntivo n. CP
250/2016, avente ad oggetto il concorso al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la GL, oltre ad altri provvedimenti, emessi anche in procedure esecutive, inerenti a pretese creditorie per il mantenimento della predetta minore, all'esito dei quali il è risultato CP
soccombente e sentenza penale di questo stesso Tribunale con la quale l'imputato era stato condannato al versamento di provvisionale a titolo risarcitorio); eredità rinunziata dal convenuto con atto notarile del
10.08.2017 e quindi devoluta ex lege, anche per la quota originariamente di sua spettanza, in favore del di lui figlio . CP
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: di essere madre di , nata dalla relazione intercorsa con Persona_1
il convenuto, come accertato dal Tribunale dei Minorenni di EN con sentenza n. 155/2011; che il convenuto, nonostante l'accertamento della paternità in forza della suindicata sentenza, aveva omesso di provvedere al mantenimento (sia ordinario che straordinario), all'istruzione ed all'educazione della predetta GL, disinteressandosi della crescita e dello sviluppo della medesima, lasciando che della minore si occupasse in via esclusiva la madre;
che, a fronte del protratto inadempimento del padre, ella si era vista costretta a promuovere plurimi procedimenti di espropriazione immobiliare
4 e presso terzi nei confronti del onde ottenere la realizzazione CP
forzosa dei crediti inerenti al mantenimento della GL;
che nel corso degli anni il aveva effettuato spontaneamente, in CP favore di quest'ultima, soltanto due versamenti nel corso degli anni, avendo la sua condotta reso necessaria la presentazione di denuncia querela nei suoi confronti, cui era seguita una sentenza di patteggiamento ed una condanna del con contestuale revoca della sospensione CP
condizionale della pena;
che il disinteresse del padre per la GL risultava ancor più grave in considerazione della condizione di ipovedente della stessa e della sua riconosciuta invalidità civile al 100%, attestata dalla documentazione medica dimessa;
che, con atto notarile del 10.08.2017, ha rinunziato all'eredità CP
della moglie , cui era chiamato a succedere pro quota Persona_3
unitamente al figlio nato dal matrimonio con la predetta de cuius, CP
;
[...]
che la suddetta eredità comprende taluni beni immobili e terreni, meglio identificati in atti quanto a consistenza e dati catastali;
che la rinuncia all'eredità posta in essere dal convenuto ha compromesso ictu oculi le possibilità di soddisfacimento dell'ingente credito vantato dall'attrice, superiore ad € 80.000,00 e derivante dalla sentenza del
Tribunale per i Minorenni di EN e dalla condanna provvisionale emessa in sede penale;
che la rinunzia effettuata dal ha determinato, pertanto, un pregiudizio CP effettivo per la creditrice, sussistendo il diritto, nell'interesse della GL
(titolare del credito rimasto insoluto), di impugnarla, anche in considerazione delle precarie condizioni patrimoniali e reddituali del convenuto e della circostanza che costui non risulta essere proprietario di altro immobile sul territorio nazionale;
5 che, a fronte della liquidità ed esigibilità dell'anzidetto credito, sussistono tutti i presupposti dell'azione ex art. 524 c.c., volta a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore;
che l'esigenza di evocare in giudizio anche il figlio del convenuto, CP
si impone per essere quest'ultimo il soggetto cui è stata devoluta
[...] ex lege l'eredità in conseguenza della rinuncia effettuata dal padre, ai fini dell'opponibilità al medesimo dell'emananda sentenza e della relativa trascrizione, ex art. 2652, n. 1 c.c..
Tanto premesso, l'attrice ha concluso affinché, previo accertamento della rinuncia all'eredità attuata da ella venga autorizzata ad CP accettare in nome e luogo del rinunziante l'eredità suddetta, onde soddisfarsi sui beni ereditari rientranti nell'asse ereditario della de cuius sino alla concorrenza dei crediti accertati e quantificati nei provvedimenti giudiziari richiamati in citazione.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando l'avversa CP
ricostruzione fattuale e giuridica e precisando che, nel corso del tempo, i pagamenti pretesi dall'attrice, senza preavviso alcuno, avevano impedito al convenuto ogni possibilità di gestire liberamente il proprio patrimonio.
Ha evidenziato come le somme corrisposte alla fossero sufficienti Pt_1
ai fini del mantenimento della minore, negando, comunque, che la rinunzia all'eredità del coniuge – dalla quale si era a suo tempo legalmente separato – abbia pregiudicato il soddisfacimento del credito dedotto a fondamento dell'azione ex art. 524 c.c.; dovendosi, al contrario, il proprio reddito retributivo, comprensivo di T.F.R., ed il vitalizio di quiescenza considerare idonei a garantire la realizzazione della pretesa creditoria fatta valere ex adverso, peraltro non meglio quantificata, con conseguente insussistenza dei presupposti giustificativi dell'esperito rimedio art. 524
c.c.. ha quindi concluso per il rigetto della domanda. CP
Nella dichiarata contumacia dell'altro convenuto (figlio di CP quest'ultimo), cui risulta devoluta l'eredità oggetto dell'impugnata rinuncia,
6 la causa, istruita in forma documentale, con l'assunzione di prove orali, nonchè mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06.12.2024, sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, l'azione proposta dalla è stata dalla stessa qualificata come impugnativa Pt_1 della rinuncia all'eredità, ex art. 524 c.c., essendo effettivamente sussumibile in tale disposizione, ai sensi della quale “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti".
La natura giuridica del rimedio di cui all'art. 524 c.c. è controversa, essendosi, per un verso, sostenuto l'affinità dello stesso all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dall'altro ricondotta la sua funzione a quella propria dell'azione surrogatoria ex art. ex art. 2900 c.c.. Va al riguardo rimarcato, tuttavia, che l'impugnazione, da parte del creditore del rinunciante, della rinuncia all'eredità posta in essere dal debitore differisce dall'azione revocatoria, oltre che per la non necessaria presenza del consilium fraudis in capo al debitore (che connota tipicamente l'azione ex art. 2901 c.c.), ben potendo il chiamato all'eredità determinarsi alla rinuncia per ragioni diverse, anche in quanto l'impugnativa ex art. 524 c.c.
“non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore, che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi creditori,”, dal momento che “non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, non essendo, cioè, un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce
7 soltanto un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinunzia in senso proprio, ma un semplice rifiuto, e non produce l'effetto della dismissione di beni entrati nel suo patrimonio, ma quello di impedirne
l'ingresso” (cfr. Cass. n. 2394/1974); per altro verso, l'impugnativa de qua si distingue dall'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., attraverso la quale il creditore esercita la facoltà di far valere, “i diritti e le azioni spettanti ad un suo debitore negligente e dal cui mancato esercizio derivi un danno a lui stesso, che sul patrimonio del debitore ha una garanzia per i suoi diritti”, atteso che, ponendo la stessa rinuncia all'eredità il rinunciante nella “nella medesima condizione di chi non è mai stato chiamato”, dovendosi lo stesso considerare “come se non abbia mai avuto alcun diritto sui beni ereditari”, non pare possa evidentemente concepirsi che, con l'impugnativa della rinuncia, il creditore eserciti in surrogatoria, vale a dire in sostituzione del debitore, un diritto che quest'ultimo non ha e non ha mai avuto, di modo che detta impugnativa “non mira a far entrare i beni dell'eredità rinunciata nel patrimonio del debitore, il quale, per effetto di essa, non li acquista nemmeno fino alla concorrenza del credito fatto valere”, limitandosi a consentire al creditore, attraverso l'accettazione dell'eredità (a ben vedere in nome proprio e per conto del debitore rinunziante), di conseguire il soddisfacimento del proprio diritto, anche in via esecutiva, potendo contare per l'appunto su quegli stessi beni ereditari, venendo essi, anche se acquisiti da altri successibili, attribuiti al creditore per realizzare la propria pretesa, nei limiti e fino a concorrenza della stessa (cfr. Cass. n. 2394/1974 cit., conf. Id. n. 24524/2021). A tale ultimo riguardo, in altri termini, come eloquentemente chiarito dalla stessa
Relazione del al Codice Civile del 1942 (al punto Persona_4
254), “l'esercizio del diritto dei creditori, previsto da questo articolo, importa non già il venire meno della rinunzia e tanto meno l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori, ma solo il potere di questi di aggredire i beni ereditari … per il soddisfacimento delle loro ragioni”.
8 Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, per l'impugnazione della rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c. è richiesto, sul piano oggettivo, unicamente il prevedibile danno ai creditori, essendo a tal fine sufficiente che ricorrano fondati motivi per i quali i beni personali del rinunciante risultino insufficienti a soddisfare integralmente le ragioni creditorie, anche se non ancora accertate nel loro esatto ammontare e persino se eventuali o condizionate;
di modo che, ove venga dimostrata l'idoneità della rinuncia all'eredità ad integrare il pregiudizio, inteso nel senso appena indicato, grava sul debitore l'onere di provare che, nonostante la stessa rinuncia, il proprio patrimonio residuo è in grado di soddisfare il credito dell'attore (cfr.
Cass., n. 8519/2016, Id. n. 7557/2022, Id. n. 5994/2020).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in questione dalla documentazione dimessa in atti e dall'esperita istruttoria è emerso riscontro della fondatezza della domanda proposta da . Parte_1
Invero, quest'ultima vanta un credito cospicuo nei confronti di CP
come comprovato dai titoli giudiziali dimessi a corredo della citazione (cfr. docc. docc.12,15,17,19 parte attrice) e le plurime procedure esecutive radicate dalla creditrice al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto non hanno sortito effetto alcuno o, comunque, non hanno consentito il soddisfacimento integrale del credito.
A fronte dell'incapienza patrimoniale del come evidenziato già CP
oggetto di plurime procedure esecutive, considerato che, a fronte della carenza di ulteriori evidenze istruttorie circa l'entità e la composizione del suo patrimonio, lo stesso non risulta intestatario di immobili sull'intero territorio nazionale (cfr. visura catastale allegata alla citazione sub doc. 18)
e tenuto conto, altresì, della considerevole consistenza dell'esposizione debitoria gravante sullo stesso convenuto, in forza della richiamata sentenza n. 155/2011 del Tribunale dei Minori di EN (cfr. doc. 1 parte attrice), a titolo di contribuzione al mantenimento al mantenimento ordinario della GL (per l'importo mensile di € 1.500,00, da Persona_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT), oltre che in funzione di
9 compartecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie inerenti alla medesima prole, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda fatta valere in quel giudizio (05.03.2010, data di proposizione del relativo ricorso introduttivo) - risultando intervenuti soltanto due versamenti pari a complessivi € 11.000,00 (di cui € 10.000,00 nel 2012, dopo la trascrizione di un pignoramento ed € 1.000,00 dopo la presentazione di querela nei confronti dell'obbligato, cfr. docc. 8, 9 e 10 parte attrice), in difetto di dimostrazione di altri pagamenti - risulta evidente il pregiudizio derivante alla creditrice dall'atto di rinuncia all'eredità posto in essere dal debitore in relazione alla successione della di lui coniuge PE
. Invero, la rinunzia all'eredità da parte del impedisce
[...] CP
l'incremento della consistenza del patrimonio di quest'ultimo, precludendo alla , di conseguenza, di ottenere la realizzazione del diritto Pt_1 dedotto, a tutela della GL . E' pertanto evidente l'interesse Persona_1 ad agire della mediante impugnazione di un atto – la rinunzia Pt_1 all'eredità posta in essere dal per l'appunto – che le preclude, o CP
comunque limita significativamente, la facoltà di agire utilmente in executivis onde conseguire il soddisfatto della pretesa creditoria posta a fondamento dell'iniziativa giudiziale.
D'altro canto, il convenuto, a fronte della rappresentazione fattuale e giuridica della vicenda contenuta in citazione, si è limitato a contestazioni generiche e prive di rilievo, né ha espressamente contestato la sussistenza del credito vantato nei propri confronti dalla , come Pt_1
evincibile dalla documentazione dimessa in atti, limitandosi, almeno inizialmente, a rilevarne la non precisa quantificazione ad opera della controparte, non essendo quindi la sua sussistenza revocabile in punto an debeatur e risultando ultronei ed inconferenti i rilievi difensivi del convenuto circa l'asserita non congruità dell'obbligo contributivo sul medesimo gravante, quale determinato in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi;
per poi assumere genericamente di aver estinto l'esposizione debitoria attraverso il pignoramento presso terzi subito e dei due richiamati
10 pagamenti a suo tempo spontaneamente eseguiti. A fronte della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito dell'attrice - pari, alla data dell'introduzione del giudizio, anche tenendo conto dei due suindicati sporadici versamenti e degli importi periodici percepiti attraverso il pignoramento presso terzi, a circa € 80.000,00 (comprensivo di concorso al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie), in considerazione dell'acclarata ultradecennale morosità, e nelle more aumentato in pendenza di causa - non può trovare accoglimento l'istanza del volta CP all'ammissione di C.T.U. ricostruttiva dell'esatto ammontare del medesimo credito. L'accertamento appena ipotizzato sarebbe evidentemente superfluo, tenuto conto della ripartizione dell'onere probatorio, quale dianzi evidenziato, non costituendo la liquidità del credito necessario presupposto di esperibilità dell'impugnativa ex art. 524 c.c. (cfr. Cass. n.
7557/2022 cit.), per quanto chiarito, e non avendo l'obbligato dato dimostrazione né di aver estinto l'esposizione debitoria ex adverso allegata a suo carico (come sopra quantificata), nè che la consistenza del proprio patrimonio (privato dell'asse ereditario oggetto di rinuncia, consistente in beni immobili stimati di valore complessivo pari ad €
155.992,14 ed in beni mobili di valore pari ad € 8.470,00, per quanto si evince dalla denuncia di successione a nome del figlio del convenuto, CP
, acquisita agli atti del giudizio attraverso ordine di esibizione ex art.
[...]
11 Sussiste, come già precisato, l'eventus damni, nella peculiare accezione che viene in rilievo nell'impugnativa ex art. 524 c.c., non essendo revocabile in dubbio che l'intervenuta rinunzia da parte di CP all'eredità della propria coniuge ha determinato la sottrazione dei beni nella stessa inclusi, per la quota ereditaria di sua pertinenza, all'azione esecutiva della , con la conseguente fondatezza della spiegata Pt_1
azione ex art. 524 c.c., indipendentemente dalla preordinazione o meno di siffatto effetto al fine di eludere la realizzazione forzosa dell'avversa pretesa creditoria.
Non ha poi pregio l'assunto difensivo del argomentato in comparsa CP
conclusionale (a pagg. 5-6), secondo cui, essendo tutt'ora pendente il termine (decennale) per l'accettazione dell'eredità della fu PE
, potrebbe ancora intervenire la revoca della rinunzia alla stessa, ex
[...] art. 525 c.c., ciò che varrebbe, a suo dire, a precludere l'accoglimento della domanda. Anche a prescindere dall'incompatibilità del contegno, sia processuale che extraprocessuale, tenuto dal convenuto con l'intenzione di revocare la rinuncia all'eredità – avendo egli omesso detta revoca nel lasso temporale di più di quattro anni intercorso tra la stessa rinuncia
(formalizzata con atto notarile del 10.08.2017) e l'introduzione del presente giudizio (avvenuta nel novembre 2021) ed avendo resistito all'impugnativa ex art. 524 c.c. proposta dalla controparte (in tal modo mostrando la volontà di mantenere gli effetti della medesima rinuncia) – è appena il caso di precisare, al riguardo, che la revoca della rinuncia all'eredità è possibile fino a quando sia ancora pendente la delazione in favore di altro chiamato all'eredità, vale a dire fino a quando l'acquisto dell'eredità in capo a quest'ultimo non si sia perfezionato in virtù della sua accettazione (espressa, tacita o ex lege), prevedendo, non a caso, lo stesso art. 525 c.c. che detta rinuncia possa intervenire, per l'appunto, se essa “non è già stata acquistata da altro chiamato”; situazione, questa, che risulta invece ricorrere, per l'appunto, nel caso in questione, anche a prescindere dalla denuncia di successione a firma di , figlio di CP
12 acquisita agli atti di causa ex art. 210 c.p.c. attraverso CP
l'ordinanza in data 19.05.2023 – denuncia di per sé sola avente, per la prevalente giurisprudenza, natura e funzione meramente fiscale (cfr. Cass.
n. 484372019, Id. n. 10796/2009, Id. n. 478372007) – in virtù dell'incontroverso rilievo del possesso dei beni ereditari in capo allo stesso
, avendo egli indicato, nella missiva accompagnatoria inviata CP all'Ufficio (a corredo della quale è stata depositata la denuncia di successione, in ottemperanza al succitato ordine di esibizione), quale proprio indirizzo quello di Via Belvedere n. 2 in Massa, corrispondente a quello di uno degli immobili compresi nell'asse ereditario della di lui madre e nel quale egli risultava anche residente alla data di Persona_3
introduzione del presente giudizio (per quanto attestato dal certificato anagrafico prodotto dall'attrice sub doc. 22), con il conseguente perfezionamento dell'acquisto iure hereditatis secondo il meccanismo previsto ex art. 485 c.c., in difetto di allegazione e di prova della redazione di inventario ad opera dello stesso chiamato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
La domanda, in conclusione, merita accoglimento, dovendosi autorizzare l'attrice ad accettare, in sostituzione del rinunziante l'eredità di CP
allo stesso pervenuta, nei limiti della quota di spettanza Persona_3 del medesimo (pari al 50% dell'intero compendio ereditario) e fino alla concorrenza dei crediti vantati (per contributo ordinario al mantenimento ordinario, concorso nelle spese straordinarie relative alla GL minore
, risarcimento danni liquidato in sede penale e spese Persona_1
processuali), quali allegati dalla ed in conformità ai provvedimenti Pt_1
giudiziari dimessi in atti.
Il regime delle spese di lite viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue, in relazione al rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto CP
restando dette spese irripetibili nei confronti del convenuto , in CP
mancanza di costituzione in giudizio del medesimo e non essendo
13 quest'ultimo autore dell'impugnata rinuncia ex art. 524 c.c., né potendosi l'acquisto da parte del medesimo della quota ereditaria del padre, conseguente per l'appunto a detta rinuncia, ascrivere a condotta colposa dello stesso , il quale, del resto, ha provveduto ad ottemperare CP all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti con provvedimento in data 19.05.2023, non ravvisandosi, pertanto, nesso di causalità di sorta tra il comportamento di quest'ultimo ed il paventato pregiudizio per le ragioni creditorie;
soccombenza che rappresenta, per l'appunto, indice rivelatore della causalità, che della stessa costituisce il fondamento giustificativo
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 28019/2024, Id. n. 13430/2007, Id. n.
3835/1989). La stessa attrice, del resto, ha fatto presente di aver evocato in giudizio il predetto ai soli fini dell'opponibilità al medesimo CP
della sentenza e della relativa trascrizione, ex art. 2652, comma 2, n. 1
c.c. (cfr. Cass. n. 15468/2003, Id. n. 7735/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta da , in proprio e in rappresentanza della GL minore Parte_1
, autorizza la medesima attrice, ex art. 524 c.c., ad Persona_1 accettare in nome e luogo del rinunziante l'eredità della di lui CP
coniuge (nata a [...] il [...] e deceduta a Pisa il Persona_3
13.07.2017), al solo scopo di soddisfarsi, fino a concorrenza dei crediti dedotti in giudizio (per la quota ereditaria di pertinenza di quest'ultimo convenuto), sui beni facenti parte del suindicato asse ereditario, meglio indicati in atti quanto a consistenza, dati catastali ed estremi identificativi.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle CP spese processuali, che liquida in complessivi € 5.500,00 per compenso
14 professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Dichiara non ripetibili nei confronti del convenuto le spese CP processuali sostenute dall'attrice.
Così deciso in Massa, il 16.04.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
210 c.p.c.), sia tale da costituire, comunque, idonea garanzia (ex art. 2740
c.c.) in funzione della realizzazione della pretesa creditoria posta a fondamento della domanda (pretesa che, pare appena il caso di precisare,
è destinata a protrarsi anche in futuro, maturando, di mese in mese, i singoli ratei della contribuzione al mantenimento della GL); ciò che – anche a prescindere dall'evidenziato omesso assolvimento dell'onere probatorio che incombeva all'obbligato, va ragionevolmente escluso, non fosse altro che in chiave presuntiva, tenuto conto dell'esito delle procedure esecutive documentate in atti, radicate a suo carico ai fini della realizzazione dell'anzidetto credito.