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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 21 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2350/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.Antonella Ardizzone, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Mortara di Ravagnese n.59, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui
[...] elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Santuccio, con cui elettivamente domicilia in Catania, alla via F. Battiato n. 9, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19 maggio 2023 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239000158218000, notificatale dall' in Controparte_4 data 05.04.2023, limitatamente all' avviso di addebito n.39420160001511286000, afferente all'omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per l'anno 2015, per il complessivo importo pari a € 1.342,56. Nello specifico, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti e per la loro mancata allegazione, per violazione del diritto di difesa, e per violazione formale dell'art. 50 D.P.R.602/1973, per l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria (anche) dalla data della presunta notifica dell'avviso di addebito nonché la decadenza del diritto ad agire in via esecutiva. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la e l' CP_1 Controparte_5 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Controparte_4 accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di sede Controparte_6 centrale e sede locale, dell Ufficio-sede di Reggio Calabria e direzione centrale, CP_7 nonché della a Controparte_8 procedere ad esecuzione forzata, a causa dell'intervenuta prescrizione del credito, e, conseguentemente, l'estinzione dell'esecuzione per le motivazioni di cui al punto 3 presente ricorso in opposizione, al quale ci si riporta integralmente. Poiché, alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano atti interruttivi e che il termine prescrizionale risulta maturato a tale data, vanno dichiarati non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali IVS e relative somme aggiuntive, interessi e sanzioni riportati dalla cartella e dall'atto di intimazione di pagamento in oggetto impugnato, e per tale effetto l'atto di intimazione di pagamento 09420239000158218000, relativamente a quanto di competenza del Giudice adito ed in riferimento, quindi, all'avviso di addebito n. 39420160001511286000, oltre ad ogni atto prodromico e successivo vanno annullati in parte qua;
2. In via preliminare: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di sede centrale e Controparte_6 sede locale, dell' Ufficio-sede di Reggio Calabria e direzione centrale, nonché CP_7 della a procedere Controparte_8 ad esecuzione forzata, a causa dell'intervenuta decadenza dal diritto di agire in via esecutiva, e, conseguentemente, considerato che non risultano atti interruttivi, l'estinzione dell'esecuzione per le motivazioni di cui al punto 4 presente ricorso in opposizione, al quale ci si riporta integralmente, e per tale effetto l'atto di intimazione di pagamento 09420239000158218000, relativamente a quanto di competenza del Giudice adito ed in riferimento, quindi, all'avviso di addebito n. 39420160001511286000, oltre ad ogni atto prodromico e successivo vanno annullati in parte qua;
3. accolga le eccezioni di cui ai motivi del ricorso e, per l'effetto, dichiari nullo/annulli e dichiari privo di efficacia, illegittimo l'atto di intimazione di pagamento n. 09420239000158218000 impugnato, relativamente a quanto di competenza del Giudice adito ed in riferimento, quindi, all'avviso di addebito n. 39420160001511286000, oltre ad ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello anche perché le somme pretese non risultano dovute per violazione di norme inderogabili poste a tutela dei diritti del contribuente;
4. accolga i motivi di ricorso e dichiari nullo/annulli, dichiari inefficace, illegittimo l'atto di intimazione di pagamento n. 09420239000158218000 impugnato, relativamente a quanto di competenza del Giudice adito ed in riferimento, quindi, all'avviso di addebito n. 39420160001511286000, oltre ad ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello e dichiari comunque non dovute le somme richieste al ricorrente perché la pretesa è infondata e, comunque, l'atto impugnato illegittimo e nullo per i motivi sopra esposti in spregio alle norme imperative regolatrici la materia;
5. in via del tutto subordinata riduca gli importi richiesti.”; vinte le distraende spese di lite. Costituitasi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare la carenza di CP_1 legittimazione passiva della di cui chiedeva l'estromissione dal Controparte_5 giudizio. Deduceva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, la carenza di interesse ad agire del ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Parimenti costituitasi l' eccepiva il Controparte_4 proprio parziale difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per irretrattabilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sussistenza di atti interruttivi nonché della sospensione dei termini di decorrenza dettata dalla normativa emergenziale Covid-19. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati Controparte_5 CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
2. In ragione del pagamento della pretesa creditoria riportata nell'avviso di addebito n. 39420160001511286000, sotteso all'intimazione impugnata, così come allegato e provato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte ed alla luce del pagamento dell'avviso di addebito, è senza dubbio venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, nonché l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Tanto premesso, le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante la natura documentale della causa, seguono la soccombenza di parte ricorrente e possono essere compensate per metà stante la correttezza del comportamento del ricorrente che ha provveduto al pagamento della pretesa creditoria, evitando le lungaggini di un giudizio. Invero, anche con riferimento alla cessata materia del contendere, vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo è pacifico che la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 39420160001511286000 non risultava essere prescritta stante la sussistenza dell'atto interruttivo depositato da . CP_9
Le spese di lite sono integralmente compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese legali in favore delle resistenti ed liquidate nella Controparte_4 CP_1 somma di € 443,00 in favore di ciascuna, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Controparte_5
Reggio Calabria, lì 21 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano