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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 4.12.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 957 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Filippo Aiello (c.f. - pec CodiceFiscale_2
), dall'avv. Maria Matilde Bidetti (c.f. Email_1 [...]
- pec , dall'avv. Giacomo Summa C.F._3 Email_2
(c.f. - pec ), dall'avv. CodiceFiscale_4 Email_3
LO de CH ME (cf: - pec C.F._5
) e dall'avv. Andrea Circi ( - Email_4 C.F._6 pec ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_5
LO de CH ME in Roma, Viale Angelico, 38 in forza di procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. , numero di fax P.IVA_1
1 06/96514000, posta elettronica certificata domiciliato in Email_6
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.5.2024 la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di
“A) Accertare e dichiarare, sulla base di tutti i motivi dedotti, il diritto della parte ricorrente
a percepire il contributo previsto dall'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in conformità alla domanda di erogazione DOM-2022-114897-SLDSDV2-00001 inviata al competente CP_1
B) Condannare, se ritenuto anche all'esito della disapplicazione dei provvedimenti che hanno determinato la mancata erogazione del contributo a favore della parte ricorrente, il
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 il menzionato contributo nella misura prevista dalle disposizioni legali di riferimento”.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- Di aver presentato domanda in data 9.7.2022 per l'erogazione del contributo a favore dei lavoratori dello spettacolo previsto dall'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Che a seguito di un tortuoso iter procedimentale la sua domanda non è stata accolta, perché la stessa non risultava titolare di un contratto a tempo determinato, requisito per il godimento del contributo introdotto dall'art. 1, comma 1, del DM 236 del 9.6. 2022 e perché non in possesso del requisito contributivo “(ossia avere “…in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo”), previsto dall'art. 1, comma 2 lettera b) del medesimo DM 236/2022;
- Che in realtà la stessa era in possesso del suddetto requisito contributivo;
- Che introduzione del requisito della titolarità di un contratto a termine quale presupposto per beneficiare della prestazione non previsto dalla legge, è illegittimo e discriminatorio anche alla luce della direttiva 99/70/CE;
- Di avere , pertanto, il diritto soggettivo alla percezione del contributo in quanto lavoratrice dello spettacolo, circostanza provata dal fatto che la stessa è iscritta sin dal gennaio 1998 al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997.
Si è costituito il resistente eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione CP_1 del giudice adito e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il giudice ha deciso la causa come da dispositivo. 2 Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di giurisdizione, che nel caso di specie deve peraltro trovare accoglimento.
In tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, è consolidato l'orientamento delle Sezioni
Unite della Cassazione secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione nelle relative controversie, occorre distinguere, in linea di principio, tra la fase procedimentale anteriore alla concessione del beneficio, nella quale si provvede alla valutazione dell'an, del quid e del quomodo dell'erogazione, e quella successiva, riguardante l'esecuzione del rapporto di sovvenzione: mentre nella prima fase la Pubblica Amministrazione è chiamata ad esercitare un potere discrezionale, procedendo alla ponderazione degl'interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda in relazione all'interesse primario avuto di mira dalla legge, con la conseguenza che il richiedente è titolare di una posizione di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo, nella seconda fase occorre procedere alla verifica dell'adempimento degli obblighi imposti con il provvedimento di attribuzione, rispetto alla quale il richiedente è titolare di un diritto soggettivo, azionabile dinanzi al
Giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un n. 21.2.2024 n. 4639; Cass., Sez. Un., 12/04/2019,
n. 10377; 21/01/2014, n. 1132; 20/07/2011, n. 15867).
E' stato tuttavia precisato che a tale criterio fa eccezione l'ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla Pubblica Amministrazione sia demandato soltanto il compito di verificare la sussistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale, dovendosi in tal caso riconoscere, anche con riguardo alla prima fase, la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto, che consente al richiedente di agire dinanzi al Giudice ordinario, per ottenere il riconoscimento del beneficio illegittimamente negatogli dall'Amministrazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. Ordinanza n. del 03/06/2024 n. 15404 conforme a Cass., Sez. Un.,
17/07/2018, n. 19042; 29/03/2017, n. 8115; 7/01/2013, n. 150; 13/10/2011, n. 21062).
Il principio, è del resto conforme al pensiero espresso sul punto dal Consiglio di Stato, secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il
3 quid, il quomodo dell'erogazione, mentre è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (così Cons. St. 19 gennaio 2023, n. 664, facendo richiamo a
. Pl. 29 gennaio 2014, n. 6). Parte_2
Applicando tali principi al caso di specie deve considerarsi che l'art. 89 del DL 18/2020 dispone che : “Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo
a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del
sono istituiti due Fondi da Controparte_2 ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Dal testo della norma emerge che il legislatore non ha indicato precisamente i requisiti per l'accesso dei singoli operatori del mondo dello spettacolo al contributo, ma ha lasciato il potere al per i beni e le attività culturali di individuare i criteri di assegnazione CP_1 del contributo. La norma non introduce, peraltro, un contributo a favore di tutti gli operatori del settore dello spettacolo, ma stanzia dei soldi e rimette all'Amministrazione la scelta discrezionale in merito alla sua ripartizione tra tutti i potenziale operatori dello spettacolo che ritiene, sulla base della comparazione dell'interesse privato (conseguenze negative dell'adozione delle misure di contenimento del covid) e pubblico (connesso alla limitatezza delle risorse) maggiormente meritevoli di tutela in quel determinato momento storico.
A ben vedere ciò che contesta parte ricorrente è proprio l'esercizio di questo potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, nella misura in cui ha scelto di attribuire il contributo solo ai lavoratori dello spettacolo titolari di contratto a tempo determinato.
4 Tale valutazione, proprio perché attinente all'esercizio di potere amministrativo, non può essere sindacata dal giudice ordinario, e deve perciò dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
Sussistono gravi ragioni ex art 92 c.p.c. per compensare le spese di lite, attesa la peculiarità ed eccezionalità della formulazione della norma eccezionale emanata durante l'emergenza sanitaria per COVID 19..
PQM
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Tribunale adito a favore del Giudice
Amministrativo
SPESE compensate
Civitavecchia li 4.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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