Articolo 2896 del Codice civile
Articolo 2956Articolo 2958
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 1991
Art. 2896.

(Aggiudicazione al terzo acquirente).

Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto. ((74)) -------------------- AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654 , 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991
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