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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17475 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., iscritta al n. 24209/24 del Ruolo Generale, posta in deliberazione all'udienza del 10.9.25 e vertente
TRA (C.F. ), difeso dall'Avv. Danilo Delli Parte_1 C.F._1
Paoli RICORRENTE E
già (P. IVA , in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: pagamento competenze professionali.
Visti gli artt. 281 sexies, terdecies e 128 c.p.c., il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che la parte ricorrente agisce per il pagamento di € 224.715,85, oltre IVA e interessi, al netto di due acconti ricevuti, per aver svolto incarichi di consulente, progettista e direttore dei lavori, in ordine agli appalti assunti dalla già CP_1
per manutenzione straordinaria e riqualificazione Controparte_2 energetica, con bonus statali, per alcuni committenti privati.
rappresenta, inoltre, che, sin dagli inizi del 2023, tutti i cantieri subivano una Parte_1 improvvisa battuta d'arresto per mancanza di disponibilità finanziaria della società resistente;
pertanto, il ricorrente, per ragioni fiscali, attendeva la disponibilità di detta liquidità per procedere con la fatturazione dei propri compensi relativi all'anno 2023; sostiene, poi, che i cantieri rimanevano privi di definizione, con conseguenti gravi danni per lo stesso direttore dei lavori, nonostante i solleciti, l'invio di formale diffida e messa in mora, gli impegni assunti verbalmente dalla resistente e, infine, il tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo per mancata comparizione. In ragione dei predetti inadempimenti, domanda, inoltre, la risoluzione di Parte_1 tutti i contratti di incarico nell'ambito degli appalti assunti dalla società CP_1
1 Parte resistente è rimasta contumace.
Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019).” (Cass. 9314/24).
Stante la interruzione delle lavorazioni sui cantieri, come emersa anche dalla Contro comunicazione della allegata (doc. 18) ed il tempo trascorso, deve ritenersi accoglibile la domanda di risoluzione degli incarichi, essendo venuta meno la obbligatorietà per il professionista di proseguire nell'incarico, visto il rilevante inadempimento di controparte di completare gli appalti, quale General contractor.
Dovrà, dunque, verificarsi la specifica attività compiuta dal ricorrente fino al momento della interruzione del rapporto, ai fini della quantificazione del relativo compenso spettante, ai sensi dell'art. 2237 c.c..
Quanto agli interventi di riqualificazione energetica 110%, con redazione e presentazione della CILA – Superbonus, risultano depositate (doc. 3) le lettere di conferimento dell'incarico professionale di progettista e direttore dei lavori a Parte_1 da parte della quale General contractor, contenenti l'elenco delle CP_1 prestazioni da eseguire e l'indicazione del compenso dovuto al professionista, in relazione a vari committenti, come di seguito specificato:
euro 17.472,00; Parte_2
, euro 16.216,00; Parte_3
, euro 19.220,00; Parte_4
, euro 16.271,10; Parte_5
, euro 17. 648, 75; Parte_6
, euro 16.809,33; Parte_7
euro 11.853,50; Parte_8
, euro 13.058,66. Parte_9
In relazione al pagamento del compenso, stabilito in modo omnicomprensivo per l'intero incarico nei vari contratti, si prevedeva la seguente ripartizione temporale:
Per ciascuno dei committenti elencati, dalla documentazione in atti risulta anche la prova della presentazione delle relative pratiche CILAS (doc. 10).
2 Tuttavia, la parte ricorrente, dopo aver specificato che i cantieri non furono completati, non elenca e precisa quali attività ha compiuto per i vari appalti come direttore dei lavori, al fine di poter quantificare correttamente l'importo del compenso spettante, che chiaramente non può essere quello pattuito per l'intero incarico con conclusione dei lavori;
nè viene allegata documentazione relativa ai Sal;
in particolare, il doc. 11, indicato dal ricorrente come dimostrante la protocollazione delle pratiche per il superbonus 110% sul sito istituzionale dell' , progressivamente allo stato di CP_3 avanzamento dei lavori, sino alla effettiva chiusura del SAL 1 e del SAL 2, non contiene gli allegati alle varie pratiche e non permette di verificare la effettiva emissione ed il contenuto dei SAL.
Inoltre, il ricorrente nell'allegato n. 15 e 16 inserisce alla rinfusa tutta una notevole serie di documenti, di cui nulla deduce nell'atto introduttivo circa lo specifico valore probatorio;
infatti, a pag. 4 del ricorso afferma: “A certificazione delle attività Parte_1 svolte dal ricorrente per conto della già risulta una CP_1 Controparte_2 Contro fitta corrispondenza del professionista con l'amministrazione ed il personale della , con particolare riguardo all'amministratore Sig. il figlio Controparte_4 CP_5 ed il socio Nella corrispondenza prodotta (doc. 15), si fa specifico
[...] CP_6 riferimento agli ordini effettuati per i clienti, lo stato di avanzamento dei lavori presso i cantieri aperti e i continui solleciti di pagamento delle fatture emesse in ordine all'attività gradualmente svolta dal progettista e direttore dei lavori;
Risultano, inoltre, le comunicazioni che la CP_1 inviava all'Arch. contenenti documenti di trasporto dei materiali ordinati per la Parte_1 realizzazione e la definizione dei cantieri aperti (doc. 16);”
Va, allora, ricordato, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte che: “un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e della causa petendí con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo)” (Cass. 3022/18).
Infatti: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di
3 una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre
2000, n. 15103, specie in motivazione).” (Cass. SU 2435/08).
Pertanto, considerato che i pagamenti già effettuati dalla società convenuta, riguardano acconti per l'attività di progettazione e presentazione delle nonché acconti su Pt_10 alcuni dei SAL, non può stabilirsi quali ulteriori attività debbano essere ancora remunerate. Potranno, infatti, riconoscersi solo i compensi per il saldo della fattura n. 2/23 di euro
31.836,89 (doc. 5), di cui è stato versato un acconto di euro 7.000,00 in data 24.1.24 (doc. 8), pari ad euro 24.836,89, concordandosi con la giurisprudenza di merito che qualifica come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., l'effettuazione di un pagamento parziale, mediante bonifico la cui causale richiami espressamente il numero di una fattura, anche in assenza di formule speciali o di dichiarazioni esplicite. In particolare, tale ricognizione, quale dichiarazione unilaterale recettizia, produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio, con la conseguenza che grava sulla parte che ha effettuato il pagamento l'onere di provare l'inesistenza del rapporto dedotto in fattura o la diversa natura dello stesso (Trib. Pisa 22.1.24 n. 97; cfr. anche obiter dictum in Cass. 7387/24). Per i sigg.ri e non vi è, invece, prova del contratto tra la Persona_1 CP_7
e quindi, per tali appalti il professionista potrà rivolgersi per il CP_1 Parte_1 pagamento del compenso per l'attività compiuta direttamente ai committenti, mentre non vi è prova del debito assunto dalla società convenuta.
In relazione agli interventi di manutenzione straordinaria (pratiche C.I.L.A. e S.C.I.A.), dalla documentazione in atti risulta la prova delle lettere di incarico dei committenti a dei preventivi tecnici predisposti dal resistente e indirizzati alla al Parte_1 CP_1 cliente, ma non vi è prova di atti sottoscritti dalla società finalizzati alla assunzione dell'onere dei pagamenti;
pertanto, anche in questo caso, il professionista potrà semmai rivolgersi ai committenti, per ottenere il saldo del proprio compenso.
Quanto, infine, all'attività di consulenza diretta per la finalizzata alla verifica CP_1 di conformità di 5 immobili per l'accesso al Superbonus 110%, il doc. 12 contiene le relazioni di sopralluogo per gli immobili di proprietà di , Parte_2 Parte_3
, , nonché la prova delle email Parte_5 Parte_7 Parte_8 inviate da alla società resistente, alle quali risultano allegate le predette Parte_1 relazioni. Tuttavia, va rilevato che tale attività fosse ricompresa nei contratti di cui all'allegato 3 e il relativo corrispettivo risulta oggetto della fattura n. 21/22, già saldata, e della fattura 2/23, di cui si condanna la società al saldo nella presente sentenza, come sopra evidenziato, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse.
P.Q.M.
4 - dichiara la risoluzione di tutti i contratti di incarico tra la già CP_1 [...]
e Controparte_2 Parte_1
- in parziale accoglimento del ricorso, liquida in favore di la somma Parte_1 di euro 24.836,89, oltre IVA, quale saldo del compenso per l'attività professionale di cui
è causa e, per l'effetto, condanna già al CP_1 Controparte_2 pagamento della predetta somma, oltre interessi come in motivazione;
- condanna la già alla rifusione delle spese di lite CP_1 Controparte_2 di controparte, che liquida ex D.M. 55/14 in euro 4.217,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 12.12.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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