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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/09/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 7/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 23.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Nocent, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Pisa, alla Via Santa Marta n. 70/74, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso il cui ufficio sito in
Firenze, alla Via degli Arazzieri, 4, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro e dall'Avv. Katya Lea P.IVA_2
Napoletano, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Pisa, alla Controparte_3
Piazza Guerrazzi n. 17
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 3.1.2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento delle somme effettivamente dovute “per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dall' Aprile 2017
a Gennaio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straor dinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute. Per l'effetto, Voglia condannare il
[...]
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della somma pari Controparte_1 ad Euro 2746,69, in favore del ric orrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di zia oltre interessi e rivalutazione monetaria Pt_2 dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il Ministero iustizia, in CP_4 persona del ministro pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici ( e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro CP_2 intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pr onuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Costituitosi in giudizio, il si è opposto all'accoglimento delle domande ex CP_1 adverso spiegate, eccependo la prescrizione quinquennale dei diritti azionati e l'infondatezza dell'avversa pretesa.
3. Con ordinanza del 4.12.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, preso atto della domanda formulata dal ricorrente di regolarizzazione contributiva.
4. Costituitosi in giudizio anche l' , quest'ultimo ha chiesto di “adottare le decisioni di CP_2 legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della
L. n. 335/95; con vittoria di spese e compens i professionali, o compensazione per quanto di ragione”.
5. Il ricorso è fondato solo nei limiti infra indicati.
5.1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente, che è solo in parte fondata. CP_1
Al riguardo, deve darsi continuità, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento del giudice di legittimità secondo il quale “ In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile al la circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizional e dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione del la pena e le corrispondenti esigenze organizzativ e del l'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione del la prescrizione permane solo fino al la cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi al l'intero periodo di deten zione” (così, Cass. civ. n. 27340/2019). Di conseguenza, devono ritenersi prescritte le pretese riconducibili ai rapporti di lavoro cessati oltre il termine di cinque anni antecedenti la data di notifica del ricorso introduttivo.
5.2. Con riguardo ai profili di merito, deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 22 della L. 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nel suo testo in vigore dal 31.10.1986 “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità
e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamen to economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internat i della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Il testo normativo appena esaminato è stato modificato dall'art. 2 comma 1, lettera f) del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, secondo la seguente formulazione, vigente a far data dal
10.11.2018, “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità
e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”.
5.3. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica volta ad accertare le somme eventualmente da corrispondere al ricorrente per l'attività lavorativa prestata durante il regime di detenzione.
Ebbene, con ragionamento condivisibile l'ausiliario ha accertato, escludendo i periodi di lavoro in cui era già maturata la prescrizione delle differenze retributive, come il ricorrente “applicate le tabelle retributive dei CCNL di riferimento per le mansioni di volta in volta svolte, deve ricevere ulteriori 398,80 euro” (così relazione di CTU depositata in data 13.5.2024).
5.4. Di conseguenza, il resistente deve essere condannato al pagamento della somma CP_1 di euro 398,80. Su tali somme saranno dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria entro i limiti di cui alla disciplina recata dall'art. 22, comma 36 della L. 23 dicembre 1994,
n. 724 (così Cass. civ. n. 17869/2014).
5.5. Deve essere accolta anche la domanda di regolarizzazione contributiva, con riguardo ai contributi non corrisposti in favore dell'Ente previdenziale nei limiti del quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell'Ente previdenziale medesimo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello fino a € 1.100,00.
7. Anche le spese di CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
condanna il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere in favore di la somma di € 398,80 Parte_1 lordi, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dovuto al soddisfo;
condanna il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento dei relativi contributi previdenziali, nei limiti del quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso;
condanna il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 liquidate in € 321,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone le spese di CTU definitivamente in capo al , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 7/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 23.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Nocent, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Pisa, alla Via Santa Marta n. 70/74, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso il cui ufficio sito in
Firenze, alla Via degli Arazzieri, 4, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro e dall'Avv. Katya Lea P.IVA_2
Napoletano, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Pisa, alla Controparte_3
Piazza Guerrazzi n. 17
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 3.1.2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento delle somme effettivamente dovute “per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dall' Aprile 2017
a Gennaio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straor dinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute. Per l'effetto, Voglia condannare il
[...]
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della somma pari Controparte_1 ad Euro 2746,69, in favore del ric orrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di zia oltre interessi e rivalutazione monetaria Pt_2 dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il Ministero iustizia, in CP_4 persona del ministro pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici ( e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro CP_2 intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pr onuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Costituitosi in giudizio, il si è opposto all'accoglimento delle domande ex CP_1 adverso spiegate, eccependo la prescrizione quinquennale dei diritti azionati e l'infondatezza dell'avversa pretesa.
3. Con ordinanza del 4.12.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, preso atto della domanda formulata dal ricorrente di regolarizzazione contributiva.
4. Costituitosi in giudizio anche l' , quest'ultimo ha chiesto di “adottare le decisioni di CP_2 legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della
L. n. 335/95; con vittoria di spese e compens i professionali, o compensazione per quanto di ragione”.
5. Il ricorso è fondato solo nei limiti infra indicati.
5.1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente, che è solo in parte fondata. CP_1
Al riguardo, deve darsi continuità, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento del giudice di legittimità secondo il quale “ In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile al la circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizional e dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione del la pena e le corrispondenti esigenze organizzativ e del l'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione del la prescrizione permane solo fino al la cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi al l'intero periodo di deten zione” (così, Cass. civ. n. 27340/2019). Di conseguenza, devono ritenersi prescritte le pretese riconducibili ai rapporti di lavoro cessati oltre il termine di cinque anni antecedenti la data di notifica del ricorso introduttivo.
5.2. Con riguardo ai profili di merito, deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 22 della L. 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nel suo testo in vigore dal 31.10.1986 “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità
e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamen to economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internat i della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Il testo normativo appena esaminato è stato modificato dall'art. 2 comma 1, lettera f) del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, secondo la seguente formulazione, vigente a far data dal
10.11.2018, “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità
e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”.
5.3. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica volta ad accertare le somme eventualmente da corrispondere al ricorrente per l'attività lavorativa prestata durante il regime di detenzione.
Ebbene, con ragionamento condivisibile l'ausiliario ha accertato, escludendo i periodi di lavoro in cui era già maturata la prescrizione delle differenze retributive, come il ricorrente “applicate le tabelle retributive dei CCNL di riferimento per le mansioni di volta in volta svolte, deve ricevere ulteriori 398,80 euro” (così relazione di CTU depositata in data 13.5.2024).
5.4. Di conseguenza, il resistente deve essere condannato al pagamento della somma CP_1 di euro 398,80. Su tali somme saranno dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria entro i limiti di cui alla disciplina recata dall'art. 22, comma 36 della L. 23 dicembre 1994,
n. 724 (così Cass. civ. n. 17869/2014).
5.5. Deve essere accolta anche la domanda di regolarizzazione contributiva, con riguardo ai contributi non corrisposti in favore dell'Ente previdenziale nei limiti del quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell'Ente previdenziale medesimo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello fino a € 1.100,00.
7. Anche le spese di CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
condanna il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere in favore di la somma di € 398,80 Parte_1 lordi, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dovuto al soddisfo;
condanna il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento dei relativi contributi previdenziali, nei limiti del quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso;
condanna il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 liquidate in € 321,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone le spese di CTU definitivamente in capo al , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli