TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9341 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22874 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. TE LL ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22874/2022 promossa da: con l'Avv. CAPPIELLO EMANUEL Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. FEDERICI PIERLUIGI Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di precisazione delle conclusioni in atti
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposto al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano al n. 27327/19 rg per euro 6.438,47 a fronte di fatture per servizi di telefonia fissa e mobile
Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in via monitoria per essere competente il Tribunale di Nola quale foro del consumatore;
ha eccepito l'inesistenza del Decreto ingiuntivo per vizi della notifica sotto vari profili e proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc
Nel merito ha contestato la tardività del prelievo sul conto corrente da parte di a seguito di questioni legate alla domiciliazione bancaria. CP_1
Ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto concessa ante causam, l' accoglimento delle eccezioni di incompetenza territoriale e la revoca del decreto in comparsa ha insistito nella domanda deducendo che il credito era CP_1 originato da fatture relative a servizi di telefonia fissa e mobile offerti a fronte di regolari contratti business intercorsi tra le parti e depositati in monitorio
Ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata solo con riguardo al foro del consumatore, trattandosi di contratto business a ditta individuale con partita iva, ha contestato l'asserita inesistenza ed irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo. Quanto al merito ha contestato le doglianze in ordine ha le modalità di pagamento dovute a continui cambi di domiciliazione bancaria da parte dell giunti alla fine ad una K.O. della sua carta di credito. In via Pt_1 subordinata ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo capitale ingiunto.
°°°
In via preliminare questo Tribunale dovrà valutare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tempestivamente dall'opponente nel primo atto difensivo costituito dall' atto di citazione.
L'eccezione e' risultata proposta solo con riferimento al foro del consumatore, come tale è risultata incompleta e dovrà essere rigettata
Non solo infatti l'opponente che ha stipulato un contratto business non può essere qualificato consumatore trattandosi di ditta individuale titolare di partita Iva cui è inapplicabile il codice del consumo per Giurisprudenza costante, ma l'eccezione non è stata sollevata come dovuto con riferimento a tutti i possibili fori alternativi.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicatala competenza del Giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento a detti fori ed altresì al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1°comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”).
Con la conseguenza che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del Giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1,ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
In ogni caso questo Tribunale osserva che la competenza risulta correttamente radicata presso il Tribunale di Milano quale luogo del domicilio del creditore trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida in presenza dei contratti CP_1 risultati non contestati (Cassazione SSUU n. 17989/2016)
Passando all'esame del merito, questo Tribunale rileva che nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente in ordine all'esistenza di un contratto sottoscritto tra le parti, ai servizi di telefonia risultati resi, ai devices ricevuti, quindi all'adempimento di sia con riferimento all'an che con riferimento al CP_1 quantum dell'importo richiesto, limitando il debitore le proprie contestazioni alla notifica del Decreto ingiuntivo ritenuta inesistente e ad asseriti ritardi nelle modalità di prelievo bancario mentre è risultato provato in causa che numerosi sono stati i cambiamenti di Iban da parte del debitore con conseguenti difficoltà di prelievo da parte del creditore sino al ko della carta di credito.
Anche la diffida del legale di risultata ricevuta il 12.8.19 dall e CP_1 Pt_1 riepilogativa del credito è rimasta priva di riscontro.
In definitiva, rilevata, come detto, l'assenza di contestazioni, la presenza di fatture confermative dei servizi resi e del valore dei devices forniti, questo Tribunale ritiene che l'importo richiesto risulta nel merito dovuto, essendo risultate del tutto prive di rilievo le doglianze mosse dall'opponente anche in ordine al mancato prelievo dal conto corrente mediante la domiciliazione.
Con ordinanza del 26 ottobre 2022 il precedente Giudice, titolare del Ruolo, in corso di causa ha concesso la richiesta ordinanza ex art 186 bis cpc e dichiarato l'inesistenza della notifica del Decreto ingiuntivo, così come concluso altresì dal Tribunale di Nola nella sentenza n. 2277-2023 depositata in atti e passata in giudicato, come confermato a verbale all'udienza del 5.11.2025 dal procuratore di parte opponente.
Alla medesima udienza il procuratore di ha dato atto dell'infruttuosità CP_1 dell'esecuzione iniziata in base alla concessa ordinanza 186 bis cpc.
Premesso quanto sopra e ad evitare duplicazione di titoli per il medesimo importo e causale, questo Tribunale ritiene che il Decreto Ingiuntivo andrà a revocato, confermata l'ordinanza ex art 186 bis già concessa in corso di causa con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 6.438,47 oltre interessi dalla diffida al saldo.
Quanto alla regolazione delle spese, l'accoglimento delle domande di di CP_1 conferma della competenza territoriale, domanda subordinata di pagamento del credito ed il rigetto della domanda di conferma del decreto consentono a questo Tribunale di considerare vittoriosa su due domande e in prevalenza CP_1 soccombente , del quale andranno infatti rigettate le eccezioni di Pt_1 incompetenza territoriale e le ulteriori domande peraltro assorbite, con il solo accoglimento della domanda di revoca del Decreto ingiuntivo.
In definitiva risultato prevalente soccombente dovrà essere Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate come in dispositivo già compensate per un terzo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
-revoca il Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 27327/19 rg
-condanna al pagamento dell'importo capitale di euro Parte_1
6.438,47 oltre interessi come in parte motiva
-condanna al pagamento delle spese di lite determinate in Parte_1 euro 3.385 così determinate in misura già compensata per un terzo, oltre iva, cpa e contributo unificato. Milano 4.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott. TE LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. TE LL ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22874/2022 promossa da: con l'Avv. CAPPIELLO EMANUEL Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. FEDERICI PIERLUIGI Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di precisazione delle conclusioni in atti
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposto al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano al n. 27327/19 rg per euro 6.438,47 a fronte di fatture per servizi di telefonia fissa e mobile
Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in via monitoria per essere competente il Tribunale di Nola quale foro del consumatore;
ha eccepito l'inesistenza del Decreto ingiuntivo per vizi della notifica sotto vari profili e proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc
Nel merito ha contestato la tardività del prelievo sul conto corrente da parte di a seguito di questioni legate alla domiciliazione bancaria. CP_1
Ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto concessa ante causam, l' accoglimento delle eccezioni di incompetenza territoriale e la revoca del decreto in comparsa ha insistito nella domanda deducendo che il credito era CP_1 originato da fatture relative a servizi di telefonia fissa e mobile offerti a fronte di regolari contratti business intercorsi tra le parti e depositati in monitorio
Ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata solo con riguardo al foro del consumatore, trattandosi di contratto business a ditta individuale con partita iva, ha contestato l'asserita inesistenza ed irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo. Quanto al merito ha contestato le doglianze in ordine ha le modalità di pagamento dovute a continui cambi di domiciliazione bancaria da parte dell giunti alla fine ad una K.O. della sua carta di credito. In via Pt_1 subordinata ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo capitale ingiunto.
°°°
In via preliminare questo Tribunale dovrà valutare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tempestivamente dall'opponente nel primo atto difensivo costituito dall' atto di citazione.
L'eccezione e' risultata proposta solo con riferimento al foro del consumatore, come tale è risultata incompleta e dovrà essere rigettata
Non solo infatti l'opponente che ha stipulato un contratto business non può essere qualificato consumatore trattandosi di ditta individuale titolare di partita Iva cui è inapplicabile il codice del consumo per Giurisprudenza costante, ma l'eccezione non è stata sollevata come dovuto con riferimento a tutti i possibili fori alternativi.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicatala competenza del Giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento a detti fori ed altresì al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1°comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”).
Con la conseguenza che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del Giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1,ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
In ogni caso questo Tribunale osserva che la competenza risulta correttamente radicata presso il Tribunale di Milano quale luogo del domicilio del creditore trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida in presenza dei contratti CP_1 risultati non contestati (Cassazione SSUU n. 17989/2016)
Passando all'esame del merito, questo Tribunale rileva che nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente in ordine all'esistenza di un contratto sottoscritto tra le parti, ai servizi di telefonia risultati resi, ai devices ricevuti, quindi all'adempimento di sia con riferimento all'an che con riferimento al CP_1 quantum dell'importo richiesto, limitando il debitore le proprie contestazioni alla notifica del Decreto ingiuntivo ritenuta inesistente e ad asseriti ritardi nelle modalità di prelievo bancario mentre è risultato provato in causa che numerosi sono stati i cambiamenti di Iban da parte del debitore con conseguenti difficoltà di prelievo da parte del creditore sino al ko della carta di credito.
Anche la diffida del legale di risultata ricevuta il 12.8.19 dall e CP_1 Pt_1 riepilogativa del credito è rimasta priva di riscontro.
In definitiva, rilevata, come detto, l'assenza di contestazioni, la presenza di fatture confermative dei servizi resi e del valore dei devices forniti, questo Tribunale ritiene che l'importo richiesto risulta nel merito dovuto, essendo risultate del tutto prive di rilievo le doglianze mosse dall'opponente anche in ordine al mancato prelievo dal conto corrente mediante la domiciliazione.
Con ordinanza del 26 ottobre 2022 il precedente Giudice, titolare del Ruolo, in corso di causa ha concesso la richiesta ordinanza ex art 186 bis cpc e dichiarato l'inesistenza della notifica del Decreto ingiuntivo, così come concluso altresì dal Tribunale di Nola nella sentenza n. 2277-2023 depositata in atti e passata in giudicato, come confermato a verbale all'udienza del 5.11.2025 dal procuratore di parte opponente.
Alla medesima udienza il procuratore di ha dato atto dell'infruttuosità CP_1 dell'esecuzione iniziata in base alla concessa ordinanza 186 bis cpc.
Premesso quanto sopra e ad evitare duplicazione di titoli per il medesimo importo e causale, questo Tribunale ritiene che il Decreto Ingiuntivo andrà a revocato, confermata l'ordinanza ex art 186 bis già concessa in corso di causa con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 6.438,47 oltre interessi dalla diffida al saldo.
Quanto alla regolazione delle spese, l'accoglimento delle domande di di CP_1 conferma della competenza territoriale, domanda subordinata di pagamento del credito ed il rigetto della domanda di conferma del decreto consentono a questo Tribunale di considerare vittoriosa su due domande e in prevalenza CP_1 soccombente , del quale andranno infatti rigettate le eccezioni di Pt_1 incompetenza territoriale e le ulteriori domande peraltro assorbite, con il solo accoglimento della domanda di revoca del Decreto ingiuntivo.
In definitiva risultato prevalente soccombente dovrà essere Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate come in dispositivo già compensate per un terzo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
-revoca il Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 27327/19 rg
-condanna al pagamento dell'importo capitale di euro Parte_1
6.438,47 oltre interessi come in parte motiva
-condanna al pagamento delle spese di lite determinate in Parte_1 euro 3.385 così determinate in misura già compensata per un terzo, oltre iva, cpa e contributo unificato. Milano 4.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott. TE LL