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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello proposta da:
Sig.ra , nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Ofanto n. 18, presso lo studio degli Avvocati Barbara Nannerini (C.F.
, indirizzo PEC e C.F._2 Email_1
TI AG (C.F. ), indirizzo pec C.F._3
, del Foro di Roma, che la rappresentano e Email_2 difendono anche disgiuntamente tra loro giusta procura ex art. 83, c.p.c.
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]10, Controparte_1
C. F. elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Corvetto 2/2, presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Luca Bellotti (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._5 per mandato allegato e depositato nel fascicolo telematico relativo alla comparsa
-Appellata – E nei confronti di n persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, contumace avverso la sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Genova resa nel procedimento iscritto al n. 3130/2024 R.G., pubblicata in data 5.5.2025.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento anche parziale del proposto appello, in riformare la sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Genova – Sezione Quarta Civile, pronunciata il 4 aprile 2025 e pubblicata il 5 maggio 2025, in via preliminare di rito e d'urgenza Voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte;
sempre in via preliminare dichiarare la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado inesistente e/o quantomeno nulla, con conseguente inesistenza o nullità dell'intero procedimento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.).
Nel merito, senza che ciò costituisca rinuncia all'eccezione preliminare, disporre una nuova ripartizione della pensione di reversibilità del defunto Persona_1 attribuendo alla coniuge superstite una quota non inferiore all'80% o altra Parte_1 maggiore ritenuta equa.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, previo provvedimento più opportuno meglio visto,
IN VIA PRINCIPALE
Respingere, per le ragioni esposte nel presente atto, l'avverso atto di appello datato 04/04/2025 e notificato in data 10/07/2025, in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto;
IN VIA SUBORDINATA ripartire il trattamento di reversibilità per cui è causa determinando il quanto spettante alla Sig.ra in misura non inferiore al 67% del totale, o percentuale meglio vista, Controparte_1 ordinandone il relativo pagamento a decorrere dal mese di Aprile 2024, o scadenza meglio vista e ritenuta, a carico dell'Ente erogatore o della Sig.ra , in solido o in via Parte_1 alternativa o come meglio.
Con vittoria di spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova stabiliva che la pensione di reversibilità del defunto signor fosse da attribuire per la quota pari al 90% a favore Per_1 della signora (ex moglie) e per la quota pari al 10% a favore della signora CP_1 Pt_1 coniuge superstite rimasta contumace in primo grado, quote determinate utilizzando i criteri che lo stesso Giudice di prime cure elencava a pag. 4 della sentenza oggetto di impugnazione.
Con ricorso in appello ex artt. 9 c.3 e 12 quater l. 898/1970 la signora impugnava Pt_1 la sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) "VIOLAZIONE DELL'ART. 143 C.P.C.: NULLITA' DELLA NOTIFICA PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI"
L'appellante sosteneva che fosse stata effettuata la notifica ex art. 143 c.p.c. sulla base dell'irreperibilità della stessa appellante, in assenza però dei presupposti di legge, in quanto la signora aveva una residenza anagrafica certa. Pt_1
In particolare, risultava regolarmente iscritta all'anagrafe del Comune di Badalucco dalla data del 22.5.2024 e non ci sarebbe stata traccia di nessuna attività istruttoria di controparte per verificare la residenza.
La notifica, quindi, sarebbe stata nulla.
2) "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 3, LEGGE 898/1970 PER ERRATA APPLICAZIONE ESCLUSIVA DEL CRITERIO TEMPORALE"
Il Tribunale avrebbe errato in quanto avrebbe fondato la propria decisione tenendo conto solo della durata dei due matrimoni, omettendo di considerare gli altri elementi richiesti dalla normativa, come la convivenza effettiva, l'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge e la situazione economica delle parti.
Nel dettaglio, secondo l'appellante si sarebbe dovuto tenere conto che:
- sebbene il divorzio tra la Sig.ra e il Sig. fosse stato formalizzato il CP_1 Per_1
13.06.2002, la separazione consensuale era già intervenuta nel gennaio 1996. Quindi la separazione durava ormai da 28 anni;
- il signor e la signora avevano convissuto sin dal 2011, perciò la relazione, di Per_1 Pt_1 fatto, durava da 13 anni, nel corso dei quali l'originaria resistente aveva assistito in tutto e per tutto il signor affetto da grave invalidità; Per_1
3) "OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONIUGE SUPERSTITE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ E FUNZIONE SOLIDARISTICA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ"
La ripartizione della pensione di reversibilità compiuta dal Tribunale secondo l'appellante sarebbe stata errata in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che la signora era CP_1 proprietaria dell'appartamento in cui abitava e altresì di una quota di un altro immobile, oltre a percepire la pensione sociale e l'assegno divorzile.
La signora per contro, deduceva di non disporre di alcuna pensione sociale, di vivere Pt_1 in affitto (con canone di euro 300 e bollette per circa euro 100 mensili) aiutata dal fratello e dai familiari e di avere come unica fonte di sostentamento la pensione di reversibilità del coniuge defunto.
Allegava inoltre la signora di aver richiesto un prestito con cessione del quinto per Pt_1
Euro 174,00 per un finanziamento Compass e che la relativa somma veniva trattenuta direttamente dall' INPS dall'importo erogato a titolo di pensione di reversibilità.
Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, dichiararsi - in via preliminare – l'inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e nel merito disporsi una nuova ripartizione della pensione di reversibilità del defunto signor attribuendole una quota non inferiore Per_1 all'80% o altra maggiore ritenuta equa.
Si costituiva la signora prendeva posizione sulle argomentazioni Controparte_1 avversarie, sostenendo in sintesi che: - quanto al primo motivo, il vizio di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ex adverso lamentato, non sarebbe stato sussistente in quanto dal certificato storico di residenza prodotto da controparte sub doc. 5) sarebbe risultata la cancellazione della signora dall'anagrafe della popolazione residente nel Pt_1
Comune di Pompeiana per irreperibilità con decorrenza dalla data del 28.2.2024 con la conseguenza che alla data della notifica dell'atto de quo sarebbe stato integrato il presupposto applicativo dell'articolo 143 c.p.c.;
- quanto al secondo motivo, argomentava la corretta interpretazione, da parte del Tribunale, della documentazione versata in atti sia quanto alla durata dei due rapporti che quanto alle condizioni economiche delle parti.
Nello specifico, sosteneva che controparte non avesse fornito adeguata prova della asserita convivenza con il de cuius a partire dal 2011, non potendosi la stessa desumere con certezza solamente dai certificati anagrafici prodotti;
- quanto al terzo motivo, rilevava la precarietà anche della propria situazione reddituale, evidenziando altresì la diversa accessibilità al mondo del lavoro delle parti, in relazione alla loro età (73 anni la signora , 43 anni la signora . CP_1 Pt_1
Per tutte le esposte considerazioni, la resistente chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza resa in data 18.7.2025 questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, confermando l'udienza del 12.11.2025 per la discussione sul merito.
Le parti precisavano quindi le loro conclusioni per l'udienza del 12.11.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era quindi rimessa per la decisione al Collegio.
***
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
In particolare, occorre iniziare proprio dal primo motivo di appello, relativo alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo per irreperibilità del destinatario, in quanto in grado di travolgere gli altri: come già anticipato infatti in sede di ordinanza in punto sospensiva, esso appare fondato.
Se da un lato può convenirsi con parte resistente sul fatto che l'attestazione di cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Pompeiana (IM) avrebbe potuto in astratto comportare la legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c., dall'altro lato, nel caso di specie, si ritiene non sia stata fornita prova del fatto che il difensore e l'Ufficiale Giudiziario, prima di ricorrere all'iter notificatorio di cui alla suddetta norma, abbiano compiuto sufficienti ricerche al fine di reperire un indirizzo di residenza, domicilio o dimora della signora non Pt_1 essendo all'uopo bastevoli le mere risultanze di una certificazione anagrafica (cfr. Cass. Civ. Sez. V. 25/10/2024 n. 27699), tenuto peraltro anche conto del fatto che ella ha comunque continuato a risiedere nella provincia di Imperia.
Come noto, l'articolo 143 c.p.c. disciplina la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, disponendo che “se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”.
Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. Quindi ove l'ufficiale giudiziario completi la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. limitandosi al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca, dev'essere rilevata la nullità di detta notificazione (Cass. 8638/2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. L'ufficiale giudiziario deve comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.
I presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo, infatti, il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. (Cass. Ord. 40467/2021).
Nel caso di specie, il rispetto di quanto stabilito dalla Suprema Corte avrebbe sicuramente portato alla regolarità della notifica, potendo la destinataria essere facilmente reperibile nel Comune di Badalucco (IM) ove la stessa risiede dal 22.5.2024.
Risulta infatti dai documenti di causa che la richiesta di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è stata svolta in data 23.05.2024 e che l'Ufficiale Giudiziario ha certificato l'avvenuto deposito nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta della Signora in Pompeiana (IM), in data 29.05.2024: sennonché, Pt_1 risulta documentalmente provato e certo che la Signora aveva solo cambiato residenza, Pt_1 essendosi trasferita dal Comune di Pompeiana al Comune di Badalucco (IM), Via Ugo Secondo n. 18, sin dalla data del 22.05.2024.
Pertanto, quando veniva notificato il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la Signora risultava regolarmente residente in altro Comune. Pt_1
La giurisprudenza consolidata afferma che “la notificazione ex art. 143 c.p.c. è consentita solo in presenza dell'assoluta impossibilità di accertare il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo
l'ordinaria diligenza. E' stato anche chiarito che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza” (Cass. n. 15626/2018, citata anche da parte appellante).
Nel caso di specie, la Signora risultava regolarmente iscritta all'anagrafe del Pt_1
Comune di Badalucco sin dal 22.05.2024, ove è tuttora residente mentre non vi è alcuna traccia di eventuale attività istruttoria svolta da parte del notificante, volta ad accertare la residenza anagrafica dell'appellante. Le modalità di notifica nel caso de quo hanno peraltro leso il diritto di difesa della convenuta, odierna appellante, che è rimasta contumace e non ha potuto valorizzare, tra le altre cose, gli elementi in fatto del proprio rapporto con il de cuius con la conseguenza dell'accoglimento totale della domanda della ricorrente, in assenza di contraddittorio.
Si ritiene pertanto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia nulla e che sia quindi necessario rimettere la causa al primo giudice ex articolo 354 c.p.c. il quale prevede, al primo comma, che “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
Quanto agli altri due motivi, si ritengono assorbiti in quello sopra affrontato e deciso.
In ragione della natura, meramente processuale, della presente decisione le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 497/2025 del Parte_1
Tribunale di Genova resa nel procedimento iscritto al n. 3130/2024 R.G., pubblicata in data 5.5.2025 e per l'effetto
- Dichiara la nullità della notificazione ex articolo 143 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
- Rimette la causa al primo Giudice ex articolo 354 c.p.c., da individuarsi nel Tribunale di Genova,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova il 13.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Franco Davini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello proposta da:
Sig.ra , nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Ofanto n. 18, presso lo studio degli Avvocati Barbara Nannerini (C.F.
, indirizzo PEC e C.F._2 Email_1
TI AG (C.F. ), indirizzo pec C.F._3
, del Foro di Roma, che la rappresentano e Email_2 difendono anche disgiuntamente tra loro giusta procura ex art. 83, c.p.c.
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]10, Controparte_1
C. F. elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Corvetto 2/2, presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Luca Bellotti (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._5 per mandato allegato e depositato nel fascicolo telematico relativo alla comparsa
-Appellata – E nei confronti di n persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, contumace avverso la sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Genova resa nel procedimento iscritto al n. 3130/2024 R.G., pubblicata in data 5.5.2025.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento anche parziale del proposto appello, in riformare la sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Genova – Sezione Quarta Civile, pronunciata il 4 aprile 2025 e pubblicata il 5 maggio 2025, in via preliminare di rito e d'urgenza Voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte;
sempre in via preliminare dichiarare la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado inesistente e/o quantomeno nulla, con conseguente inesistenza o nullità dell'intero procedimento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.).
Nel merito, senza che ciò costituisca rinuncia all'eccezione preliminare, disporre una nuova ripartizione della pensione di reversibilità del defunto Persona_1 attribuendo alla coniuge superstite una quota non inferiore all'80% o altra Parte_1 maggiore ritenuta equa.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, previo provvedimento più opportuno meglio visto,
IN VIA PRINCIPALE
Respingere, per le ragioni esposte nel presente atto, l'avverso atto di appello datato 04/04/2025 e notificato in data 10/07/2025, in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto;
IN VIA SUBORDINATA ripartire il trattamento di reversibilità per cui è causa determinando il quanto spettante alla Sig.ra in misura non inferiore al 67% del totale, o percentuale meglio vista, Controparte_1 ordinandone il relativo pagamento a decorrere dal mese di Aprile 2024, o scadenza meglio vista e ritenuta, a carico dell'Ente erogatore o della Sig.ra , in solido o in via Parte_1 alternativa o come meglio.
Con vittoria di spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova stabiliva che la pensione di reversibilità del defunto signor fosse da attribuire per la quota pari al 90% a favore Per_1 della signora (ex moglie) e per la quota pari al 10% a favore della signora CP_1 Pt_1 coniuge superstite rimasta contumace in primo grado, quote determinate utilizzando i criteri che lo stesso Giudice di prime cure elencava a pag. 4 della sentenza oggetto di impugnazione.
Con ricorso in appello ex artt. 9 c.3 e 12 quater l. 898/1970 la signora impugnava Pt_1 la sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) "VIOLAZIONE DELL'ART. 143 C.P.C.: NULLITA' DELLA NOTIFICA PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI"
L'appellante sosteneva che fosse stata effettuata la notifica ex art. 143 c.p.c. sulla base dell'irreperibilità della stessa appellante, in assenza però dei presupposti di legge, in quanto la signora aveva una residenza anagrafica certa. Pt_1
In particolare, risultava regolarmente iscritta all'anagrafe del Comune di Badalucco dalla data del 22.5.2024 e non ci sarebbe stata traccia di nessuna attività istruttoria di controparte per verificare la residenza.
La notifica, quindi, sarebbe stata nulla.
2) "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 3, LEGGE 898/1970 PER ERRATA APPLICAZIONE ESCLUSIVA DEL CRITERIO TEMPORALE"
Il Tribunale avrebbe errato in quanto avrebbe fondato la propria decisione tenendo conto solo della durata dei due matrimoni, omettendo di considerare gli altri elementi richiesti dalla normativa, come la convivenza effettiva, l'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge e la situazione economica delle parti.
Nel dettaglio, secondo l'appellante si sarebbe dovuto tenere conto che:
- sebbene il divorzio tra la Sig.ra e il Sig. fosse stato formalizzato il CP_1 Per_1
13.06.2002, la separazione consensuale era già intervenuta nel gennaio 1996. Quindi la separazione durava ormai da 28 anni;
- il signor e la signora avevano convissuto sin dal 2011, perciò la relazione, di Per_1 Pt_1 fatto, durava da 13 anni, nel corso dei quali l'originaria resistente aveva assistito in tutto e per tutto il signor affetto da grave invalidità; Per_1
3) "OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONIUGE SUPERSTITE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ E FUNZIONE SOLIDARISTICA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ"
La ripartizione della pensione di reversibilità compiuta dal Tribunale secondo l'appellante sarebbe stata errata in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che la signora era CP_1 proprietaria dell'appartamento in cui abitava e altresì di una quota di un altro immobile, oltre a percepire la pensione sociale e l'assegno divorzile.
La signora per contro, deduceva di non disporre di alcuna pensione sociale, di vivere Pt_1 in affitto (con canone di euro 300 e bollette per circa euro 100 mensili) aiutata dal fratello e dai familiari e di avere come unica fonte di sostentamento la pensione di reversibilità del coniuge defunto.
Allegava inoltre la signora di aver richiesto un prestito con cessione del quinto per Pt_1
Euro 174,00 per un finanziamento Compass e che la relativa somma veniva trattenuta direttamente dall' INPS dall'importo erogato a titolo di pensione di reversibilità.
Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, dichiararsi - in via preliminare – l'inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e nel merito disporsi una nuova ripartizione della pensione di reversibilità del defunto signor attribuendole una quota non inferiore Per_1 all'80% o altra maggiore ritenuta equa.
Si costituiva la signora prendeva posizione sulle argomentazioni Controparte_1 avversarie, sostenendo in sintesi che: - quanto al primo motivo, il vizio di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ex adverso lamentato, non sarebbe stato sussistente in quanto dal certificato storico di residenza prodotto da controparte sub doc. 5) sarebbe risultata la cancellazione della signora dall'anagrafe della popolazione residente nel Pt_1
Comune di Pompeiana per irreperibilità con decorrenza dalla data del 28.2.2024 con la conseguenza che alla data della notifica dell'atto de quo sarebbe stato integrato il presupposto applicativo dell'articolo 143 c.p.c.;
- quanto al secondo motivo, argomentava la corretta interpretazione, da parte del Tribunale, della documentazione versata in atti sia quanto alla durata dei due rapporti che quanto alle condizioni economiche delle parti.
Nello specifico, sosteneva che controparte non avesse fornito adeguata prova della asserita convivenza con il de cuius a partire dal 2011, non potendosi la stessa desumere con certezza solamente dai certificati anagrafici prodotti;
- quanto al terzo motivo, rilevava la precarietà anche della propria situazione reddituale, evidenziando altresì la diversa accessibilità al mondo del lavoro delle parti, in relazione alla loro età (73 anni la signora , 43 anni la signora . CP_1 Pt_1
Per tutte le esposte considerazioni, la resistente chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza resa in data 18.7.2025 questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, confermando l'udienza del 12.11.2025 per la discussione sul merito.
Le parti precisavano quindi le loro conclusioni per l'udienza del 12.11.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era quindi rimessa per la decisione al Collegio.
***
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
In particolare, occorre iniziare proprio dal primo motivo di appello, relativo alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo per irreperibilità del destinatario, in quanto in grado di travolgere gli altri: come già anticipato infatti in sede di ordinanza in punto sospensiva, esso appare fondato.
Se da un lato può convenirsi con parte resistente sul fatto che l'attestazione di cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Pompeiana (IM) avrebbe potuto in astratto comportare la legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c., dall'altro lato, nel caso di specie, si ritiene non sia stata fornita prova del fatto che il difensore e l'Ufficiale Giudiziario, prima di ricorrere all'iter notificatorio di cui alla suddetta norma, abbiano compiuto sufficienti ricerche al fine di reperire un indirizzo di residenza, domicilio o dimora della signora non Pt_1 essendo all'uopo bastevoli le mere risultanze di una certificazione anagrafica (cfr. Cass. Civ. Sez. V. 25/10/2024 n. 27699), tenuto peraltro anche conto del fatto che ella ha comunque continuato a risiedere nella provincia di Imperia.
Come noto, l'articolo 143 c.p.c. disciplina la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, disponendo che “se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”.
Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. Quindi ove l'ufficiale giudiziario completi la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. limitandosi al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca, dev'essere rilevata la nullità di detta notificazione (Cass. 8638/2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. L'ufficiale giudiziario deve comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.
I presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo, infatti, il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. (Cass. Ord. 40467/2021).
Nel caso di specie, il rispetto di quanto stabilito dalla Suprema Corte avrebbe sicuramente portato alla regolarità della notifica, potendo la destinataria essere facilmente reperibile nel Comune di Badalucco (IM) ove la stessa risiede dal 22.5.2024.
Risulta infatti dai documenti di causa che la richiesta di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è stata svolta in data 23.05.2024 e che l'Ufficiale Giudiziario ha certificato l'avvenuto deposito nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta della Signora in Pompeiana (IM), in data 29.05.2024: sennonché, Pt_1 risulta documentalmente provato e certo che la Signora aveva solo cambiato residenza, Pt_1 essendosi trasferita dal Comune di Pompeiana al Comune di Badalucco (IM), Via Ugo Secondo n. 18, sin dalla data del 22.05.2024.
Pertanto, quando veniva notificato il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la Signora risultava regolarmente residente in altro Comune. Pt_1
La giurisprudenza consolidata afferma che “la notificazione ex art. 143 c.p.c. è consentita solo in presenza dell'assoluta impossibilità di accertare il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo
l'ordinaria diligenza. E' stato anche chiarito che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza” (Cass. n. 15626/2018, citata anche da parte appellante).
Nel caso di specie, la Signora risultava regolarmente iscritta all'anagrafe del Pt_1
Comune di Badalucco sin dal 22.05.2024, ove è tuttora residente mentre non vi è alcuna traccia di eventuale attività istruttoria svolta da parte del notificante, volta ad accertare la residenza anagrafica dell'appellante. Le modalità di notifica nel caso de quo hanno peraltro leso il diritto di difesa della convenuta, odierna appellante, che è rimasta contumace e non ha potuto valorizzare, tra le altre cose, gli elementi in fatto del proprio rapporto con il de cuius con la conseguenza dell'accoglimento totale della domanda della ricorrente, in assenza di contraddittorio.
Si ritiene pertanto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia nulla e che sia quindi necessario rimettere la causa al primo giudice ex articolo 354 c.p.c. il quale prevede, al primo comma, che “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
Quanto agli altri due motivi, si ritengono assorbiti in quello sopra affrontato e deciso.
In ragione della natura, meramente processuale, della presente decisione le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 497/2025 del Parte_1
Tribunale di Genova resa nel procedimento iscritto al n. 3130/2024 R.G., pubblicata in data 5.5.2025 e per l'effetto
- Dichiara la nullità della notificazione ex articolo 143 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
- Rimette la causa al primo Giudice ex articolo 354 c.p.c., da individuarsi nel Tribunale di Genova,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova il 13.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Franco Davini