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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1023/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1023/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. MARIANI LETIZIA Controparte_1 e con il patrocinio dell' Avv. MARIANI LETIZIA CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
“che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara voglia, previa comparizione delle parti avanti alla S.V. Ill.ma per i provvedimenti di rito, pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...] e alle seguenti condizioni tra gli stessi concordate: CP_2 Controparte_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione e stabile residenza degli stessi presso la madre;
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e quando vorrà, Per_1 Per_2 previo accordo con gli stessi e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici nonché con i loro desiderata;
4) disporre che il sig. entro il giorno 30 di ogni mese, verserà alla sig.ra Controparte_1 la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutare CP_2 annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
e tramite il versamento diretto da parte dal datore di lavoro – attualmente Per_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Bergamini n. CP_3 50 Roma - sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN CP_2 [...]. I coniugi concordano che, qualora il sig. in futuro, CP_1 reperisca un'abitazione da condurre in locazione e documenti il pagamento di un canone locatizio pari o superiore a € 500,00, l'importo del contributo al mantenimento dei figli e verrà decurtato di complessivi € 50,00 (ossia di € 25,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio);
5) disporre che il sig. concorra, in ragione del 50%, al pagamento delle Controparte_1 seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e : Per_1 Per_2
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente entro 15 giorni, sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio oltre tale termine dalla richiesta sarà inteso come assenso;
la documentazione relativa alle spese straordinarie dovrà essere inviata con la richiesta di rimborso entro il giorno 5 del mese successivo e il rimborso dovrà essere effettuato entro ulteriori 25 (venticinque) giorni;
6) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Ferrara, Via Muzzina n. 7, censita presso il Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 384 mappale 181 sub. 39, con tutti gli arredi e i beni in essa attualmente presenti, alla sig.ra la quale ivi CP_2 continuerà ad abitare con i figli e;
il sig. trasferirà la Per_1 Per_2 Controparte_1 propria residenza entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, asportando i propri beni personali ancora presenti nella casa coniugale;
7) i coniugi stabiliscono che l'assegno unico universale INPS ovvero ogni ulteriore misura di sostegno/indennità/pensione/contributo eventualmente erogati a favore dei figli e Per_1
continueranno a essere percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra con Per_2 CP_2 rinuncia da parte del sig. a richiedere la quota a lui spettante ovvero ad avanzare CP_1 qualsivoglia pretesa anche in futuro, anche relativamente alle quote percepite dalla sig.ra fino alla data della sottoscrizione del presente ricorso;
CP_2
8) con la sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale dei coniugi, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa riconducibile al presente atto a eccezione degli obblighi di mantenimento di cui alle condizioni n. 4) e 5) e della condizione n. 7) del presente ricorso.
9) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate. I coniugi si atterranno alle condizioni di cui al presente ricorso sin dalla sottoscrizione dello stesso.” Il Pubblico Ministero non si è costituito.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano che in data 23/07/2005 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione erano nati i figli e minorenni. Per_1 Persona_3 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. , nato in [...] il [...], Controparte_1 Cod. Fisc.: residente in [...], e C.F._1 CP_2
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: e residente in [...] (matrimonio contratto in Ferrara in data 23/07/2005 e trascritto al n. 146 p. II s. A) alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 03/07/2025 Il Giudice estensore Anna Ghedini
Il Presidente
Paolo Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1023/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. MARIANI LETIZIA Controparte_1 e con il patrocinio dell' Avv. MARIANI LETIZIA CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
“che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara voglia, previa comparizione delle parti avanti alla S.V. Ill.ma per i provvedimenti di rito, pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...] e alle seguenti condizioni tra gli stessi concordate: CP_2 Controparte_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione e stabile residenza degli stessi presso la madre;
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e quando vorrà, Per_1 Per_2 previo accordo con gli stessi e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici nonché con i loro desiderata;
4) disporre che il sig. entro il giorno 30 di ogni mese, verserà alla sig.ra Controparte_1 la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutare CP_2 annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
e tramite il versamento diretto da parte dal datore di lavoro – attualmente Per_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Bergamini n. CP_3 50 Roma - sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN CP_2 [...]. I coniugi concordano che, qualora il sig. in futuro, CP_1 reperisca un'abitazione da condurre in locazione e documenti il pagamento di un canone locatizio pari o superiore a € 500,00, l'importo del contributo al mantenimento dei figli e verrà decurtato di complessivi € 50,00 (ossia di € 25,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio);
5) disporre che il sig. concorra, in ragione del 50%, al pagamento delle Controparte_1 seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e : Per_1 Per_2
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente entro 15 giorni, sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio oltre tale termine dalla richiesta sarà inteso come assenso;
la documentazione relativa alle spese straordinarie dovrà essere inviata con la richiesta di rimborso entro il giorno 5 del mese successivo e il rimborso dovrà essere effettuato entro ulteriori 25 (venticinque) giorni;
6) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Ferrara, Via Muzzina n. 7, censita presso il Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 384 mappale 181 sub. 39, con tutti gli arredi e i beni in essa attualmente presenti, alla sig.ra la quale ivi CP_2 continuerà ad abitare con i figli e;
il sig. trasferirà la Per_1 Per_2 Controparte_1 propria residenza entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, asportando i propri beni personali ancora presenti nella casa coniugale;
7) i coniugi stabiliscono che l'assegno unico universale INPS ovvero ogni ulteriore misura di sostegno/indennità/pensione/contributo eventualmente erogati a favore dei figli e Per_1
continueranno a essere percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra con Per_2 CP_2 rinuncia da parte del sig. a richiedere la quota a lui spettante ovvero ad avanzare CP_1 qualsivoglia pretesa anche in futuro, anche relativamente alle quote percepite dalla sig.ra fino alla data della sottoscrizione del presente ricorso;
CP_2
8) con la sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale dei coniugi, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa riconducibile al presente atto a eccezione degli obblighi di mantenimento di cui alle condizioni n. 4) e 5) e della condizione n. 7) del presente ricorso.
9) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate. I coniugi si atterranno alle condizioni di cui al presente ricorso sin dalla sottoscrizione dello stesso.” Il Pubblico Ministero non si è costituito.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano che in data 23/07/2005 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione erano nati i figli e minorenni. Per_1 Persona_3 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. , nato in [...] il [...], Controparte_1 Cod. Fisc.: residente in [...], e C.F._1 CP_2
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: e residente in [...] (matrimonio contratto in Ferrara in data 23/07/2005 e trascritto al n. 146 p. II s. A) alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 03/07/2025 Il Giudice estensore Anna Ghedini
Il Presidente
Paolo Sangiuolo