CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6176/2025 depositato il 04/11/2025, relativo alla sentenza n. 4780/21 sezione 12
proposto da
Ricorrente_1 Legale Rappresentante P.t. Sig. Nominativo 1 - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Dipendente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Parco Del Sole 22 -Zona Ardizzone 95047 Paterno' CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Parte ricorrente dichiara che il Comune ha già provveduto al pagamento e chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 6176/2025, depositato il 04/11/2025, L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Catania, in persona del legale rappresentante Sig. Nominativo 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, chiede che il Comune di Paternò ottemperi alla sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania), n. 4780/2021, depositata in data 25.05.2021, con la quale è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 “oltre accessori di legge”.
Parte ricorrente dichiara che:
La sentenza della CTP, Sez. 12, n. 4780/2021, depositata in data 25.05.2021, è divenuta definitiva;
E' stato notificato atto di messa in mora;
Non è stata eseguita la sentenza
Produce copia della sentenza della CTP, Sez. 12, n. 4780/2021, depositata in data 25.05.2021; atto di messa in mora notificato dall'Ufficiale Giudiziario a mani dell'incaricato a ricevere le notificazioni del
Comune di Paternò.
Uno dei due originali del ricorso è stato trasmesso a cura della segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catania al Comune di Paternò giusta ricevuta di avvenuta consegna PEC del
17/11/2025.
Il Comune di Paternò non ha comunicato l'avvenuto adempimento e non ha inviato osservazioni.
All'odierna udienza la parte ricorrente dichiara che il Comune ha già provveduto al pagamento e chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il Comune di Paternò ha spontaneamente ottemperato all'obbligo derivante dalla sentenza della CTP di Catania, n. 4780/2021depositata in data
25/05/2021, per come dichiarato dalla parte ricorrente. Va, pertanto, accolta la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 70, comma 10-bis del D.Lgs 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Dichiara chiuso il procedimento di ottemperanza promosso dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Catania.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6176/2025 depositato il 04/11/2025, relativo alla sentenza n. 4780/21 sezione 12
proposto da
Ricorrente_1 Legale Rappresentante P.t. Sig. Nominativo 1 - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Dipendente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Parco Del Sole 22 -Zona Ardizzone 95047 Paterno' CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Parte ricorrente dichiara che il Comune ha già provveduto al pagamento e chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 6176/2025, depositato il 04/11/2025, L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Catania, in persona del legale rappresentante Sig. Nominativo 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, chiede che il Comune di Paternò ottemperi alla sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania), n. 4780/2021, depositata in data 25.05.2021, con la quale è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 “oltre accessori di legge”.
Parte ricorrente dichiara che:
La sentenza della CTP, Sez. 12, n. 4780/2021, depositata in data 25.05.2021, è divenuta definitiva;
E' stato notificato atto di messa in mora;
Non è stata eseguita la sentenza
Produce copia della sentenza della CTP, Sez. 12, n. 4780/2021, depositata in data 25.05.2021; atto di messa in mora notificato dall'Ufficiale Giudiziario a mani dell'incaricato a ricevere le notificazioni del
Comune di Paternò.
Uno dei due originali del ricorso è stato trasmesso a cura della segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catania al Comune di Paternò giusta ricevuta di avvenuta consegna PEC del
17/11/2025.
Il Comune di Paternò non ha comunicato l'avvenuto adempimento e non ha inviato osservazioni.
All'odierna udienza la parte ricorrente dichiara che il Comune ha già provveduto al pagamento e chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il Comune di Paternò ha spontaneamente ottemperato all'obbligo derivante dalla sentenza della CTP di Catania, n. 4780/2021depositata in data
25/05/2021, per come dichiarato dalla parte ricorrente. Va, pertanto, accolta la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 70, comma 10-bis del D.Lgs 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Dichiara chiuso il procedimento di ottemperanza promosso dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Catania.