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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/07/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
26.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3461/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), nella qualità di vedova di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...] C.F._2
Bongiovanni
Ricorrente
E
Controparte_1
- Sede di SIRACUSA (C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
Resistente
OGGETTO: rendita ai superstiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la , quale vedova di Parte_1 Persona_1
esponeva: - che il marito, ex operaio presso il Polo petrolchimico della Provincia di
Siracusa, era titolare di rendita n° 8238 del 07.06.1993, per riconosciuta malattia CP_1
professionale, essendo affetto da esiti di lobectomia superiore polmone destro per carcinoma polmonare e che, sottoposto a revisione prima nel 2004 e successivamente nel 2008, lo stesso veniva riconosciuto affetto da “esiti di lobectomia superiore del polmone di dx per carcinoma con deficit funzionale e ipossiemia marcata in OLT e ipertensione polmonare”, con riconosciuto aggravamento di tutte le patologie di origine professionale e grado di inabilità del 50%; - che il in data 10.09.2021, ricoverato per eseguire ennesimo Per_1
cateterismo cardiaco, a seguito di un peggioramento del deficit respiratorio con indici di
EGA indicativi di marcata ipossiemia e notevole ipercapnia, decedeva per arresto respiratorio;
- che la , per il tramite del Patronato INCA – CGIL, chiedeva, in data Pt_1
09.12.2021, la corresponsione della rendita ai superstiti ed il rimborso delle spese funerarie
1 all'Istituto assicurativo, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, offrendo in comunicazione tutti i documenti richiesti dall' (compresa la fattura delle spese CP_1
funerarie), ma che l'Istituto, con lettera del 06.01.2022, comunicava che “per il decesso dell'assicurato non poteva essere riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione in quanto la morte non è riconducibile all'evento”; - di aver proposto formale opposizione con richiesta di collegiale medica ma che, anche in tale sede, la ricorrente riceveva in data 01.07.2023 il rigetto per la medesima motivazione;
- che la decisione dell' appariva ingiusta, errata CP_1
ed in contrasto con tutta la documentazione medica e del medesimo Istituto, in quanto il decesso, così come descritto nell'allegata relazione a firma del dott. era Persona_2
stato diretta conseguenza della patologia polmonare e respiratoria, con sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di legge ai superstiti, e cioè assegno funerario e rendita ai superstiti.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro: 1) “Accertare e dichiarare che il decesso del Sig. avvenuto in data 10.09.2021 fu Persona_1
certamente provocato da una grave insufficienza respiratoria acuta con esito infausto con ipertensione polmonare in esiti di intervento di lobectomia superiore polmone destro per carcinoma con deficit funzionale e ipossiemia marcata in OLT, sussistendo quindi un rapporto causativo certo tra la malattia professionale riconosciuta e l'intervenuto decesso ”;
2) “Per l'effetto, condannare l' , in persona del Direttore p.t., alla costituzione della CP_1
relativa rendita ai superstiti, oltre al rimborso delle spese funerarie accertate, ed al pagamento dei ratei dovuti secondo le decorrenze di legge e gli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' (in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore), il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, contestando la mancata indicazione documentale di ogni elemento utili a dimostrare il presunto, invocato e non provato aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato in prossimità del decesso, tale da determinarne l'evento funesto.
L' resistente deduceva, inoltre: - che le conseguenze sofferte in vita dal Trigona CP_1 risultavano quali “Esiti di lobectomia del lobo Superiore del Polmone Dx Per Carcinoma” a causa delle lavorazioni svolte, per un danno permanente ex tabelle TU 1124/65, attualizzato a seguito di revisione del 2008 nella misura 50%; - che il risultava essere deceduto Per_3 presso l'U.O. di Cardiologia del Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, come da Certificato necroscopico, per “Causa iniziale: Ipertensione polmonare primitiva;
2) Complicanze:
2 Scompenso cardiaco;
Altri stati morbosi: carcinoma polmonare trattato con chirurgia e radioterapia;
ipertensione arteriosa;
insufficienza renale cronica”; - che la natura
“primitiva” dell'ipertensione polmonare da cui era affetto il non era conseguente Per_1
(“secondaria”) all'esistenza di altre patologie, né cardiache né polmonari, tant'è vero che, nell'anno 2004 (12 anni dopo l'intervento di lobectomia polmonare superiore destra), i dati spirometrici ventilatori risultavano rientrare nel range della normalità; - che gli esiti tecnopatici della riconosciuta malattia professionale non avevano giocato alcun ruolo né causale né concausale nel determinismo dell'exitus del soggetto, la cui aspettativa di vita, in relazione alla naturale progressione dell'ipertensione polmonare, risultava essere stata raggiunta e superata rispetto alle attese statistiche correnti, grazie all'approntamento di terapia di ultima generazione.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, espletata CTU medico-legale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025.
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente, vedova di a percepire la rendita ai superstiti, oltre al rimborso delle spese Persona_1
funerarie, per il decesso del congiunto a causa di malattia professionale per carcinoma polmonare riconosciuta nell'anno 1993.
3 La ricorrente ha, infatti, dedotto che l'arresto respiratorio che aveva portato al decesso del marito sarebbe diretta conseguenza dell'ipertensione polmonare causata dall'aggravamento della condizione patologica polmonare da cui era affetto il marito, operato di lobectomia per carcinoma polmonare sinistro superiore, riconosciuta come malattia professionale e per il quale lo stesso era già percettore di rendita a n° 8238 del 07.06.1993. CP_1
L' – che già in sede di istanza per la redita ai superstiti e in sede di opposizione CP_1 dinanzi collegiale medica aveva rigettato le richieste della , ritenendo che “per il Pt_1
decesso dell'assicurato non poteva essere riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione in quanto la morte non è riconducibile all'evento”) – ha contestato l'esistenza di un nesso eziologico tra gli esisti della malattia professionale e l'evento morte del Per_1
sopraggiunto invece per cause e natura non tecnopatica.
Ciò posto, questo Giudice, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.3.2024, ritenuta la necessità di disporre CTU medico-legale al fine di “Esaminati gli atti di causa ed esperita ogni altra indagine ritenuta utile, accerti il CTU se sussista il nesso eziologico tra la malattia che ha portato alla morte e l'attività lavorativa dallo stesso Persona_1 espletata”, ha affidato l'incarico al CTU dott. Persona_4
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha depositato in data 06.11.2024 la relazione medico-legale – relazione chiara, precisa, completa, fondata su accertamenti esaurienti, sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici, non validamente contraddetta da altre risultanze processuali e, dunque, pienamente condivisibile dal Giudicante, avendo peraltro il CTU compiutamente risposto alle osservazioni critiche redatte dal CTP di parte ricorrente dott. – , la quale ha escluso che il decesso del sia Persona_5 Per_3 avvenuto per causa diretta e determinante della patologia già riconosciuta dall' come CP_1
di origine professionale.
In particolare, il CTU, in base agli elementi di giudizio desunti dalla storia clinica e dalla documentazione sanitaria del ha osservato che, allo stesso (sottoposto, nel 1992, a Per_1 intervento di lobectomia superiore destra), nell'anno 2007 veniva riscontrata una ipertensione polmonare a carattere progressivo originata, verosimilmente, “da una persistenza del foro ovale (comunicazione tra i due atri del cuore fisiologica in epoca fetale) con iniziale shunt sin.>dx determinante una dilatazione delle cavità destre del cuore e successivamente, per l'aumento conseguente della pressione polmonare, una inversione dello shunt de>sin. Con il generarsi di un ingravescente scompenso cardiaco che portava all'exitus del paziente”, concludendo, pertanto, che “Non si hanno, quindi, elementi sufficienti, o di elevata probabilità, per ricollegare l'insorgenza della ipertensione
4 polmonare (causa iniziale dell'exitus) agli esiti chirurgici e radioterapici del ca. polmonare sofferto messo in correlazione causale con l'attività lavorativa svolta dal sig. Per_1
e, quindi, non si hanno elementi sufficienti o di elevata probabilità per mettere in
[...]
correlazione il decesso del Sig. con la sua precedente riconosciuta Persona_1 malattia professionale”.
Inoltre, il CTU, investito della richiesta di chiarimenti da parte ricorrente, in merito alle osservazioni pervenute dal CTP dott. (in ordine al riconoscimento da Persona_5 parte dell' nell'anno 2008 di “Esiti di lobectomia sup. dx per ca. con deficit CP_1
funzionale e ipossiemia marcata in OLT (ossigeno-terapia a lungo termine) e ipertensione polmonare lieve”, dal quale desumere il nesso eziologico con il decesso del Trigona), ha precisato che “Nella suddetta diagnosi la descrizione della "ipertensione polmonare CP_1
lieve" indica una situazione clinica valutata strumentalmente che si associa agli esiti del pregresso intervento chirurgico al polmone dx ma che non può essere associata, con elevata probabilità, come evento direttamente consequenziale al suddetto intervento chirurgico tenuto conto, come già evidenziato nella bozza di CTU, del riscontro di una persistenza del
"foro ovale" interatriale causa molto più probabile del generarsi di una progressiva ipertensione polmonare per l'instaurarsi di uno shunt inizialmente sin.>dx e successivamente a decorso dx>sin. con l'originarsi di un ingravescente scompenso cardiaco che portava il paziente all'exitus”, riconfermando così le conclusioni già formulate.
Ciò posto, giova ribadire che la relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del e non suscettibile di censure, avendo Per_3
risposto in modo puntuale e specifico alle controdeduzioni del CTP di parte ricorrente;
pertanto non ritiene il Giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Deve, inoltre, dichiararsi inammissibile per tardività l'ulteriore CTP allegata dalla ricorrente nelle note cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 20.6.2025 a sostegno della richiesta di rinnovazione della CTU, poiché tali note hanno la sola funzione di precisare le conclusioni e non anche di introdurre nuovi elementi istruttori e/o di giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni e delle risultanze della CTU medico-legale, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio, stante la dichiarazione della ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce al ricorso.
5 I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese processuali;
3) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). CP_1
Siracusa, 11.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
6
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
26.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3461/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), nella qualità di vedova di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...] C.F._2
Bongiovanni
Ricorrente
E
Controparte_1
- Sede di SIRACUSA (C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
Resistente
OGGETTO: rendita ai superstiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la , quale vedova di Parte_1 Persona_1
esponeva: - che il marito, ex operaio presso il Polo petrolchimico della Provincia di
Siracusa, era titolare di rendita n° 8238 del 07.06.1993, per riconosciuta malattia CP_1
professionale, essendo affetto da esiti di lobectomia superiore polmone destro per carcinoma polmonare e che, sottoposto a revisione prima nel 2004 e successivamente nel 2008, lo stesso veniva riconosciuto affetto da “esiti di lobectomia superiore del polmone di dx per carcinoma con deficit funzionale e ipossiemia marcata in OLT e ipertensione polmonare”, con riconosciuto aggravamento di tutte le patologie di origine professionale e grado di inabilità del 50%; - che il in data 10.09.2021, ricoverato per eseguire ennesimo Per_1
cateterismo cardiaco, a seguito di un peggioramento del deficit respiratorio con indici di
EGA indicativi di marcata ipossiemia e notevole ipercapnia, decedeva per arresto respiratorio;
- che la , per il tramite del Patronato INCA – CGIL, chiedeva, in data Pt_1
09.12.2021, la corresponsione della rendita ai superstiti ed il rimborso delle spese funerarie
1 all'Istituto assicurativo, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, offrendo in comunicazione tutti i documenti richiesti dall' (compresa la fattura delle spese CP_1
funerarie), ma che l'Istituto, con lettera del 06.01.2022, comunicava che “per il decesso dell'assicurato non poteva essere riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione in quanto la morte non è riconducibile all'evento”; - di aver proposto formale opposizione con richiesta di collegiale medica ma che, anche in tale sede, la ricorrente riceveva in data 01.07.2023 il rigetto per la medesima motivazione;
- che la decisione dell' appariva ingiusta, errata CP_1
ed in contrasto con tutta la documentazione medica e del medesimo Istituto, in quanto il decesso, così come descritto nell'allegata relazione a firma del dott. era Persona_2
stato diretta conseguenza della patologia polmonare e respiratoria, con sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di legge ai superstiti, e cioè assegno funerario e rendita ai superstiti.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro: 1) “Accertare e dichiarare che il decesso del Sig. avvenuto in data 10.09.2021 fu Persona_1
certamente provocato da una grave insufficienza respiratoria acuta con esito infausto con ipertensione polmonare in esiti di intervento di lobectomia superiore polmone destro per carcinoma con deficit funzionale e ipossiemia marcata in OLT, sussistendo quindi un rapporto causativo certo tra la malattia professionale riconosciuta e l'intervenuto decesso ”;
2) “Per l'effetto, condannare l' , in persona del Direttore p.t., alla costituzione della CP_1
relativa rendita ai superstiti, oltre al rimborso delle spese funerarie accertate, ed al pagamento dei ratei dovuti secondo le decorrenze di legge e gli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' (in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore), il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, contestando la mancata indicazione documentale di ogni elemento utili a dimostrare il presunto, invocato e non provato aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato in prossimità del decesso, tale da determinarne l'evento funesto.
L' resistente deduceva, inoltre: - che le conseguenze sofferte in vita dal Trigona CP_1 risultavano quali “Esiti di lobectomia del lobo Superiore del Polmone Dx Per Carcinoma” a causa delle lavorazioni svolte, per un danno permanente ex tabelle TU 1124/65, attualizzato a seguito di revisione del 2008 nella misura 50%; - che il risultava essere deceduto Per_3 presso l'U.O. di Cardiologia del Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, come da Certificato necroscopico, per “Causa iniziale: Ipertensione polmonare primitiva;
2) Complicanze:
2 Scompenso cardiaco;
Altri stati morbosi: carcinoma polmonare trattato con chirurgia e radioterapia;
ipertensione arteriosa;
insufficienza renale cronica”; - che la natura
“primitiva” dell'ipertensione polmonare da cui era affetto il non era conseguente Per_1
(“secondaria”) all'esistenza di altre patologie, né cardiache né polmonari, tant'è vero che, nell'anno 2004 (12 anni dopo l'intervento di lobectomia polmonare superiore destra), i dati spirometrici ventilatori risultavano rientrare nel range della normalità; - che gli esiti tecnopatici della riconosciuta malattia professionale non avevano giocato alcun ruolo né causale né concausale nel determinismo dell'exitus del soggetto, la cui aspettativa di vita, in relazione alla naturale progressione dell'ipertensione polmonare, risultava essere stata raggiunta e superata rispetto alle attese statistiche correnti, grazie all'approntamento di terapia di ultima generazione.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, espletata CTU medico-legale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025.
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente, vedova di a percepire la rendita ai superstiti, oltre al rimborso delle spese Persona_1
funerarie, per il decesso del congiunto a causa di malattia professionale per carcinoma polmonare riconosciuta nell'anno 1993.
3 La ricorrente ha, infatti, dedotto che l'arresto respiratorio che aveva portato al decesso del marito sarebbe diretta conseguenza dell'ipertensione polmonare causata dall'aggravamento della condizione patologica polmonare da cui era affetto il marito, operato di lobectomia per carcinoma polmonare sinistro superiore, riconosciuta come malattia professionale e per il quale lo stesso era già percettore di rendita a n° 8238 del 07.06.1993. CP_1
L' – che già in sede di istanza per la redita ai superstiti e in sede di opposizione CP_1 dinanzi collegiale medica aveva rigettato le richieste della , ritenendo che “per il Pt_1
decesso dell'assicurato non poteva essere riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione in quanto la morte non è riconducibile all'evento”) – ha contestato l'esistenza di un nesso eziologico tra gli esisti della malattia professionale e l'evento morte del Per_1
sopraggiunto invece per cause e natura non tecnopatica.
Ciò posto, questo Giudice, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.3.2024, ritenuta la necessità di disporre CTU medico-legale al fine di “Esaminati gli atti di causa ed esperita ogni altra indagine ritenuta utile, accerti il CTU se sussista il nesso eziologico tra la malattia che ha portato alla morte e l'attività lavorativa dallo stesso Persona_1 espletata”, ha affidato l'incarico al CTU dott. Persona_4
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha depositato in data 06.11.2024 la relazione medico-legale – relazione chiara, precisa, completa, fondata su accertamenti esaurienti, sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici, non validamente contraddetta da altre risultanze processuali e, dunque, pienamente condivisibile dal Giudicante, avendo peraltro il CTU compiutamente risposto alle osservazioni critiche redatte dal CTP di parte ricorrente dott. – , la quale ha escluso che il decesso del sia Persona_5 Per_3 avvenuto per causa diretta e determinante della patologia già riconosciuta dall' come CP_1
di origine professionale.
In particolare, il CTU, in base agli elementi di giudizio desunti dalla storia clinica e dalla documentazione sanitaria del ha osservato che, allo stesso (sottoposto, nel 1992, a Per_1 intervento di lobectomia superiore destra), nell'anno 2007 veniva riscontrata una ipertensione polmonare a carattere progressivo originata, verosimilmente, “da una persistenza del foro ovale (comunicazione tra i due atri del cuore fisiologica in epoca fetale) con iniziale shunt sin.>dx determinante una dilatazione delle cavità destre del cuore e successivamente, per l'aumento conseguente della pressione polmonare, una inversione dello shunt de>sin. Con il generarsi di un ingravescente scompenso cardiaco che portava all'exitus del paziente”, concludendo, pertanto, che “Non si hanno, quindi, elementi sufficienti, o di elevata probabilità, per ricollegare l'insorgenza della ipertensione
4 polmonare (causa iniziale dell'exitus) agli esiti chirurgici e radioterapici del ca. polmonare sofferto messo in correlazione causale con l'attività lavorativa svolta dal sig. Per_1
e, quindi, non si hanno elementi sufficienti o di elevata probabilità per mettere in
[...]
correlazione il decesso del Sig. con la sua precedente riconosciuta Persona_1 malattia professionale”.
Inoltre, il CTU, investito della richiesta di chiarimenti da parte ricorrente, in merito alle osservazioni pervenute dal CTP dott. (in ordine al riconoscimento da Persona_5 parte dell' nell'anno 2008 di “Esiti di lobectomia sup. dx per ca. con deficit CP_1
funzionale e ipossiemia marcata in OLT (ossigeno-terapia a lungo termine) e ipertensione polmonare lieve”, dal quale desumere il nesso eziologico con il decesso del Trigona), ha precisato che “Nella suddetta diagnosi la descrizione della "ipertensione polmonare CP_1
lieve" indica una situazione clinica valutata strumentalmente che si associa agli esiti del pregresso intervento chirurgico al polmone dx ma che non può essere associata, con elevata probabilità, come evento direttamente consequenziale al suddetto intervento chirurgico tenuto conto, come già evidenziato nella bozza di CTU, del riscontro di una persistenza del
"foro ovale" interatriale causa molto più probabile del generarsi di una progressiva ipertensione polmonare per l'instaurarsi di uno shunt inizialmente sin.>dx e successivamente a decorso dx>sin. con l'originarsi di un ingravescente scompenso cardiaco che portava il paziente all'exitus”, riconfermando così le conclusioni già formulate.
Ciò posto, giova ribadire che la relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del e non suscettibile di censure, avendo Per_3
risposto in modo puntuale e specifico alle controdeduzioni del CTP di parte ricorrente;
pertanto non ritiene il Giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Deve, inoltre, dichiararsi inammissibile per tardività l'ulteriore CTP allegata dalla ricorrente nelle note cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 20.6.2025 a sostegno della richiesta di rinnovazione della CTU, poiché tali note hanno la sola funzione di precisare le conclusioni e non anche di introdurre nuovi elementi istruttori e/o di giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni e delle risultanze della CTU medico-legale, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio, stante la dichiarazione della ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce al ricorso.
5 I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese processuali;
3) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). CP_1
Siracusa, 11.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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