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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6819 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5286/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.05.2025, vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Parte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
APPELLANTE
E
(C.T. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Sara Chiu, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, previa sospensione dell'efficacia
r.g. n. 5286/2021 1 esecutiva della decisione appellata, annullare e/o riformare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'Amministrazione statale al risarcimento dei danni, senza disporre lo scomputo delle somme erogate ed erogande a titolo di indennizzo ed al pagamento degli interessi calcolati dalla data della trasfusione – 1982 – e non invece dalla data di esteriorizzazione del danno – 2010- e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie.
Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese e compensi di lite”.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza così provvedere:
A. Voglia la Corte d'Appello accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto ex art. 348 bis cpc;
B. In subordine e nel merito rigettare l'impugnazione proposta siccome infondata in fatto e in diritto;
C. In rito ordinare lo stralcio di ogni documentazione prodotta successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c. ovvero in violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto di produzione di nuove prove in appello;
D. In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Controparte_1
, chiedendo che fosse accertata la responsabilità del Parte_1
convenuto in ordine all' ”epatite cronica con attività lobulare morfologicamente compatibile con eziologia da virus C”, contratta a causa dell'emotrasfusione somministratagli durante il ricovero presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma nel 1982, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni in conseguenza subiti.
Si costituiva in giudizio il , che, in via preliminare, Parte_1
sollevava l'eccezione di prescrizione e, nel merito, deduceva l'insussistenza del r.g. n. 5286/2021 2 nesso causale tra la patologia diagnosticata all'attore e l'emotrasfusione somministratagli, l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione e la necessità, in caso di accertamento della responsabilità di parte convenuta, di detrarre le somme erogate ed erogande al danneggiato a titolo di indennizzo ex
L. 210/1992.
Con sentenza n. 12082/2021, depositata il 14.07.2021, il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di prescrizione, condannava il al pagamento in Parte_1
favore dell'attore della somma di € 53.892,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali calcolati sul detto importo svalutato al
1982 e via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data del deposito della sentenza, nonché al pagamento delle spese processuali e della C.T.U. espletata nel corso del giudizio.
Il giudice di prime cure rigettava, inoltre, l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata da parte convenuta, ritenendo che il non avesse dato Parte_1
prova dell'entità dell'indennizzo eventualmente percepito dall'attore ex L. n.
210/1992.
2. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 15.09.2021, il ha interposto appello avverso l'indicata sentenza, Parte_1
articolando due motivi.
Con il primo motivo ha censurato l'omessa detrazione dall'importo riconosciuto al a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_1
patito in conseguenza dell'emotrasfusione somministratagli nel 1982 delle somme erogate ed erogande all'appellato a titolo di indennizzo ex L. 210 del
1992.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, che l'importo dell'indennizzo riconosciuto al fosse determinato o, CP_1
comunque, determinabile sulla base dei documenti depositati nel giudizio di primo grado tanto da parte attrice quanto dall'Amministrazione, che non sono stati esaminati dal Tribunale.
In particolare, l'appellante ha allegato che:
1. Al è stato CP_1
riconosciuto il diritto all'indennizzo ex L. 210/1992 siccome evincibile dal verbale del 16.09.2011 della commissione medica ospedaliera (C.M.O nel r.g. n. 5286/2021 3 prosieguo), peraltro offerto in comunicazione dallo stesso danneggiato, dal quale risulta che la domanda di indennizzo è stata avanzata in data 11.11.2010 e che la patologia epatica diagnosticata al , eziologicamente CP_1
riconducibile all'emotrasfusione, è stata ascritta alla VIII categoria della tabella
A allegata al D.P.R. n. 834/1981; 2. Il calcolo dell'indennizzo è determinato ex lege secondo parametri definiti rinvenibili sulla piattaforma in uso al
[...]
;
3. Dalle tabelle che acclude nel corpo dell'atto di appello è possibile Parte_1
agevolmente calcolare sia gli importi già erogati che quelli erogandi, tenuto conto dell'aspettativa di vita, i quali ultimi devono essere presi in considerazione per evitare che il fatto dannoso si traduca in un vantaggio economico per la vittima;
4. L'ammontare dell'indennizzo non poteva essere definitivamente quantificato entro i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., trattandosi di un'erogazione periodica, in specie di un assegno bimestrale che il danneggiato percepisce vita natural durante;
5. In ogni caso, trattandosi di un'eccezione in senso lato, tempestivamente sollevata dall'amministrazione, la prova della quantificazione può essere offerta in pendenza del giudizio in ogni stato e grado;
6. Il danneggiato ha, alla data di instaurazione del giudizio di appello, percepito a titolo di indennizzo la somma di € 99.351,88, importo superiore a quello che il è stato chiamato a corrispondere in favore Parte_1
del a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in CP_1
conseguenza dell'emotrasfusione per effetto della sentenza appellata.
Con il secondo motivo l'Amministrazione ha censurato la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal Tribunale, in specie la retrodatazione degli accessori al momento della somministrazione dell'emotrasfusione (1982), ritenendo, piuttosto, che la decorrenza degli interessi dovesse essere stabilita dal momento in cui al D'BR era stata diagnosticata la patologia epatica causata dalla risalente somministrazione di sangue infetto (2010), trattandosi di un danno c.d. lungolatente.
Si è costituito in giudizio l'odierno appellato instando per il rigetto dell'appello perché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, nel merito infondato.
L'appello è fondato e deve essere, dunque, accolto.
r.g. n. 5286/2021 4 3. Giova in premessa sottolineare che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 12564 e 12567 del 22/05/2018,
“la compensatio lucri cum damno opera certamente in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.
Ciò che si verifica, paradigmaticamente, proprio nel caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, il quale pertanto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il due diverse attribuzioni patrimoniali Parte_1
in relazione al medesimo fatto lesivo" (Sul punto, già Cass. SS. UU. 11/01/2008, n.
584; Cass. 14/03/2013, n. 6573, nonché di recente Cass., n. 16808/2023; Cass., ord.,
n. 2840/2024, Cass., ord., n. 4415/2024; Cass., ord., n 525/2025, Cass., sent. n.
15756/2025).
In relazione, poi, ai presupposti dell'eccezione di scomputo, la Corte di
Cassazione ha precisato che “nel giudizio promosso nei confronti del per il Parte_1
risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, quindi, liquidate e determinabili. (così tra le altre, Cass. n. 32550/2024)
Non è, dunque, necessario affinché si proceda al defalco la prova dell'effettiva percezione degli importi liquidati a titolo di indennizzo, ma è sufficiente che essi siano analiticamente determinati o, comunque, determinabili sulla base di elementi specifici della cui prova è onerata la parte che solleva l'eccezione di compensatio lucri cum damno.
4. Ebbene, nel caso di specie l'importo liquidato al a titolo di CP_1
indennizzo si determina dal verbale in atti della C.M.O., il quale ha riconosciuto r.g. n. 5286/2021 5 che la patologia epatica contratta dal danneggiato in conseguenza dell'emotrasfusione è ascrivibile alla VIII categoria della tabella A allegata al
D.P.R. n. 834/1981.
Trattasi di tabelle ministeriali che escludono margini di discrezionalità dell'Amministrazione in sede di liquidazione degli importi a titolo di indennizzo ex L. 210/1992; esse, difatti, non prevedono una forbice ricompresa tra un minimo ed un massimo, diversamente da quanto dedotto da parte appellata.
Piuttosto, le menzionate tabelle stabiliscono gli importi da corrispondere in favore del danneggiato ogni bimestre, trattandosi di un'erogazione periodica;
essi sono determinati per ciascuna categoria, l'ottava nel caso in esame, entro cui è ascritta la patologia contratta dal danneggiato in conseguenza della trasfusione di sangue infetto.
Sulla base di una semplice somma algebrica delle erogazioni periodiche con cadenza bimestrale previste nelle tabelle può quantificarsi l'entità dell'indennizzo.
In relazione, poi, all'ammissibilità dei documenti attestanti la quantificazione dell'indennizzo depositati dal , parte appellata ne ha eccepito la Parte_1
tardività in quanto essi sarebbero stati offerti in comunicazione solo in sede di comparsa conclusionale e le tabelle ministeriali sarebbero state accluse per la prima volta nel corpo dell'atto d'appello.
Quanto dedotto dall'appellato non corrisponde al vero.
Dalla disamina del fascicolo di primo grado emerge che in data 21.12.2016 il ha depositato una relazione a firma del dirigente dell'ufficio Parte_1
competente indirizzata all'Avvocatura dello Stato;
detto deposito veniva effettuato poco dopo l'udienza di prima comparizione e prima che decorresse il termine di cui all'art. 183, comma 6 n.1 c.p.c. (giorni 30 a far data dal
20.03.2017).
Nella relazione si afferma che il è titolare di un indennizzo ex L. CP_1
210/1992 con ascrizione alla ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R n.
834/1981 a partire dall'1.12.2010, che alla data del 24.10.2016 ha percepito un importo di € 50.551,92 e che, tenendo conto della speranza di vita media pari ad
80 anni, secondo le stime ISTAT aggiornate all'anno 2016, anno di introduzione r.g. n. 5286/2021 6 del giudizio di primo grado, l'entità complessiva dell'indennizzo ammonti a €
319.333,47, tenendo conto della rivalutazione.
Le modalità del deposito della relazione di cui si è fatta menzione e il relativo contenuto non sono stati contestati dall'attore né nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. né all'udienza successiva del 7.11.2017 (cfr. verbale del
7.11.2017). Di essa non fa menzione il giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
5. Viene, dunque, in rilievo la natura della compensatio lucri cum damno quale eccezione in senso lato, in quanto tale non soggetta a preclusioni, essendo rilevabile d'ufficio dal giudice tanto che questi può esercitare i poteri di cui all'art. 213 c.p.c. anche nel giudizio di secondo grado ai fini della quantificazione del lucrum (in tal senso Cass. n. 16808/2023, nella quale è stata ritenuta utilizzabile la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello e non esaminata dal giudice del gravame perché tardivamente depositata, trattandosi di un indennizzo determinato dalla legge nel preciso ammontare ed avuto riguardo all'agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo).
Ne consegue l'utilizzabilità ai fini del decidere tanto della menzionata relazione non esaminata dal giudice di prime cure quanto delle tabelle accluse nel corpo dell'atto di appello alle quali fanno riferimento il verbale della C.M.O.
e la stessa relazione.
Sulla base di questi documenti, può ritenersi che l'importo complessivo dell'indennizzo sia agevolmente quantificabile, procedendo ad una semplice somma algebrica delle erogazioni bimestrali corrisposte a far data dall'1.12.2010 per un totale di € 99.351,88 al momento dell'instaurazione del giudizio d'appello.
Parte appellata, al riguardo, ha dedotto che il non abbia dato prova Parte_1
del pagamento dell'indennizzo in favore del danneggiato;
tuttavia, ella non ha specificatamente contestato la liquidazione dell'indennizzo riconosciuto tanto nel verbale della ersato in atti, tra l'altro, dallo stesso (cfr. Pt_2 CP_1
all. n. 6 atto di citazione) quanto nella relazione depositata dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado.
r.g. n. 5286/2021 7 È, dunque, evidente che, anche prescindendo dai ratei futuri, l'indennizzo ex
L. 210/1992 riconosciuto all'appellato superi ampiamente l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata in € 53.892,85.
Deve, pertanto, ritenersi che il danneggiato abbia già ottenuto un ristoro integralmente satisfattivo dell'intero pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza dell'emotrasfusione.
6. Alla luce di quanto precede, si impone l'accoglimento dell'appello proposto dal con conseguente riforma della sentenza Parte_1
impugnata nel senso del rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierna parte appellata.
Quanto alle spese dei due gradi del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale ex art. 92 comma secondo c.p.c., tenuto conto che solo dopo l'instaurazione del giudizio si è consolidato l'orientamento della Corte di
Cassazione in tema di compensatio lucri cum damno con particolare riferimento ai presupposti dello scomputo dell'indennizzo ex L. 210/1992.
Per le stesse ragioni le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado devono essere poste definitivamente a carico delle parti in via solidale e nei rapporti interni per quote paritarie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_1
2) Compensa per intero tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5286/2021 8 La minuta della sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dott.ssa
IU CL RB.
r.g. n. 5286/2021 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.05.2025, vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Parte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
APPELLANTE
E
(C.T. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Sara Chiu, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, previa sospensione dell'efficacia
r.g. n. 5286/2021 1 esecutiva della decisione appellata, annullare e/o riformare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'Amministrazione statale al risarcimento dei danni, senza disporre lo scomputo delle somme erogate ed erogande a titolo di indennizzo ed al pagamento degli interessi calcolati dalla data della trasfusione – 1982 – e non invece dalla data di esteriorizzazione del danno – 2010- e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie.
Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese e compensi di lite”.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza così provvedere:
A. Voglia la Corte d'Appello accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto ex art. 348 bis cpc;
B. In subordine e nel merito rigettare l'impugnazione proposta siccome infondata in fatto e in diritto;
C. In rito ordinare lo stralcio di ogni documentazione prodotta successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c. ovvero in violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto di produzione di nuove prove in appello;
D. In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Controparte_1
, chiedendo che fosse accertata la responsabilità del Parte_1
convenuto in ordine all' ”epatite cronica con attività lobulare morfologicamente compatibile con eziologia da virus C”, contratta a causa dell'emotrasfusione somministratagli durante il ricovero presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma nel 1982, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni in conseguenza subiti.
Si costituiva in giudizio il , che, in via preliminare, Parte_1
sollevava l'eccezione di prescrizione e, nel merito, deduceva l'insussistenza del r.g. n. 5286/2021 2 nesso causale tra la patologia diagnosticata all'attore e l'emotrasfusione somministratagli, l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione e la necessità, in caso di accertamento della responsabilità di parte convenuta, di detrarre le somme erogate ed erogande al danneggiato a titolo di indennizzo ex
L. 210/1992.
Con sentenza n. 12082/2021, depositata il 14.07.2021, il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di prescrizione, condannava il al pagamento in Parte_1
favore dell'attore della somma di € 53.892,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali calcolati sul detto importo svalutato al
1982 e via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data del deposito della sentenza, nonché al pagamento delle spese processuali e della C.T.U. espletata nel corso del giudizio.
Il giudice di prime cure rigettava, inoltre, l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata da parte convenuta, ritenendo che il non avesse dato Parte_1
prova dell'entità dell'indennizzo eventualmente percepito dall'attore ex L. n.
210/1992.
2. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 15.09.2021, il ha interposto appello avverso l'indicata sentenza, Parte_1
articolando due motivi.
Con il primo motivo ha censurato l'omessa detrazione dall'importo riconosciuto al a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_1
patito in conseguenza dell'emotrasfusione somministratagli nel 1982 delle somme erogate ed erogande all'appellato a titolo di indennizzo ex L. 210 del
1992.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, che l'importo dell'indennizzo riconosciuto al fosse determinato o, CP_1
comunque, determinabile sulla base dei documenti depositati nel giudizio di primo grado tanto da parte attrice quanto dall'Amministrazione, che non sono stati esaminati dal Tribunale.
In particolare, l'appellante ha allegato che:
1. Al è stato CP_1
riconosciuto il diritto all'indennizzo ex L. 210/1992 siccome evincibile dal verbale del 16.09.2011 della commissione medica ospedaliera (C.M.O nel r.g. n. 5286/2021 3 prosieguo), peraltro offerto in comunicazione dallo stesso danneggiato, dal quale risulta che la domanda di indennizzo è stata avanzata in data 11.11.2010 e che la patologia epatica diagnosticata al , eziologicamente CP_1
riconducibile all'emotrasfusione, è stata ascritta alla VIII categoria della tabella
A allegata al D.P.R. n. 834/1981; 2. Il calcolo dell'indennizzo è determinato ex lege secondo parametri definiti rinvenibili sulla piattaforma in uso al
[...]
;
3. Dalle tabelle che acclude nel corpo dell'atto di appello è possibile Parte_1
agevolmente calcolare sia gli importi già erogati che quelli erogandi, tenuto conto dell'aspettativa di vita, i quali ultimi devono essere presi in considerazione per evitare che il fatto dannoso si traduca in un vantaggio economico per la vittima;
4. L'ammontare dell'indennizzo non poteva essere definitivamente quantificato entro i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., trattandosi di un'erogazione periodica, in specie di un assegno bimestrale che il danneggiato percepisce vita natural durante;
5. In ogni caso, trattandosi di un'eccezione in senso lato, tempestivamente sollevata dall'amministrazione, la prova della quantificazione può essere offerta in pendenza del giudizio in ogni stato e grado;
6. Il danneggiato ha, alla data di instaurazione del giudizio di appello, percepito a titolo di indennizzo la somma di € 99.351,88, importo superiore a quello che il è stato chiamato a corrispondere in favore Parte_1
del a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in CP_1
conseguenza dell'emotrasfusione per effetto della sentenza appellata.
Con il secondo motivo l'Amministrazione ha censurato la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal Tribunale, in specie la retrodatazione degli accessori al momento della somministrazione dell'emotrasfusione (1982), ritenendo, piuttosto, che la decorrenza degli interessi dovesse essere stabilita dal momento in cui al D'BR era stata diagnosticata la patologia epatica causata dalla risalente somministrazione di sangue infetto (2010), trattandosi di un danno c.d. lungolatente.
Si è costituito in giudizio l'odierno appellato instando per il rigetto dell'appello perché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, nel merito infondato.
L'appello è fondato e deve essere, dunque, accolto.
r.g. n. 5286/2021 4 3. Giova in premessa sottolineare che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 12564 e 12567 del 22/05/2018,
“la compensatio lucri cum damno opera certamente in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.
Ciò che si verifica, paradigmaticamente, proprio nel caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, il quale pertanto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il due diverse attribuzioni patrimoniali Parte_1
in relazione al medesimo fatto lesivo" (Sul punto, già Cass. SS. UU. 11/01/2008, n.
584; Cass. 14/03/2013, n. 6573, nonché di recente Cass., n. 16808/2023; Cass., ord.,
n. 2840/2024, Cass., ord., n. 4415/2024; Cass., ord., n 525/2025, Cass., sent. n.
15756/2025).
In relazione, poi, ai presupposti dell'eccezione di scomputo, la Corte di
Cassazione ha precisato che “nel giudizio promosso nei confronti del per il Parte_1
risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, quindi, liquidate e determinabili. (così tra le altre, Cass. n. 32550/2024)
Non è, dunque, necessario affinché si proceda al defalco la prova dell'effettiva percezione degli importi liquidati a titolo di indennizzo, ma è sufficiente che essi siano analiticamente determinati o, comunque, determinabili sulla base di elementi specifici della cui prova è onerata la parte che solleva l'eccezione di compensatio lucri cum damno.
4. Ebbene, nel caso di specie l'importo liquidato al a titolo di CP_1
indennizzo si determina dal verbale in atti della C.M.O., il quale ha riconosciuto r.g. n. 5286/2021 5 che la patologia epatica contratta dal danneggiato in conseguenza dell'emotrasfusione è ascrivibile alla VIII categoria della tabella A allegata al
D.P.R. n. 834/1981.
Trattasi di tabelle ministeriali che escludono margini di discrezionalità dell'Amministrazione in sede di liquidazione degli importi a titolo di indennizzo ex L. 210/1992; esse, difatti, non prevedono una forbice ricompresa tra un minimo ed un massimo, diversamente da quanto dedotto da parte appellata.
Piuttosto, le menzionate tabelle stabiliscono gli importi da corrispondere in favore del danneggiato ogni bimestre, trattandosi di un'erogazione periodica;
essi sono determinati per ciascuna categoria, l'ottava nel caso in esame, entro cui è ascritta la patologia contratta dal danneggiato in conseguenza della trasfusione di sangue infetto.
Sulla base di una semplice somma algebrica delle erogazioni periodiche con cadenza bimestrale previste nelle tabelle può quantificarsi l'entità dell'indennizzo.
In relazione, poi, all'ammissibilità dei documenti attestanti la quantificazione dell'indennizzo depositati dal , parte appellata ne ha eccepito la Parte_1
tardività in quanto essi sarebbero stati offerti in comunicazione solo in sede di comparsa conclusionale e le tabelle ministeriali sarebbero state accluse per la prima volta nel corpo dell'atto d'appello.
Quanto dedotto dall'appellato non corrisponde al vero.
Dalla disamina del fascicolo di primo grado emerge che in data 21.12.2016 il ha depositato una relazione a firma del dirigente dell'ufficio Parte_1
competente indirizzata all'Avvocatura dello Stato;
detto deposito veniva effettuato poco dopo l'udienza di prima comparizione e prima che decorresse il termine di cui all'art. 183, comma 6 n.1 c.p.c. (giorni 30 a far data dal
20.03.2017).
Nella relazione si afferma che il è titolare di un indennizzo ex L. CP_1
210/1992 con ascrizione alla ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R n.
834/1981 a partire dall'1.12.2010, che alla data del 24.10.2016 ha percepito un importo di € 50.551,92 e che, tenendo conto della speranza di vita media pari ad
80 anni, secondo le stime ISTAT aggiornate all'anno 2016, anno di introduzione r.g. n. 5286/2021 6 del giudizio di primo grado, l'entità complessiva dell'indennizzo ammonti a €
319.333,47, tenendo conto della rivalutazione.
Le modalità del deposito della relazione di cui si è fatta menzione e il relativo contenuto non sono stati contestati dall'attore né nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. né all'udienza successiva del 7.11.2017 (cfr. verbale del
7.11.2017). Di essa non fa menzione il giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
5. Viene, dunque, in rilievo la natura della compensatio lucri cum damno quale eccezione in senso lato, in quanto tale non soggetta a preclusioni, essendo rilevabile d'ufficio dal giudice tanto che questi può esercitare i poteri di cui all'art. 213 c.p.c. anche nel giudizio di secondo grado ai fini della quantificazione del lucrum (in tal senso Cass. n. 16808/2023, nella quale è stata ritenuta utilizzabile la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello e non esaminata dal giudice del gravame perché tardivamente depositata, trattandosi di un indennizzo determinato dalla legge nel preciso ammontare ed avuto riguardo all'agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo).
Ne consegue l'utilizzabilità ai fini del decidere tanto della menzionata relazione non esaminata dal giudice di prime cure quanto delle tabelle accluse nel corpo dell'atto di appello alle quali fanno riferimento il verbale della C.M.O.
e la stessa relazione.
Sulla base di questi documenti, può ritenersi che l'importo complessivo dell'indennizzo sia agevolmente quantificabile, procedendo ad una semplice somma algebrica delle erogazioni bimestrali corrisposte a far data dall'1.12.2010 per un totale di € 99.351,88 al momento dell'instaurazione del giudizio d'appello.
Parte appellata, al riguardo, ha dedotto che il non abbia dato prova Parte_1
del pagamento dell'indennizzo in favore del danneggiato;
tuttavia, ella non ha specificatamente contestato la liquidazione dell'indennizzo riconosciuto tanto nel verbale della ersato in atti, tra l'altro, dallo stesso (cfr. Pt_2 CP_1
all. n. 6 atto di citazione) quanto nella relazione depositata dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado.
r.g. n. 5286/2021 7 È, dunque, evidente che, anche prescindendo dai ratei futuri, l'indennizzo ex
L. 210/1992 riconosciuto all'appellato superi ampiamente l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata in € 53.892,85.
Deve, pertanto, ritenersi che il danneggiato abbia già ottenuto un ristoro integralmente satisfattivo dell'intero pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza dell'emotrasfusione.
6. Alla luce di quanto precede, si impone l'accoglimento dell'appello proposto dal con conseguente riforma della sentenza Parte_1
impugnata nel senso del rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierna parte appellata.
Quanto alle spese dei due gradi del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale ex art. 92 comma secondo c.p.c., tenuto conto che solo dopo l'instaurazione del giudizio si è consolidato l'orientamento della Corte di
Cassazione in tema di compensatio lucri cum damno con particolare riferimento ai presupposti dello scomputo dell'indennizzo ex L. 210/1992.
Per le stesse ragioni le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado devono essere poste definitivamente a carico delle parti in via solidale e nei rapporti interni per quote paritarie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_1
2) Compensa per intero tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5286/2021 8 La minuta della sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dott.ssa
IU CL RB.
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