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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3005/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3005/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MASSALIN ANDREA e dall'Avv. CRESSONI MICHELA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MUNARINI CHIARA e dall'Avv. MUNARINI RICCARDO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 14/10/2025, così chiedendo:
“1) la figlia minore iene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: - il martedì pomeriggio sino alle ore 20.00 quando dopo aver cenato la figlia verrà riaccompagnata
a casa della madre;
-il giovedì dal pomeriggio sino alla mattina successiva del venerdì quando la figlia verrà accompagnata alla scuola frequentata compatibilmente con gli orari di lavoro del sig. ; CP_1
- a fine settimana alterni, una volta il venerdì dalle ore 16.00, all'uscita di scuola, fino al sabato mattina alle ore 9.30 quando verrà ripresa dalla madre e, la volta successiva, le giornate di sabato, ivi compreso il pernottamento, sino alle ore 20.00 della domenica;
-durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno;
-durante le festività pasquali tre giorni, alternando di anno in anno con la madre, Pasqua e lunedì in Albis;
-durante le vacanze estive, verranno mantenute le modalità e tempistiche indicate per la restante parte dell'anno, con la precisazione che requenterà, come ha fatto finora, i centri estivi per Per_1 il periodo giugno – luglio. Due settimane anche non consecutive di ferie con ciascun genitore da concordare entro il mese di maggio, previa indicazione reciproca sull'indirizzo del luogo ove soggiornerà la minore;
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore un assegno di euro 200,00 mensili, con successiva Per_1 rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico nel conto corrente bancario intestato alla madre le cui coordinate sono già note al padre, nonché a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie con l'osservanza del vigente protocollo del Tribunale di Vicenza. Dal momento in cui la figlia frequenterà la scuola primaria il sig. CP_1 contribuirà al pagamento del 50% della mensa scolastica.
Il rimborso delle spese straordinarie verrà effettuato con cadenza mensile entro dieci giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa;
4) l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
5) le parti prestano il consenso al rilascio e rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio della minore.
5) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con dalla quale nasceva la figlia n data 09/05/2020; che, essendo CP_1 Per_1 venuta meno l'unione spirituale e materiale della coppia e diventato insopportabile il perdurare della convivenza, la ricorrente traferiva la propria residenza unitamente alla figlia dalla casa familiare all'abitazione di proprietà del padre. Pertanto, la ricorrente chiedeva che la figlia minore venisse affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di affidamento condiviso della CP_1 figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre ma, per contro, chiedeva di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione davanti al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe.
La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia regolamentato Persona_2 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3005/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MASSALIN ANDREA e dall'Avv. CRESSONI MICHELA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MUNARINI CHIARA e dall'Avv. MUNARINI RICCARDO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 14/10/2025, così chiedendo:
“1) la figlia minore iene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: - il martedì pomeriggio sino alle ore 20.00 quando dopo aver cenato la figlia verrà riaccompagnata
a casa della madre;
-il giovedì dal pomeriggio sino alla mattina successiva del venerdì quando la figlia verrà accompagnata alla scuola frequentata compatibilmente con gli orari di lavoro del sig. ; CP_1
- a fine settimana alterni, una volta il venerdì dalle ore 16.00, all'uscita di scuola, fino al sabato mattina alle ore 9.30 quando verrà ripresa dalla madre e, la volta successiva, le giornate di sabato, ivi compreso il pernottamento, sino alle ore 20.00 della domenica;
-durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno;
-durante le festività pasquali tre giorni, alternando di anno in anno con la madre, Pasqua e lunedì in Albis;
-durante le vacanze estive, verranno mantenute le modalità e tempistiche indicate per la restante parte dell'anno, con la precisazione che requenterà, come ha fatto finora, i centri estivi per Per_1 il periodo giugno – luglio. Due settimane anche non consecutive di ferie con ciascun genitore da concordare entro il mese di maggio, previa indicazione reciproca sull'indirizzo del luogo ove soggiornerà la minore;
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore un assegno di euro 200,00 mensili, con successiva Per_1 rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico nel conto corrente bancario intestato alla madre le cui coordinate sono già note al padre, nonché a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie con l'osservanza del vigente protocollo del Tribunale di Vicenza. Dal momento in cui la figlia frequenterà la scuola primaria il sig. CP_1 contribuirà al pagamento del 50% della mensa scolastica.
Il rimborso delle spese straordinarie verrà effettuato con cadenza mensile entro dieci giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa;
4) l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
5) le parti prestano il consenso al rilascio e rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio della minore.
5) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con dalla quale nasceva la figlia n data 09/05/2020; che, essendo CP_1 Per_1 venuta meno l'unione spirituale e materiale della coppia e diventato insopportabile il perdurare della convivenza, la ricorrente traferiva la propria residenza unitamente alla figlia dalla casa familiare all'abitazione di proprietà del padre. Pertanto, la ricorrente chiedeva che la figlia minore venisse affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di affidamento condiviso della CP_1 figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre ma, per contro, chiedeva di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione davanti al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe.
La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia regolamentato Persona_2 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello