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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/10/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3809/2023 R.G.A.C.,
Da
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Iammarino, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Benevento alla Piazza
Guerrazzi n. 4
ricorrente nei confronti di
( c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Piccoli con domicilio eletto presso e il suo studio in Sant'Agata De' Goti (BN) alla Via
IE NN n. 6
Resistente
Con l'intervento del curatore speciale della minore Persona_1
( c.f. ) C.F._3
avv. Maria Immacolata Biglietto con studio in Napoli alla via
Brigata Bologna 69
intervenuto
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, con conclusioni congiunte delle parti.
Conclusioni: come formulate dalle parti nelle note del 26 giugno
2025, e integrate all'udienza dell'11 luglio 2025 e dal P.M. in data 15 luglio 2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata ha depositato ricorso al Tribunale di Benevento chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...] Persona_1 con collocazione presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno come descritto al punto 2) delle conclusioni rassegnate nel ricorso, porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della minore oltre spese straordinarie al 50%, come regolamentate dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Benevento ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che dalla relazione more uxorio con il resistente era nata la figlia;
Per_1
- che a seguito della crisi della relazione sentimentale con il resistente, ella era andata a vivere con la bambina nello stabile dei propri genitori;
- che la ricorrente aveva denunciato il resistente in data 4 giugno 2023 i reati di cui agli artt. 582, 585, 576 n. 5, 577 comma 1 n. 1 , 61 n. 1 e n. 2 c.p. ed in data 8 agosto 2023 il GIP aveva adottato nei confronti della resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente;
- che la ricorrente aveva intrapreso percorso psicologico di supporto presso la cooperativa sociale “ La casa delle Donne”;
- che nel luglio 2023 le parti avevano sottoscritto un accordo denominato “Dichiarazioni di affidamento” convenendo l'affido condiviso della minore, la sua collocazione presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno e stabilendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla minore la somma di €
2 200,00 mensili per il mantenimento della figlia e contribuzione alle spese straordinarie al 50%;
- che tenuto conto della misura cautelare applicata nei confronti del resistente, le condizioni convenute volontariamente tra le parti in punto di diritto di visita erano state osservate grazie all'intermediazione della nonna paterna della minore che aveva consentito l'esercizio del diritto di visita senza vi fossero contatti tra i genitori;
- che il PM con ricorso depositato presso il Tribunale per i minorenni di Napoli (RG 4433/23) aveva chiesto nei confronti del la sospensione o la decadenza dalla potestà genitoriale CP_1 deducendo a suo carico l'abuso di alcol e l'aggressività manifestatasi in violenze fisiche nei confronti della ed Parte_1 aventi causa anche nella gelosia dello stesso;
-che il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva nominato curatore speciale della minore l'avv. Maria Immacolata Biglietto e poi aveva trasmesso gli atti al tribunale di Benevento stante la pendenza del presente procedimento.
Nel costituirsi il resistente non si è opposto all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, deducendo di essersi pentito dei comportamenti aggressivi e violenti perpetrati verso la ricorrente, allegando di aver intrapreso percorso riabilitativo presso il SERD di Montesarchio e percorso psicologico e rieducativo presso il Comune di Sant'Agata de' Goti.
Si è costituito il curatore speciale della minore chiedendo l'acquisizione delle relazioni in ordine ai percorsi condotti da entrambe le parti, al fine di verificare la loro capacità genitoriale.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni dei servizi sociali di Sant'Agata de' Goti, informazioni dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Benevento relative allo stato del procedimento penale a carico del resistente, in cui la ricorrente è persona offesa, ed è emerso che il GIP ha disposto procedersi nei confronti dello stesso con giudizio immediato (RG
GIP 2074/23).
Preso atto della sospensione sia dei percorsi psicologici del ricorrente e che del monitoraggio in ordine all'uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche da parte del resistente per un grave problema di salute sopravvenuto (aneurisma celebrale), all'udienza del 29 gennaio 2025 è stata disposta la prosecuzione dei percorsi
3 interrotti dal e sono state sottolineate le criticità CP_1 delle condizioni come prospettate dalle parti rispetto all'interesse della minore, in relazione al previsto regime di affido condiviso.
In data 26 giugno 2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte prevedendo in sintesi:
- l'affido esclusivo della minore alla madre;
- la regolamentazione del diritto di visita per cui il padre, con la presenza di un membro del ramo parentale paterno, potrà vedere e tenere la piccola secondo le seguenti modalità: il lunedì ed il giovedì dalle ore 16,00 sino alle ore 20,00; a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, un anno i giorni 24, 25 e 26 dicembre e l'anno successivo il 31 dicembre,
l'1 e il 2 gennaio, secondo il principio dell'alternanza; sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
nel periodo estivo, per la durata di 15 giorni, anche non consecutivi e concordando previamente detto lasso temporale con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
-la regolamentazione dell'accompagnamento della minore presso la casa dove il padre vive e del suo ritorno presso labitazione materna con l'intermediazione della nonna paterna, per evitare contatti tra le parti.
- l' obbligo del di corrispondere in favore della CP_1 [...]
euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 della figlia minore da versare entro il giorno 20 di ogni mese, somma da adeguarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da luglio 2025;
- la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori in ragione della metà ciascuno, con rinvio, per la relativa individuazione e disciplina a quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Benevento ed il COA;
- percepimento da parte della ricorrente di assegno unico, bonus fiscali e i contributi pubblici inerenti i figli.
All'udienza dell'11 luglio 2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza alle condizioni depositate in data 26 giugno
2025 e di aggiungere ai patti sopra descritti l'ulteriore condizione dell'impegno del resistente a continuare il percorso psicologico di sostegno alla genitorialità già attivato presso i servizi sociali e del percorso presso il SERD - percorsi ai quali il ha espressamente reso dichiarazione di disponibilità. CP_1
4 Alla medesima udienza è stata sentita la madre del CP_1 manifestando la propria disponibilità nel favorire l'esercizio del diritto di visita facendosi da tramite per evitare i contatti diretti tra il e la . CP_1 Parte_1
Il curatore speciale del minore ha reso parere favorevole rispetto alle condizioni raggiunte dalle parti, come integrate all'udienza indicata, ed il giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M:.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 14 luglio 2025.
L'art. 337 ter comma 2 c.c. prevede che il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli, laddove gli stessi non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli.
Nel caso di specie, occorre preliminarmente rilevare che la domanda avanzata dal P.M. presso il Tribunale dei Minori avente ad oggetto la declaratoria di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale del resistente – cui è seguita la trasmissione degli atti da parte del Tribunale dei Minori alla luce di quanto disposto dall'art. 38 disp. Att. c.p.c. - non è stata coltivata dal P.M. presso il Tribunale, che si è limitato ad apporre il proprio visto a margine del verbale dell'udienza del giorno 11 luglio 2025, né il curatore speciale della minore ha chiesto la detta pronuncia al Tribunale. Stante l'assorbenza della detta questione, occorre sottolineare per altro verso, per mera completezza, che nel caso di specie non apparivano comunque sussistenti le condizioni per disporre la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale. Tale istituto, disciplinato dall'art. 330 c.c. -cui ricorrere quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti, o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio per il figlio- costituisce “una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (così Cass. Ord. 24708/2024). La Corte di Cassazione ha in particolare precisato che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da
5 parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” Sez. 1 così Cass. 12237/2023). Nel caso di specie alla luce delle relazioni acquisite in corso di causa dai Servizi sociali in ordine sia alle condizioni del nucleo familiare che dei percorsi in essere nei confronti del deve escludersi la CP_1 sussistenza dei presupposti per disporre la decadenza, o la sospensione della responsabilità genitoriale - essendo possibile, pur nella gravità dei reati per i quali lo stesso è imputato- effettuare, alla luce dei percorsi in essere e del relativo proficuo svolgimento, una prognosi positiva sulla capacità di recupero del resistente. Si rinvia a tal fine alle relazioni acquisite dai Servizi Sociali in corso di causa e da ultimo a quella inserita nel fascicolo telematico in data 10 luglio 2025, cui sono allegate le relazioni dell'ASL relative al monitoraggio tossicologico e al percorso psicologico in essere del resistente. Dalla lettura della stessa si evince infatti:
-che è stato ripreso il percorso di monitoraggio tossicologico che psicosociale presso i Servizi Sociali, temporaneamente interrotto da ottobre 2024 ad aprile 2025 per il sopravvenire di una grave patologia nel ricorrente (aneurisma cerebrale) e che allo stato gli esami tossicologici sono risultati negativi all'uso di sostanze stupefacenti, mentre dagli esami ematochimici il marcatore di abuso cronico di alcol rispetto ai valori di riferimento è risultato negativo;
- nel corso del percorso di sostegno psicologico, ancora in itinere e che necessita di essere proseguito, il ricorrente ha sviluppato adeguate capacità psicologiche, elaborando dinamiche emotive e relazionali legate all'aggressività e all'angoscia abbandonica;
- allo stato le parti del presente giudizio, volontariamente, nonostante l'adozione della misura dell'allontanamento del CP_1 dalla grazie all'ausilio degli ascendenti di entrambi, Parte_1 hanno volontariamente attivato un regime di diritto di visita paterno, da esercitare in modalità libera ma sempre con la presenza di almeno un membro della famiglia d'origine del CP_1
– tenuto conto che egli vive con i genitori- che ha permesso alla bambina, convivente con la madre e con la quale ha un ottimo rapporto- di continuare ad avere un rapporto stabile anche con il padre, al punto che i servizi hanno rappresentato che la minore, di anni 11, “si presenta curata nell'aspetto e nell'igiene, si
6 mostra tranquilla e serena, riferisce di stare bene con la mamma ed il papà e di voler bene ad entrambi”.
Occorre pertanto esaminare, nel merito le condizioni concordate tra le parti in ordine ad affidamento, diritto di visita paterno, mantenimento della figlia minore.
Le stesse non si pongono in contrasto con l'interesse della piccola tenuto conto che: Per_1
- l'affido esclusivo della minore alla madre si giustifica tenuto conto della gravità dei delitti per i quali il resistente è sottoposto a giudizio immediato, e della necessità che lo stesso prosegua il percorso psicologico già in essere presso l'ASL, dovendosi ancora lavorare per risolvere i problemi di manipolazione, evitamento e bassa empatia, individuati dalla psicologa dell'ASL come le aree di intervento terapeutico, e tenuto conto d'altro canto, della idoneità educativa della ricorrente, evincibile dalle relazioni dei servizi sociali ( in ordine alla necessità, per disporre l'affidamento esclusivo di verificare in positivo l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore cfr. ex multis Cass. 21591/12; Cass.
16593/08);
-l'impegno del resistente di prosecuzione sia del percorso psicologico che del monitoraggio relativo all'uso delle sostante stupefacenti ed alcoliche consentirà il graduale superamento delle problematiche psicologiche, al fine di potenziare la capacità genitoriale del resistente;
-il diritto di visita tra il padre e la minore, come previsto dalle parti e di fatto già in essere, da esercitare con la necessaria presenza, con il padre, di almeno un membro della famiglia d'origine del resistente e con l'intermediazione della madre dello stesso per evitare l'avvicinamento tra le parti, appare non pregiudizievole all'interesse della minore, essendo volto a garantire la bigenitorialità;
-le statuizioni in ordine al mantenimento della minore appaiono conformi all'interesse della stessa.
Le condizioni concordate dalle parti in corso in causa possono pertanto essere omologate, non ponendosi in contrasto, per le ragioni illustrate, con l'interesse della piccola . Per_1
La presente sentenza deve essere trasmessa al Giudice tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza anche in ordine alla
7 prosecuzione da parte del resistente del percorso di sostegno psicologico del resistente e del monitoraggio presso il SERD.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo tra le parti nel corso del presente giudizio.
Stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato della parte ricorrente e del curatore speciale della minore, si procederà con separati decreti previa valutazione della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, letto l'art. 337 ter c.c. e così decide:
-prende atto delle condizioni sulla figlia minore indicate Per_1 nell'accordo depositato il 26 giugno 2025, come integrato all'udienza del giorno 11 luglio 2025, omologandole;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dispone la trasmissione della presente sentenza al giudice tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI DOTT.ENNIO RICCI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3809/2023 R.G.A.C.,
Da
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Iammarino, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Benevento alla Piazza
Guerrazzi n. 4
ricorrente nei confronti di
( c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Piccoli con domicilio eletto presso e il suo studio in Sant'Agata De' Goti (BN) alla Via
IE NN n. 6
Resistente
Con l'intervento del curatore speciale della minore Persona_1
( c.f. ) C.F._3
avv. Maria Immacolata Biglietto con studio in Napoli alla via
Brigata Bologna 69
intervenuto
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, con conclusioni congiunte delle parti.
Conclusioni: come formulate dalle parti nelle note del 26 giugno
2025, e integrate all'udienza dell'11 luglio 2025 e dal P.M. in data 15 luglio 2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata ha depositato ricorso al Tribunale di Benevento chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...] Persona_1 con collocazione presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno come descritto al punto 2) delle conclusioni rassegnate nel ricorso, porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della minore oltre spese straordinarie al 50%, come regolamentate dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Benevento ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che dalla relazione more uxorio con il resistente era nata la figlia;
Per_1
- che a seguito della crisi della relazione sentimentale con il resistente, ella era andata a vivere con la bambina nello stabile dei propri genitori;
- che la ricorrente aveva denunciato il resistente in data 4 giugno 2023 i reati di cui agli artt. 582, 585, 576 n. 5, 577 comma 1 n. 1 , 61 n. 1 e n. 2 c.p. ed in data 8 agosto 2023 il GIP aveva adottato nei confronti della resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente;
- che la ricorrente aveva intrapreso percorso psicologico di supporto presso la cooperativa sociale “ La casa delle Donne”;
- che nel luglio 2023 le parti avevano sottoscritto un accordo denominato “Dichiarazioni di affidamento” convenendo l'affido condiviso della minore, la sua collocazione presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno e stabilendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla minore la somma di €
2 200,00 mensili per il mantenimento della figlia e contribuzione alle spese straordinarie al 50%;
- che tenuto conto della misura cautelare applicata nei confronti del resistente, le condizioni convenute volontariamente tra le parti in punto di diritto di visita erano state osservate grazie all'intermediazione della nonna paterna della minore che aveva consentito l'esercizio del diritto di visita senza vi fossero contatti tra i genitori;
- che il PM con ricorso depositato presso il Tribunale per i minorenni di Napoli (RG 4433/23) aveva chiesto nei confronti del la sospensione o la decadenza dalla potestà genitoriale CP_1 deducendo a suo carico l'abuso di alcol e l'aggressività manifestatasi in violenze fisiche nei confronti della ed Parte_1 aventi causa anche nella gelosia dello stesso;
-che il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva nominato curatore speciale della minore l'avv. Maria Immacolata Biglietto e poi aveva trasmesso gli atti al tribunale di Benevento stante la pendenza del presente procedimento.
Nel costituirsi il resistente non si è opposto all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, deducendo di essersi pentito dei comportamenti aggressivi e violenti perpetrati verso la ricorrente, allegando di aver intrapreso percorso riabilitativo presso il SERD di Montesarchio e percorso psicologico e rieducativo presso il Comune di Sant'Agata de' Goti.
Si è costituito il curatore speciale della minore chiedendo l'acquisizione delle relazioni in ordine ai percorsi condotti da entrambe le parti, al fine di verificare la loro capacità genitoriale.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni dei servizi sociali di Sant'Agata de' Goti, informazioni dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Benevento relative allo stato del procedimento penale a carico del resistente, in cui la ricorrente è persona offesa, ed è emerso che il GIP ha disposto procedersi nei confronti dello stesso con giudizio immediato (RG
GIP 2074/23).
Preso atto della sospensione sia dei percorsi psicologici del ricorrente e che del monitoraggio in ordine all'uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche da parte del resistente per un grave problema di salute sopravvenuto (aneurisma celebrale), all'udienza del 29 gennaio 2025 è stata disposta la prosecuzione dei percorsi
3 interrotti dal e sono state sottolineate le criticità CP_1 delle condizioni come prospettate dalle parti rispetto all'interesse della minore, in relazione al previsto regime di affido condiviso.
In data 26 giugno 2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte prevedendo in sintesi:
- l'affido esclusivo della minore alla madre;
- la regolamentazione del diritto di visita per cui il padre, con la presenza di un membro del ramo parentale paterno, potrà vedere e tenere la piccola secondo le seguenti modalità: il lunedì ed il giovedì dalle ore 16,00 sino alle ore 20,00; a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, un anno i giorni 24, 25 e 26 dicembre e l'anno successivo il 31 dicembre,
l'1 e il 2 gennaio, secondo il principio dell'alternanza; sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
nel periodo estivo, per la durata di 15 giorni, anche non consecutivi e concordando previamente detto lasso temporale con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
-la regolamentazione dell'accompagnamento della minore presso la casa dove il padre vive e del suo ritorno presso labitazione materna con l'intermediazione della nonna paterna, per evitare contatti tra le parti.
- l' obbligo del di corrispondere in favore della CP_1 [...]
euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 della figlia minore da versare entro il giorno 20 di ogni mese, somma da adeguarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da luglio 2025;
- la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori in ragione della metà ciascuno, con rinvio, per la relativa individuazione e disciplina a quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Benevento ed il COA;
- percepimento da parte della ricorrente di assegno unico, bonus fiscali e i contributi pubblici inerenti i figli.
All'udienza dell'11 luglio 2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza alle condizioni depositate in data 26 giugno
2025 e di aggiungere ai patti sopra descritti l'ulteriore condizione dell'impegno del resistente a continuare il percorso psicologico di sostegno alla genitorialità già attivato presso i servizi sociali e del percorso presso il SERD - percorsi ai quali il ha espressamente reso dichiarazione di disponibilità. CP_1
4 Alla medesima udienza è stata sentita la madre del CP_1 manifestando la propria disponibilità nel favorire l'esercizio del diritto di visita facendosi da tramite per evitare i contatti diretti tra il e la . CP_1 Parte_1
Il curatore speciale del minore ha reso parere favorevole rispetto alle condizioni raggiunte dalle parti, come integrate all'udienza indicata, ed il giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M:.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 14 luglio 2025.
L'art. 337 ter comma 2 c.c. prevede che il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli, laddove gli stessi non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli.
Nel caso di specie, occorre preliminarmente rilevare che la domanda avanzata dal P.M. presso il Tribunale dei Minori avente ad oggetto la declaratoria di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale del resistente – cui è seguita la trasmissione degli atti da parte del Tribunale dei Minori alla luce di quanto disposto dall'art. 38 disp. Att. c.p.c. - non è stata coltivata dal P.M. presso il Tribunale, che si è limitato ad apporre il proprio visto a margine del verbale dell'udienza del giorno 11 luglio 2025, né il curatore speciale della minore ha chiesto la detta pronuncia al Tribunale. Stante l'assorbenza della detta questione, occorre sottolineare per altro verso, per mera completezza, che nel caso di specie non apparivano comunque sussistenti le condizioni per disporre la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale. Tale istituto, disciplinato dall'art. 330 c.c. -cui ricorrere quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti, o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio per il figlio- costituisce “una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (così Cass. Ord. 24708/2024). La Corte di Cassazione ha in particolare precisato che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da
5 parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” Sez. 1 così Cass. 12237/2023). Nel caso di specie alla luce delle relazioni acquisite in corso di causa dai Servizi sociali in ordine sia alle condizioni del nucleo familiare che dei percorsi in essere nei confronti del deve escludersi la CP_1 sussistenza dei presupposti per disporre la decadenza, o la sospensione della responsabilità genitoriale - essendo possibile, pur nella gravità dei reati per i quali lo stesso è imputato- effettuare, alla luce dei percorsi in essere e del relativo proficuo svolgimento, una prognosi positiva sulla capacità di recupero del resistente. Si rinvia a tal fine alle relazioni acquisite dai Servizi Sociali in corso di causa e da ultimo a quella inserita nel fascicolo telematico in data 10 luglio 2025, cui sono allegate le relazioni dell'ASL relative al monitoraggio tossicologico e al percorso psicologico in essere del resistente. Dalla lettura della stessa si evince infatti:
-che è stato ripreso il percorso di monitoraggio tossicologico che psicosociale presso i Servizi Sociali, temporaneamente interrotto da ottobre 2024 ad aprile 2025 per il sopravvenire di una grave patologia nel ricorrente (aneurisma cerebrale) e che allo stato gli esami tossicologici sono risultati negativi all'uso di sostanze stupefacenti, mentre dagli esami ematochimici il marcatore di abuso cronico di alcol rispetto ai valori di riferimento è risultato negativo;
- nel corso del percorso di sostegno psicologico, ancora in itinere e che necessita di essere proseguito, il ricorrente ha sviluppato adeguate capacità psicologiche, elaborando dinamiche emotive e relazionali legate all'aggressività e all'angoscia abbandonica;
- allo stato le parti del presente giudizio, volontariamente, nonostante l'adozione della misura dell'allontanamento del CP_1 dalla grazie all'ausilio degli ascendenti di entrambi, Parte_1 hanno volontariamente attivato un regime di diritto di visita paterno, da esercitare in modalità libera ma sempre con la presenza di almeno un membro della famiglia d'origine del CP_1
– tenuto conto che egli vive con i genitori- che ha permesso alla bambina, convivente con la madre e con la quale ha un ottimo rapporto- di continuare ad avere un rapporto stabile anche con il padre, al punto che i servizi hanno rappresentato che la minore, di anni 11, “si presenta curata nell'aspetto e nell'igiene, si
6 mostra tranquilla e serena, riferisce di stare bene con la mamma ed il papà e di voler bene ad entrambi”.
Occorre pertanto esaminare, nel merito le condizioni concordate tra le parti in ordine ad affidamento, diritto di visita paterno, mantenimento della figlia minore.
Le stesse non si pongono in contrasto con l'interesse della piccola tenuto conto che: Per_1
- l'affido esclusivo della minore alla madre si giustifica tenuto conto della gravità dei delitti per i quali il resistente è sottoposto a giudizio immediato, e della necessità che lo stesso prosegua il percorso psicologico già in essere presso l'ASL, dovendosi ancora lavorare per risolvere i problemi di manipolazione, evitamento e bassa empatia, individuati dalla psicologa dell'ASL come le aree di intervento terapeutico, e tenuto conto d'altro canto, della idoneità educativa della ricorrente, evincibile dalle relazioni dei servizi sociali ( in ordine alla necessità, per disporre l'affidamento esclusivo di verificare in positivo l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore cfr. ex multis Cass. 21591/12; Cass.
16593/08);
-l'impegno del resistente di prosecuzione sia del percorso psicologico che del monitoraggio relativo all'uso delle sostante stupefacenti ed alcoliche consentirà il graduale superamento delle problematiche psicologiche, al fine di potenziare la capacità genitoriale del resistente;
-il diritto di visita tra il padre e la minore, come previsto dalle parti e di fatto già in essere, da esercitare con la necessaria presenza, con il padre, di almeno un membro della famiglia d'origine del resistente e con l'intermediazione della madre dello stesso per evitare l'avvicinamento tra le parti, appare non pregiudizievole all'interesse della minore, essendo volto a garantire la bigenitorialità;
-le statuizioni in ordine al mantenimento della minore appaiono conformi all'interesse della stessa.
Le condizioni concordate dalle parti in corso in causa possono pertanto essere omologate, non ponendosi in contrasto, per le ragioni illustrate, con l'interesse della piccola . Per_1
La presente sentenza deve essere trasmessa al Giudice tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza anche in ordine alla
7 prosecuzione da parte del resistente del percorso di sostegno psicologico del resistente e del monitoraggio presso il SERD.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo tra le parti nel corso del presente giudizio.
Stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato della parte ricorrente e del curatore speciale della minore, si procederà con separati decreti previa valutazione della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, letto l'art. 337 ter c.c. e così decide:
-prende atto delle condizioni sulla figlia minore indicate Per_1 nell'accordo depositato il 26 giugno 2025, come integrato all'udienza del giorno 11 luglio 2025, omologandole;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dispone la trasmissione della presente sentenza al giudice tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI DOTT.ENNIO RICCI
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