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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 5981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5981 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
e quali genitori esercenti la Controparte_1 CP_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentati e Persona_1 difesi dagli Avv.ti Giampaolo D'Arcangelo e Michela Piermarini
ricorrenti
e
, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Ivanoe Ciocca
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , i ricorrenti indicati in epigrafe hanno CP_3
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale i medesimi avevano richiesto al Giudice di accertare la sussistenza, in capo al figlio minore delle condizioni sanitarie di cui all' art. 1 Persona_1
L.289/90 e all'art. 3, comma 1, L. 104/1992, disconosciute dall' convenuto all'esito CP_4 di visita di revisione del 25.1.2023.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n. rg. 1505/23), il CTU nominato dal
Giudice, dott. in accordo con quanto emerso in via Persona_2 amministrativa, negava la sussistenza delle predette condizioni.
Rispetto a questo accertamento, i ricorrenti hanno depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale hanno chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il diritto del figlio ai benefici invocati.
Con memoria del 27.11.2024 si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_3
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Previo invito, rivolto al CTU della fase di ATP, a fornire indicazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92, non chiaramente evincibili dalle conclusioni dell'elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza del 15.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo al minore né i requisiti sanitari legittimanti la concessione Persona_1
dell'indennità di frequenza (art. 1 L. 289/90), né una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92.
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, hanno contestato tali risultanze peritali, deducendo come il quadro patologico del figlio integrerebbe i
Pag. 2 di 5 requisiti sanitari necessari per ottenere le provvidenze invocate.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90, l'indennità di frequenza spetta agli “invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz”.
Sussiste, invece, la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92, in capo a chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.
Nel caso di specie, il CTU nella precedente fase di giudizio , dott.
[...]
dopo aver premesso che “L'esame dei dati anamnestici e degli elementi Persona_2
emersi dallo studio dei documenti medici agli atti, nonché dei rilievi documentati in sede peritale, mette in luce un complesso patologico che interessa precipuamente la sfera psico-evolutiva (inquadrato nosologicamente nell'ambito di un disturbo delle abilità scolastiche, trattato in maniera specifica, e NON più in terapia da circa due anni, con buon recupero funzionale, in pregresso disturbo dell'apprendimento non evoluto) nonché menomazioni, di minor rilievo dell'apparato cardiovascolare (ad etiologia infettiva, in trattam. di profilassi, in assenza di reliquati funzionali riscontrati)”, ha evidenziato come le “manifestazioni disfunzionali sono da ritenere, secondo le accezioni medico-legali in materia, NON significative in tema di incidenza sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età della minore, SENZA rilevanza tale da giungere a renderlo invalido (ai sensi delle vigenti indicazioni e normative), concludendo che “NON RISULTANO pertanto concretizzati i requisiti e/o le condizioni i cui all'art. 1 della Legge 289/90 e successive modifiche di cui al Decreto Legislativo n. 509/88.
Quanto alle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 104/92, il CTU ha osservato come “Le alterazioni patologiche e le minorazioni sopra descritte NON
Pag. 3 di 5 POSSONO, in alcun modo, allo stato attuale, ritenersi di rilevanza tale da ridurre
l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione”.
Con ordinanza del 23.12.2024, questo giudice, rilevata la riconducibilità di tali ultime considerazioni medico-legali alla condizione di cui al 3° comma dell'art. 3 cit. (ai sensi del quale “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”), non oggetto di domanda, ha invitato il CTU a fornire opportuni chiarimenti in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'invocato 1° comma.
Ebbene, nel fornire i richiesti chiarimenti, il CTU ha evidenziato come “L'entità delle manifestazioni cliniche e disfunzionali di cui al giudizio diagnostico riportato deve congruamente ritenersi di lieve entità in tema di incidenza sulle funzioni cognitive e le possibilità socio-relazionali ed esistenziali del periziando, dovendo necessariamente addivenire (almeno allo stato attuale del complesso patologico sistemico), ad una connotazione di assoluta mancanza di gravità e/o di compromissione significativa delle capacità intellettive, di apprendimento e scolastiche, nella comune accezione medico- legale in tema di “sicurezza sociale” o “emarginazione” (vedi condizione di
“HANDICAP”), concludendo, per quanto di interesse in questa sede, che “Il minore
[...]
è da ritenere portatore di un complesso di menomazioni ed Persona_1
infermità SENZA rilevanza tale da poter configurare condizione di “HANDICAP” ai sensi dell'art. 3, comma I, della Legge 104/92”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, così come “integrate” in questa sede, ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
Del resto, rispetto ai circostanziati e puntuali apprezzamenti contenuti nella consulenza,
i ricorrenti hanno espresso una generica doglianza, senza tuttavia muovere alcun rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Pag. 4 di 5 Deve peraltro rilevarsi come, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, i procuratori dei ricorrenti – male interpretando, evidentemente, le conclusioni rassegnate dal CTU – si siano limitati a chiedere al Tribunale “ di volere riconoscere mediante sentenza il beneficio ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992 con vittoria di spese che tenga conto del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari”,
In conclusione, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, così come “chiarite” nella presente fase di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Peraltro, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 1505/23, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nell'ambito del CP_3 procedimento di ATP n. rg. 1505/2023.
Tivoli, 15/07/2025
Il Giudice
GI Busoli
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5981 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
e quali genitori esercenti la Controparte_1 CP_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentati e Persona_1 difesi dagli Avv.ti Giampaolo D'Arcangelo e Michela Piermarini
ricorrenti
e
, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Ivanoe Ciocca
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , i ricorrenti indicati in epigrafe hanno CP_3
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale i medesimi avevano richiesto al Giudice di accertare la sussistenza, in capo al figlio minore delle condizioni sanitarie di cui all' art. 1 Persona_1
L.289/90 e all'art. 3, comma 1, L. 104/1992, disconosciute dall' convenuto all'esito CP_4 di visita di revisione del 25.1.2023.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n. rg. 1505/23), il CTU nominato dal
Giudice, dott. in accordo con quanto emerso in via Persona_2 amministrativa, negava la sussistenza delle predette condizioni.
Rispetto a questo accertamento, i ricorrenti hanno depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale hanno chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il diritto del figlio ai benefici invocati.
Con memoria del 27.11.2024 si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_3
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Previo invito, rivolto al CTU della fase di ATP, a fornire indicazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92, non chiaramente evincibili dalle conclusioni dell'elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza del 15.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo al minore né i requisiti sanitari legittimanti la concessione Persona_1
dell'indennità di frequenza (art. 1 L. 289/90), né una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92.
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, hanno contestato tali risultanze peritali, deducendo come il quadro patologico del figlio integrerebbe i
Pag. 2 di 5 requisiti sanitari necessari per ottenere le provvidenze invocate.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90, l'indennità di frequenza spetta agli “invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz”.
Sussiste, invece, la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92, in capo a chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.
Nel caso di specie, il CTU nella precedente fase di giudizio , dott.
[...]
dopo aver premesso che “L'esame dei dati anamnestici e degli elementi Persona_2
emersi dallo studio dei documenti medici agli atti, nonché dei rilievi documentati in sede peritale, mette in luce un complesso patologico che interessa precipuamente la sfera psico-evolutiva (inquadrato nosologicamente nell'ambito di un disturbo delle abilità scolastiche, trattato in maniera specifica, e NON più in terapia da circa due anni, con buon recupero funzionale, in pregresso disturbo dell'apprendimento non evoluto) nonché menomazioni, di minor rilievo dell'apparato cardiovascolare (ad etiologia infettiva, in trattam. di profilassi, in assenza di reliquati funzionali riscontrati)”, ha evidenziato come le “manifestazioni disfunzionali sono da ritenere, secondo le accezioni medico-legali in materia, NON significative in tema di incidenza sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età della minore, SENZA rilevanza tale da giungere a renderlo invalido (ai sensi delle vigenti indicazioni e normative), concludendo che “NON RISULTANO pertanto concretizzati i requisiti e/o le condizioni i cui all'art. 1 della Legge 289/90 e successive modifiche di cui al Decreto Legislativo n. 509/88.
Quanto alle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 104/92, il CTU ha osservato come “Le alterazioni patologiche e le minorazioni sopra descritte NON
Pag. 3 di 5 POSSONO, in alcun modo, allo stato attuale, ritenersi di rilevanza tale da ridurre
l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione”.
Con ordinanza del 23.12.2024, questo giudice, rilevata la riconducibilità di tali ultime considerazioni medico-legali alla condizione di cui al 3° comma dell'art. 3 cit. (ai sensi del quale “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”), non oggetto di domanda, ha invitato il CTU a fornire opportuni chiarimenti in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'invocato 1° comma.
Ebbene, nel fornire i richiesti chiarimenti, il CTU ha evidenziato come “L'entità delle manifestazioni cliniche e disfunzionali di cui al giudizio diagnostico riportato deve congruamente ritenersi di lieve entità in tema di incidenza sulle funzioni cognitive e le possibilità socio-relazionali ed esistenziali del periziando, dovendo necessariamente addivenire (almeno allo stato attuale del complesso patologico sistemico), ad una connotazione di assoluta mancanza di gravità e/o di compromissione significativa delle capacità intellettive, di apprendimento e scolastiche, nella comune accezione medico- legale in tema di “sicurezza sociale” o “emarginazione” (vedi condizione di
“HANDICAP”), concludendo, per quanto di interesse in questa sede, che “Il minore
[...]
è da ritenere portatore di un complesso di menomazioni ed Persona_1
infermità SENZA rilevanza tale da poter configurare condizione di “HANDICAP” ai sensi dell'art. 3, comma I, della Legge 104/92”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, così come “integrate” in questa sede, ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
Del resto, rispetto ai circostanziati e puntuali apprezzamenti contenuti nella consulenza,
i ricorrenti hanno espresso una generica doglianza, senza tuttavia muovere alcun rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Pag. 4 di 5 Deve peraltro rilevarsi come, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, i procuratori dei ricorrenti – male interpretando, evidentemente, le conclusioni rassegnate dal CTU – si siano limitati a chiedere al Tribunale “ di volere riconoscere mediante sentenza il beneficio ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992 con vittoria di spese che tenga conto del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari”,
In conclusione, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, così come “chiarite” nella presente fase di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Peraltro, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 1505/23, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nell'ambito del CP_3 procedimento di ATP n. rg. 1505/2023.
Tivoli, 15/07/2025
Il Giudice
GI Busoli
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