Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avvisi di accertamento per difetto di motivazione

    Gli atti impugnati sono stati ritenuti puntualmente motivati, con richiamo agli atti presupposti e dettagliata esposizione dell'iter logico-giuridico che ha fondato l'operato del Comune.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per violazione norme su esenzione IMU terreni agricoli

    La Corte ha ritenuto che l'esenzione fiscale è legata a un criterio reale (tipologia di terreno) e non soggettivo. I terreni sono qualificati come edificabili dal piano regolatore e non sussistono vincoli di inedificabilità. Inoltre, alle società agricole non si applica l'esenzione per abitazione principale e l'esenzione si applica solo ai terreni agricoli non fabbricabili. Non ricorrono i requisiti per l'esenzione relativa agli impianti fotovoltaici.

  • Rigettato
    Infondatezza atti per violazione valore terreni

    La Corte ha ritenuto irrilevante la prova dell'esercizio dell'attività agricola ai fini della debenza dell'IMU, dato il criterio reale (legato al bene e non al soggetto) adottato. I terreni sono stati qualificati come edificabili.

  • Rigettato
    Nullità avvisi di accertamento per difetto di motivazione

    Gli atti impugnati sono stati ritenuti puntualmente motivati, con richiamo agli atti presupposti e dettagliata esposizione dell'iter logico-giuridico che ha fondato l'operato del Comune.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per violazione norme su esenzione IMU terreni agricoli

    La Corte ha ritenuto che l'esenzione fiscale è legata a un criterio reale (tipologia di terreno) e non soggettivo. I terreni sono qualificati come edificabili dal piano regolatore e non sussistono vincoli di inedificabilità. Inoltre, alle società agricole non si applica l'esenzione per abitazione principale e l'esenzione si applica solo ai terreni agricoli non fabbricabili. Non ricorrono i requisiti per l'esenzione relativa agli impianti fotovoltaici.

  • Rigettato
    Infondatezza atti per violazione valore terreni

    La Corte ha ritenuto irrilevante la prova dell'esercizio dell'attività agricola ai fini della debenza dell'IMU, dato il criterio reale (legato al bene e non al soggetto) adottato. I terreni sono stati qualificati come edificabili.

  • Rigettato
    Nullità avvisi di accertamento per difetto di motivazione

    Gli atti impugnati sono stati ritenuti puntualmente motivati, con richiamo agli atti presupposti e dettagliata esposizione dell'iter logico-giuridico che ha fondato l'operato del Comune.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per violazione norme su esenzione IMU terreni agricoli

    La Corte ha ritenuto che l'esenzione fiscale è legata a un criterio reale (tipologia di terreno) e non soggettivo. I terreni sono qualificati come edificabili dal piano regolatore e non sussistono vincoli di inedificabilità. Inoltre, alle società agricole non si applica l'esenzione per abitazione principale e l'esenzione si applica solo ai terreni agricoli non fabbricabili. Non ricorrono i requisiti per l'esenzione relativa agli impianti fotovoltaici.

  • Rigettato
    Infondatezza atti per violazione valore terreni

    La Corte ha ritenuto irrilevante la prova dell'esercizio dell'attività agricola ai fini della debenza dell'IMU, dato il criterio reale (legato al bene e non al soggetto) adottato. I terreni sono stati qualificati come edificabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 2
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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