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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Societa' Agricola Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nepi - Piazza Del Comune, 20 01036 Nepi VT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2266 IMU 2021 - sul ricorso n. 386/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Societa' Agricola Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Nepi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1227 IMU 2022
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Societa' Agricola Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Nepi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1101 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre ricorsi datati 23.5.2025 il primo e 26.5.2025 gli altri due la Società Agricola Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., impugnava i seguenti avvisi di accertamento esecutivo emessi dal Comune di Nepi con riguardo ad alcuni terreni di proprietà della ricorrente ubicati in località Località 1 del predetto
Comune, nei quali viene svolto l'esercizio dell'impresa sopra richiamata:
- n. 2266 del 26.2.2025 per IMU anno di imposta 2021 pari ad euro 131.322,00 oltre sanzioni e interessi per un totale complessivo di euro 186.966,51 (n. 385/2025);
- n. 1227 del 26.2.2025 per IMU anno di imposta 2022 pari ad euro 131.322,00 oltre sanzioni e interessi per un totale complessivo di euro 184.486,90 (n. 386/2025);
- n. 1101 del 26.2.2025 per IMU anno di imposta 2023 pari ad euro 131.322,00 oltre sanzioni e interessi per un totale complessivo di euro 178.022,90 (n. 387/2025);
Nei motivi di impugnazione, comuni ai ricorsi, la ricorrente eccepiva quanto segue: 1) nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e, dunque, per violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990 e
7 comma 5 bis D. lgvo 546/1992; 2) illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 2 lett. b)
D. lgvo n. 504/1992 e art. 1 commi 741 lett. d) e 758 lett. a) L. 160/2019, trattandosi di terreni agricoli posseduti da una società agricola di capitali esenti da imposizione;
3) infondatezza degli atti impugnati per violazione dell'art. 5 commi 5 e 7 D. lgvo 504/1992, poiché, in ragione della non edificabilità dell'area, il valore dei terreni è sensibilmente inferiore a quello accertato dal Comune.
Con atti datati 25 settembre 2025 si costituiva il Comune di Nepi il quale chiedeva il rigetto dei ricorsi per i motivi compiutamente indicati negli atti di costituzione.
La ricorrente depositava memorie illustrative il 17.7.2025 (nelle quali richiamava l'atto di indirizzo del MEF prot. n. 18 del 1.7.2025), l'1.9.2025 e il 3.12.2025, atti con i quali insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Controdeduceva il OM Nepi con memorie depositate il 26.9.2025. Ricorrendo i motivi di connessione ex art. 29 D. Lgvo n. 546/1992 è stata disposta la riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati per i motivi che seguono.
Quanto al motivo inerente la carenza di motivazione si rileva che gli atti impugnati risultano puntualmente motivati, anche con il richiamo agli atti e ai provvedimenti presupposti inerenti i beni da sottoporre ad imposizione, sia con riferimento al merito delle imposte che agli interessi e alle sanzioni. Il Comune ha dettagliatamente esposto l'iter logico – giuridico che lo ha indotto a ritenere sussistenti le ragioni del proprio operato, indicando la fonte del negozio giuridico fondante l'imposizione tributaria sottoposta a tassazione e le stesse modalità di calcolo.
Quanto al secondo motivo va preliminarmente evidenziato che nell'atto pattizio datato 21 marzo 2024
(integrativo dell'accordo transattivo del 5 marzo 2024) la ricorrente e il Comune di Nepi pattuivano che:
- l'accordo era riferito all'imposta IMU relativa alle annualità fino al 2020;
- la società Ricorrente_1 si obbligava a produrre idonea documentazione attestante lo svolgimento prevalente di attività agricola fino all'anno 2020.
Da tale accordo emerge con chiarezza che il periodo coperto dalla transazione è limitato all'arco temporale sopra indicato, non riguardando le annualità 2021, 2022 e 2023.
Da tale accordo si ricava un ulteriore, importante, elemento: la ricorrente ha riconosciuto che sui beni di cui
è proprietaria è dovuta l'imposta comunale in oggetto, tanto da accordarsi su una specifica somma da versare.
Fatta questa premessa, occorre ora verificare se ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per riconoscere l'esenzione dall'IMU in capo ai beni di cui è titolare la ricorrente.
L'art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019 riconosce l'esenzione dal pagamento dell'IMU ai terreni agricoli, ricorrendo determinate condizioni previste dalla medesima norma.
Pertanto, l'agevolazione fiscale non è agganciata ad un criterio soggettivo (l'attività svolta dal proprietario) ma a un criterio reale (la tipologia di terreno).
Nel caso specie non vi sono dubbi sul fatto che i terreni di proprietà della ricorrente siano edificabili, in quanto così sono qualificati dal piano regolatore del Comune di Nepi e sugli stessi non vi sono vincoli di inedificabilità.
Piuttosto probante, ai fini del presente giudizio, risulta una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “In tema di IMU, alle società agricole non si applica l'esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale in quanto la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 34 del
2019, conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019, nell'affermare l'applicazione alle predette società delle agevolazioni tributarie, riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, si riferisce alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992 e, cioè, alla qualifica, in termini di terreno non fabbricabile, di determinate aree, e non anche all'agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale in ordine all'immobile utilizzato del socio amministratore della società e dal suo nucleo familiare)”
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 11133 del 24/04/2024).
Tale pronuncia fornisce due importanti elementi:
- alle società agricole non si applica l'esenzione neanche per gli immobili destinati ad abitazione principale;
- alle medesime società l'esenzione si applica solo ai terreni agricoli (si aggiunga, ricorrendo del condizioni previste dall'art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019 e dunque non anche ai terreni fabbricabili.
Quanto agli impianti fotovoltaici (oggetto di citazione del Comune resistente e di allegazione fotografica) la stessa Suprema Corte ha specificato che “In tema di I.C.I. (e ora di I.M.U.), può beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009, un impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa ad elevata potenzialità insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola, sempre che lo stesso sia stato classato come fabbricato rurale strumentale, con la conseguente attribuzione della categoria D/10, giacché tale produzione, che deve essere sempre imputabile all'imprenditore agricolo (individuale o collettivo), se normalmente impiegata (con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nell'attività agricola, costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.” (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18844 del
10/07/2025.
I requisiti richiesti dalla Cassazione non risultano ricorrere nel caso di specie.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, pur rappresentando un dato di fatto evidenziato dal Comune, la circostanza che la ricorrente non abbia provato l'esercizio dell'attività agricola risulta irrilevante ai fini della debenza dell'IMU, in ragione del criterio reale (legato al bene e non al soggetto) di cui si è dato atto nella parte che precede.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna ad euro 8.000,00 di spese processuali a favore di parte resistente.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Societa' Agricola Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nepi - Piazza Del Comune, 20 01036 Nepi VT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2266 IMU 2021 - sul ricorso n. 386/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Societa' Agricola Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Nepi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1227 IMU 2022
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Societa' Agricola Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Nepi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1101 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre ricorsi datati 23.5.2025 il primo e 26.5.2025 gli altri due la Società Agricola Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., impugnava i seguenti avvisi di accertamento esecutivo emessi dal Comune di Nepi con riguardo ad alcuni terreni di proprietà della ricorrente ubicati in località Località 1 del predetto
Comune, nei quali viene svolto l'esercizio dell'impresa sopra richiamata:
- n. 2266 del 26.2.2025 per IMU anno di imposta 2021 pari ad euro 131.322,00 oltre sanzioni e interessi per un totale complessivo di euro 186.966,51 (n. 385/2025);
- n. 1227 del 26.2.2025 per IMU anno di imposta 2022 pari ad euro 131.322,00 oltre sanzioni e interessi per un totale complessivo di euro 184.486,90 (n. 386/2025);
- n. 1101 del 26.2.2025 per IMU anno di imposta 2023 pari ad euro 131.322,00 oltre sanzioni e interessi per un totale complessivo di euro 178.022,90 (n. 387/2025);
Nei motivi di impugnazione, comuni ai ricorsi, la ricorrente eccepiva quanto segue: 1) nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e, dunque, per violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990 e
7 comma 5 bis D. lgvo 546/1992; 2) illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 2 lett. b)
D. lgvo n. 504/1992 e art. 1 commi 741 lett. d) e 758 lett. a) L. 160/2019, trattandosi di terreni agricoli posseduti da una società agricola di capitali esenti da imposizione;
3) infondatezza degli atti impugnati per violazione dell'art. 5 commi 5 e 7 D. lgvo 504/1992, poiché, in ragione della non edificabilità dell'area, il valore dei terreni è sensibilmente inferiore a quello accertato dal Comune.
Con atti datati 25 settembre 2025 si costituiva il Comune di Nepi il quale chiedeva il rigetto dei ricorsi per i motivi compiutamente indicati negli atti di costituzione.
La ricorrente depositava memorie illustrative il 17.7.2025 (nelle quali richiamava l'atto di indirizzo del MEF prot. n. 18 del 1.7.2025), l'1.9.2025 e il 3.12.2025, atti con i quali insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Controdeduceva il OM Nepi con memorie depositate il 26.9.2025. Ricorrendo i motivi di connessione ex art. 29 D. Lgvo n. 546/1992 è stata disposta la riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati per i motivi che seguono.
Quanto al motivo inerente la carenza di motivazione si rileva che gli atti impugnati risultano puntualmente motivati, anche con il richiamo agli atti e ai provvedimenti presupposti inerenti i beni da sottoporre ad imposizione, sia con riferimento al merito delle imposte che agli interessi e alle sanzioni. Il Comune ha dettagliatamente esposto l'iter logico – giuridico che lo ha indotto a ritenere sussistenti le ragioni del proprio operato, indicando la fonte del negozio giuridico fondante l'imposizione tributaria sottoposta a tassazione e le stesse modalità di calcolo.
Quanto al secondo motivo va preliminarmente evidenziato che nell'atto pattizio datato 21 marzo 2024
(integrativo dell'accordo transattivo del 5 marzo 2024) la ricorrente e il Comune di Nepi pattuivano che:
- l'accordo era riferito all'imposta IMU relativa alle annualità fino al 2020;
- la società Ricorrente_1 si obbligava a produrre idonea documentazione attestante lo svolgimento prevalente di attività agricola fino all'anno 2020.
Da tale accordo emerge con chiarezza che il periodo coperto dalla transazione è limitato all'arco temporale sopra indicato, non riguardando le annualità 2021, 2022 e 2023.
Da tale accordo si ricava un ulteriore, importante, elemento: la ricorrente ha riconosciuto che sui beni di cui
è proprietaria è dovuta l'imposta comunale in oggetto, tanto da accordarsi su una specifica somma da versare.
Fatta questa premessa, occorre ora verificare se ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per riconoscere l'esenzione dall'IMU in capo ai beni di cui è titolare la ricorrente.
L'art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019 riconosce l'esenzione dal pagamento dell'IMU ai terreni agricoli, ricorrendo determinate condizioni previste dalla medesima norma.
Pertanto, l'agevolazione fiscale non è agganciata ad un criterio soggettivo (l'attività svolta dal proprietario) ma a un criterio reale (la tipologia di terreno).
Nel caso specie non vi sono dubbi sul fatto che i terreni di proprietà della ricorrente siano edificabili, in quanto così sono qualificati dal piano regolatore del Comune di Nepi e sugli stessi non vi sono vincoli di inedificabilità.
Piuttosto probante, ai fini del presente giudizio, risulta una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “In tema di IMU, alle società agricole non si applica l'esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale in quanto la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 34 del
2019, conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019, nell'affermare l'applicazione alle predette società delle agevolazioni tributarie, riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, si riferisce alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992 e, cioè, alla qualifica, in termini di terreno non fabbricabile, di determinate aree, e non anche all'agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale in ordine all'immobile utilizzato del socio amministratore della società e dal suo nucleo familiare)”
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 11133 del 24/04/2024).
Tale pronuncia fornisce due importanti elementi:
- alle società agricole non si applica l'esenzione neanche per gli immobili destinati ad abitazione principale;
- alle medesime società l'esenzione si applica solo ai terreni agricoli (si aggiunga, ricorrendo del condizioni previste dall'art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019 e dunque non anche ai terreni fabbricabili.
Quanto agli impianti fotovoltaici (oggetto di citazione del Comune resistente e di allegazione fotografica) la stessa Suprema Corte ha specificato che “In tema di I.C.I. (e ora di I.M.U.), può beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009, un impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa ad elevata potenzialità insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola, sempre che lo stesso sia stato classato come fabbricato rurale strumentale, con la conseguente attribuzione della categoria D/10, giacché tale produzione, che deve essere sempre imputabile all'imprenditore agricolo (individuale o collettivo), se normalmente impiegata (con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nell'attività agricola, costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.” (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18844 del
10/07/2025.
I requisiti richiesti dalla Cassazione non risultano ricorrere nel caso di specie.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, pur rappresentando un dato di fatto evidenziato dal Comune, la circostanza che la ricorrente non abbia provato l'esercizio dell'attività agricola risulta irrilevante ai fini della debenza dell'IMU, in ragione del criterio reale (legato al bene e non al soggetto) di cui si è dato atto nella parte che precede.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna ad euro 8.000,00 di spese processuali a favore di parte resistente.