Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.680 / 2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 680 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione il 14 novembre 2024 e vertente,
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
14
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Stallacce n. 14 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Donatella De Castro
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis 51 CPC
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/11/2023, i ricorrenti, esponevano:
- che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in località Vernazza (SP) il 21.03.2015;
Parte II Serie A dell'anno 2015 come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce (doc.1);
– che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
– che dall'unione coniugale il 20.06.2015 è nata la figlia come da stato di famiglia Per_1
che si produce (doc.2);
– che la dimora coniugale è stata fissata a Urbino in Via delle Stallacce n. 14 (cfr. doc. 2);
– che detta dimora è di proprietà di entrambi i coniugi e precisamente: la signora Pt_1
e il Sig. sono titolari del diritto di proprietà rispettivamente nella
[...] Parte_2
misura di 7/10 (sette decimi) e 3/10 (tre decimi) sulla unità immobiliare adibita a casa familiare sita nel Comune di Urbino in Via delle Stallacce n. 14, Piano S1-T - 1-2, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Urbino al foglio 265 particella 451 subalterno 5
(doc.3);
– che la moglie svolge la professione di ricercatrice a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e ha un reddito imponibile per l'anno 2023 pari ad € 16.187/00, come risulta dalla dichiarazione dei redditi (doc.4);
– che il marito è archeologo libero professionista ed ha un reddito imponibile per l'anno
2023 pari ad € 6.781/00 (doc.5);
– che i coniugi sono titolari dei seguenti rapporti di c/c bancari, di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (doc. 6-7-8): 1) c/c BancoPosta n. 7264961 intestato a
; 2) c/c BancoPosta n. 1023733593 intestato a;
3) c/c Parte_1 Parte_2
Intesa San Paolo n. 40431/1000/00001336 cointestato ai coniugi i quali si impegnano ad estinguerlo entro il 31/12/2023 suddividendo il saldo tra loro al 50%.
- Che la Signora è proprietaria di immobile sito a Vernazza (SP), Parte_1
Via G.B. Gavino n. 6 (doc. 9 e 10); nessun bene mobile registrato (doc. 11);
-Che il Sig. è proprietario di bene mobile registrato e Parte_2
segnatamente di autovettura marca Audi modello Q2 tg. FN654VW, n. Telaio
WAUZZZGA8JA076851, immatricolata nel 2023 (doc.12, 13); nessun altro bene immobile di proprietà oltre alla quota di casa familiare (doc. 14);
– che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis comunicata alla signora dal Pt_1
marito Sig. e della quale la stessa non ha potuto fare altro che prendere atto Parte_2 soprattutto nell'interesse della figlia minore , è venuta meno la comunione d'intenti, Per_1
tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica della figlia;
”.
Tanto premesso, i sigg.ri e , previa dichiarazione di non Parte_1 Parte_2
volersi riconciliare e richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, domandavano l'omologa con sentenza della separazione consensuale alle condizioni di seguito riportate:
“1.- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.- La dimora coniugale ubicata nel Comune di Urbino in Via delle Stallacce n. 14 come in premessa catastalmente identificata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3.- Il signor - che ha già lasciato la casa coniugale - asporterà dalla Parte_2
abitazione i propri effetti personali entro il 31/12/2023;
4.- La figlia minore che attualmente frequenta la classe III della scuola primaria Per_1
Pascoli di Urbino, durante il tempo libero svolge le attività extrascolastiche/ludiche e amicali di cui al piano genitoriale che si allega al presente atto (doc. 15).
5.- In considerazione dell'età della figlia minore, le parti concordano che, al fine di evitare di creare situazioni che possano minare la tranquillità e la serenità della minore,
l'inserimento di un nuovo partner nella vita di ciascuno dei due debba avvenire, nella vita della figlia, quanto più possibile con gradualità e prudenza e comunque non prima di due anni dalla separazione. Ugualmente ai fini di preservare la serenità di , i coniugi si Per_1
impegnano a frequentare un mediatore familiare-psicologo infantile secondo i termini stabiliti dal professionista.
6.- La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7.- La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna ove – anche in Per_1
ragione della tenera età e del fatto che la bambina non ha mai pernottato lontano dalla madre eccezion fatta per brevi periodi trascorsi con i nonni - il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita a fine settimana alterni dal venerdì alla domenica esclusi i pernotti fuori casa. Il tutto sempre nel rispetto delle necessità e delle richieste della figlia – modulate sugli impegni scolastici e ricreativi - e con l'accordo dei genitori.
Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua i genitori trascorreranno insieme con la figlia una settimana, anche non consecutiva, concordando preventivamente tra loro i giorni. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà insieme ad entrambi i genitori un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno per consentire ai ricorrenti di organizzarsi con il lavoro e con la vita privata.
8.- Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, tramite accredito in c/c BancoPosta n. 7264961 intestato alla madre, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 350/00 a far data dal mese di novembre 2023, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9.- Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
9/b) le spese per l'iscrizione all'Università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Per qualsiasi altra spesa straordinaria sopra non indicata specificamente, le parti concordano di fare riferimento al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pesaro.
10.- Assegni familiari/assegno unico: L'assegno per il nucleo familiare sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre, anche se erogato materialmente dal datore di lavoro dell'altro genitore e il marito si impegna a sottoscrivere i relativi moduli per l'inoltro della domanda senza indugio al momento dell'invio da parte della signora
Pt_1
11.- Deducibilità fiscale: La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso successivo accordo tra le parti. I relativi documenti fiscali dovranno essere intestati alla minore per consentire tale detrazione. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da entiprivati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie. Quanto agli eventuali rimborsi, sussidi, indennità disposti dallo Stato
e/o qualsiasi altro Ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della madre collocataria.
ALTRE CONDIZIONI E DISPOSIZIONI PATRIMONIALI ECONOMICHE, DEBITI E
CREDITI RECIPROCI.
12.- Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano di avere redditi sufficienti a provvedere al proprio mantenimento in totale autonomia e dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
13.- Le parti dichiarano che il conto corrente cointestato aperto presso Intesa San Paolo n.
40431/1000/00001336 verrà estinto entro il 31/12/2023 suddividendosi tra loro i coniugi il saldo finale al 50% .
14.- I coniugi danno atto che per la estinzione del mutuo relativo alla casa familiare il signor ha corrisposto la somma di euro 187.054/63 importo versato a completa Parte_2
compensazione di quanto corrisposto dalla moglie nel corso del rapporto matrimoniale.
Conseguentemente il signor rinuncia a rivendicare qualsivoglia diritto Parte_2
sull'importo versato consapevole che gli esborsi della moglie sono quantomeno equivalenti.
15.- Il Sig. si impegna fin d'ora a provvedere al trasferimento della proprietà Parte_2
esclusiva dell'auto Audi Q2 Tg FN654VW n. Telaio WAUZZZGA8JA076851 in favore della moglie con intestazione al PRA entro giorni 60 dalla pronuncia della sentenza di separazione;
le eventuali spese relative alle pratiche per il trasferimento verranno sostenute da entrambi i coniugi al 50%. 16.- Il Sig. si impegna, al momento della pronuncia della sentenza di Parte_2
separazione, a trasferire la propria quota di proprietà di 3/10 (tre decimi) dell'immobile sito a Urbino, Via delle Stallacce n. 14 Piano S1-T - 1-2, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Urbino al foglio 265 particella 451 subalterno 5 alla moglie Parte_1
con spese a carico di entrambi i coniugi al 50%.
17.- La signora si impegna di ritrasferire la quota dei 3/10 (tre decimi) Parte_1
dell'immobile sito in Urbino Via delle Stallacce n. 14, Piano S1-T - 1-2, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Urbino al foglio 265 particella 451 subalterno 5, alla figlia Per_1
al compimento del diciottesimo anno di età della stessa con spese a carico di entrambi i coniugi al 50%.
18.- Le parti esplicitamente riconoscono e dichiarano, anche ai sensi e per gli effetti della circolare della Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 27, che l'accordo de quo, e tutti i trasferimenti sopra riportati sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
19.- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
Inoltre, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, domandavano, decorsi i termini previsti dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi la, pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale.
*****
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa in data 11.12.2023, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e delle condizioni di separazione, autorizzava i coniugi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso congiunto, con obbligo di reciproco rispetto, rimettendo al collegio in ordine alla omologazione.
Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 35/2024 pubbl. il 01/03/2024 RG n. 680/2023, tenuto conto della dichiarazione sottoscritta ed autenticata dei coniugi di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, tenuto conto della conformità alla legge delle condizioni della separazione, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con provvedimento del 01/03/2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, con concessione alle parti del termine di giorni trenta per il deposito delle note a far data dal termine di cui all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Quindi, con note scritte a firma congiunta depositate in data 04/10/2024 i ricorrenti confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nella richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio domandando:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti, nonché alla sentenza di separazione del Tribunale di Urbino n.35/2024, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Con ordinanza del 14/11/2024, il Giudice delegato, lette le note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore appaiono conformi all'interesse della stessa;
Per_1
- che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con la legge;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra ed il sig. in Vernazza (SP) in data 21.03.2015, Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Vernazza (SP), Anno 2015 Numero 1 Parte II Serie A, alle condizioni di cui alle note scritte a firma congiunta del
04.10.2024 sopra riportate e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Vernazza (SP) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.01.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone