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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1744/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4679/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Sas - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18754/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712023013407452 SANZIONI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la DP 1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
Ader;
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di rappresentante legale della Resistente_1 spa di Nominativo_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 2023 0130407452 000, notificatagli in data
30.1.2024 in materia di liquidazione periodica Iva afferente all'anno 2019 (euro 1214,00) a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr n. 633/72.
La contribuente lamentava la mancata previa notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento quali atti prodromici;
la prescrizione breve (quinquennale) della pretesa tributaria;
la decadenza dalla pretesa tributaria, essendo stato il ruolo reso esecutivo solo in data 22.11.2023; la mancata sottoscrizione del ruolo;
la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e degli artt. 7 e 18 L. n. 212/00; la mancanza di motivazione, anche per mancata allegazione dei suddetti atti prodromici, ed anche in punto di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione;
la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- DP 1 di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio eccepiva che si trattava, nel caso di specie, di controllo automatizzato ex art. 54 bis e, quindi, alcun obbligo incombeva sull'amministrazione finanziaria circa la previa notifica di una comunicazione preventiva (avviso bonario), trattandosi di mere somme dichiarate e non versate, senza che sia stata operata una variazione sostanziale circa i dati relativi agli imponibili già dichiarati, con conseguente mera facoltà, da parte dell'amministrazione, di inviare la comunicazione preventiva (in ogni caso inviata all'intermediario Nominativo_2 per il tramite di canale telematico, non potendo, dunque, più avvantaggiarsi parte ricorrente del pagamento agevolato); eccepiva il pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali vigenti in materia;
la sottoscrizione del ruolo e l'indicazione del responsabile del procedimento;
la piena motivazione dell'atto impositivo.
Con sentenza n. 18754/33/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 19/12/2024, il ricorso è stato parzialmente accolto limitatamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, che il primo Giudice ha ritenuto sproporzionate rispetto all'imposta da pagare, senza che l'amministrazione abbia fornito, a tal riguardo, adeguata prova e giustificazione di tale sproporzione, anche ai sensi del nuovo art. 7 co. 5 bis D. Lgs. 546/92, così come modificato dall'art. 6 co. I L. n. 130/2022.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo di riconoscere dovute le sanzioni, applicate a norma delle disposizioni vigenti.
L'appellante insiste sulla corretta applicazione della normativa ai sensi dell'art.54 bis del DPR n°633/72 sul controllo automatizzato della dichiarazione IVA e sulla corretta applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 471/97.
La società si è costituita depositando controdeduzioni, e ha proposto appello incidentale.
Nelle controdeduzioni la contribuente rappresenta che la decisione si fonda su una duplice e corretta valutazione: la palese sproporzione della sanzione e l'assenza di una adeguata giustificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tale statuizione è pienamente conforme al nuovo dettato dell'art. 7, comma
5- bis, del D.Lgs. n. 546/92, che onera l'ente impositore di fornire la prova delle violazioni contestate e della corretta applicazione delle sanzioni, anche sotto il profilo della loro proporzionalità.
Nell'appello incidentale la società ripropone i motivi del ricorso introduttivo, e ne chiede l'accoglimento.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e va, pertanto, accolto.
La pretesa impositiva trae origine dal controllo del modello IVA/2020 presentato dal contribuente per l'anno d'imposta 2019, ed ha comportato l'iscrizione a ruolo d'imposta non versata, oltre che sanzioni ed interessi ai sensi dell'art. 54-bis DPR 633/72.
Alla società ricorrente veniva inviata la comunicazione d'irregolarità, trasmessa all'intermediario in data
19/10/2022, come richiesto nella compilazione della dichiarazione, con cui si dava la possibilità di usufruire del pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 10% anziché il 30% prevista dall'art 13 del D. Lgs 471/97 in vigore all'epoca dell'iscrizione a ruolo.
L'Ufficio ha correttamente applicato la normativa vigente al momento della commissione dell'illecito.
L'art. 13 D. lgs 471/97 prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della 11 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nel caso in esame, come correttamente argomentato dall'Ufficio, non vi è alcun comportamento della società che possa dare luogo ad una riduzione delle sanzioni: alla società è stato notificato l'avviso bonario con sanzioni al 10% e non è stato seguito dai versamenti delle imposte, interessi e sanzioni.
L'appello incidentale va, invece, respinto.
La pretesa impositiva trae origine dal controllo del modello IVA/2020 presentato dal contribuente per l'anno d'imposta 2019, ed ha comportato l'iscrizione a ruolo d'imposta non versata, oltre che sanzioni ed interessi ai sensi dell'art. 54-bis DPR 633/72.
Trattandosi di imposta liquidata dallo stesso contribuente, alcun obbligo incombeva sull'Agenzia di notificare preventivamente alcun accertamento.
La comunicazione preventiva (avviso bonario o avviso di accertamento), invero, è esclusa qualora trattasi di somme già dichiarate nella dichiarazione dei redditi e non versate, trattandosi, di una mera irregolarità in caso di mancato invio del suddetto avviso bonario, non essendo, pertanto, previsto alcun contraddittorio endoprocedimentale.
Nel caso in esame, dunque, trattandosi di controllo automatizzato deve trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte che reputa non necessario la previa comunicazione dell'avviso bonario nei casi in cui dalla dichiarazione dei redditi del contribuente non emergano errori od incertezze, avendo lo stesso omesso il versamento di imposte indicate come dovute nella dichiarazione.
E comunque, l'Agenzia delle Entrate ha inviato comunicazione preventiva alla contribuente, resa disponibile all'intermediario tramite il canale telematico in data 19/10/2022.
Non sussiste alcuna decadenza del termine di notifica della cartella.
Ed invero, trattandosi di ruolo per somme dovute in esito a liquidazione automatizzata della dichiarazione ex art. 54-bis DPR 633/72, la notifica della cartella che lo contiene deve essere eseguita ai sensi dell'art.25, comma 1 lett. a) DPR 602/73 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione.
Nel caso in esame la dichiarazione per l'anno di imposta 2019 è stata presentata nel 2020, pertanto il termine sarebbe scaduto il 31/12/2023.
Il ruolo è stato consegnato il 25.12.2023, e la cartella di pagamento è stata notificata in data 30.1.2024.
Trova, nel caso in esame, applicazione la legislazione per emergenza covid19, con la conseguente proroga del termine ex art. 1 c. 158 L. 197/2022.
Né, d'altra parte, risulta maturato il termine di prescrizione, poiché trattasi di Iva anno 2019 e vigendo, in materia, la prescrizione decennale.
Infondata è, altresì, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Invero, si ritiene che l'atto sia adeguatamente motivato in quanto richiama, sia pure sinteticamente, i presupposti dì fatto e di diritto dell'imposizione.
Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica purchè il contribuente sia messo nelle condizioni di comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e possa adeguatamente difendersi, come avvenuto nel caso in esame.
Nell'atto impugnato è contenuta l'analitica descrizione dei crediti vantati, l'indicazione dell'ente impositore e la normativa applicata, per cui deve ritenersi che il contribuente sia stato ampiamente messo in grado di esercitare la propria difesa, come di fatto avvenuto.
Va precisato che la Suprema Corte ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere iuris tantum conosciuti dal destinatario dell'accertamento.
In ordine alla doglianza relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la indicazione analitica dei criteri di calcolo non rientra nel contenuto minimo della cartella: il contribuente in proprio o con l'aiuto di professionisti se intende contestare gli interessi calcolati dall'ufficio, deve proporre un proprio calcolo alternativo, atteso che sia il tasso che il tempo sono due elementi oggettivi e conoscibili. D'altra parte, gli interessi sul credito d'imposta sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente fissato con Decreto
Ministeriale regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di convalida del ruolo, mentre gli interessi di mora, ovvero quelli maturati dopo la notifica della cartella e fino al pagamento, sono calcolati a loro volta secondo il tasso variabile da determinarsi annualmente con decreto del Ministro delle Finanze e con determina del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dagli artt. 67 comma 1, 68 comma 1 D.Lgs 300/99, 30 DPR 602/73,
4 D.Lgs 165/2001. L'appellante non ha fornito la prova che il calcolo rilevabile nella cartella non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa in materia di interessi.
Anche in relazione alla indicazione delle esatte modalità di calcolo degli oneri di riscossione, alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella delle modalità specifiche di calcolo, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste dalla legge, quindi sempre conoscibili dal contribuente.
Il ruolo, poi, risulta sottoscritto, valendo a tal fine anche la stampigliatura o la firma digitale, purché permettano l'individuazione del soggetto firmatario.
Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana;
ciò in quanto l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge mentre, ai senso dell'art. 25 del dpr n. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello principale deve essere accolto, l'appello incidentale va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500 per competenze in favore dell'Agenzia delle Entrate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4679/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Sas - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18754/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712023013407452 SANZIONI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la DP 1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
Ader;
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di rappresentante legale della Resistente_1 spa di Nominativo_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 2023 0130407452 000, notificatagli in data
30.1.2024 in materia di liquidazione periodica Iva afferente all'anno 2019 (euro 1214,00) a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr n. 633/72.
La contribuente lamentava la mancata previa notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento quali atti prodromici;
la prescrizione breve (quinquennale) della pretesa tributaria;
la decadenza dalla pretesa tributaria, essendo stato il ruolo reso esecutivo solo in data 22.11.2023; la mancata sottoscrizione del ruolo;
la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e degli artt. 7 e 18 L. n. 212/00; la mancanza di motivazione, anche per mancata allegazione dei suddetti atti prodromici, ed anche in punto di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione;
la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- DP 1 di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio eccepiva che si trattava, nel caso di specie, di controllo automatizzato ex art. 54 bis e, quindi, alcun obbligo incombeva sull'amministrazione finanziaria circa la previa notifica di una comunicazione preventiva (avviso bonario), trattandosi di mere somme dichiarate e non versate, senza che sia stata operata una variazione sostanziale circa i dati relativi agli imponibili già dichiarati, con conseguente mera facoltà, da parte dell'amministrazione, di inviare la comunicazione preventiva (in ogni caso inviata all'intermediario Nominativo_2 per il tramite di canale telematico, non potendo, dunque, più avvantaggiarsi parte ricorrente del pagamento agevolato); eccepiva il pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali vigenti in materia;
la sottoscrizione del ruolo e l'indicazione del responsabile del procedimento;
la piena motivazione dell'atto impositivo.
Con sentenza n. 18754/33/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 19/12/2024, il ricorso è stato parzialmente accolto limitatamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, che il primo Giudice ha ritenuto sproporzionate rispetto all'imposta da pagare, senza che l'amministrazione abbia fornito, a tal riguardo, adeguata prova e giustificazione di tale sproporzione, anche ai sensi del nuovo art. 7 co. 5 bis D. Lgs. 546/92, così come modificato dall'art. 6 co. I L. n. 130/2022.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo di riconoscere dovute le sanzioni, applicate a norma delle disposizioni vigenti.
L'appellante insiste sulla corretta applicazione della normativa ai sensi dell'art.54 bis del DPR n°633/72 sul controllo automatizzato della dichiarazione IVA e sulla corretta applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 471/97.
La società si è costituita depositando controdeduzioni, e ha proposto appello incidentale.
Nelle controdeduzioni la contribuente rappresenta che la decisione si fonda su una duplice e corretta valutazione: la palese sproporzione della sanzione e l'assenza di una adeguata giustificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tale statuizione è pienamente conforme al nuovo dettato dell'art. 7, comma
5- bis, del D.Lgs. n. 546/92, che onera l'ente impositore di fornire la prova delle violazioni contestate e della corretta applicazione delle sanzioni, anche sotto il profilo della loro proporzionalità.
Nell'appello incidentale la società ripropone i motivi del ricorso introduttivo, e ne chiede l'accoglimento.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e va, pertanto, accolto.
La pretesa impositiva trae origine dal controllo del modello IVA/2020 presentato dal contribuente per l'anno d'imposta 2019, ed ha comportato l'iscrizione a ruolo d'imposta non versata, oltre che sanzioni ed interessi ai sensi dell'art. 54-bis DPR 633/72.
Alla società ricorrente veniva inviata la comunicazione d'irregolarità, trasmessa all'intermediario in data
19/10/2022, come richiesto nella compilazione della dichiarazione, con cui si dava la possibilità di usufruire del pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 10% anziché il 30% prevista dall'art 13 del D. Lgs 471/97 in vigore all'epoca dell'iscrizione a ruolo.
L'Ufficio ha correttamente applicato la normativa vigente al momento della commissione dell'illecito.
L'art. 13 D. lgs 471/97 prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della 11 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nel caso in esame, come correttamente argomentato dall'Ufficio, non vi è alcun comportamento della società che possa dare luogo ad una riduzione delle sanzioni: alla società è stato notificato l'avviso bonario con sanzioni al 10% e non è stato seguito dai versamenti delle imposte, interessi e sanzioni.
L'appello incidentale va, invece, respinto.
La pretesa impositiva trae origine dal controllo del modello IVA/2020 presentato dal contribuente per l'anno d'imposta 2019, ed ha comportato l'iscrizione a ruolo d'imposta non versata, oltre che sanzioni ed interessi ai sensi dell'art. 54-bis DPR 633/72.
Trattandosi di imposta liquidata dallo stesso contribuente, alcun obbligo incombeva sull'Agenzia di notificare preventivamente alcun accertamento.
La comunicazione preventiva (avviso bonario o avviso di accertamento), invero, è esclusa qualora trattasi di somme già dichiarate nella dichiarazione dei redditi e non versate, trattandosi, di una mera irregolarità in caso di mancato invio del suddetto avviso bonario, non essendo, pertanto, previsto alcun contraddittorio endoprocedimentale.
Nel caso in esame, dunque, trattandosi di controllo automatizzato deve trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte che reputa non necessario la previa comunicazione dell'avviso bonario nei casi in cui dalla dichiarazione dei redditi del contribuente non emergano errori od incertezze, avendo lo stesso omesso il versamento di imposte indicate come dovute nella dichiarazione.
E comunque, l'Agenzia delle Entrate ha inviato comunicazione preventiva alla contribuente, resa disponibile all'intermediario tramite il canale telematico in data 19/10/2022.
Non sussiste alcuna decadenza del termine di notifica della cartella.
Ed invero, trattandosi di ruolo per somme dovute in esito a liquidazione automatizzata della dichiarazione ex art. 54-bis DPR 633/72, la notifica della cartella che lo contiene deve essere eseguita ai sensi dell'art.25, comma 1 lett. a) DPR 602/73 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione.
Nel caso in esame la dichiarazione per l'anno di imposta 2019 è stata presentata nel 2020, pertanto il termine sarebbe scaduto il 31/12/2023.
Il ruolo è stato consegnato il 25.12.2023, e la cartella di pagamento è stata notificata in data 30.1.2024.
Trova, nel caso in esame, applicazione la legislazione per emergenza covid19, con la conseguente proroga del termine ex art. 1 c. 158 L. 197/2022.
Né, d'altra parte, risulta maturato il termine di prescrizione, poiché trattasi di Iva anno 2019 e vigendo, in materia, la prescrizione decennale.
Infondata è, altresì, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Invero, si ritiene che l'atto sia adeguatamente motivato in quanto richiama, sia pure sinteticamente, i presupposti dì fatto e di diritto dell'imposizione.
Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica purchè il contribuente sia messo nelle condizioni di comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e possa adeguatamente difendersi, come avvenuto nel caso in esame.
Nell'atto impugnato è contenuta l'analitica descrizione dei crediti vantati, l'indicazione dell'ente impositore e la normativa applicata, per cui deve ritenersi che il contribuente sia stato ampiamente messo in grado di esercitare la propria difesa, come di fatto avvenuto.
Va precisato che la Suprema Corte ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere iuris tantum conosciuti dal destinatario dell'accertamento.
In ordine alla doglianza relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la indicazione analitica dei criteri di calcolo non rientra nel contenuto minimo della cartella: il contribuente in proprio o con l'aiuto di professionisti se intende contestare gli interessi calcolati dall'ufficio, deve proporre un proprio calcolo alternativo, atteso che sia il tasso che il tempo sono due elementi oggettivi e conoscibili. D'altra parte, gli interessi sul credito d'imposta sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente fissato con Decreto
Ministeriale regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di convalida del ruolo, mentre gli interessi di mora, ovvero quelli maturati dopo la notifica della cartella e fino al pagamento, sono calcolati a loro volta secondo il tasso variabile da determinarsi annualmente con decreto del Ministro delle Finanze e con determina del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dagli artt. 67 comma 1, 68 comma 1 D.Lgs 300/99, 30 DPR 602/73,
4 D.Lgs 165/2001. L'appellante non ha fornito la prova che il calcolo rilevabile nella cartella non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa in materia di interessi.
Anche in relazione alla indicazione delle esatte modalità di calcolo degli oneri di riscossione, alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella delle modalità specifiche di calcolo, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste dalla legge, quindi sempre conoscibili dal contribuente.
Il ruolo, poi, risulta sottoscritto, valendo a tal fine anche la stampigliatura o la firma digitale, purché permettano l'individuazione del soggetto firmatario.
Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana;
ciò in quanto l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge mentre, ai senso dell'art. 25 del dpr n. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello principale deve essere accolto, l'appello incidentale va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500 per competenze in favore dell'Agenzia delle Entrate