Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 91/2024 avverso la sentenza n. 796/2023 emessa dal
Tribunale di Imperia, in data 19.12.2023 tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Brugnoli e dall'Avv. Matteo Morini ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sanremo, Corso Garibaldi 97/4
-APPELLANTE
contro
, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giancarlo Soave ed elettivamente domiciliato nel suo studio in sito in Genova in via
Palestro n. 2/7 -APPELLATO
E contro e - APPELALATI CONTUMACI Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum, accogliere le conclusioni rese dall'appellante all'esito del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare e civilmente responsabili al fine della Controparte_2 Controparte_3 Contr causazione del sinistro di cui in premessa e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali da
danni che si quantificano nell'importo di € 397.234,04 o in quel diverso importo meglio risultante in corso di causa;
condannare Contr l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze professionali relative sia alla fase stragiudiziale necessariamente propedeutica alla presente fase giudiziale, sia alla fase giudiziale di primo e di secondo grado, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus”.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Eppello di Genova, contrariis reiectis, per le ragioni esposte nelle difese tutte di in via preliminare e/o pregiudiziale: preso atto di quanto esposto nella Controparte_5 comparsa di costituzione e risposta in appello, rilevato che l'odierna parte appellante, sig.
[...]
, lamenta che il tribunale di imperia, quale giudice di primo grado, avrebbe errato nel Pt_1 decidere, ma non indica quali norme sarebbero state 'realmente' violate nell'impugnata sentenza né indica quali rilevanti circostanze non sarebbero state realmente considerate dal primo giudicante, per l'effetto rilevare la violazione da parte dell'appellante sig. , del disposto degli artt. 342 Parte_1
e 348 bis c.p.c. e delle relative norme e ratio sottese, per l'effetto ex officio dichiarare l'inammissibilità dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza emessa in sede di primo grado dal Tribunale di Imperia n. 796/2023 del 19/12/2023 e depositata in cancelleria e comunicata in pari data e notificata in data 9/1/2024, con ogni conseguente pronuncia sulla stessa che, pertanto, andrà confermata integralmente. vinte le spese di lite. In via principale: qualora fosse superata l'eccezione sopra sollevata, preso atto del contenuto di tutte le doglianze avanzate dal sig.
[...]
, alla luce delle argomentazioni esposte da ritenere dette doglianze infondate Pt_1 Controparte_5 in fatto ed in diritto e prive di supporto probatorio, in quanto il Tribunale di Tmperia ha correttamente applicato le norme di legge anche processuali e la normativa di settore ed alla luce delle risultanze istruttorie e documentali e, per l'effetto, respingere la domanda avanzata dal sig. di Parte_1 riforma della sentenza emessa in sede di primo grado dal Tribunale di Tmperia n. 796/2023 del
19/12/2023 e depositata in cancelleria e comunicata in pari data e notificata in data 9/1/2024, poiché trattasi di richiesta infondata in fatto ed in diritto, non provata e, comunque, eccessiva e, per conseguente ulteriore effetto confermare integralmente tale sentenza per le parti oggetto d'impugnazione e dichiarare il passaggio in giudicato per quelle parti di essa che non sono state oggetto d'impugnazione. con vittoria delle spese di lite. In via subordinata: nel denegato caso in cui venisse respinta l'eccezione preliminare/pregiudiziale sollevata nonché la domanda principale allora, previo ritenuto compiuto assolvimento dell'onere probatorio da parte del sig. nei Parte_1 termini indicati in atti anche di primo grado e/o in ogni caso nei termini di legge e/o ritenuti da codesto ecc.mo giudicante, se venisse ravvisato un qualche obbligo risarcitorio in capo ai convenuti e quindi in capo all' nella sua qualità, liquidare a parte appellante, quanto strettamente di Controparte_5 giustizia accertato e/o ritenuto eventualmente alla stessa dovuto, quale risarcimento del danno lato sensu, secondo le rigorosissime risultanze istruttorie an et quantum debeatur limitatamente a quei danni lato sensu accertati che siano ritenuti con assoluta certezza riconducibili eziologicamente al sinistro de quo, per le ragioni esposte in atti anche di primo grado o che riterrà il giudicante ecc.mo ex lege, con applicazione delle ritenute riduzioni del caso ex artt. 1227 e 2054 cod. civ. riconducibili alla condotta del sig. nella causazione del sinistro de quo ed al grado di sua colpa - Parte_1 ove ritenuto maggioritario - con contestuale e conseguente rigetto di quelle domande e/o voci di preteso danno lato sensu e/o di parte di esse che dovessero risultare eccessive e/o infondate e/o prive di riscontro probatorio e/o comunque non riferibili eziologicamente all'occorso de quo e/o pretestuose o che si riferissero ad attività/inattività di parte appellante rilevanti ex art. 1227 cod. civ. o ai sensi di legge, così come esposto nelle difese tutte di anche di primo grado. con vittoria delle Controparte_5 spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“ (1) Abstract. con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che nel Parte_1
transitare, alla guida dello scooter Honda SH tg EB11449, sulla corsia lato mare, con direzione levante, della via Aurelia, nel tratto denominato via Colonnello Aprosio, mentre superava a bassa velocità una colonna di veicoli fermi al semaforo, veniva a collisione con il veicolo EN NE tg 935BYT06, di proprietà di e condotto da che, Controparte_2 Controparte_3
proveniente dalla opposta direzione, viaggiava spostato verso il centro della strada, lamentata la violazione dell'art. 143 CdS da parte di allegato di aver riportato, in Controparte_3 conseguenza dell'urto, gravissime lesioni personali con esiti invalidanti temporanei e permanenti, evocava in giudizio e l' Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirli condannare al pagamento,
[...] in solido tra loro, dei danni, patrimoniali e non, subiti all'esito del sinistro quantificati in €
451.988,54, con vittoria di spese, competenze e compensi professionali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
1.1) Si costituiva in giudizio la società (PI: Controparte_6
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, contestata la responsabilità P.IVA_1
civile di in ragione del fatto che la causa del sinistro era da ascrivere unicamente Controparte_3
alla manovra di sorpasso del danneggiato che impegnava parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, come rilevato dai verbalizzanti, lamentato il difetto di prova della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di contesa, contestato il CP_3
quantum debeatur, instava, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per il contenimento della condanna nei limiti del grado di colpa ascritto al conducente del veicolo assicurato, con vittoria di spese ed onorari.
1.2) Nella contumacia di e di concesso termine per l'esperimento CP_2 Controparte_3
del procedimento di negoziazione assistita, assunta la prova orale (interpello di Controparte_3
e di;
testi , licenziata CTU medico-legale sulla persona Parte_1 Testimone_1 [...]
, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281sexies Cpc, Pt_1 nella quale le parti, richiamandosi all'atto introduttivo, alla comparsa di costituzione e alle note conclusive autorizzate e depositate, concludevano come da separato verbale.”
Veniva, quindi, emessa la sentenza gravata n. n. 796/2023 del 19.12.2023, con la quale il
Tribunale di Imperia “1) respinge le domande attoree 2) condanna al pagamento in Parte_1
favore di , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 tempore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 12.913,35 di cui € 11.229,00 per compenso tabellare ed euro 1.684,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) pone definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, Controparte_6
le spese della CTU svolta nel corso del giudizio 4) spese irripetibili nei rapporti tra Parte_1
e e ” Controparte_7 Controparte_3
Il Tribunale, esaminato il rapporto della Polizia Municipale intervenuta e la dichiarazione testimoniale di , riteneva che quanto da questa sostenuto e, in particolare, che l'auto Testimone_1
francese che procedeva in senso contrario allo scooter, viaggiasse spostata sul centro strada piuttosto che alla propria destra, fosse contrario agli elementi oggettivi emersi in causa. Infatti, dal rapporto della Polizia Municipale emergeva che l'auto OR C AX TE, sorpassata dallo scooter, fosse a
83 cm dalla linea di mezzeria, mentre lo scooter condotto da aveva una larghezza di 73 (come Pt_1
verificato dalla scheda tecnica in atti), per cui necessariamente era da presumere che procedesse invadendo la corsia opposta, manovra vietata sia dalla segnaletica stradale che dalla presenza di una fila di auto ferme al semaforo. Inoltre, poiché l'auto EN NE aveva una larghezza di 178 cm
(come verificato dalla scheda tecnica in atti) era da presumere che occupasse quasi totalmente la propria corsia di marcia. Anche i danni dei mezzi, lo scooter nella parte anteriore, l'auto EN nella parte anteriore sinistra e la OR C AX TE nella parte laterale sinistra, facevano presumere che lo scooter avesse tentato di passare fra i due veicoli, in tratto di strada rettilinea, con piena visibilità per cielo sereno e orario diurno. La dichiarazione della teste, la cui attenzione era stata attirata dopo aver sentito “un botto” e che si trovava a piedi, con visuale che comprendeva due auto in fila al semaforo, contrastava pertanto con i dati oggettivi raccolti dalla Polizia Municipale, che aveva elevato al conducente dello scooter la violazione dell'art. 148 c 11 e 16 cds per sorpasso di veicoli incolonnati invadendo la corsia opposta, mentre al conducente dell'auto francese era stata elevata contravvenzione “per la sola violazione dell'art. 189, co. 2 e co.
9. CdS avendo, spostando la macchina, modificato i luoghi.” (cfr sentenza).
Il Tribunale, accertata la violazione da parte dello scooter delle norme di condotta per aver invaso la corsia opposta nella manovra di sorpasso della fila ferma al semaforo, escludeva il rilievo della condotta di guida del conducente l'auto francese sotto il profilo della velocità, dopo avere escluso che procedesse spostato sul centro della carreggiata.
Conseguentemente, il Tribunale riteneva l'esclusiva colpa del conducente dello scooter nella causazione del sinistro, rigettava la domanda e lo condannava alle spese di lite. Con atto di citazione 22.01.2024 proponeva appello , lamentando i seguenti Parte_1
motivi: - errore in fatto ed in diritto nella valutazione della dinamica del sinistro, ritenendo provato che lo scooter procedesse nella corsia opposta;
- errore in fatto ed in diritto per aver omesso la valutazione delle risposte all'interrogatorio formale del conducente del veicolo francese per escludere la colpa del medesimo e per ritenere l'esclusiva responsabilità del conducente dello scooter appellante;
- errore in fatto ed in diritto per aver omesso la valutazione della condotta di guida del conducente l'auto francese sotto il profilo della violazione dell'art. 143 cds in relazione all'obbligo di marciare in prossimità del margine destro della carreggiata;
- errore in fatto ed in diritto per non aver applicato l'art. 2054 II comma c.c. in relazione alla mancata prova della condotta di guida del conducente dell'auto francese;
- errore in fatto ed in diritto nella valutazione della norme della responsabilità nella causazione dei sinistri stradali. Chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata e la riforma della stessa, con l'accoglimento della domanda di condanna degli appellati al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, con il favore delle spese dei due gradi.
Si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione 10.09.2024 con la quale CP_4 sosteneva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per indeterminatezza e mancanza di possibilità di accoglimento in violazione degli artt. 342 C.p.c. e 348 bis C.p.c. Nel merito, sosteneva l'infondatezza dei motivi di appello con rigetto dello stesso e, in denegata ipotesi, chiedeva che l'eventuale risarcimento fosse contenuto nel minimo. Con il favore delle spese del grado.
Con ordinanza 2.10.2024, la Corte disponeva la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata e formulava una proposta transattiva sulla base di un concorso di colpa del 30% a carico del conducente dell'auto francese, proposta del seguente tenore: “-definizione del giudizio con il riconoscimento in favore della appellante ed a carico della parte appellata della somma euro
138.366,31, oltre rivalutazione ed interessi, previa devalutazione alla data del fatto, secondo i dettami di Cass. n. 1712/1995; -contributo spese di lite a favore della parte appellante nella misura di euro 5.500,00, oltre accessori per spese giudiziali e spese vive, ed euro 800,00 per spese di mediazione;
-spese di CTU a carico solidale delle parti;
-contributo spese di lite di appello di euro
3.000,00 oltre accessori, oltre spese vive;
Impregiudicato ogni diverso provvedimento”, e rinviava la causa all'udienza del 12/11/2024 da tenersi in forma scritta, ai fini della verifica dell'eventuale accettazione della proposta.
A seguito della mancata adesione di la Corte, con provvedimento di concessione dei CP_4 termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 17.12.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato. Vanno preliminarmente, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da parte appellata, sia in relazione alla mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. La Corte rileva, sul punto, che l'impugnazione contiene un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza n.
17712/2016 a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., e, in conformità, anche con le successive pronunce Cass. 13535/18 e Cass. 7675/19.
In relazione alla dinamica del sinistro, si procede all'esame dell'istruttoria svolta.
È accertata e non contestata la condotta non conforme alle regole della circolazione stradale da parte del conducente dello scooter, il quale ha effettuato il sorpasso di una colonna di veicoli in violazione dell'art. 148 c 11 cds: “É vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonchè il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.”
Sul punto il rapporto della Polizia Municipale ha accertato che il conducente dello scooter, “veicolo
A (che ha successivamente confermato la congestione del traffico), effettuava manovra di superamento dei veicoli incolonnati e quindi anche il superamento del veicolo C. Il conducente del veicolo A effettuava la manovra di sorpasso spostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia (tra il veicolo C e la linea di mezzeria veniva rilevato uno spazio utile non superiore a cm 83) ed andava a collidere con il veicolo B che giungeva in senso opposto . . omissis”.
Tale dinamica, oltre a non essere stata efficacemente contrastata dall'appellante, è stata ricostruita sulla base del rilievo oggettivo della posizione post urto dell'auto C, quella in fila sorpassata dallo scooter e contro la quale è andato ad urtare dopo l'urto con l'auto B, proveniente in senso inverso.
Conseguentemente, emerge la responsabilità del conducente lo scooter, odierno appellante, nella causazione del sinistro per violazione dell'art. 148 c. 11 cds.
Tuttavia, in caso di sinistro stradale la Corte di Cassazione ha, anche recentemente, ribadito che se viene accertato che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, al comportamento colpevole di un conducente coinvolto, deve ritenersi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cassazione civile, n.
7439 del 2011, Cass. n. 4055 del 2009). Il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. non significa, però, che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, delle regole del codice della strada, dispensi dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cassazione civile n. 9528 del 2012).
Ai fini di accertare l'esatta dinamica, è necessario pertanto esaminare attentamente anche la condotta di guida del conducente l'auto che procedeva in senso opposto per verificare se sia esente da colpa.
Il conducente l'auto francese, all'udienza del 6.12.202, in risposta Controparte_3 all'interrogatorio deferitogli, ha risposto: “In Vallecrosia, vi era una linea continua, in senso opposto di marcia proveniva lo scooter, che mi pare stesse superando una fila di macchine, zizzagando, che entrava in collisione con l'auto da me condotta. La strada era stretta, lo scooter era largo e forse pensava di poter passare. La mia auto era all'interno della corsia di propria pertinenza. Lo scooter probabilmente era sul margine della sua corsia di marcia, a cavallo con la linea di mezzeria.”
A tali dichiarazioni, con valore confessorio, si aggiungono le dichiarazioni della testimone quale, nella sentenza gravata non è stata data rilevanza, che, pur dichiarando di non aver visto il momento dell'urto, affermava: “Non ho osservato il momento in cui è avvenuta la collisione tra lo scooter e la macchina. Al momento in cui ho sentito il botto, ho visto che la macchina con la quale aveva colliso il motociclista era spostata verso il centro della riga di mezzeria.” Tale dichiarazione conferma che il conducente dell'auto francese, pur avendo visto davanti a sé uno scooter che procedeva a zig-zag, al momento dell'incrocio non si era portato sulla destra della propria corsia, mantenendosi in prossimità del centro strada. La genuinità della dichiarazione della teste, che ha spontaneamente dichiarato di non aver visto il momento dell'urto, è confermata anche dall'autorità intervenuta che ha contestato al conducente dell'auto francese la violazione dell'art. 189, co. 2 e co.
9. CdS per modifica dei luoghi in caso di incidente, avendo spostato la propria auto dalla posizione post urto.
Da tali dichiarazioni, unite alla dinamica contenuta nel rapporto dell'autorità, risulta provato che, in tratto di strada rettilineo a piena visibilità, nonostante l'avvistamento dello scooter che procedeva a zig-zag, il conducente dell'auto francese, di fronte ad un ostacolo visibile ed un pericolo prevedibile, non ha tenuto un comportamento idoneo ad evitare incidenti e, quindi, anche fino ad arrestare la marcia, così violando l'obbligo generico previsto dall'art. 141 cds c .1 e 2. “1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone
e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”. Né lo stesso si è portato il più possibile sul margine destro della propria corsia, così violando anche l'art. 143 cds c. 1. “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.”. Nel caso specifico, lo stesso conducente del mezzo francese ha confessato di aver visto, sul tratto rettilineo e senza ostacoli davanti, che “in senso opposto di marcia proveniva lo scooter, che mi pare stesse superando una fila di macchine, zizzagando”, per cui non può trattarsi di
“improvvisa invasione di carreggiata” con necessaria esigibilità di una condotta di guida che portasse a rallentare fino ad arrestarsi il più possibile al margine destro della propria corsia. Dall'istruttoria emerge che il conducente dell'auto francese non si è arrestato e, al momento dell'urto, “la macchina con la quale aveva colliso il motociclista era spostata verso il centro della riga di mezzeria”.
E' quindi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 II c c.c., e si evidenzia un concorso di colpa nella causazione del sinistro con prevalente responsabilità del conducente dello scooter al quale deve essere imputato il 70% di colpa, mentre il 30% è a carico del conducente dell'auto francese.
Ai fini della quantificazione del danno subito da , è necessario esaminare la relazione Parte_1 del CTU, Dott. alla quale i CTP non hanno fatto osservazione alcuna. La Persona_1 relazione fornisce tutti gli elementi necessari e sufficienti per la quantificazione del danno subito dall'appellante che, come confermato anche con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 III Sez. Civile
Corte Cassazione, è suddivisibile in soltanto due categorie: quella del danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale;
il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria e, per "categoria unitaria", si intende che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
Atteso il titolo di responsabilità, deve farsi applicazione delle tabelle di Milano, aggiornate al 2024, che prevedono nella quantificazione del danno biologico un aumento per il danno morale o pretium doloris con l'indicazione di un valore monetario complessivo (dato dalla somma di ambedue le voci di danno). A tal fine si richiama espressamente la quantificazione già esposta nell'ordinanza
2.10.2024 e che qui di seguito si riporta:
Calcolo Danno Non Patrimoniale Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 55%
Punto danno biologico € 7.940,83 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.970,42
Punto danno non patrimoniale € 11.911,25
A Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 61
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 299.171,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 448.756,00
Invalidità temporanea totale € 7.015,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Totale danno biologico temporaneo € 9.602,50
Spese mediche € 2.862,54
Totale generale: € 461.221,04
Contr seguito del concorso di colpa al 30% del conducente l'auto francese, l'appellata eve essere condannata al pagamento in solido della somma di euro 138.366,31 (30% della somma di cui sopra).
Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle del 2024, sulla suddetta somma non compete la rivalutazione ma solo gli interessi al tasso legale. Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, la somma deve essere devalutata a quella corrispondente al momento dell'illecito, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna. Gli interessi corrispettivi nella misura legale sono dovuti dalla data della presente sentenza alla data del pagamento sulla somma non più soggetta a rivalutazione.
Sull'importo delle spese mediche di € 2.862,54, da ritenersi congruo, sono dovuti rivalutazione ed interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Per Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 vi può essere soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte accolte solo in parte e non anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente, come nel caso di cui è appello. Pertanto, le spese dei due gradi seguono la soccombenza con condanna integrale dell'appellato Controparte_6 al pagamento in favore dell'appellante , delle spese di lite, la con distrazione a
[...] Parte_1 favore del difensore, ex art. 93 c.p.c., che si è dichiarato anticipatario, spese che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum, tenuto conto della non complessità della questione e del mancato svolgimento della fase trattazione/istruttoria in secondo grado: 1 grado: spese esenti € 1.214,00; - compensi: Fase di studio: € 1.800,00; Fase introduttiva: € 1.100,00; - Fase istruttoria: € 3.900,00; Fase decisionale: € 3.800,00 = € 10.600,00; 2 grado: spese esenti € 1.821,00; - compensi: Fase di studio: € 2.100,00; Fase introduttiva: € 1.100,00;
Fase decisionale: € 3.800,00 = € 7.000,00.
Contr Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di anche a seguito del rifiuto della proposta conciliativa ex art. 91 c.p.c. della Corte.
PQM
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 91/2024 avverso la sentenza n.
796/2023 emessa dal Tribunale di Imperia, in data 19.12.2023 così decide:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara la responsabilità nella misura del 30% di conducente l'autoveicolo EN NE targato Controparte_3
935BYT06 (di nazionalità francese) nella causazione del sinistro di cui è causa e, conseguentemente, condanna l' al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 138.366,31 oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
2. Condanna l' al rimborso delle spese legali dei due gradi Controparte_1 in favore dell'appellante , con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato Parte_1 anticipatario, che liquida: per il primo grado, in € 1.214,00 per spese esenti ed € 10.600,00 per compensi, oltre accessori di legge e, per il secondo grado, in € 1.821,00 per spese esenti ed € 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Contr
3. Pone le spese di CTU a carico di
Genova, 18 aprile 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello