Art. 32. Ricorrenti
Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonche' i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.
Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonche' i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.