Articolo 32 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 31Articolo 33
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25 agosto 1962
Art. 32. Ricorrenti

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonche' i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.
Entrata in vigore il 25 agosto 1962
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