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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2415/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2415/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13-14.3.2025, e vertente TRA
e , in proprio e in qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Per_2
, tutti rappresentati e difese dall'Avv. GRECO SALVINO, presso il cui studio in
[...]
Roma, Via Acqua Donzella n. 27, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori E
in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BECECCO PATRIZIA presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: responsabilità professionale CONCLUSIONI: per gli attori: “chiedono la condanna dell' al pagamento in favore Controparte_1 della danneggiata delle somme emergenti dagli atti di causa e. comunque, ritenute di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo” per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda di parte attrice poiché radicalmente infondata, in fatto ed in diritto, e non provata;
Dichiarare l'assenza di responsabilità dei Sanitari della convenuta con riguardo ai danni oggetto di causa;
In CP_1 subordine, nella non creduta ipotesi di accertate responsabilità dei Sanitari, rigettare e/o ridurre le pretese avanzate e liquidare il danno secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta. Con vittoria delle spese di lite in favore della convenuta.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.11.2021 e Parte_1 [...]
in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle Parte_2 figlie minori e evocavano in giudizio dinanzi al Persona_1 Persona_2
Tribunale di Terni l' er ivi sentir accogliere Controparte_1
1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: - accertare e dichiarare la piena responsabilità dell'
[...]
; - condannare l' Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento a favore dei Sig.ri ,
[...] Parte_1 Parte_2 in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle figlie minori ed di tutti i Per_1 Per_2 danni non patrimoniali subiti (biologico, morale, esistenziale, perdita capacità lavorativa) con il pagamento della somma che risulterà da giustizia, rivalutata e comprensiva di interessi legali maturati al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze, ed accessori di legge da distrarsi, ex art. 93 a favore del sottoscritto antistatario.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, gli attori deducevano che: - in data 22.11.2013 Pt_1
era stata ricoverata presso il nosocomio ternano per una TBC polmonare bacillifera
[...] scavata e verruca vulgaris, posta in isolamento respiratorio nel reparto di malattie infettive e sottoposta a terapia antibiotica [a base di rifampicina (600 mg/die), isoniazide (300 mg/die), etambutolo (1000 mg/die), pirazinamide (500 mg x 3/die) (aggiunta il 29 novembre)]; - dopo un miglioramento sintomatologico (riduzione di tosse e febbre) il 6.12.2013 era stata dimessa, prematuramente, perché la malattia era ancora altamente contagiosa e trasmissibile e non erano stati effettuati esami microbiologici conclusivi;
- la terapia prescritta, essendo standard (di prima linea), si era rivelata inefficace contro un ceppo multiresistente di TBC;
- tornata a casa, aveva contagiato il marito e le figlie per cui erano stati sottoposti a chemioprofilassi con isoniazide, poi sospesa per inefficacia;
- solo presso l'Ospedale di Sondalo, ove si era ricoverata il 3.5.2014, le era stata correttamente diagnosticata una TBC multiresistente (per la presenza di un ceppo di Mycobacterium tuberculosis resistente ai farmaci di prima linea, quali Rifampicina e Isoniazide) e, dopo aver interrotto la terapia precedente, era stata correttamente trattata con una terapia mirata ed adeguata (con farmaci di seconda linea, specifici per i ceppi multiresistenti); - la nuova terapia si era rivelata efficace perché aveva condotto alla negativizzazione dell'esame microscopico dell'espettorato il 13 e 20 giugno 2014; - aveva subito conseguenze gravi dovute alla somministrazione di una terapia di seconda linea più aggressiva, che le aveva causato effetti collaterali significativi (neuropatie periferiche, dolori, disturbi psicologici) e danni permanenti alla salute e alla qualità della vita. Censuravano l'operato dei sanitari di sostenendo che avrebbero dovuto mantenerla in CP_1 isolamento fino alla negativizzazione del bacillo, avviando una terapia mirata. Chiedevano, perciò, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, così stimati: € 141.635,00 in favore di , € 54.342 in favore di Parte_1 [...]
€ 59.892,00 in favore di € 69.097,00 in Parte_2 Persona_1 favore di oltre alle spese legali. Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.3.2022 - in vista della prima udienza del 22.3.2022 - si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, di ridurre le pretese
[...] risarcitorie a quanto eventualmente provato, con vittoria delle spese di lite. A tal fine, contestando la ricostruzione storico-fattuale attorea, esponeva che: - la paziente aveva sintomi (tosse persistente e febbre) da marzo 2013, ma per mesi il medico curante (dr.
le aveva prescritto una terapia antibiotica inefficace, ma non accertamenti Persona_3 adeguati e solo il 30.10.2013 si era sottoposta a radiografia toracica sospetta per TBC in atto, per cui la diagnosi era stata ritardata di 7-8 mesi;
- il 21.11.2013 la paziente aveva fatto accesso
2 al P.S. dell'Ospedale di e, dopo poche ore, si era allontanata volontariamente prima della CP_1 diagnosi;
- solo il giorno seguente, nuovamente ricoverata, le era stata diagnosticata una TBC in stadio molto avanzato;
- l'operato dei sanitari era stato adeguato, diligente, prudente e perito perché la paziente era stata sottoposta ad isolamento respiratorio, sottoposta a terapia antitubercolare basata sulla somministrazione di isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide, tanto da avere un rapido miglioramento clinico (scomparsa di tosse e febbre il 27.11.2013); - le dimissioni del 6.12.2013, con indicazione di prosecuzione della terapia e affidamento alle strutture territoriali per la prosecuzione del follow-up, erano giustificate dal miglioramento clinico (assenza di febbre e tosse da più di 7 giorni, miglioramento degli indici di flogosi), dalla regolare somministrazione della terapia, dall'impossibilità di raccogliere espettorato dovuta all'assenza di tosse (per cui non era stato possibile eseguire i tre esami microscopici negativi per BAAR previsti dal Protocollo , dall'affidabilità della Parte_3 paziente, in conformità con quanto previsto dal Protocollo di gestione clinica della tubercolosi redatto dall'Istituto Nazionale per le Malattie infettive “Lazzaro AL” di Roma e dalle linee guida per il controllo della malattia tubercolare del Ministero della Salute. Nel negare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati, evidenziava che il contagio dei familiari era precedente al ricovero ed era occorso tra marzo 2013 e novembre 2013 quando la paziente, già sintomatica e contagiosa, non era stata ancora trattata. Perciò, riteneva che gli attori non avessero dimostrato il nesso causale che collegava i danni lamentati alla condotta dei sanitari. Contestava la quantificazione dei danni avversaria in quanto eccessiva. La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo c.t.u. medico-legale, depositata il 28.10.2024, e ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13-14.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda promossa da in proprio merita parziale accoglimento per i Parte_1 motivi e nei termini di seguito esposti. La domanda giudiziale di condanna promossa, invece, da in qualità di esercenti Parte_1 la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2
e da in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sulle minori, nei confronti della convenuta è infondata. E' bene ricordare che in tema di responsabilità sanitaria va distinta la distribuzione dell'onere probatorio a seconda del vincolo obbligatorio (contrattuale o aquiliano) che lega il danneggiato con la struttura. Ove il danneggiato sia il paziente viene in rilievo una forma di responsabilità da inadempimento contrattuale, per cui lo stesso deve provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso (aggravamento della patologia, insorgenza di una nuova malattia o, come nel caso di specie, prolungamento della patologia), mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. da ultimo Cass. n. 27142 del 21.10.2024).
3 Diversa ripartizione opera, invece, quando il danneggiato non è legato da vincoli contrattuali, come nel caso dei congiunti del paziente, poiché solo tra quest'ultimo e la struttura sanitaria ove viene ricoverato sussiste un'obbligazione contrattuale, sorta per contatto sociale. La pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Perciò, su di loro grava l'onere di dimostrare anche l'elemento soggettivo della colpa in capo al personale sanitario.
3. Chiarito ciò, va valorizzata la c.t.u. espletata dal collegio peritale nominato dal Tribunale, costituito da un infettivologo ed un medico legale, che è giunto a conclusioni persuasive e condivisibili, in quanto frutto di un ragionamento tecnico-scientifico approfondito e logico, che non presta il fianco a censure. In primo luogo, va evidenziata l'assenza di errori diagnostici da parte del personale sanitario dell' al riguardo, i c.t.u. hanno concluso che “sia la diagnosi di tubercolosi polmonare CP_4 bacillifera, che quella di Tubercolosi MDR [erano] state tempestive da parte dei Sanitari della
(pag. 15 c.t.u.). Controparte_5
Gli ausiliari hanno, poi, segnalato che i sanitari avevano correttamente redatto ed inviato le schede di notifica della malattia tubercolare alle autorità sanitarie regionali (Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Regione) “prima sulla base del solo sospetto clinico (caso sospetto) e poi dopo la conferma microbiologica o molecolare (caso accertato)” (pag. 13 c.t.u.). Sulla scorta delle indagini svolte va, poi, ritenuto corretto ed adeguato il trattamento scelto per la cura della patologia della IR durante il ricovero ospedaliero, considerato, peraltro, che il referto dell'espettorato prelevato il 25.11.2013 è stato comunicato al nosocomio solo il 30.12.2013, dopo le dimissioni della paziente (6.12.2013). Muovendo l'attenzione su di esse, il collegio ha osservato che “è possibile, in assenza di problematiche cliniche dimettere un paziente anche se ancora bacillifero, e quindi contagioso, a condizione che possa rispettare un isolamento respiratorio domiciliare” (pag. 10 c.t.u.). Considerando il solo quadro clinico della paziente alla data del 6.12.2013, i c.t.u. hanno affermato che la IR poteva essere dimessa, non sussistendo più alcuna necessità di permanenza in regime di degenza ospedaliera (pag. 10 c.t.u.). Nell'approfondire tale condotta, il collegio ha richiamato il Protocollo di gestione clinica della tubercolosi dell'Istituto AL di Roma vigente all'epoca, che subordinava la sospensione dell'isolamento respiratorio non al solo miglioramento del quadro clinico, ma a tre condizioni: a) apiressia da almeno una settimana e riduzione della tosse;
b) regolare assunzione di terapia antitubercolare (direttamente osservata o eseguita da un paziente affidabile e regolarmente controllato) con almeno tre farmaci a cui la M. tuberculosis è sensibile e per almeno due settimane;
c) tre esami microscopici negativi per BAAR ottenuti in giorni diversi (ovvero due esami negativi se ottenuti da espettorato indotto). Sulla scorta di tali indicazioni, il collegio peritale ha osservato che il 6.12.2013 solo due dei criteri di dimissione [lett. a) e b)] erano soddisfatti, per cui non si erano verificate le condizioni per la rimozione dell'isolamento respiratorio in base al Protocollo dell'Istituto AL (pag. 11 c.t.u.).
4 I c.t.p. dell' hanno osservato criticamente che, nel caso concreto, non era stato possibile CP_4 soddisfare anche la terza condizione a causa dell'assenza di tosse nella paziente, di ostacolo ad un controllo microscopico diretto dell'espettorato. I c.t.u. hanno convincentemente replicato che in base al Protocollo citato, anche in assenza di espettorazione spontanea, il personale avrebbe potuto raccogliere un “espettorato indotto” (espettorato profondo raccolto dopo aerosol di soluzione salina ipertonica), ma che ciò non è stato eseguito (cfr. pagg. 11 e 12 c.t.u.). Ad ogni modo, secondo il Tribunale, è pienamente condivisibile l'osservazione del collegio peritale che valorizza le linee guida ministeriali del 1998 (aggiornate nel 2010). In base ad esse il 6.12.2013 la IR poteva esser dimessa poiché era stato riscontrato un miglioramento delle sue condizioni cliniche ed era stata sottoposta ad un trattamento ben condotto ed efficace (vista l'apiressia e l'assenza di tosse) durato due settimane;
ciò consentiva di confidare nell'assenza di contagiosità. Pertanto, anche in assenza di un previo controllo dell'espettorato, seguendo le linee guida ministeriali dell'epoca, il personale sanitario poteva dimettere la paziente al 14° giorno di trattamento. Sebbene in assenza di un controllo batterioscopico pre-dimissioni il trattamento antibiotico eseguito non poteva, con certezza, definirsi efficace, il miglioramento clinico consente al Tribunale di ritenere sostanzialmente rispettate le linee guida ministeriali da parte dell' CP_4
(pag. 16 c.t.u.) e quindi che, in base ad un giudizio ex ante, le dimissioni della non Pt_1 erano state imprudentemente disposte. Va esclusa, perciò, una condotta imprudente del personale sanitario in fase di dimissioni. La circostanza assume rilievo anche ai fini delle domande giudiziali svolte dai congiunti. Infatti, i c.t.u. hanno motivatamente escluso un rapporto causale tra le dimissioni della paziente al 6.12.2013 e l'insorgenza della patologia nei congiunti di , affermando che Parte_1
“il contagio dei familiari è certamente avvenuto in epoca precedente il ricovero della sig.ra
presso l' e non è quindi stato in alcun modo determinato dai comportamenti Pt_1 CP_5 dei Sanitari dell' (cfr. pag. 17c.t.u.). CP_5
In particolare, secondo l'indagine tecnico-scientifica dei c.t.u. i familiari conviventi con Pt_1
erano stati contagiati da quest'ultima (pag. 13 c.t.u.), che proveniva da una zona
[...]
(Romania) caratterizzata da una circolazione della tubercolosi elevata, di 20 volte maggiore rispetto a quella che si verifica nel territorio italiano (pag. 12 c.t.u.). Da questa circostanza hanno dedotto che la IR era portatrice di una infezione tubercolare latente ITBL ma asintomatica, fino al momento di riattivazione endogena dell'infezione. Ad ogni modo, la certezza che il contagio dei familiari sia stato precedente al ricovero del 22.11.2013 emerge incontrovertibilmente dal fatto che in data 26.11.2013 erano stati tutti sottoposti a test immunologico (intradermoreazione di Mantoux), che era risultato positivo. Ebbene, al riguardo i c.t.u. hanno precisato che il test risulta positivo solo dopo alcune settimane dopo il contagio (cfr. pag. 13 c.t.u.) per cui i congiunti non potevano esser stati contagiati dalla IR il 6.12.2013. Ne discende che non è stato accertato un nesso causale tra i danni lamentati dai congiunti della paziente (insorgenza di TBC) e la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Terni. Tuttavia, un profilo di censura va mosso con riferimento alla condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale il 30.12.2013 (pag. 14 c.t.u.). A tale data, risulta refertato dal Laboratorio di Micobatteriologia dell'Università di Perugia il campione di espettorato inviato dall' il 25.11.2013 e trasmesso, poi, al reparto di CP_2
5 Malattie Infettive dell' (pag. 7 c.t.u.). Nel referto era indicato che il ceppo di TBC da CP_4 cui era affetta la IR era multiresistente agli antibiotici e, in particolare, a isoniazide e rifampicina;
due dei quattro antibiotici che erano stati somministrati alla paziente, ormai in cura presso la struttura sanitaria territoriale. Il collegio peritale ha approfondito la condotta concretamente esigibile dal personale sanitario in base alle buone prassi clinico-assistenziali, ai protocolli e alle linee guida all'epoca vigenti. Anzitutto, è stato escluso che il personale sanitario fosse obbligato a notificare all' che la CP_6 paziente era affetta da TBC con ceppo micobatterico MDR (pag. 13 c.t.u.), pur essendo una segnalazione “consigliabile” ed utile per garantire alle autorità un controllo stringente sull'assunzione della terapia da parte della paziente e sull'evoluzione clinica dei contatti primari e secondari, nonché dei sanitari che con lei erano venuti a contatto (pag. 13 c.t.u.). E' stato, poi, chiarito che nel 2013 non erano stati ancora adottati protocolli per casi di TB MDR a cui i sanitari avrebbero dovuto attenersi. Ad ogni modo, “sul piano della buona pratica clinica” era doverosa una comunicazione dell'esito del referto alla IR e ai sanitari del Servizio Territoriale di Pneumologia e Tisiologia della ASL Umbria 2 (Presidio Ospedaliero di Narni/Amelia) a cui la paziente era stata avviata per la continuità assistenziale (pagg. 14-15 c.t.u.); comunicazione di cui non vi è prova. In base ad un giudizio controfattuale, i c.t.u. hanno accertato che la condotta omessa (informativa alla paziente e ai sanitari della struttura territoriale dell'antibiotico-resistenza) avrebbe consentito di anticipare la diagnosi di TB MDR e modificare la terapia in atto già il 14.1.2014, evitando alla paziente l'esposizione per tre mesi ad una terapia antibiotica sostanzialmente inefficace (pag. 14 c.t.u.), con conseguente prolungamento per circa quattro mesi della malattia tubercolare attiva (pag. 15 c.t.u.). Va escluso, però, che l'omissione abbia causato pregiudizi ai familiari della (pagg. 15 Pt_1
e 17 c.t.u.). Occorre, ora, analizzare l'elemento soggettivo della condotta della convenuta. Le circostanze segnalate dai c.t.u. come incidenti sul grado di colpa dei sanitari – e tra queste il fatto che il referto della presenza di TB MDR era stato comunicato all' dal Laboratorio CP_2 di micobatteriologia di Perugia quando la paziente era stata già dimessa e avviata alle cure di una struttura territoriale, nonché il trasferimento della paziente alle cure della Parte_4 nel febbraio 2014 (pag. 7 c.t.u.) – non rendono la condotta dell' del 30.12.2013 esente CP_4 da colpa, in termini di negligenza. Né un'esenzione di colpa può riposare nel fatto che in base alla lettera di dimissioni, recante la sola dicitura “prova colturale in corso” (pag. 63 all. 3 fascicolo , spettava ai medici CP_4 della struttura territoriale attivarsi per conoscere l'esito dell'esame colturale, contattando il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di o il Laboratorio di Perugia. CP_1
Correttamente, come segnalato dai c.t.u., il dovere informativo a cui i medici sono deontologicamente tenuti nel rapporto con il paziente (art. 33) non viene meno per il sol fatto che il paziente, quando arriva l'esito di un esame colturale in corso, non sia più ricoverato presso la struttura ospedaliera. Nel caso al vaglio emergono alcune circostanze utili a dirimere la questione. In primis, la richiesta di refertazione era stata trasmessa al laboratorio perugino dal reparto di malattie infettive dell' di per cui il laboratorio era necessariamente tenuto a CP_2 CP_1
6 trasmettere il referto solo alla struttura richiedente, non sapendo, peraltro, se la paziente era stata dimessa o era ancora ricoverata a Si noti, poi, che nella lettera di dimissioni non CP_1 viene indicato il laboratorio a cui l'Ospedale di si era rivolto per la refertazione, per cui CP_1 la struttura territoriale di Narni/Amelia non avrebbe potuto attivarsi contattando direttamente il laboratorio perugino. La seconda circostanza che assume rilievo è l'esito del referto: dallo stesso era emerso che il ceppo di TBC era resistente a ben due (isoniazide e rifampicina) dei quattro antibiotici a cui la IR era sottoposta;
in altri termini, il referto aveva rivelato che il trattamento terapeutico scelto dal personale dell'Ospedale di era inefficace almeno per il 50%. CP_1
Non va dimenticato che una delle condizioni stabilite dal Protocollo dell'Istituto AL per le dimissioni di un paziente affetto da TBC consisteva nel fatto che fosse sottoposto ad una terapia antitubercolare efficace;
circostanza che si verifica solo quando è curato con almeno tre farmaci a cui la M. tuberculosis è sensibile. In questo caso, in base ai farmaci somministrati alla IR (pirazinamide, etambutolo, isoniazide e rifampicina) il referto mostrava che il ceppo MDR era sensibile solo ad uno di essi, all'etambutolo. Condivisibile è, quindi, la censura mossa dai c.t.u. rispetto all'operato del personale ospedaliero che il 30.12.2013 non informò né la paziente, né il personale della struttura sanitaria di Narni/Amelia di una così rilevante informazione diagnostica, utile per un'immediata modifica del trattamento terapeutico in corso. Il dovere di comunicare al paziente l'esito di un referto richiesto dall'Ospedale, quando esso contiene informazioni rilevanti per la guarigione del paziente e impone un'immediata modifica della terapia in corso (peraltro prescritta proprio dal personale del nosocomio), non cessa al momento delle dimissioni. Né l' viene sollevato da tale dovere informativo per il sol CP_2 fatto che il paziente è stato avviato alla continuità assistenziale. E' diligente, invece, il sanitario che trasmette informazioni diagnostiche così rilevanti al presidio che in quel momento ha in cura il paziente. Va, quindi, affermata la responsabilità dell' per aver negligentemente omesso di CP_4 comunicare la diagnosi di TB MDR e, così, determinato il prolungamento della malattia per alcuni mesi. Conseguentemente, va riconosciuto ad (in proprio) il diritto al risarcimento del Parte_1 danno biologico temporaneo sofferto dal 30.12.2013 alla modifica del trattamento antibiotico in corso al 3.4.2014 (pag. 20 c.t.u.). Valorizzando l'apiressia e l'assenza di tosse, va riconosciuta alla un'invalidità temporanea del 50% legata agli effetti collaterali della Pt_1 terapia antitubercolare in corso (astenia diffusa, ipostenia, mialgie od artralgie), inutilmente prolungati per quattro mesi. Nel caso di specie, non può negarsi che al danno biologico temporaneo si accompagni necessariamente anche un danno morale, stimato in misura pari al 50% della componente biologica, consistente nella sofferenza psicologica che si presume la abbia patito per Pt_1 aver dovuto prolungare nel tempo la cura terapeutica. Pertanto, in applicazione dei parametri indicati dalle tabelle milanesi per l'anno 2024, considerata l'età dell'attrice al 30.12.2013, va riconosciuto a (in proprio) un Parte_1 credito risarcitorio di € 10.350,00 (di cui € 6.900,00 a titolo di danno biologico ed € 3.450,00 a titolo di danno morale).
7 4. La somma ora riconosciuta si qualifica come debito di valore, per cui su di essa vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, da liquidare in conformità con indirizzo giurisprudenziale della Cassazione. La rivalutazione mira a reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Per giurisprudenza consolidata “l'obbligazione di risarcimento del danno ha natura di obbligazione di valore, alla quale non si applica il principio nominalistico ma la rivalutazione monetaria, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (così in Cass. n. 3894/2016). Una volta compiuta la c.d. taxatio, sulla somma così determinata vanno riconosciuti anche gli interessi compensativi, che hanno la funzione di remunerare il danneggiato del ritardo nella reintegrazione del pregiudizio, secondo i criteri matematici stabiliti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712/1995). Ciò in quanto “quando, infatti, la liquidazione del danno avvenga a distanza di tempo dal suo prodursi, può spettare al creditore, oltre il capitale rivalutato, anche l'ulteriore pregiudizio rappresentato dagli effetti della mora, come si desume dal testo dell'art. 1219 c.c.” (così in Cass. n. 15856/2019). Sull'obbligatorietà di riconoscere gli interessi compensativi anche in assenza di esplicita domanda di parte e della relativa prova – che, nel caso di specie, difetta - si è espressa la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 1637/2020). In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla valutazione giudiziale: il giudice potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. Nel caso di specie, non avendo l'attrice dato prova che avrebbe reimpiegato il credito risarcitorio ad un tasso maggiore rispetto a quello legale, deve necessariamente farsi riferimento a quest'ultimo. In applicazione di tutti i criteri suesposti, la somma sopra quantificata deve essere dapprima devalutata in base agli indici ISTAT sul costo della vita alla data del 30.12.2013 e sull'importo così risultante, rivalutato anno per anno sino a maggio 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT) andranno applicati gli interessi legali. Conclusivamente, per effetto della rivalutazione e degli interessi compensativi, alla data odierna la convenuta deve essere condannata a risarcire a ciascun attore la somma di € 11.582,67. Infine, su tale importo dovranno essere, poi, computati gli interessi legali maturandi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
5. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, alla luce del principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 32061/2022), va escluso che sussista una soccombenza reciproca solo per un notevole divario tra il petitum ed il decisum. Ad ogni modo, pur nell'unicità formale dell'atto introduttivo non può non valorizzarsi l'autonomia delle domande giudiziali spiegate dagli attori, fondate su diverse causae petendi: per (in proprio) essa consisteva nell'obbligazione contrattuale con l'Ospedale, Parte_1 mentre per i congiunti la domanda di condanna si fondava su un illecito aquiliano. Perciò, l' risulta soccombente solo rispetto alla domanda giudiziale promossa da CP_4
in proprio;
di contro, va considerata vittoriosa rispetto alle domande di Parte_1 condanna avanzate da in proprio e quale esercente la Parte_2
8 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , Persona_1 Persona_2 nonché dalla stessa quale esercente la responsabilità genitoriale sulle citate Parte_1 minori. La reciproca soccombenza delle parti legittima l'integrale compensazione delle spese di lite. Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 3.7.2025, devono esser definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna l' l versamento in favore Controparte_1 di , in proprio, della somma di € 11.582,67 oltre interessi legali Parte_1 maturandi dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
- rigetta le domande promosse da e Parte_1 Parte_2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...] Per_1
e , nonché da
[...] Persona_2 Parte_2 in proprio nei confronti dell' Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 3.7.2025. Così deciso in data 03/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2415/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13-14.3.2025, e vertente TRA
e , in proprio e in qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Per_2
, tutti rappresentati e difese dall'Avv. GRECO SALVINO, presso il cui studio in
[...]
Roma, Via Acqua Donzella n. 27, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori E
in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BECECCO PATRIZIA presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: responsabilità professionale CONCLUSIONI: per gli attori: “chiedono la condanna dell' al pagamento in favore Controparte_1 della danneggiata delle somme emergenti dagli atti di causa e. comunque, ritenute di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo” per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda di parte attrice poiché radicalmente infondata, in fatto ed in diritto, e non provata;
Dichiarare l'assenza di responsabilità dei Sanitari della convenuta con riguardo ai danni oggetto di causa;
In CP_1 subordine, nella non creduta ipotesi di accertate responsabilità dei Sanitari, rigettare e/o ridurre le pretese avanzate e liquidare il danno secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta. Con vittoria delle spese di lite in favore della convenuta.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.11.2021 e Parte_1 [...]
in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle Parte_2 figlie minori e evocavano in giudizio dinanzi al Persona_1 Persona_2
Tribunale di Terni l' er ivi sentir accogliere Controparte_1
1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: - accertare e dichiarare la piena responsabilità dell'
[...]
; - condannare l' Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento a favore dei Sig.ri ,
[...] Parte_1 Parte_2 in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle figlie minori ed di tutti i Per_1 Per_2 danni non patrimoniali subiti (biologico, morale, esistenziale, perdita capacità lavorativa) con il pagamento della somma che risulterà da giustizia, rivalutata e comprensiva di interessi legali maturati al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze, ed accessori di legge da distrarsi, ex art. 93 a favore del sottoscritto antistatario.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, gli attori deducevano che: - in data 22.11.2013 Pt_1
era stata ricoverata presso il nosocomio ternano per una TBC polmonare bacillifera
[...] scavata e verruca vulgaris, posta in isolamento respiratorio nel reparto di malattie infettive e sottoposta a terapia antibiotica [a base di rifampicina (600 mg/die), isoniazide (300 mg/die), etambutolo (1000 mg/die), pirazinamide (500 mg x 3/die) (aggiunta il 29 novembre)]; - dopo un miglioramento sintomatologico (riduzione di tosse e febbre) il 6.12.2013 era stata dimessa, prematuramente, perché la malattia era ancora altamente contagiosa e trasmissibile e non erano stati effettuati esami microbiologici conclusivi;
- la terapia prescritta, essendo standard (di prima linea), si era rivelata inefficace contro un ceppo multiresistente di TBC;
- tornata a casa, aveva contagiato il marito e le figlie per cui erano stati sottoposti a chemioprofilassi con isoniazide, poi sospesa per inefficacia;
- solo presso l'Ospedale di Sondalo, ove si era ricoverata il 3.5.2014, le era stata correttamente diagnosticata una TBC multiresistente (per la presenza di un ceppo di Mycobacterium tuberculosis resistente ai farmaci di prima linea, quali Rifampicina e Isoniazide) e, dopo aver interrotto la terapia precedente, era stata correttamente trattata con una terapia mirata ed adeguata (con farmaci di seconda linea, specifici per i ceppi multiresistenti); - la nuova terapia si era rivelata efficace perché aveva condotto alla negativizzazione dell'esame microscopico dell'espettorato il 13 e 20 giugno 2014; - aveva subito conseguenze gravi dovute alla somministrazione di una terapia di seconda linea più aggressiva, che le aveva causato effetti collaterali significativi (neuropatie periferiche, dolori, disturbi psicologici) e danni permanenti alla salute e alla qualità della vita. Censuravano l'operato dei sanitari di sostenendo che avrebbero dovuto mantenerla in CP_1 isolamento fino alla negativizzazione del bacillo, avviando una terapia mirata. Chiedevano, perciò, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, così stimati: € 141.635,00 in favore di , € 54.342 in favore di Parte_1 [...]
€ 59.892,00 in favore di € 69.097,00 in Parte_2 Persona_1 favore di oltre alle spese legali. Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.3.2022 - in vista della prima udienza del 22.3.2022 - si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, di ridurre le pretese
[...] risarcitorie a quanto eventualmente provato, con vittoria delle spese di lite. A tal fine, contestando la ricostruzione storico-fattuale attorea, esponeva che: - la paziente aveva sintomi (tosse persistente e febbre) da marzo 2013, ma per mesi il medico curante (dr.
le aveva prescritto una terapia antibiotica inefficace, ma non accertamenti Persona_3 adeguati e solo il 30.10.2013 si era sottoposta a radiografia toracica sospetta per TBC in atto, per cui la diagnosi era stata ritardata di 7-8 mesi;
- il 21.11.2013 la paziente aveva fatto accesso
2 al P.S. dell'Ospedale di e, dopo poche ore, si era allontanata volontariamente prima della CP_1 diagnosi;
- solo il giorno seguente, nuovamente ricoverata, le era stata diagnosticata una TBC in stadio molto avanzato;
- l'operato dei sanitari era stato adeguato, diligente, prudente e perito perché la paziente era stata sottoposta ad isolamento respiratorio, sottoposta a terapia antitubercolare basata sulla somministrazione di isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide, tanto da avere un rapido miglioramento clinico (scomparsa di tosse e febbre il 27.11.2013); - le dimissioni del 6.12.2013, con indicazione di prosecuzione della terapia e affidamento alle strutture territoriali per la prosecuzione del follow-up, erano giustificate dal miglioramento clinico (assenza di febbre e tosse da più di 7 giorni, miglioramento degli indici di flogosi), dalla regolare somministrazione della terapia, dall'impossibilità di raccogliere espettorato dovuta all'assenza di tosse (per cui non era stato possibile eseguire i tre esami microscopici negativi per BAAR previsti dal Protocollo , dall'affidabilità della Parte_3 paziente, in conformità con quanto previsto dal Protocollo di gestione clinica della tubercolosi redatto dall'Istituto Nazionale per le Malattie infettive “Lazzaro AL” di Roma e dalle linee guida per il controllo della malattia tubercolare del Ministero della Salute. Nel negare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati, evidenziava che il contagio dei familiari era precedente al ricovero ed era occorso tra marzo 2013 e novembre 2013 quando la paziente, già sintomatica e contagiosa, non era stata ancora trattata. Perciò, riteneva che gli attori non avessero dimostrato il nesso causale che collegava i danni lamentati alla condotta dei sanitari. Contestava la quantificazione dei danni avversaria in quanto eccessiva. La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo c.t.u. medico-legale, depositata il 28.10.2024, e ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13-14.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda promossa da in proprio merita parziale accoglimento per i Parte_1 motivi e nei termini di seguito esposti. La domanda giudiziale di condanna promossa, invece, da in qualità di esercenti Parte_1 la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2
e da in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sulle minori, nei confronti della convenuta è infondata. E' bene ricordare che in tema di responsabilità sanitaria va distinta la distribuzione dell'onere probatorio a seconda del vincolo obbligatorio (contrattuale o aquiliano) che lega il danneggiato con la struttura. Ove il danneggiato sia il paziente viene in rilievo una forma di responsabilità da inadempimento contrattuale, per cui lo stesso deve provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso (aggravamento della patologia, insorgenza di una nuova malattia o, come nel caso di specie, prolungamento della patologia), mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. da ultimo Cass. n. 27142 del 21.10.2024).
3 Diversa ripartizione opera, invece, quando il danneggiato non è legato da vincoli contrattuali, come nel caso dei congiunti del paziente, poiché solo tra quest'ultimo e la struttura sanitaria ove viene ricoverato sussiste un'obbligazione contrattuale, sorta per contatto sociale. La pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Perciò, su di loro grava l'onere di dimostrare anche l'elemento soggettivo della colpa in capo al personale sanitario.
3. Chiarito ciò, va valorizzata la c.t.u. espletata dal collegio peritale nominato dal Tribunale, costituito da un infettivologo ed un medico legale, che è giunto a conclusioni persuasive e condivisibili, in quanto frutto di un ragionamento tecnico-scientifico approfondito e logico, che non presta il fianco a censure. In primo luogo, va evidenziata l'assenza di errori diagnostici da parte del personale sanitario dell' al riguardo, i c.t.u. hanno concluso che “sia la diagnosi di tubercolosi polmonare CP_4 bacillifera, che quella di Tubercolosi MDR [erano] state tempestive da parte dei Sanitari della
(pag. 15 c.t.u.). Controparte_5
Gli ausiliari hanno, poi, segnalato che i sanitari avevano correttamente redatto ed inviato le schede di notifica della malattia tubercolare alle autorità sanitarie regionali (Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Regione) “prima sulla base del solo sospetto clinico (caso sospetto) e poi dopo la conferma microbiologica o molecolare (caso accertato)” (pag. 13 c.t.u.). Sulla scorta delle indagini svolte va, poi, ritenuto corretto ed adeguato il trattamento scelto per la cura della patologia della IR durante il ricovero ospedaliero, considerato, peraltro, che il referto dell'espettorato prelevato il 25.11.2013 è stato comunicato al nosocomio solo il 30.12.2013, dopo le dimissioni della paziente (6.12.2013). Muovendo l'attenzione su di esse, il collegio ha osservato che “è possibile, in assenza di problematiche cliniche dimettere un paziente anche se ancora bacillifero, e quindi contagioso, a condizione che possa rispettare un isolamento respiratorio domiciliare” (pag. 10 c.t.u.). Considerando il solo quadro clinico della paziente alla data del 6.12.2013, i c.t.u. hanno affermato che la IR poteva essere dimessa, non sussistendo più alcuna necessità di permanenza in regime di degenza ospedaliera (pag. 10 c.t.u.). Nell'approfondire tale condotta, il collegio ha richiamato il Protocollo di gestione clinica della tubercolosi dell'Istituto AL di Roma vigente all'epoca, che subordinava la sospensione dell'isolamento respiratorio non al solo miglioramento del quadro clinico, ma a tre condizioni: a) apiressia da almeno una settimana e riduzione della tosse;
b) regolare assunzione di terapia antitubercolare (direttamente osservata o eseguita da un paziente affidabile e regolarmente controllato) con almeno tre farmaci a cui la M. tuberculosis è sensibile e per almeno due settimane;
c) tre esami microscopici negativi per BAAR ottenuti in giorni diversi (ovvero due esami negativi se ottenuti da espettorato indotto). Sulla scorta di tali indicazioni, il collegio peritale ha osservato che il 6.12.2013 solo due dei criteri di dimissione [lett. a) e b)] erano soddisfatti, per cui non si erano verificate le condizioni per la rimozione dell'isolamento respiratorio in base al Protocollo dell'Istituto AL (pag. 11 c.t.u.).
4 I c.t.p. dell' hanno osservato criticamente che, nel caso concreto, non era stato possibile CP_4 soddisfare anche la terza condizione a causa dell'assenza di tosse nella paziente, di ostacolo ad un controllo microscopico diretto dell'espettorato. I c.t.u. hanno convincentemente replicato che in base al Protocollo citato, anche in assenza di espettorazione spontanea, il personale avrebbe potuto raccogliere un “espettorato indotto” (espettorato profondo raccolto dopo aerosol di soluzione salina ipertonica), ma che ciò non è stato eseguito (cfr. pagg. 11 e 12 c.t.u.). Ad ogni modo, secondo il Tribunale, è pienamente condivisibile l'osservazione del collegio peritale che valorizza le linee guida ministeriali del 1998 (aggiornate nel 2010). In base ad esse il 6.12.2013 la IR poteva esser dimessa poiché era stato riscontrato un miglioramento delle sue condizioni cliniche ed era stata sottoposta ad un trattamento ben condotto ed efficace (vista l'apiressia e l'assenza di tosse) durato due settimane;
ciò consentiva di confidare nell'assenza di contagiosità. Pertanto, anche in assenza di un previo controllo dell'espettorato, seguendo le linee guida ministeriali dell'epoca, il personale sanitario poteva dimettere la paziente al 14° giorno di trattamento. Sebbene in assenza di un controllo batterioscopico pre-dimissioni il trattamento antibiotico eseguito non poteva, con certezza, definirsi efficace, il miglioramento clinico consente al Tribunale di ritenere sostanzialmente rispettate le linee guida ministeriali da parte dell' CP_4
(pag. 16 c.t.u.) e quindi che, in base ad un giudizio ex ante, le dimissioni della non Pt_1 erano state imprudentemente disposte. Va esclusa, perciò, una condotta imprudente del personale sanitario in fase di dimissioni. La circostanza assume rilievo anche ai fini delle domande giudiziali svolte dai congiunti. Infatti, i c.t.u. hanno motivatamente escluso un rapporto causale tra le dimissioni della paziente al 6.12.2013 e l'insorgenza della patologia nei congiunti di , affermando che Parte_1
“il contagio dei familiari è certamente avvenuto in epoca precedente il ricovero della sig.ra
presso l' e non è quindi stato in alcun modo determinato dai comportamenti Pt_1 CP_5 dei Sanitari dell' (cfr. pag. 17c.t.u.). CP_5
In particolare, secondo l'indagine tecnico-scientifica dei c.t.u. i familiari conviventi con Pt_1
erano stati contagiati da quest'ultima (pag. 13 c.t.u.), che proveniva da una zona
[...]
(Romania) caratterizzata da una circolazione della tubercolosi elevata, di 20 volte maggiore rispetto a quella che si verifica nel territorio italiano (pag. 12 c.t.u.). Da questa circostanza hanno dedotto che la IR era portatrice di una infezione tubercolare latente ITBL ma asintomatica, fino al momento di riattivazione endogena dell'infezione. Ad ogni modo, la certezza che il contagio dei familiari sia stato precedente al ricovero del 22.11.2013 emerge incontrovertibilmente dal fatto che in data 26.11.2013 erano stati tutti sottoposti a test immunologico (intradermoreazione di Mantoux), che era risultato positivo. Ebbene, al riguardo i c.t.u. hanno precisato che il test risulta positivo solo dopo alcune settimane dopo il contagio (cfr. pag. 13 c.t.u.) per cui i congiunti non potevano esser stati contagiati dalla IR il 6.12.2013. Ne discende che non è stato accertato un nesso causale tra i danni lamentati dai congiunti della paziente (insorgenza di TBC) e la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Terni. Tuttavia, un profilo di censura va mosso con riferimento alla condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale il 30.12.2013 (pag. 14 c.t.u.). A tale data, risulta refertato dal Laboratorio di Micobatteriologia dell'Università di Perugia il campione di espettorato inviato dall' il 25.11.2013 e trasmesso, poi, al reparto di CP_2
5 Malattie Infettive dell' (pag. 7 c.t.u.). Nel referto era indicato che il ceppo di TBC da CP_4 cui era affetta la IR era multiresistente agli antibiotici e, in particolare, a isoniazide e rifampicina;
due dei quattro antibiotici che erano stati somministrati alla paziente, ormai in cura presso la struttura sanitaria territoriale. Il collegio peritale ha approfondito la condotta concretamente esigibile dal personale sanitario in base alle buone prassi clinico-assistenziali, ai protocolli e alle linee guida all'epoca vigenti. Anzitutto, è stato escluso che il personale sanitario fosse obbligato a notificare all' che la CP_6 paziente era affetta da TBC con ceppo micobatterico MDR (pag. 13 c.t.u.), pur essendo una segnalazione “consigliabile” ed utile per garantire alle autorità un controllo stringente sull'assunzione della terapia da parte della paziente e sull'evoluzione clinica dei contatti primari e secondari, nonché dei sanitari che con lei erano venuti a contatto (pag. 13 c.t.u.). E' stato, poi, chiarito che nel 2013 non erano stati ancora adottati protocolli per casi di TB MDR a cui i sanitari avrebbero dovuto attenersi. Ad ogni modo, “sul piano della buona pratica clinica” era doverosa una comunicazione dell'esito del referto alla IR e ai sanitari del Servizio Territoriale di Pneumologia e Tisiologia della ASL Umbria 2 (Presidio Ospedaliero di Narni/Amelia) a cui la paziente era stata avviata per la continuità assistenziale (pagg. 14-15 c.t.u.); comunicazione di cui non vi è prova. In base ad un giudizio controfattuale, i c.t.u. hanno accertato che la condotta omessa (informativa alla paziente e ai sanitari della struttura territoriale dell'antibiotico-resistenza) avrebbe consentito di anticipare la diagnosi di TB MDR e modificare la terapia in atto già il 14.1.2014, evitando alla paziente l'esposizione per tre mesi ad una terapia antibiotica sostanzialmente inefficace (pag. 14 c.t.u.), con conseguente prolungamento per circa quattro mesi della malattia tubercolare attiva (pag. 15 c.t.u.). Va escluso, però, che l'omissione abbia causato pregiudizi ai familiari della (pagg. 15 Pt_1
e 17 c.t.u.). Occorre, ora, analizzare l'elemento soggettivo della condotta della convenuta. Le circostanze segnalate dai c.t.u. come incidenti sul grado di colpa dei sanitari – e tra queste il fatto che il referto della presenza di TB MDR era stato comunicato all' dal Laboratorio CP_2 di micobatteriologia di Perugia quando la paziente era stata già dimessa e avviata alle cure di una struttura territoriale, nonché il trasferimento della paziente alle cure della Parte_4 nel febbraio 2014 (pag. 7 c.t.u.) – non rendono la condotta dell' del 30.12.2013 esente CP_4 da colpa, in termini di negligenza. Né un'esenzione di colpa può riposare nel fatto che in base alla lettera di dimissioni, recante la sola dicitura “prova colturale in corso” (pag. 63 all. 3 fascicolo , spettava ai medici CP_4 della struttura territoriale attivarsi per conoscere l'esito dell'esame colturale, contattando il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di o il Laboratorio di Perugia. CP_1
Correttamente, come segnalato dai c.t.u., il dovere informativo a cui i medici sono deontologicamente tenuti nel rapporto con il paziente (art. 33) non viene meno per il sol fatto che il paziente, quando arriva l'esito di un esame colturale in corso, non sia più ricoverato presso la struttura ospedaliera. Nel caso al vaglio emergono alcune circostanze utili a dirimere la questione. In primis, la richiesta di refertazione era stata trasmessa al laboratorio perugino dal reparto di malattie infettive dell' di per cui il laboratorio era necessariamente tenuto a CP_2 CP_1
6 trasmettere il referto solo alla struttura richiedente, non sapendo, peraltro, se la paziente era stata dimessa o era ancora ricoverata a Si noti, poi, che nella lettera di dimissioni non CP_1 viene indicato il laboratorio a cui l'Ospedale di si era rivolto per la refertazione, per cui CP_1 la struttura territoriale di Narni/Amelia non avrebbe potuto attivarsi contattando direttamente il laboratorio perugino. La seconda circostanza che assume rilievo è l'esito del referto: dallo stesso era emerso che il ceppo di TBC era resistente a ben due (isoniazide e rifampicina) dei quattro antibiotici a cui la IR era sottoposta;
in altri termini, il referto aveva rivelato che il trattamento terapeutico scelto dal personale dell'Ospedale di era inefficace almeno per il 50%. CP_1
Non va dimenticato che una delle condizioni stabilite dal Protocollo dell'Istituto AL per le dimissioni di un paziente affetto da TBC consisteva nel fatto che fosse sottoposto ad una terapia antitubercolare efficace;
circostanza che si verifica solo quando è curato con almeno tre farmaci a cui la M. tuberculosis è sensibile. In questo caso, in base ai farmaci somministrati alla IR (pirazinamide, etambutolo, isoniazide e rifampicina) il referto mostrava che il ceppo MDR era sensibile solo ad uno di essi, all'etambutolo. Condivisibile è, quindi, la censura mossa dai c.t.u. rispetto all'operato del personale ospedaliero che il 30.12.2013 non informò né la paziente, né il personale della struttura sanitaria di Narni/Amelia di una così rilevante informazione diagnostica, utile per un'immediata modifica del trattamento terapeutico in corso. Il dovere di comunicare al paziente l'esito di un referto richiesto dall'Ospedale, quando esso contiene informazioni rilevanti per la guarigione del paziente e impone un'immediata modifica della terapia in corso (peraltro prescritta proprio dal personale del nosocomio), non cessa al momento delle dimissioni. Né l' viene sollevato da tale dovere informativo per il sol CP_2 fatto che il paziente è stato avviato alla continuità assistenziale. E' diligente, invece, il sanitario che trasmette informazioni diagnostiche così rilevanti al presidio che in quel momento ha in cura il paziente. Va, quindi, affermata la responsabilità dell' per aver negligentemente omesso di CP_4 comunicare la diagnosi di TB MDR e, così, determinato il prolungamento della malattia per alcuni mesi. Conseguentemente, va riconosciuto ad (in proprio) il diritto al risarcimento del Parte_1 danno biologico temporaneo sofferto dal 30.12.2013 alla modifica del trattamento antibiotico in corso al 3.4.2014 (pag. 20 c.t.u.). Valorizzando l'apiressia e l'assenza di tosse, va riconosciuta alla un'invalidità temporanea del 50% legata agli effetti collaterali della Pt_1 terapia antitubercolare in corso (astenia diffusa, ipostenia, mialgie od artralgie), inutilmente prolungati per quattro mesi. Nel caso di specie, non può negarsi che al danno biologico temporaneo si accompagni necessariamente anche un danno morale, stimato in misura pari al 50% della componente biologica, consistente nella sofferenza psicologica che si presume la abbia patito per Pt_1 aver dovuto prolungare nel tempo la cura terapeutica. Pertanto, in applicazione dei parametri indicati dalle tabelle milanesi per l'anno 2024, considerata l'età dell'attrice al 30.12.2013, va riconosciuto a (in proprio) un Parte_1 credito risarcitorio di € 10.350,00 (di cui € 6.900,00 a titolo di danno biologico ed € 3.450,00 a titolo di danno morale).
7 4. La somma ora riconosciuta si qualifica come debito di valore, per cui su di essa vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, da liquidare in conformità con indirizzo giurisprudenziale della Cassazione. La rivalutazione mira a reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Per giurisprudenza consolidata “l'obbligazione di risarcimento del danno ha natura di obbligazione di valore, alla quale non si applica il principio nominalistico ma la rivalutazione monetaria, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (così in Cass. n. 3894/2016). Una volta compiuta la c.d. taxatio, sulla somma così determinata vanno riconosciuti anche gli interessi compensativi, che hanno la funzione di remunerare il danneggiato del ritardo nella reintegrazione del pregiudizio, secondo i criteri matematici stabiliti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712/1995). Ciò in quanto “quando, infatti, la liquidazione del danno avvenga a distanza di tempo dal suo prodursi, può spettare al creditore, oltre il capitale rivalutato, anche l'ulteriore pregiudizio rappresentato dagli effetti della mora, come si desume dal testo dell'art. 1219 c.c.” (così in Cass. n. 15856/2019). Sull'obbligatorietà di riconoscere gli interessi compensativi anche in assenza di esplicita domanda di parte e della relativa prova – che, nel caso di specie, difetta - si è espressa la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 1637/2020). In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla valutazione giudiziale: il giudice potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. Nel caso di specie, non avendo l'attrice dato prova che avrebbe reimpiegato il credito risarcitorio ad un tasso maggiore rispetto a quello legale, deve necessariamente farsi riferimento a quest'ultimo. In applicazione di tutti i criteri suesposti, la somma sopra quantificata deve essere dapprima devalutata in base agli indici ISTAT sul costo della vita alla data del 30.12.2013 e sull'importo così risultante, rivalutato anno per anno sino a maggio 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT) andranno applicati gli interessi legali. Conclusivamente, per effetto della rivalutazione e degli interessi compensativi, alla data odierna la convenuta deve essere condannata a risarcire a ciascun attore la somma di € 11.582,67. Infine, su tale importo dovranno essere, poi, computati gli interessi legali maturandi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
5. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, alla luce del principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 32061/2022), va escluso che sussista una soccombenza reciproca solo per un notevole divario tra il petitum ed il decisum. Ad ogni modo, pur nell'unicità formale dell'atto introduttivo non può non valorizzarsi l'autonomia delle domande giudiziali spiegate dagli attori, fondate su diverse causae petendi: per (in proprio) essa consisteva nell'obbligazione contrattuale con l'Ospedale, Parte_1 mentre per i congiunti la domanda di condanna si fondava su un illecito aquiliano. Perciò, l' risulta soccombente solo rispetto alla domanda giudiziale promossa da CP_4
in proprio;
di contro, va considerata vittoriosa rispetto alle domande di Parte_1 condanna avanzate da in proprio e quale esercente la Parte_2
8 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , Persona_1 Persona_2 nonché dalla stessa quale esercente la responsabilità genitoriale sulle citate Parte_1 minori. La reciproca soccombenza delle parti legittima l'integrale compensazione delle spese di lite. Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 3.7.2025, devono esser definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna l' l versamento in favore Controparte_1 di , in proprio, della somma di € 11.582,67 oltre interessi legali Parte_1 maturandi dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
- rigetta le domande promosse da e Parte_1 Parte_2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...] Per_1
e , nonché da
[...] Persona_2 Parte_2 in proprio nei confronti dell' Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 3.7.2025. Così deciso in data 03/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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