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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
DE ha pronunziato all'udienza del 19.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 15239 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Rubini;
Opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Contessa;
NONCHE'
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.
UC IA;
Convenuti
OGGETTO: intimazione di pagamento.
*******
Con ricorso depositato il 12.12.2024 , premesso di aver Parte_1 ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.
01420249019968162/000, ha eccepito la prescrizione del credito di cui alla cartella esattoriale n. 014201330001554977000. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
, sostenendo l'infondatezza del ricorso ed invocandone il
[...] rigetto.
, ha allegato: - di aver notificato la cartella di Controparte_1 pagamento, indicata nell'avviso di intimazione impugnato;
- di aver notificato ulteriori atti, personalmente alla destinataria, interruttivi della prescrizione.
Ha anche invocato l'applicazione della sospensione della riscossione (e della prescrizione) in virtù dell'art. 68 del DL n. 18/2020, per emergenza
Covid.
ha, dal canto suo, Controparte_2 sostenuto: - l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione del credito previdenziale, essendo applicabile il termine decennale previsto dall'art. 19, comma 1, della L. n. 576/1980; - l'intervenuta e tempestiva interruzione della prescrizione in virtù degli atti notificati alla parte opponente, oltre, per ultima, alla notifica dell'intimazione di pagamento del
6.11.2024.
Ha rimarcato, peraltro, che, nell'ipotesi di accoglimento delle eccezioni relativi ai vizi della procedura di riscossione, il credito previdenziale è comunque dovuto ed ha domandato la condanna della ricorrente al pagamento della somma corrispondente alla contribuzione previdenziale omessa.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale proposta da e rivolta Parte_1 all'accertamento della prescrizione del credito riportato nella cartella esattoriale n. 014201330001554977000 (e nella intimazione di pagamento n. 01420249019968162/000) dev'essere rigettata.
Pag. 2 di 7 1. Occorre evidenziare che l'intimazione di pagamento n.
01420249019968162/000, dell'importo di € 1.845,29, ha ad oggetto un debito inerente alla sanzione amministrativa comminata per il ritardato inoltro del Mod. 5 relativi agli anni 2006-2008-2009, come previsto dalla L.
141/1992.
È opportuno, a tale riguardo, precisare che vi è distinzione tra le sanzioni che hanno origine dall'inosservanza degli obblighi dichiarativi, quali mancato o ritardato invio del Mod. 5, come disciplinate dagli artt. 7 ss. del
Regolamento Unico della Previdenza Forense, e le sanzioni invece che hanno origine dall'omissione di carattere contributivo.
Nel caso oggetto di causa, ciò che rileva è l'omissione da parte dell'opponente della comunicazione del Mod. 5 relativo agli anni 2006-2008-
2009.
In particolare, l'art. 9, comma 1, della L. 141/92 (infrazioni dell'obbligo di comunicazione), prevede(va) che “Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla per questo solo fatto, una CP_2 penalità pari alla metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine”; al comma 2, dispone(va) che “l'omissione della comunicazione, il ritardo oltre 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissioni o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della per mezzo di lettera CP_2 raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'Ordine ai fine della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale
Pag. 3 di 7 a tempo interminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando
l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta”.
Pertanto, non avendo adempiuto al relativo obbligo dichiarativo, è stata comminata all'odierna opponente una sanzione che ha una natura amministrativa, ben diversa da quella derivante dal mancato pagamento dei contributi previdenziali.
Tale sanzione, quindi, non è assoggettata al termine prescrizionale decennale, come invece assunto da , ma al termine CP_2 quinquennale.
Sul punto, infatti, è chiaro l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui vale il termine quinquennale di prescrizione dell'esercizio della potestà sanzionatoria, che decorre dal compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere l'obbligo stesso di comunicazione (Cass.
n. 27509 del 2019).
2. Tenendo conto di quanto sopra esposto, è opportuno evidenziare che, per stessa ammissione di parte opponente, la relativa cartella di pagamento è stata notificata personalmente alla professionista in data 2.02.2013.
Unico tema controverso è, perciò, l'avvenuto -o meno- decorso del termine prescrizionale, successivamente alla rituale notificazione della cartella di pagamento.
Occorre, al riguardo, tener conto delle comunicazioni inviate a parte opponente che costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione, ossia: - la EC (avviso di intimazione 01420179013522783000) inviata da Agenzia dell'Entrate il 17.10.2017; - la EC (preavviso di fermo amministrativo
01480201900007776000) inviata da Agenzia dell'Entrate il 23.04.2019; - la comunicazione del 23.11.2022, da parte di , che, seppur CP_2
Pag. 4 di 7 parte ricorrente ritiene nulla, in quanto recapitata presso lo studio legale in
Bitonto alla via Pasquale Tempesta, dismesso dal novembre 2021, costituisce, invece, valido atto interruttivo.
Proprio in merito a tale ultima comunicazione, seppur parte ricorrente afferma che è ignoto chi abbia ritirato detta raccomandata, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale attesta di aver eseguito la notificazione, fa fede fino a querela di falso.
A tale proposito, giurisprudenza è intervenuta sul punto precisando che
“l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino
a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. Sez. Lavoro ordinanza n.
24099 del 9.9.2024). L'aver affermato di non aver mai ricevuto tale comunicazione non invalida, quindi, automaticamente la notifica, ma sposta l'onere della prova in capo all'odierna ricorrente, richiedendo la querela di falso per contestare la validità della consegna, in quanto i fatti attestati dal pubblico ufficiale (l'agente postale) hanno una efficacia probatoria privilegiata.
Inoltre, ulteriore atto interruttivo della prescrizione, è costituito dall'intimazione di pagamento, oggetto di causa, notificata il 6.11.2024.
Infine, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, si deve tener conto anche della disciplina prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, che ha stabilito la sospensione di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli Enti Impositori per la durata di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020), per far fronte all'emergenza Covid e la correlativa sospensione, rilevabile d'ufficio, della prescrizione.
Pag. 5 di 7 Al riguardo, la Corte di cassazione (v. ord. 960/2025) ha interpretato la norma: “...nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, alla luce di quanto finora detto, non essendo inutilmente decorso il termine prescrizionale, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di iscritto al n. 15239 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, che Parte_1 liquida
- in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_1
,
[...]
Pag. 6 di 7 - in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, in favore di
[...]
. Controparte_2
Bari, 19.12.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria DE
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