Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte ai nn. 1455 e 1458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenute in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 03/11/2024 e vertenti
nel giudizio n.r.g. 1455/2020
T R A
c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Viale G. Mazzini 14, in persona del Direttore della Direzione Affari
Legali e Societari avv. Francesco Spadafora;
(c.f. ); Parte_2 C.F._1
(c.f. ); Parte_3 C.F._2
(c.f. ); Parte_4 C.F._3
(c.f. ); Parte_5 C.F._4
(c.f. ; Parte_6 C.F._5
(c.f. ); Parte_7 C.F._6
(c.f. ); Parte_8 C.F._7
(c.f. ); Parte_9 C.F._8
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 1
(c.f. ); Parte_11 C.F._10
(c.f. ); Parte_12 C.F._11
(c.f. ); Parte_13 C.F._12
(c.f. ; Parte_14 C.F._13
rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Proto e Giovanni Fabiani
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._14
rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Nocita e Giulio Cianci
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
nel giudizio n.r.g. 1458/2020
TRA
(c.f. ); Parte_15 C.F._15
(c.f. ); Parte_16 C.F._16
rappresentate e difese dagli avv. Massimo Proto e Giovanni Fabiani
APPELLANTI – APPELLATE INCIDENTALI
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._14
rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Nocita e Giulio Cianci
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Nel giudizio n.r.g. 1455/2020
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 15918/2019, resa dal Tribunale civile di Roma il 19 luglio 2019, pubblicata il 1° agosto 2019, non notificata :
- in linea principale: accertato il carattere lecito e non diffamatorio dei servizi giornalistici oggetto delle domande avversarie;
dichiarato che, in ogni caso, la condotta contestata non ha determinato danni risarcibili, conseguenza immediata e diretta della
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 2 condotta medesima, dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande tutte formulate dal Sig. nell'atto di citazione notificato il 19 dicembre CP_1 CP_1
2016, siccome infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
e per l'effetto condannare il medesimo alla restituzione di quanto a lui versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in linea subordinata: accertato che non è comunque riscontrabile, nella condotta dei convenuti, alcun elemento soggettivo rilevante ai sensi dell'art. 1, co. 1, l. 14 gennaio
1994 n. 20, in tema di responsabilità erariale, dichiarare il grado lieve della eventuale colpa loro ascrivibile e ridurre il risarcimento, che dovesse risultare dovuto, in proporzione della lievità della colpa, per l'effetto condannando il Sig. CP_1
alla restituzione di quanto a lui versato in esecuzione della sentenza di primo
[...]
grado.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato – appellante incidentale:
“Voglia la Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza:
- rigettare l'appello presentato da Parte_1 Parte_17 Parte_2
Parte_9 Parte_4 Parte_8 Parte_14
(detta ), Pt_14 Parte_3 Parte_7 Parte_5 Parte_6
(detta ,
[...] Parte_10 Parte_11 Pt_11 Parte_12
in quanto infondato in fatto e diritto;
[...]
- in parziale riforma della Sentenza di primo grado, accertare che l'Attività giornalistica svolta dagli appellanti, nella Comparsa di risposta dettagliatamente descritta, costituisce un fatto illecito ex art. 2043 c.c., lesivo del diritto all'onore ed alla reputazione, all'identità personale, all'immagine (artt. 6, 7, 10 c.c.; art. 2 Cost.) dell'Amm. anche relativamente alla Falsa attribuzione della Controparte_1
qualità di indagato per reati diversi dall'abuso di ufficio;
- condannare, in via solidale, Parte_1 Parte_17 Parte_2 [...]
(detta Parte_9 Parte_4 Parte_8 Parte_14
), , Pt_14 Parte_3 Parte_7 Parte_5 Parte_6
(detta , a Parte_10 Parte_11 Pt_11 Parte_12
risarcire il danno occorso all'Amm. per la lesione del diritto Controparte_1
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 3 all'onore, all'identità personale, alla reputazione, all'immagine, anche relativamente alla
Falsa attribuzione della qualità di indagato per reati diversi dall'abuso di ufficio, valutato equitativamente in euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
in euro
50.000,00 a titolo di danno morale, ove sia ravvisata, nella condotta lesiva degli appellanti, la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.); in euro 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, per le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito sull'attività lavorativa dell'attore, anche per perdita di chance;
il tutto soggetto ad interessi legali dal momento del compimento dell'illecito fino all'effettivo soddisfo;
o nella maggiore o minor somma, per ciascuna di tali voci di danno, ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre, ove ritenuta necessaria, CTU ai fini della quantificazione del danno arrecato all'Amm. in conseguenza degli illeciti di cui in narrativa. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche relativamente al primo grado di giudizio”.
Nel giudizio n.r.g. 1458/2020
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 15918/2019, resa dal Tribunale civile di Roma il 19 luglio 2019, pubblicata il 1° agosto 2019, non notificata: accertata la totale estraneità delle giornaliste e Parte_15 Controparte_2
ai fatti reputati come illeciti;
dichiarato che, in ogni caso, la condotta contestata
[...]
non ha determinato danni risarcibili, conseguenza immediata e diretta della condotta medesima, dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande tutte formulate dal Sig. nell'atto di citazione notificato il 19 dicembre 2016, Controparte_1
siccome infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, e per l'effetto condannare il medesimo alla restituzione di quanto a lui versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato – appellante incidentale:
“Voglia la Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza:
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 4 - in parziale riforma della Sentenza di primo grado, accertare che l'Attività giornalistica svolta dalle appellate, nella Comparsa di risposta dettagliatamente descritta, costituisce un fatto illecito ex art. 2043 c.c., lesivo del diritto all'onore ed alla reputazione, all'identità personale, all'immagine (artt. 6, 7, 10 c.c.; art. 2 Cost.) dell'Amm. CP_1
relativamente alla Falsa attribuzione della qualità di indagato per reati CP_1
diversi dall'abuso di ufficio;
- condannare, in via solidale, (detta e Controparte_2 CP_2
, a risarcire il danno occorso all'Amm. per la lesione Parte_15 Controparte_1
del diritto all'onore, all'identità personale, alla reputazione, all'immagine, relativamente alla Falsa attribuzione della qualità di indagato per reati diversi dall'abuso di ufficio, valutato equitativamente in euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
in euro
50.000,00 a titolo di danno morale, ove sia ravvisata, nella condotta lesiva degli appellanti, la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.); in euro 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, per le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito sull'attività lavorativa dell'attore, anche per perdita di chance;
il tutto soggetto ad interessi legali dal momento del compimento dell'illecito fino all'effettivo soddisfo;
o nella maggiore o minor somma, per ciascuna di tali voci di danno, ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre, ove ritenuta necessaria, CTU ai fini della quantificazione del danno arrecato all'Amm. in conseguenza degli illeciti di cui in narrativa. Con Controparte_1
vittoria di spese, competenze e onorari, anche relativamente al primo grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Controparte_1
Tribunale di Roma convenendo in giudizio gli appellanti indicati in epigrafe, chiedendo la condanna delle parti avversarie al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti derivanti dalla diffusione di notizie dal tenore asseritamente diffamatorio, comparse nel corso di notiziari (giornali radio e telegiornali) e programmi di approfondimento (Agorà e TG3 Linea Notte) Part trasmessi dalla ra il 3 e il 13 aprile 2016.
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 5 In particolare, l'attore evidenziava la portata diffamatoria:
- di servizi trasmessi da GR1, , TGR Sicilia, GR2, TG2 tra il CP_3 CP_4
3 ed il 13 aprile 2016, che gli avevano attribuito la qualità di indagato per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nell'ambito dell'indagine svolta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento n.r.g.
4542/2010, deducendo al riguardo che la sola ipotesi per la quale egli risultava effettivamente indagato nell'aprile 2016 era il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
- di servizi trasmessi da GR1, GR3, TG1, TG2, TG3 e Agorà tra il 12 CP_4
ed il 13 aprile 2016, che avevano diffuso notizie, rivelatesi del tutto false, tratte da un dossier anonimo intenzionalmente diretto a screditare la sua immagine, nel quale il ammiraglio e allora capo di stato CP_1
maggiore della Marina Militare, veniva accusato di sperpero di denaro pubblico, appalti milionari per spese non necessarie e uso disinvolto di elicotteri militari.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che negavano la sussistenza di alcuna condotta diffamatoria ed eccepivano la mancanza di elementi probatori del danno, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto il profilo non patrimoniale. Rappresentavano che la qualità di indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 346-bis c.p. emergeva dalla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza di proroga per sei mesi delle indagini preliminari
(risalente al 30 settembre 2015), depositata in atti, e riferivano, inoltre, di aver utilizzato espressioni dal tenore dubitativo ed ipotetico, in quanto tali inidonee a ledere l'onore e la reputazione dell'odierno appellato. In merito, invece, ai servizi sul contenuto del dossier anonimo, deducevano di aver espresso riserve e mostrato prudenza nel diffondere la notizia, dando inoltre ampio spazio alle smentite della Marina Militare e del legale del CP_1
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15918/2019, escludeva l'antigiuridicità dei servizi che vedevano il associato alle indagini per i reati ex artt. CP_1
416 e 346-bis c.p., ritenendo l'esistenza della richiesta di proroga delle indagini sufficiente ad integrare il requisito della verità putativa dei fatti rappresentati.
Riconosceva, peraltro, la portata diffamatoria dei servizi riguardanti il dossier r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 6 anonimo, chiarendo che, ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca, ciò che deve essere oggetto di verifica da parte del giornalista non è la mera verità dell'esistenza della fonte anonima, ma la verità dei fatti riportati con la diffusione della notizia. Accertata la negligenza dei convenuti, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'attore, riconoscendo al
[...]
il solo danno morale soggettivo, che liquidava in € 30.000,00, e CP_1
condannava le parti avversarie al relativo pagamento, oltre che alle spese processuali.
Avverso detta sentenza, con distinti atti di citazione, hanno interposto appello gli appellanti indicati in epigrafe, censurando la decisione di primo grado per aver ritenuto i servizi tratti dall'anonimo frutto della negligente condotta dei giornalisti lesivi della reputazione dell'appellato, nonché suscettibili di avergli arrecato un pregiudizio risarcibile.
Si è tempestivamente costituito che ha chiesto il rigetto Controparte_1
degli appelli poiché infondati e ha contestualmente proposto in entrambi i giudizi appello incidentale, impugnando la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha escluso l'antigiuridicità dei servizi che gli avevano attribuito la qualità di indagato per ipotesi di reato diverse dall'abuso d'ufficio.
I. L'appello proposto nel giudizio n.r.g. 1455/2020, articolato in due motivi di gravame, è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo gli odierni appellanti hanno lamentato la violazione da parte del primo giudice degli artt. 21 Cost. e 2 della L. n. 69/1953, ribadendo come i servizi in contestazione si fossero limitati a riportare la verità di quanto contenuto nel dossier, con la premura di imputare tutte le relative notizie alla fonte anonima (“un dossier anonimo – e pertanto va preso con le dovute cautele – è stato recapitato alla Procura lucana” affermava;
“il dossier contro il Parte_14
Capo di Stato della Marina è anonimo […] racconta episodi circostanziati, ma tutti da verificare” dichiarava ), di utilizzare verbi al condizionale Parte_6
ed espressioni dubitative (“è solo una delle spese milionarie che sarebbero state ordinate da;
“si parla di due appalti irregolari che sarebbero stati assegnati CP_1
da ; “a fare gli onori di casa sarebbe stato l'Ammiraglio che in CP_1 CP_1
un'occasione avrebbe accolto gli ospiti in groppa a un cavallo bianco”) e di dare spazio Con alle smentite della Marina Militare e dell'avv. Pietro Nocita, difensore del r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 7 (Tg1 del 12 aprile 2016, ore 13:30 ed ore 20:00: “Fatti inesistenti, si legge in CP_1
una nota della Marina, nessun cavallo a noleggio. Mai disposto di un 20. Le Pt_18
modifiche alle navi non hanno mai richiesto fondi aggiuntivi. Nessuna convenzione con la società Aeronautical Service è stata mai sottoscritta”; Tg2 del 12 aprile 2016, ore
18:15 ed ore 20:30; GR1 del 12 aprile 2016). Hanno altresì ribadito che le medesime notizie erano state già ampiamente diffuse dai principiali quotidiani nazionali cartacei e digitali, fatto che, ad avviso degli appellanti, avrebbe escluso la portata lesiva dei servizi in contestazione.
La doglianza è priva di pregio e merita reiezione.
Il Tribunale ha correttamente fatto proprio l'orientamento consolidato della
Suprema Corte secondo cui la scriminante, anche solo putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca non opera ove la notizia diffusa e lesiva dell'altrui reputazione provenga da uno scritto anonimo, in quanto tale insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico (sul punto si veda, tra le più recenti, Cass. n. 19028/2024, la quale ha chiarito ulteriormente che “in difetto dell'individuazione” del soggetto da cui proviene la notizia “come avviene per le fonti anonime, la parte lesa non avrebbe la possibilità di rivolgersi contro alcuno per ottenere tutela della propria lesa onorabilità, ove fosse esclusa la responsabilità del giornalista”; Cass. n. 2218/2022; Cass. n. 12056/2014; Cass. n.
1104/2011). Né l'obbligo di verifica da parte del giornalista può ritenersi assolto sulla base della precedente pubblicazione della notizia da parte di altre testate giornalistiche, considerato che nessuna informazione quanto al merito del contenuto anonimo divulgata nei servizi controversi risulta essere assunta da fonti ulteriori rispetto al dossier stesso.
La circostanza che i giornalisti abbiano preso le distanze dallo scritto anonimo - non di meno però evidenziando “prove dettagliate che fanno riferimento alle spese milionarie imposte dall'ammiraglio” (pag. 23 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e insinuando che, se fosse stato vero il contenuto dell'anonimo, avrebbe complicato la posizione del (pag. 29, 31, 37, CP_1
ibidem), interessando anche la magistratura militare (pag. 30, ibidem) - non basta, infatti, ad esimerli dall'onere di verificare la veridicità dell'oggetto della narrativa del dossier, atteso che, come noto, inviolabili valori costituzionali quali il diritto all'onore e alla reputazione possono cedere nel bilanciamento con r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 8 gli interessi di altrettanta valenza costituzionale della libertà di espressione e della libertà di stampa solo ove sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia, che a sua volta può concretizzarsi solo ove la notizia corrisponda a verità, a nulla rilevando le allegazioni degli appellanti in punto di utilizzo di verbi al condizionale e formule dubitative. Va osservato, inoltre, circa le locuzioni utilizzate nei vari programmi e notiziari, che il difetto del requisito della veridicità della notizia comporta, tra l'altro, che le espressioni utilizzate siano in ogni caso denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca, in quanto la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca impone, anzitutto, l'accertamento della verità del fatto riportato (cfr. Cass. n. 2218/2022 cit., Cass. n. 19381/2005).
Neppure può validamente invocarsi l'operatività della scriminante putativa, la quale si configura qualora emerga un incolpevole e involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto, estremi che certamente non possono ricorrere ove la fonte del giornalista consista in uno scritto anonimo, il quale, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in quanto tale non è passibile di controlli circa l'attendibilità della sua provenienza e la veridicità del suo contenuto.
Il primo motivo di impugnazione, dunque, è infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti del giudizio n.r.g. 1455/2020 hanno lamentato l'erroneità della pronuncia di prime cure per aver ritenuto provato il danno non patrimoniale subito dall'appellato, nonché il nesso di causalità tra il danno e la condotta dei giornalisti, che sarebbe stato interrotto dalla diffusione della medesima notizia anche da parte di altri organi di stampa.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Come ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'onore e alla reputazione derivante dalla diffusione di notizie diffamatorie non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento
(danno-evento), ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, dovendosi dare rilevanza a r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 9 tal fine, quali parametri oggettivi di riferimento, alla diffusione della pubblicazione, alla rilevanza dell'offesa e alla posizione sociale del danneggiato
(cfr. ex multiplis, Cass. n. 9068/2024; Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 4005/2020; Cass.
n. 25420/2017).
Ebbene, il primo giudice si è attenuto ai principi anzidetti, facendo ricorso alla prova presuntiva in forza delle allegazioni diffusamente veicolate con l'atto introduttivo di primo grado, anche relative al positivo apprezzamento dell'immagine pubblica dell'appellato prima della messa in onda dei servizi diffamatori e al forte impatto negativo sulla stessa seguito all'associazione della sua persona con le gravi vicende narrate nel dossier (pagg. 22 ss., pag. 43 ss. dell'atto di citazione).
Dando rilievo alla posizione professionale e sociale rivestita dal CP_1
quale capo di stato maggiore della Marina Militare, alla gravità dei fatti attribuiti, che lo avevano esposto al pubblico ludibrio descrivendolo come dedito al lusso e ad eccessi incompatibili con i valori della vita militare, nonché alla reiterata diffusione della notizia da parte dei canali radio-televisivi Rai, il primo giudice non ha rinvenuto danni in re ipsa, ma, al contrario, ha fatto congruo ricorso alla prova per presunzioni in base ad indici fattuali, forniti dalle allegazioni attoree, pertinenti al caso concreto e rimasti, peraltro, esenti da idonea contestazione dalle controparti.
Né l'osservazione mossa in ordine alla pubblicazione della medesima notizia da parte di altri organi di informazione può ritenersi idonea ad interrompere il nesso di causalità intercorrente tra la diffusione delle notizie false da parte dei Part giornalisti e il danno cagionato all'appellato, avendo gli appellanti contribuito, piuttosto, ad un'ulteriore amplificazione, sia a livello regionale che nazionale, delle notizie diffamatorie.
Irrilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, poi, è la questione sollevata dagli appellanti in ordine all'applicabilità della disciplina in materia di danno erariale, del tutto estranea alla fattispecie odierna.
L'appello proposto nel giudizio n. 1455/2020, pertanto, deve essere rigettato e la condanna dei relativi appellanti al pagamento della somma di €30.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale soggettivo patito dal deve CP_1
essere confermata.
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 10 II. Anche le appellanti del giudizio riunito n.r.g. 1458/2020 hanno articolato due motivi di gravame, deducendo, con il primo motivo, la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2043 c.c. per averle ritenute solidalmente responsabili assieme agli altri giornalisti della negligente condotta di diffusione delle notizie false, pur non risultando ad esse attribuibile o riconducibile alcuno dei servizi trascritti dal relativi alla diffusione del dossier anonimo, CP_1
ma avendo esse partecipato alla trasmissione dei soli servizi ritenuti leciti dal
Tribunale; con il secondo, hanno lamentato l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale subito dall'appellato.
L'estraneità delle giornaliste alla illecita diffusione del contenuto dell'anonimo, circostanza incontestata, consente, anzitutto, di giungere all'accoglimento del primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento del secondo motivo, per il quale valgono, ad ogni modo, le considerazioni appena svolte in punto di prova del danno morale soggettivo.
L'impugnazione incidentale proposta da peraltro, pone CP_1
nuovamente al vaglio di questa Corte anche la liceità dei servizi diffusi dalle croniste e nel corso delle edizioni del TGR Sicilia andate in onda Pt_15 Pt_16
tra il 3 e il 13 aprile 2016.
III. Passando, così, all'esame della impugnazione incidentale, CP_1
ha lamentato, in particolare, l'erroneità della pronuncia di primo
[...]
grado per aver reputato leciti i servizi che lo avevano indicato come indagato per i reati di cui all'art. 416 c.p. e 346-bis c.p., deducendo al riguardo l'irrilevanza del documento recante la proroga delle indagini preliminari depositato in primo grado dagli appellati incidentali poiché illeggibile e di dubbia provenienza, nonché il difetto di attualità dello stesso, siccome datato diversi mesi prima (30/09/2015) della trasmissione dei servizi in contestazione e, peraltro, contraddetto dalla iscrizione, nel registro ex art. 335 c.p.p. così come aggiornato alla data del 19 aprile 2016, in qualità di indagato per il solo reato di abuso di ufficio (doc. 4 allegato all'atto introduttivo di primo grado).
L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
Sono infondate, anzitutto, le doglianze svolte dall'appellante incidentale in ordine all'inattendibilità del documento contenente la proroga delle indagini r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 11 preliminari, in quanto nella copia della richiesta di proroga delle indagini presente in atti (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), recante in calce l'attestazione di conformità all'originale, è possibile distinguere in maniera sufficientemente chiara l'intestazione dell'ufficio della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza e le firme dei magistrati Laura Triassi
e Francesco Basentini, nonché è perfettamente leggibile la richiesta di proroga delle indagini ex art. 406 c.p.p. nei confronti, tra gli altri, anche di per CP_1
i reati di cui agli artt. 416, 346-bis, 110 e 323 c.p.
Deve poi essere rilevato che, sebbene il legittimo esercizio del diritto di cronaca esoneri il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria (Cass n. 19250/2023; Cass. n. 20082/2019; Cass. n. 5657/2010) purché sia verificata la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione (cfr. Cass. n. 1908/2024; Cass. n. 21969/2020), è evidente che la scadenza della proroga delle indagini (disposta per sei mesi alla data del 30 settembre 2015 e, quindi, sino alla fine del mese di marzo 2016) e la pubblicazione dei servizi controversi (avvenuta tra il 3 e il 13 aprile 2016) si collochino in una relazione di prossimità temporale così stretta da non potersi ritenere irragionevole l'affidamento riposto dai giornalisti sull'attualità dello stato delle indagini così come fotografato dalla richiesta di proroga.
Ritenere che a carico dei giornalisti vi fosse un ulteriore onere di verifica circa lo stato delle indagini in corso configurerebbe, altrimenti, una ingiustificata compressione del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di espressione, a scapito della garanzia della libertà di informazione, atteso anche che la certificazione prodotta dall'appellante incidentale relativa all'iscrizione nel registro degli indagati esclusivamente per il reato di abuso d'ufficio risulta essere stata rilasciata dalla Procura di Potenza in data 19 aprile 2016 e, quindi, solo successivamente alla pubblicazione dei servizi controversi, potendo la modifica nel registro degli indagati circa la posizione del essere CP_1
intervenuta, a ben vedere, anche in epoca posteriore rispetto alla messa in onda dei programmi e notiziari radio-televisivi oggetto del presente giudizio.
Per quanto sinora esposto deve essere ribadita la liceità dei servizi che avevano attribuito al la qualità di indagato anche per i reati ex art. 416 CP_1
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 12 e 346-bis c.p. e la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la verità putativa della contestazione fatta all'odierno appellante incidentale dei reati di associazione per delinquere e traffico di influenze illecite, deve essere confermata.
IV. Nei rapporti processuali tra gli appellanti principali del giudizio n.r.g.
1455/2020 e l'appellato le spese di lite del presente grado sono suscettibili di integrale compensazione in ragione della reciproca soccombenza, mentre in applicazione della regola della soccombenza l'appellato deve essere condannato a rifondere le spese di lite anticipate dalle appellanti principali del giudizio riunito (n.r.g. 1458/2020) per entrambi i gradi di giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti principali del giudizio n.r.g. 1455/2020 e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo Controparte_1
di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa,
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti nel giudizio n.r.g. 1455/2020;
2. in accoglimento dell'appello principale iscritto al n.r.g. 1458/2020 e in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_15 Parte_16
;
[...]
3. compensa integralmente le spese di lite del grado d'appello tra gli appellanti del giudizio n.r.g. 1455/2020 e l'appellato;
4. condanna a rifondere alle appellanti e Controparte_1 Parte_15
le spese di lite, che si liquidano in € Parte_16
13.000,00 per compensi oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado e in € 6.000,00 per compensi oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte degli appellanti principali del giudizio n.r.g. 1455/2020 e da parte dell'appellante incidentale CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
[...]
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 13 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
28.02.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 14