Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2098 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
Per_ per n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale di
[...]
_____________________________
(Avv. GIUGNO ALESSIA) Per_2
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 06/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dichiara che la parte ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del minore (ai sensi della L. 289/90 e successive modifiche ed Persona_3
integrazioni) nonché i requisiti per la concessione dello status di portatore di
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ Rigetta per la restante parte l'opposizione proposta. Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che compensa per metà e liquida in complessive €.1.725,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A.,
disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato il 3.03.2023 parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire del diritto all'indennità di frequenza e del riconoscimento dello status di portatore di disabilità grave. Il c.t.u.
nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
15/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento .
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del minore (ai sensi della L. Persona_3
289/90 e successive modifiche ed integrazioni) nonché i requisiti per la concessione dello status di portatore di disabilità lieve (L. 104/92, art.3, co.1) con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa (22/09/2022). Il c.t.u non ha invece ritenuto sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di disabilità grave ex art.
3.co.3 della L. n. 104 del 1992. Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio,
vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente compensate per la metà, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 6.06.2025.
IL GIUDICE
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ANNA DIFALCO
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