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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI ME RT Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1191 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Di Pace, del foro di Palermo
E
nata ad [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Cappello, del foro di
SA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 4 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 11 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, nonchè l'affidamento e il collocamento delle figlie minori e , il regime di Per_1 Per_2 incontri col genitore non collocatario e gli obblighi delle parti nei loro rispettivi confronti.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto
[...]
matrimonio concordatario in Lampedusa il 10 ottobre 2013, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lampedusa e
Linosa al n. 7, Parte 2 - Serie A- Ufficio 1 Anno 2013, alle condizioni concordate nel ricorso el 25 giugno 2025, depositato telematicamente il 31 luglio 2025, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
GI ME
RT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI ME RT Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1191 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Di Pace, del foro di Palermo
E
nata ad [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Cappello, del foro di
SA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 4 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 11 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, nonchè l'affidamento e il collocamento delle figlie minori e , il regime di Per_1 Per_2 incontri col genitore non collocatario e gli obblighi delle parti nei loro rispettivi confronti.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto
[...]
matrimonio concordatario in Lampedusa il 10 ottobre 2013, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lampedusa e
Linosa al n. 7, Parte 2 - Serie A- Ufficio 1 Anno 2013, alle condizioni concordate nel ricorso el 25 giugno 2025, depositato telematicamente il 31 luglio 2025, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
GI ME
RT
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