Articolo 18 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Articolo 17Articolo 19
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16 ottobre 1986
Art. 18. (Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra) 1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra e' cosi' modificata: "Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari".
2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneita', altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalita' del trasferimento.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986