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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta del 17-9-25, nel procedimento di reclamo ex art. 158 novies legge notarile e art. 26 d. lgs. 150/2011, contrassegnato con il n. 3457/2025 R. G., pendente
TRA
(Codice Fiscale Parte_1
) nato a [...] il [...], rapp.to e C.F._1 difeso, in forza di procura speciale agli atti, dall'Avv.to Dario Cristiano
( , con studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Fleming C.F._2
14, e presso il cui studio elett.te domicilia.
RECLAMANTE
E
Controparte_1
, in persona del Presidente e l.r.p.t.,
[...]
Notaio , con sede in alla via Chiaia n. 142, (c.f. Persona_1 CP_1
) rapp. to e difeso in virtù di mandato agli atti dall'Avv. P.IVA_1
ND RS ( ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 con questi presso il suo studio in alla via Ponte di Tappia n. 47. CP_1
RECLAMATO
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento n. 06/2025 del 17.07.2025 la Commissione Regionale di Disciplina dei Notai (CO.RE.DI.) Campania – Basilicata, in considerazione “della gravità dei fatti commessi” dal Notaio Parte_1
, definiva il procedimento disciplinare di merito di prime cure con la
[...] comminazione della sanzione disciplinare della destituzione nonché, su istanza del Presidente del Consiglio Notarile, la CO.RE.DI., con il medesimo provvedimento, disponeva, “a termine del secondo comma, ultima parte, dell'art. 158 sexies della legge notarile”, che la sospensione cautelare avesse “effetto sino alla data in cui la presente decisione diventerà definitiva (comunque entro i limiti massimi di legge)”.
Avverso tale misura cautelare di sospensione il Notaio Pt_1 proponeva reclamo ex art. 158 novies Legge Notarile, chiedendo:
1) la revoca e/o declaratoria di illegittimità del suddetto provvedimento;
2) o, in via subordinata, la sua sostituzione con diversa e meno limitante, ivi compresa quella atipica del controllo periodico.
A fondamento del gravame in esame il reclamante deduceva la dedotta violazione:
i) del dritto di difesa;
ii) del principio di correlazione tra incolpazione e misura cautelare;
iii) del principio di proporzionalità e adeguatezza.
In particolare, il reclamante deduceva che “una modifica della misura cautelare potrebbe essere applicata solo al sopraggiungere di fatti nuovi, che ne impongano la indispensabilità della relativa assunzione ma nel caso di specie la Co.re.di. si limita a riportare una vuota clausola di stile, ossia
“sopravvenendo elementi nuovi atti a corroborarne la durata” senza però, come detto, nemmeno indicarli. Tali fatti nuovi non hanno mai formato oggetto di contraddittorio del procedimento da cui promana la decisione reclamata avendo, anzi, il Consiglio solo accennato a tali ipotesi, al fine dichiarato di iniziare nuovi e diversi procedimenti disciplinari. Il mancato contraddittorio su millantati indicati fatti nuovi, a “giustificazione” di una improvvida proroga della misura cautelare precedentemente assunta, viola, infatti, anche il diritto, costituzionalmente garantito, di difesa del notaio incolpato. Inoltre, una proroga di una misura cautelare sulla scorta di fatti nuovi e diversi determina una chiara violazione del principio di correlazione tra incolpazione e misura cautelare”. Nella decisione reclamata difetta, peraltro, ogni indicazione in merito alla proporzionalità e adeguatezza della “indispensabilità” di prorogare una misura già precedentemente assunta e ritenuta idonea. Ogni misura cautelare deve conformarsi ai canoni di proporzionalità e adeguatezza, evitando una eccessiva compressione dei diritti costituzionali. La misura deve essere idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva limitando al minimo le libertà dell'indagato. La sua durata deve essere proporzionata alle esigenze cautelari concrete e non può protrarsi indefinitamente. La durata complessiva della misura cautelare qui comminata risulta invece del tutto sproporzionata rispetto alle finalità cautelari perseguite. La Cassazione civile, con sentenza n. 10140 del 16 aprile 2021, ha chiarito che "il limite temporale massimo di cinque anni previsto dall'articolo 158-sexies comma
9 della legge notarile si applica espressamente alla sola misura della sospensione cautelare".
Si costituiva la parte reclamata, che chiedeva: “Voglia rigettare integralmente l'avverso reclamo in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni complessivamente e/o singolarmente esposte in narrativa e così confermare la irrogazione della misura cautelare della sospensione del
Notaio con effetto sino alla data in cui la decisione di Parte_1 merito della destituzione irrogata dalla CO.RE.DI. con il medesimo provvedimento n. 06/2025 del 17.07.2025 diventerà definitiva (e comunque entro i limiti massimi di legge)”.
Il reclamo è infondato.
In punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 158 sexies L.N. “La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo”.
Pertanto, la disposizione normativa di cui sopra “autorizza” a ritenere che, nel caso di specie, la misura cautelare de qua (sospensione cautelare… sino alla data in cui la presente decisione diventerà definitiva (comunque entro i limiti massimi di legge)”, comminata dalla CO.RE.DI sulla base dei medesimi fatti già oggetto di esame nella precedente fase cautelare nonché nel procedimento di merito definito con la irrogazione della sanzione della destituzione, sia stata una misura cautelare del tutto nuova, che è andata a sostituirsi a quella, dello stesso tipo, precedentemente adottata, di fatto determinando atecnicamente la sua
“proroga”.
Infatti, si osserva che, nel caso di specie, è propria la legge notarile che consente all'organo procedente di disporre ex novo (senza limitazioni di tipo processuale e quindi in ogni caso) nei confronti del notaio la misura cautelare della sospensione dalle funzioni, nell'ipotesi in cui sia stata comminata nei confronti dello stesso la sanzione della destituzione, così come avvenuto nel caso di specie, dunque anche con effetto novativo e cioè anche nel caso in cui in precedenza, cioè prima che sia stata comminata tale sanzione della destituzione, sia stata già disposta una diversa altra misura cautelare sulla base dei medesimi fatti addebitati al notaio.
Pertanto, devono ritenersi irrilevanti le deduzioni formulate dalla parte reclamante, secondo cui i fatti nuovi (ai quali ha fatto riferimento la decisione cautelare reclamata) non hanno mai formato oggetto di contraddittorio ai fini della “proroga” della precedete misura cautelare nonché quelle relative alla asserita violazione del principio di correlazione tra incolpazione e misura cautelare e alla “indispensabilità” di prorogare una misura già precedentemente assunta e ritenuta idonea.
Infine, deve ritenersi inammissibile per genericità il terzo profilo di reclamo, in merito alla proporzionalità e adeguatezza, secondo cui “la misura deve essere idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva limitando al minimo le libertà dell'indagato. La sua durata deve essere proporzionata alle esigenze cautelari concrete e non può protrarsi indefinitamente. Ogni misura cautelare deve conformarsi ai canoni di proporzionalità e adeguatezza, evitando una eccessiva compressione dei diritti costituzionali”.
Invero, premesso che la Co.Re.Di. ha affermato nel provvedimento cautelare reclamato quanto segue: “persistendo l'esigenza (cautelare) posta a sostegno della precedente decisione di questa Co.Re.Di.”, si rileva che la parte reclamante non ha nella presente sede di reclamo affatto specificamente contestato i fatti addebitatigli e valutati nel provvedimento di merito nella loro gravità ai fini della comminazione ivi della sanzione della destituzione, sanzione che, come già precisato, di per sé consente all'organo procedente di comminare la detta sanzione.
Inoltre, sotto altro subprofilo, si osserva che è lo stesso provvedimento reclamato che, nella parte in cui ha disposto in ordine alla durata della sospensione cautelare dalla funzioni, ha precisato espressamente che essa dovrà essere comunque contenuta “entro i limiti massimi di legge” e cioè così implicitamente richiamando il comma 9 art. 158 sexies L.N., secondo cui: “in ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non continuativi”; per cui tale subprofilo deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Pertanto, il reclamo deve essere rigettato e per l'effetto deve essere confermato il provvedimento reclamato, sia pur con integrazione della relativa motivazione con quella di cui alla presente sentenza.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del minimo del valore indeterminabile di cui ai parametri forensi.
Non deve darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte del reclamante a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/02, in quanto "i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio" con la conseguenza che va escluso la debenza del predetto importo supplementare nel giudizio, di natura non impugnatoria, di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina” (Cass. n. 27588/2024; n.
5461/2021).
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto da Notaio dott. e per l'effetto Parte_1 conferma il provvedimento reclamato;
• condanna il reclamante alla refusione in favore della parte reclamata delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute;
Così deciso nella camera di consiglio del 1-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta del 17-9-25, nel procedimento di reclamo ex art. 158 novies legge notarile e art. 26 d. lgs. 150/2011, contrassegnato con il n. 3457/2025 R. G., pendente
TRA
(Codice Fiscale Parte_1
) nato a [...] il [...], rapp.to e C.F._1 difeso, in forza di procura speciale agli atti, dall'Avv.to Dario Cristiano
( , con studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Fleming C.F._2
14, e presso il cui studio elett.te domicilia.
RECLAMANTE
E
Controparte_1
, in persona del Presidente e l.r.p.t.,
[...]
Notaio , con sede in alla via Chiaia n. 142, (c.f. Persona_1 CP_1
) rapp. to e difeso in virtù di mandato agli atti dall'Avv. P.IVA_1
ND RS ( ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 con questi presso il suo studio in alla via Ponte di Tappia n. 47. CP_1
RECLAMATO
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento n. 06/2025 del 17.07.2025 la Commissione Regionale di Disciplina dei Notai (CO.RE.DI.) Campania – Basilicata, in considerazione “della gravità dei fatti commessi” dal Notaio Parte_1
, definiva il procedimento disciplinare di merito di prime cure con la
[...] comminazione della sanzione disciplinare della destituzione nonché, su istanza del Presidente del Consiglio Notarile, la CO.RE.DI., con il medesimo provvedimento, disponeva, “a termine del secondo comma, ultima parte, dell'art. 158 sexies della legge notarile”, che la sospensione cautelare avesse “effetto sino alla data in cui la presente decisione diventerà definitiva (comunque entro i limiti massimi di legge)”.
Avverso tale misura cautelare di sospensione il Notaio Pt_1 proponeva reclamo ex art. 158 novies Legge Notarile, chiedendo:
1) la revoca e/o declaratoria di illegittimità del suddetto provvedimento;
2) o, in via subordinata, la sua sostituzione con diversa e meno limitante, ivi compresa quella atipica del controllo periodico.
A fondamento del gravame in esame il reclamante deduceva la dedotta violazione:
i) del dritto di difesa;
ii) del principio di correlazione tra incolpazione e misura cautelare;
iii) del principio di proporzionalità e adeguatezza.
In particolare, il reclamante deduceva che “una modifica della misura cautelare potrebbe essere applicata solo al sopraggiungere di fatti nuovi, che ne impongano la indispensabilità della relativa assunzione ma nel caso di specie la Co.re.di. si limita a riportare una vuota clausola di stile, ossia
“sopravvenendo elementi nuovi atti a corroborarne la durata” senza però, come detto, nemmeno indicarli. Tali fatti nuovi non hanno mai formato oggetto di contraddittorio del procedimento da cui promana la decisione reclamata avendo, anzi, il Consiglio solo accennato a tali ipotesi, al fine dichiarato di iniziare nuovi e diversi procedimenti disciplinari. Il mancato contraddittorio su millantati indicati fatti nuovi, a “giustificazione” di una improvvida proroga della misura cautelare precedentemente assunta, viola, infatti, anche il diritto, costituzionalmente garantito, di difesa del notaio incolpato. Inoltre, una proroga di una misura cautelare sulla scorta di fatti nuovi e diversi determina una chiara violazione del principio di correlazione tra incolpazione e misura cautelare”. Nella decisione reclamata difetta, peraltro, ogni indicazione in merito alla proporzionalità e adeguatezza della “indispensabilità” di prorogare una misura già precedentemente assunta e ritenuta idonea. Ogni misura cautelare deve conformarsi ai canoni di proporzionalità e adeguatezza, evitando una eccessiva compressione dei diritti costituzionali. La misura deve essere idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva limitando al minimo le libertà dell'indagato. La sua durata deve essere proporzionata alle esigenze cautelari concrete e non può protrarsi indefinitamente. La durata complessiva della misura cautelare qui comminata risulta invece del tutto sproporzionata rispetto alle finalità cautelari perseguite. La Cassazione civile, con sentenza n. 10140 del 16 aprile 2021, ha chiarito che "il limite temporale massimo di cinque anni previsto dall'articolo 158-sexies comma
9 della legge notarile si applica espressamente alla sola misura della sospensione cautelare".
Si costituiva la parte reclamata, che chiedeva: “Voglia rigettare integralmente l'avverso reclamo in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni complessivamente e/o singolarmente esposte in narrativa e così confermare la irrogazione della misura cautelare della sospensione del
Notaio con effetto sino alla data in cui la decisione di Parte_1 merito della destituzione irrogata dalla CO.RE.DI. con il medesimo provvedimento n. 06/2025 del 17.07.2025 diventerà definitiva (e comunque entro i limiti massimi di legge)”.
Il reclamo è infondato.
In punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 158 sexies L.N. “La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo”.
Pertanto, la disposizione normativa di cui sopra “autorizza” a ritenere che, nel caso di specie, la misura cautelare de qua (sospensione cautelare… sino alla data in cui la presente decisione diventerà definitiva (comunque entro i limiti massimi di legge)”, comminata dalla CO.RE.DI sulla base dei medesimi fatti già oggetto di esame nella precedente fase cautelare nonché nel procedimento di merito definito con la irrogazione della sanzione della destituzione, sia stata una misura cautelare del tutto nuova, che è andata a sostituirsi a quella, dello stesso tipo, precedentemente adottata, di fatto determinando atecnicamente la sua
“proroga”.
Infatti, si osserva che, nel caso di specie, è propria la legge notarile che consente all'organo procedente di disporre ex novo (senza limitazioni di tipo processuale e quindi in ogni caso) nei confronti del notaio la misura cautelare della sospensione dalle funzioni, nell'ipotesi in cui sia stata comminata nei confronti dello stesso la sanzione della destituzione, così come avvenuto nel caso di specie, dunque anche con effetto novativo e cioè anche nel caso in cui in precedenza, cioè prima che sia stata comminata tale sanzione della destituzione, sia stata già disposta una diversa altra misura cautelare sulla base dei medesimi fatti addebitati al notaio.
Pertanto, devono ritenersi irrilevanti le deduzioni formulate dalla parte reclamante, secondo cui i fatti nuovi (ai quali ha fatto riferimento la decisione cautelare reclamata) non hanno mai formato oggetto di contraddittorio ai fini della “proroga” della precedete misura cautelare nonché quelle relative alla asserita violazione del principio di correlazione tra incolpazione e misura cautelare e alla “indispensabilità” di prorogare una misura già precedentemente assunta e ritenuta idonea.
Infine, deve ritenersi inammissibile per genericità il terzo profilo di reclamo, in merito alla proporzionalità e adeguatezza, secondo cui “la misura deve essere idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva limitando al minimo le libertà dell'indagato. La sua durata deve essere proporzionata alle esigenze cautelari concrete e non può protrarsi indefinitamente. Ogni misura cautelare deve conformarsi ai canoni di proporzionalità e adeguatezza, evitando una eccessiva compressione dei diritti costituzionali”.
Invero, premesso che la Co.Re.Di. ha affermato nel provvedimento cautelare reclamato quanto segue: “persistendo l'esigenza (cautelare) posta a sostegno della precedente decisione di questa Co.Re.Di.”, si rileva che la parte reclamante non ha nella presente sede di reclamo affatto specificamente contestato i fatti addebitatigli e valutati nel provvedimento di merito nella loro gravità ai fini della comminazione ivi della sanzione della destituzione, sanzione che, come già precisato, di per sé consente all'organo procedente di comminare la detta sanzione.
Inoltre, sotto altro subprofilo, si osserva che è lo stesso provvedimento reclamato che, nella parte in cui ha disposto in ordine alla durata della sospensione cautelare dalla funzioni, ha precisato espressamente che essa dovrà essere comunque contenuta “entro i limiti massimi di legge” e cioè così implicitamente richiamando il comma 9 art. 158 sexies L.N., secondo cui: “in ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non continuativi”; per cui tale subprofilo deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Pertanto, il reclamo deve essere rigettato e per l'effetto deve essere confermato il provvedimento reclamato, sia pur con integrazione della relativa motivazione con quella di cui alla presente sentenza.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del minimo del valore indeterminabile di cui ai parametri forensi.
Non deve darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte del reclamante a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/02, in quanto "i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio" con la conseguenza che va escluso la debenza del predetto importo supplementare nel giudizio, di natura non impugnatoria, di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina” (Cass. n. 27588/2024; n.
5461/2021).
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto da Notaio dott. e per l'effetto Parte_1 conferma il provvedimento reclamato;
• condanna il reclamante alla refusione in favore della parte reclamata delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute;
Così deciso nella camera di consiglio del 1-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo