Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 7089/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 7089/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONIO Parte_1
SGARRELLA e CRESCENZO RUBINETTI
ricorrente
CONTRO
AR convenuta contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 414 c.p.c., ha esposto di essere Parte_1 stato assunto in data 09.09.2020 con contratto a tempo determinato
(trasformato, poi, a tempo indeterminato) alle dipendenze della società
, con inquadramento nel 4° livello del AR
CCNL Terziario e mansioni di “Supervisor Milan Store” (doc. 3 e 4 allegati al ricorso). Ha altresì rappresentato di aver svolto, sin dall'assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro de quo,
1
Manager presso la filiale di Milano, con precisi compiti di CP_2 gestione dei colloqui e delle assunzioni, delle ferie e dei turni dei dipendenti, dell'inventario, della formazione dei dipendenti, dei reclami, dell'esposizione dei prodotti e dell'applicazione prezzi, con possibilità di decisione della percentuale di scontistica nei periodi di saldo, dei contatti con i brand, dell'invio degli incassi giornalieri e di partecipazione alle riunioni giornaliere e settimanali con gli altri store manager. Ha ulteriormente esposto di aver ricevuto, in data 28.11.2023, per il tramite di un collega non autorizzato alla ricezione, lettera di contestazione disciplinare con la quale gli sono stati addebitati in maniera generica dei presunti inadempimenti risalenti all'ottobre del
2023, e di aver successivamente ricevuto, tramite applicativo
“Whatsapp”, lettera di licenziamento per giusta causa con decorrenza dalla data del 29.11.2023. Ha riferito di aver ricevuto, all'atto della cessazione del rapporto, unicamente la somma di euro 830,00 senza consegna di alcuna busta paga. Ha infine rappresentato di aver impugnato il licenziamento con nota in data 22.12.2023 in quanto ingiusto ed illegittimo e sostenuto di aver diritto al risarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede e della dignità e reputazione altrui, per aver la convenuta consegnato la lettera di contestazione disciplinare a soggetto non autorizzato, con violazione anche della normativa sulla privacy, ed anche per le modalità di comunicazione del licenziamento.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale la società convenuta per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento Parte_1 delle differenze retributive per le ragioni di fatto e diritto sopra esposte e per l'effetto condannare la Società a AR corrispondere al sig. l'importo di euro 42.293,22 a titolo Parte_1 di differenze retributive dal 09.09.2020 al 29.11.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L 604/1966 la illegittimità/infondatezza del licenziamento formulato dalla Società
al sig. per le ragioni di AR Parte_1 fatto e diritto sopra esposte, per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 29.11.2023 e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, per l'importo complessivo di euro 12.505,62 o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito che si quantifica anch'esso in 6 mensilità, pari ad euro 12.505,62, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa;
- accertare e dichiarare la mancata emissione, consegna e corresponsione del cedolino di fine rapporto al sig , per Parte_1
l'effetto condannare la Società alla Controparte_3 emissione del suddetto cedolino comprensivo di tutte le spettanze di fine rapporto, oltre che dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 2 mensilità dell'ultima e corretta retribuzione di fatto, per l'importo di euro
11.192,93.
Per un totale complessivo di euro 78.497,39 o quella diversa misura ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari. “
3 2. La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui all'udienza del 21/08/2024 se ne è dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato.
La prova del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della con decorrenza dal AR
09.09.2020 sino al 29.11.2023 risulta dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo (contratto a tempo determinato doc. 3, lettera di trasformazione del contratto a tempo indeterminato doc. 4, contestazione disciplinare doc. 5, comunicazione di licenziamento doc. 6, buste paga doc. 14).
Le risultanze istruttorie hanno altresì consentito di raggiungere la prova del fatto che il ricorrente ha svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con la società convenuta, mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento contrattualmente riconosciuto, come in ricorso elencate.
I testi escussi hanno infatti reso dichiarazioni concordi sul fatto che il ricorrente abbia svolto in prevalenza funzioni non meramente operative, di commesso addetto alla vendita di 4° livello CCNL Terziario, bensì funzioni di coordinamento e controllo, caratterizzanti le figure inquadrate al 2° livello CCNL. Così ha dichiarato , dipendente della Testimone_1 convenuta dal 23 maggio 2023 a metà maggio del 2024, circa il ruolo rivestito dal ricorrente e le mansioni da questi svolte: “Conosco il ricorrente in quanto era il mio store manager quando lavoravo per la convenuta. […] Io facevo il commesso e lavoravo alla a CP_2
Milano in Piazza Duomo. Io sono stato assunto dal ricorrente in quanto ho fatto il colloquio da lui. Prima del 23 maggio 2023 nulla so dire sulle sue mansioni. Il ricorrente era il responsabile del negozio, faceva gli
4 orari per noi del team, gestiva gli ordini con la sede dell'operation, ci diceva in sostanza cosa dovevamo fare;
si occupava di coprire le assenze per malattia e/o ferie dei colleghi, dei colloqui e delle assunzioni, della formazione dei dipendenti nel senso che lui si occupava di fornirci la formazione nei primi 7/10 giorni di lavoro in quanto ci spiegava come funzionava il lavoro, i prodotti, l'ambiente della
. Io non ho mai avuto problemi di lamentela della clientela CP_2 ma se avessi avuto problemi mi sarei dovuto rivolgere a lui per la risoluzione. In ogni caso ricordo che ci sono stati problemi con la clientela e lui li ha risolti. Il prezzario ci veniva fornito dalla convenuta ma il ricorrente aveva libertà nel senso che poteva o aumentare il prezzo o apportare una piccola riduzione al prezzo e non aveva bisogno di approvazione. Non so se il ricorrente avesse rapporti diretti con i rappresentanti;
il ricorrente si occupava dell'invio dell'incasso giornaliero alla convenuta. Il ricorrente si occupava di gestire i rapporti con i floor manager della e partecipava a meeting con dirigenti della CP_2 convenuta.” Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste Testimone_2
anch'egli dipendente della convenuta dal dicembre 2023 al
[...] maggio 2024, che ha confermato il ruolo di coordinamento e non di mero commesso di vendita rivestito dal sig. “Conosco il Parte_1 ricorrente in quanto lavoravo di fianco al suo negozio da Uniero alla
e tanto dal febbraio 2023 fino a quando sono stato assunto CP_2 dalla convenuta. Prima del febbraio del 2023 non conoscevo il ricorrente. Il ricorrente faceva lo store manager da;
io lo CP_1 vedevo lavorare fondamentalmente era un commesso ma i suoi colleghi, e di cui non ricordo il cognome mi hanno Testimone_1 Tes_3 riferito che il ricorrente era quello che organizzava le ferie, orari, pause, le assunzioni e tanto posso dire perché poi lui ha assunto anche me alla
5 fine del mese di novembre. Dopo il primo colloquio, prima di iniziare a lavorare effettivamente, il ricorrente mi ha anche dato una infarinatura sul lavoro da svolgere.“ La ricostruzione del ricorrente circa le proprie mansioni trova altresì conferma nella documentazione allegata al ricorso introduttivo: dalla contestazione disciplinare e dalla comunicazione di licenziamento (doc. 5 e 6), emerge come la società riconoscesse al ricorrente, formalmente assunto nel ruolo di “Supervisor Milan Store”, la posizione di “Store Manager”; altresì nell'allegato verbale di ispezione
ADM (doc. 7) il ricorrente viene identificato come rappresentante dello store; il ruolo di coordinamento e controllo ricoperto emerge infine dall'allegata messaggistica del ricorrente con i colleghi (doc. 8), in cui questi è sempre identificato come “Store Manager” e quale incaricato dello svolgimento di funzioni relative al coordinamento del personale, di rappresentanza di gestione degli ordini;
dalla messaggistica si trae infine conferma della partecipazione di a meeting e chat del Parte_1 personale con funzioni direttive.
Le allegazioni formulate in ricorso risultano altresì comprovate ex art. 232 c.p.c. dalla mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale, ritualmente devoluto e ammesso con ordinanza notificata alla parte contumace.
Così accertato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 2 CCNL Terziario, deve conseguentemente condannarsi la società
alla corresponsione delle differenze AR retributive per le quali è fatta domanda, quantificate da parte ricorrente in conformità con il CCNL applicato.
4. Deve altresì accertarsi l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente con decorrenza dal 29/11/2023, non avendo la società datrice
6 di lavoro adempiuto all'onere della prova circa la sussistenza dell'affermata giusta causa di licenziamento su di essa gravante, non essendosi costituita né avendo risposto ad interpello ritualmente notificato e avendo pertanto rinunciato a offrire elementi di prova dei fatti che hanno determinato la decisione della società di interrompere il rapporto di lavoro con il sig. . Parte_1
Quanto alle conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogato, nel caso di specie, in ragione della data di assunzione del ricorrente e delle dimensioni aziendali (v. visura CCIA, doc. 2, dalla quale risultano n. 8 dipendenti) trova applicazione la tutela indennitaria di cui agli artt. 3 comma 1 e 9 d.lgs. 23/2015. La società deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, che si determina nella misura di 4 mensilità tenuto conto dell'anzianità di servizio e delle modalità di irrogazione del licenziamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429
III c. c.p.c..
Il tallone retributivo di riferimento è quello di € 2.084,27, indicato a pg.
6 del ricorso e non contestato.
5. Parte convenuta deve infine essere condannata al pagamento al ricorrente dell'indennità di mancato preavviso e del TFR come quantificati in sede di ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, non avendo parte convenuta provato la corresponsione di quanto dovuto a tale titolo né contestato i relativi conteggi.
6. Deve invece rigettarsi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente causato dalle modalità di irrogazione del
7 licenziamento, non essendo stata fornita prova del danno. Non si ritiene rilevante in tal senso l'asserita avvenuta consegna della lettera di contestazione disciplinare da parte di soggetto non autorizzato, non essendovi prova che da tale condotta datoriale sia effettivamente derivata violazione della privacy del ricorrente.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, contenute nel minimo in considerazione della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] pagare al ricorrente la somma di euro 42.293,22 a titolo Parte_1 di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso dal
09.09.2020 al 29.11.2023, nonché l'indennità di mancato preavviso e il
TFR per l'importo lordo di euro 11.192,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato in data
13/12/2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 29.11.2023 e condanna al AR pagamento di un'indennità pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone di €
2.084,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
rigetta le ulteriori domande.
8 Condanna , in persona del legale AR rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Milano, 06/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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