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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. GIUSEPPE PIAZZA, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 21 maggio 2025 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva condannato OR TI per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e di danneggiamento, quest'ultimo aggravato dal nesso teleologico, riconoscendo sia la continuazione interna che la continuazione esterna con i reati oggetto di altra decisione definitiva. Il Giudice di primo grado aveva applicato, per i reati sub iudice, l’aumento di giorni quaranta di reclusione ed euro venti di multa sulla pena già definitiva. L’appello dell’imputato invocava la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante ritenuta e la riduzione dell’aumento per la continuazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3837 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 16/01/2026 2 2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentato ricorso, sviluppando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. nonché l’illegalità della pena perché, nelle more del giudizio, il reato di danneggiamento era stato depenalizzato, non rientrando nelle ipotesi “sopravvissute”. Di questa evenienza la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto a prescindere dalla mancanza di un motivo di appello, tanto più che la difesa aveva comunque chiesto il proscioglimento del prevenuto, sia pure per mancanza di querela. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata specificazione degli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen., attuati con un incremento sanzionatorio omnibus. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sulla richiesta difensiva di proscioglimento per difetto di querela, formulata in sede di conclusioni in appello ed ignorata dalla Corte di merito. 3. Nel contraddittorio cartolare che ha preceduto l’odierna udienza, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno concluso nei sensi di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati. 2. Per ragioni di chiarezza e ordine espositivi, merita priorità di esame il terzo motivo di ricorso – con cui la parte lamenta omessa motivazione sulla richiesta difensiva di proscioglimento per difetto di querela – che il Collegio ritiene manifestamente infondato. Innanzi tutto, esso è male impostato, laddove deduce un vizio motivazionale su una questione processuale, questione che vede questa Corte giudice dei presupposti della decisione sottoposta al suo vaglio, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice a quo per giustificare la soluzione adottata. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 3 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Ciò posto, la verifica degli atti da parte del Collegio ha consentito di appurare che l’atto proveniente dalla persona offesa, benché intestato «verbale di ricezione denuncia di furto» e benché rechi in più punti il termine “denuncia” e non “querela”, riporta una dizione finale che testimonia l’inequivoca volontà del firmatario che quello sia un atto propulsivo del procedimento penale teso all’accertamento della responsabilità dell’autore del fatto («Per quanto sopra propongo formale denuncia affinché l’autore del gesto denunciato venga perseguito penalmente»). Tale passaggio è tanto più da considerarsi univoco laddove la querela non richiede formule sacramentali e, nell'incertezza, l'atto proveniente dalla persona offesa deve essere interpretato secondo il favor querelae (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C, Rv. 280627; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone ed altro, Rv. 260557). 3. Il primo motivo di ricorso – che agita la depenalizzazione del reato di danneggiamento – coglie invece nel segno, perché effettivamente la condotta ascritta all’imputato, per come descritta nel capo di imputazione («delitto p. e p. agli artt. 635 c.p. per avere danneggiato con violenza il vetro della porta di ingresso dell’esercizio commerciale “Regina Carola Caffè” di Palermo, al fine di commettere il reato di cui al capo A») e per come ritenuta dai Giudici di merito, non rientra in alcuna delle ipotesi di danneggiamento “sopravvissute” alla depenalizzazione di cui al d. lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 e oggi contemplate dal nuovo testo dell’art. 635 cod. pen. risultante dalla novella predetta. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al reato di cui all’art. 635 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 4. Il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata specificazione degli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen. – è assorbito dall’annullamento per il reato di danneggiamento, che impone di annullare la sentenza impugnata anche quanto al trattamento 4 sanzionatorio al fine di consentire al giudice del rinvio di individuare la pena da decurtare. Il rinvio per la rideterminazione della pena è reso necessario proprio dalla mancata specificazione del quantum degli aumenti lamentata dalla parte, omissione che impedisce di optare per l’annullamento senza rinvio di cui all’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. con l’eliminazione della pena per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. da parte di questa Corte. 5. L’esito caducatorio impone una precisazione in materia di prescrizione. Il reato di furto è stato commesso in data 8 aprile 2018, quindi nella vigenza dell’art. 159, secondo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. come inserito dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati, come quello sub iudice, commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; applicabilità autorevolmente affermata da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01. Ne consegue che il corso della prescrizione si è arrestato con la sentenza di primo grado e che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, occorre tenere conto anche della sospensione che va dal «termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado [...] sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi» e di quella che va «dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi» (art. 159, secondo comma, cod. pen. nel testo vigente all’esito della l. 103 del 2017). A questo riguardo va, inoltre, precisato che l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio non può essere ricondotto ad alcuna delle cause di cui al comma terzo dell’art. 159 cod. pen., secondo cui «I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale». Ne consegue che, al termine di prescrizione del reato di furto coincidente con l’8 ottobre 2025 (decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei) vanno aggiunti gli anzidetti periodi di sospensione di cui all’art. 159, secondo comma, cod. pen. applicabile ratione temporis, che spostano in avanti il termine di prescrizione e lo collocano certamente oltre la data odierna. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Annulla la medesima sentenza quanto al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di furto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Cosi deciso il 16/1/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente OL RR RE OR
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. GIUSEPPE PIAZZA, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 21 maggio 2025 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva condannato OR TI per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e di danneggiamento, quest'ultimo aggravato dal nesso teleologico, riconoscendo sia la continuazione interna che la continuazione esterna con i reati oggetto di altra decisione definitiva. Il Giudice di primo grado aveva applicato, per i reati sub iudice, l’aumento di giorni quaranta di reclusione ed euro venti di multa sulla pena già definitiva. L’appello dell’imputato invocava la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante ritenuta e la riduzione dell’aumento per la continuazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3837 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 16/01/2026 2 2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentato ricorso, sviluppando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. nonché l’illegalità della pena perché, nelle more del giudizio, il reato di danneggiamento era stato depenalizzato, non rientrando nelle ipotesi “sopravvissute”. Di questa evenienza la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto a prescindere dalla mancanza di un motivo di appello, tanto più che la difesa aveva comunque chiesto il proscioglimento del prevenuto, sia pure per mancanza di querela. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata specificazione degli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen., attuati con un incremento sanzionatorio omnibus. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sulla richiesta difensiva di proscioglimento per difetto di querela, formulata in sede di conclusioni in appello ed ignorata dalla Corte di merito. 3. Nel contraddittorio cartolare che ha preceduto l’odierna udienza, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno concluso nei sensi di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati. 2. Per ragioni di chiarezza e ordine espositivi, merita priorità di esame il terzo motivo di ricorso – con cui la parte lamenta omessa motivazione sulla richiesta difensiva di proscioglimento per difetto di querela – che il Collegio ritiene manifestamente infondato. Innanzi tutto, esso è male impostato, laddove deduce un vizio motivazionale su una questione processuale, questione che vede questa Corte giudice dei presupposti della decisione sottoposta al suo vaglio, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice a quo per giustificare la soluzione adottata. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 3 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Ciò posto, la verifica degli atti da parte del Collegio ha consentito di appurare che l’atto proveniente dalla persona offesa, benché intestato «verbale di ricezione denuncia di furto» e benché rechi in più punti il termine “denuncia” e non “querela”, riporta una dizione finale che testimonia l’inequivoca volontà del firmatario che quello sia un atto propulsivo del procedimento penale teso all’accertamento della responsabilità dell’autore del fatto («Per quanto sopra propongo formale denuncia affinché l’autore del gesto denunciato venga perseguito penalmente»). Tale passaggio è tanto più da considerarsi univoco laddove la querela non richiede formule sacramentali e, nell'incertezza, l'atto proveniente dalla persona offesa deve essere interpretato secondo il favor querelae (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C, Rv. 280627; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone ed altro, Rv. 260557). 3. Il primo motivo di ricorso – che agita la depenalizzazione del reato di danneggiamento – coglie invece nel segno, perché effettivamente la condotta ascritta all’imputato, per come descritta nel capo di imputazione («delitto p. e p. agli artt. 635 c.p. per avere danneggiato con violenza il vetro della porta di ingresso dell’esercizio commerciale “Regina Carola Caffè” di Palermo, al fine di commettere il reato di cui al capo A») e per come ritenuta dai Giudici di merito, non rientra in alcuna delle ipotesi di danneggiamento “sopravvissute” alla depenalizzazione di cui al d. lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 e oggi contemplate dal nuovo testo dell’art. 635 cod. pen. risultante dalla novella predetta. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al reato di cui all’art. 635 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 4. Il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata specificazione degli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen. – è assorbito dall’annullamento per il reato di danneggiamento, che impone di annullare la sentenza impugnata anche quanto al trattamento 4 sanzionatorio al fine di consentire al giudice del rinvio di individuare la pena da decurtare. Il rinvio per la rideterminazione della pena è reso necessario proprio dalla mancata specificazione del quantum degli aumenti lamentata dalla parte, omissione che impedisce di optare per l’annullamento senza rinvio di cui all’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. con l’eliminazione della pena per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. da parte di questa Corte. 5. L’esito caducatorio impone una precisazione in materia di prescrizione. Il reato di furto è stato commesso in data 8 aprile 2018, quindi nella vigenza dell’art. 159, secondo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. come inserito dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati, come quello sub iudice, commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; applicabilità autorevolmente affermata da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01. Ne consegue che il corso della prescrizione si è arrestato con la sentenza di primo grado e che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, occorre tenere conto anche della sospensione che va dal «termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado [...] sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi» e di quella che va «dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi» (art. 159, secondo comma, cod. pen. nel testo vigente all’esito della l. 103 del 2017). A questo riguardo va, inoltre, precisato che l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio non può essere ricondotto ad alcuna delle cause di cui al comma terzo dell’art. 159 cod. pen., secondo cui «I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale». Ne consegue che, al termine di prescrizione del reato di furto coincidente con l’8 ottobre 2025 (decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei) vanno aggiunti gli anzidetti periodi di sospensione di cui all’art. 159, secondo comma, cod. pen. applicabile ratione temporis, che spostano in avanti il termine di prescrizione e lo collocano certamente oltre la data odierna. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Annulla la medesima sentenza quanto al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di furto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Cosi deciso il 16/1/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente OL RR RE OR