Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1645/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE nel procedimento ex art. 700 c.p.c. proposto da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
n.q. di trustee del Trust AFP (C.F.: ), con sede legale in Erice, con gli avv.ti P.IVA_1
Pietro Bisconti e Anna Papa (pec domiciliazione: ; Email_1
CONTRO
(P.I.: ), con sede legale in Trieste, in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., con l'avv. Luca Vecchioni (pec domiciliazione:
[...]
. Email_2
Letti gli atti e la documentazione prodotta;
sciogliendo la riserva che precede;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.11.2024, , quale Parte_1
trustee del Trust AFP, ricorre a questo Ufficio, onde sentir ordinare in via d'urgenza all'istituto bancario resistente di “procedere all'apertura di un rapporto di conto corrente
semplice intestato al Trust AFP”.
A supporto della propria domanda, la ricorrente espone in fatto:
i) che, in data 24.01.2024, suo marito ha disposto il Trust AFP Persona_1
(precipuamente volto alla prudente gestione e conservazione del patrimonio familiare sia mobiliare che immobiliare), nominandola quale trustee ed indicando, quali beneficiari, i loro figli e;
CP_2 CP_3
ii) che al fine di gestire i beni confluiti nel trust, in data 22.03.2024 ha chiesto a
[...]
l'apertura di un conto corrente;
CP_1
iii) che tale richiesta non è stata in alcun modo esitata dall'istituto adito, che, in merito,
ha omesso qualsivoglia istruttoria e riscontro;
iv) di avere inoltrato una segnalazione alla Banca d'Italia, la quale, tuttavia, si è
dichiarata non competente ad intervenire;
Tribunale di Trapani
Sezione Civile A
v) che ad oggi i pagamenti e gli incassi relativi al trust vengono eseguiti dal proprio conto personale.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente, in punto di fumus boni iuris, evidenzia l'abusività
del diniego all'apertura di un conto corrente autonomo intestato al Trust, tacitamente oppostole dalla banca, all'uopo riportandosi alla consolidata giurisprudenza (anche del
Tribunale di Palermo) formatasi sull'analogo tema del sindacato giudiziale sul recesso della banca dal rapporto di conto corrente intestato alle attività di compro-oro.
Argomenta, altresì, in ordine all'insussistenza di motivi giustificativi del rifiuto “a contrarre” alla luce della natura (familiare) del Trust, dell'identificazione, ai fini antiriciclaggio, dei beneficiari e della collocazione di tutti i beni conferiti all'interno del territorio italiano.
Sottolinea, infine, che l'ingiustificato diniego all'apertura di un conto corrente integra una violazione da parte dell'istituto di credito dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale, già stigmatizzato da plurime decisioni dell'BF.
Con riferimento al periculum in mora, il Trustee evidenzia che l'attività di gestione del
Trust non può, né operativamente, né legalmente, prescindere dall'utilizzo di un conto corrente bancario dedicato, laddove l'utilizzo del proprio conto personale per le attività
finanziarie del Trust, oltre ad essere incompatibile con la finalità di segregazione patrimoniale che connota il fondo fiduciario medesimo, espone al rischio di violazioni della normativa vigente in tema di antiriciclaggio.
Si è costituito il resistente istituto bancario eccependo, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità dell'azione, perché tesa a una condanna a un c.d. facere infungibile e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per insussistenza di un obbligo normativo che imponga all'intermediario di contrarre un rapporto di conto corrente. La
banca ha, in ogni caso, esplicitato in comparsa le ragioni, afferenti alla reputazione e affidabilità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'istituzione del fondo fiduciario
de quo, che hanno giustificato il rifiuto della banca alla apertura del conto corrente.
*.*.*
Tribunale di Trapani
Sezione Civile A R.G. n. 1645/2024
La ricorrente, n.q. di trustee, sollecita un sindacato sul rifiuto oppostole dalla banca ad instaurare, ex novo, un rapporto di conto corrente intestato al trust di cui è gerente.
Ritiene il Tribunale che a tale questione non sono estendibili le coordinate ermeneutiche tracciate dalla prevalente giurisprudenza di merito (non solo del distretto) in ordine al sindacato giudiziale sul recesso unilaterale della banca dal rapporto di conto corrente intestato alle attività di compro-oro. Sussistono infatti molteplici ragioni che, palesemente,
distinguono la fattispecie in esame da quella vagliata dalla giurisprudenza agitata dalla ricorrente.
In primo luogo, il sindacato in questione è stato ammesso nell'ambito di una fattispecie di matrice contrattuale: il corretto esercizio del diritto di recesso dal rapporto di conto corrente s'inquadra, infatti, all'interno di un rapporto negoziale già insorto (e dunque ammantato dai pregnanti principi della buona fede contrattuale), laddove, nel caso che occupa, un rapporto negoziale (di conto corrente) non è mai nato.
Ne discende che, nella specie, a fronte dell'immotivato rifiuto ad aprire un conto corrente (ossia, a contrarre) da parte della banca, potrebbe, semmai, sindacarsi il rispetto da parte dell'istituto di credito dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale (così anche l'BF di NO nella decisione 5928 del 13.06.2023 richiamata dalla ricorrente). Tali doveri, però, integrano “mere” regole di comportamento, la cui violazione, come noto (cass. SS.UU. 26724/2007), legittima “solo” rimedi risarcitori
(estranei al presente giudizio cautelare) e giammai il rimedio “reale” (i.e. la costituzione del rapporto su ordine giudiziale) richiesto dalla ricorrente (ed infatti la decisione dell'BF di NO , in dispositivo, si limita ad accertare “l'illegittimità del P.IVA_3
comportamento dell'intermediario per non aver fornito adeguata motivazione in merito al rifiuto di
apertura del conto corrente” e a respingere il ricorso “nel resto”).
Nello stesso senso si esprime, espressamente, anche la stessa giurisprudenza richiamata dall'attore che giudica abusivo il recesso della banca dal contratto di conto corrente “tanto
più ove si consideri che nessuna norma impone alle altre banche di accogliere la richiesta di apertura
di un rapporto di conto corrente”.
Tribunale di Trapani
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Inoltre, deve rimarcarsi che il sindacato giudiziale sul recesso unilaterale della banca è
stato ritenuto ammissibile, in relazione agli specifici rapporti di conto corrente intestati alle attività di compro-oro, che, in quanto tali, soggiacciono ad un espresso obbligo legislativo di tracciabilità, mediante conto corrente dedicato ed esclusivo, delle operazioni compiute
(di cui all'art. 5 D.Lgs. 92/2017: "al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate
nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di
un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite
in occasione del compimento di operazioni di compro oro"), mentre un siffatto e tanto specifico obbligo di tracciabilità delle transazioni mediante utilizzo di un conto corrente dedicato non si rinviene invece (diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, che, però, non indica alcun estremo legislativo) nella legislazione che regola i trust interni.
Peraltro, la necessità del trust di godere di un proprio esclusivo conto corrente non appare nemmeno giustificata dalle invocate necessità di attuare la segregazione patrimoniale sottesa al fondo fiduciario, né di rispettare la tracciabilità dei pagamenti ai fini della normativa antiriciclaggio giacché il trustee ben potrebbe far fronte a tali esigenze destinando un conto corrente a proprio nome, unicamente alla gestione del trust e,
contestualmente, tenendo apposita e chiara contabilità dei movimenti, corredata da tutti i documenti giustificativi delle operazioni di entrata ed uscita di somme.
In definitiva, constatato che nel nostro ordinamento, quantomento a legislazione invariata, non sussiste alcun generale obbligo di contrarre in capo all'intermediario
(inesistenza desumibile dai principi generali e, in particolare, dal riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica, nonché, a contrario, anche dall'art. 2597 c.c. che impone solo a chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale l'obbligo di contrattare con chiunque), ed escluso (per le ragioni sopra esposte) che nel caso di specie possano trovare applicazione principi generali in senso contrario, deve escludersi che alla ricorrente possa essere riconosciuto il diritto all'apertura di un conto corrente intestato al trust di cui è gerente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 10 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore
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indeterminato, complessità bassa, applicando la massima riduzione per la fase di trattazione e istruttoria, considerata la natura documentale del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da , n.q.. Parte_1
Condanna n.q. di Trustee del Trust AFP al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in complessivi € 4.220,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Trapani, 29/03/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
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Sezione Civile A