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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 133/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
GI, via Papa Giovanni XXIII n. 36, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BONAITI
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._2
n. 12/6, con il patrocinio dell'avv. MICHELE AGAZZI CP_2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“DOMANDE-CONDIZIONI
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e matrimonio CP_1 Parte_1
celebrato nel Comune di GI (LC) il 19 ottobre 2002, Atto di matrimonio N. 22, parte II, Serie
A, anno 2002;
C. le figlie minori (C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], vengono affidate Persona_2 C.F._4
ai coniugi in regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in GI (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36 che, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra (che sosterrà le spese per le utenze e quelle per la Parte_1
manutenzione ordinaria, anche delle parti comuni). Le figlie minori continueranno ad avere la residenza anagrafica a GI (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36;
D. Quando sarà necessaria la firma dei genitori per, a mero titolo di esempio, effettuare gite scolastiche, attività sportive, viste mediche o altro, la IG.ra informerà il IG. Parte_1 [...]
via e-mail ed il medesimo, entro 48 (salvo ragioni di estrema urgenza che renderanno CP_1
necessaria una risposta immediata), dovrà inviare, sempre via mail, il documento firmato alla IG.ra
Parte_1
E. il IG. che vive stabilmente in Austria, avrà il diritto di stare con le figlie CP_1 Per_1
e Per_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 18.00, quando andrà a prenderle presso la casa coniugale, alla domenica sera alle ore 17.00, quando le riaccompagnerà presso la casa coniugale.
Durante l'anno scolastico, il IG. il sabato mattina, dovrà accompagnare le figlie a CP_1
scuola per poi riprenderle al termine delle lezioni (quando le medesime dormiranno presso il padre).
e non potranno essere lasciate presso la casa coniugale in anticipo, salvo Per_1 Per_2
comprovate ragioni di urgenza e necessità e salvo un preavviso di almeno due ore alla IG.ra
[...]
Parte_1
-Il IG. ad anni alterni, trascorrerà con le figlie e il giorno di CP_1 Per_1 Per_2
Natale/Santo Stefano, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno).
Le minori, trascorreranno il giorno di Natale del 2024 con la IG.ra Parte_1
- eventuali trasferte all'estero, potranno avvenire solo se anche le figlie minori saranno d'accordo e previo avviso all'altro genitore;
F. il IG. verserà alla IG.ra CP_1 Parte_1
- un assegno mensile a titolo di concorso delle spese di mantenimento ordinarie delle minori Per_1
e di € 800,00= (€ 400,00= per ciascuna delle figlie), somma che sarà rivalutata annualmente Per_2 sulla base degli indici ex ISTAT. L'assegno verrà versato entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Parte_1
- le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco/Ordine degli Avvocati di
Lecco approvato il 29 marzo 2018, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. In particolare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, la IG.ra
[...] invierà per mail ordinaria al IG. l'elenco analitico delle spese straordinarie Parte_1 CP_1
anticipate con la relativa documentazione di supporto. Il IG. nel termine previsto per CP_1
il versamento dell'assegno ordinario (20 di ogni mese) corrisponderà il 50% delle spese straordinarie di cui all'elenco che precede;
G. Il IG. e la IG.ra stabiliscono che l'Assegno Unico Universale CP_1 Parte_1
relativo alle figlie verrà incassato nella misura del 100% dalla IG.ra Il IG. Parte_1 [...]
si obbliga a fare tutto ciò che sarà necessario per dare attuazione a questa pattuizione e, più CP_1
in generale, si obbliga a fornire alla IG.ra tempestivamente, non oltre tre giorni Parte_1
dalla richiesta, tutte le informazioni e/o i documenti che saranno necessari per rinnovare la misura nel futuro;
H. Il IG. incomincerà a versare alla IG.ra l'assegno di mantenimento CP_1 Parte_1
ordinario, con la conseguente applicazione di tutte le condizioni di natura economica disciplinate nel presente ricorso, a far tempo dal mese di dicembre 2024;
I. I coniugi riconoscono reciprocamente di essere economicamente indipendenti;
J. Con
l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra (con la sola eccezione delle spese straordinarie che la IG.ra ha sostenuto a far Parte_1
tempo dal mese di settembre 2023 e sino al mese di ottobre 2024, la cui quota del 50% dovrà essere rimborsata dal IG. ; CP_1
K. I coniugi, ove verranno accolte le condizioni di cui al presente ricorso, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale;
L. Ciascuna delle parti, sosterrà le spese legali del proprio procuratore e nella misura del 50% ciascuna quelle relative alla Dr.ssa Parte_2
DOMANDA PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
I IGg.ri e chiedono che il Tribunale di Lecco in composizione Parte_1 CP_1
Collegiale, ex art, 473 bis n. 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di GI (LC) il 19 ottobre 2002, Atto di matrimonio N. 22, parte II, Serie A, anno 2002, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti,
DOMANDE-CONDIZIONI
A. le figlie minori (C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], vengono affidate Persona_2 C.F._4
ai coniugi in regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in GI (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36 che, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra (che sosterrà le spese per le utenze e quelle per la Parte_1
manutenzione ordinaria, anche delle parti comuni). Le figlie minori continueranno ad avere la residenza anagrafica a GI (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36; B. Quando sarà necessaria la firma dei genitori per, a mero titolo di esempio, effettuare gite scolastiche, attività sportive, viste mediche o altro, la IG.ra informerà il IG. via e-mail ed il medesimo, Parte_1 CP_1
entro 48 (salvo ragioni di estrema urgenza che renderanno necessaria una risposta immediata), dovrà inviare, sempre via mail, il documento firmato alla IG.ra Parte_1
C. il IG. che vive stabilmente in Austria, avrà il diritto di stare con le figlie CP_1 Per_1
e Per_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 18.00, quando andrà a prenderle presso la casa coniugale, alla domenica sera alle ore 17.00, quando le riaccompagnerà presso la casa coniugale.
Durante l'anno scolastico, il IG. il sabato mattina, dovrà accompagnare le figlie a CP_1
scuola per poi riprenderle al termine delle lezioni (quando le medesime avranno dormito presso il padre). e non potranno essere lasciate presso la casa coniugale in anticipo, salvo Per_1 Per_2
comprovate ragioni e salvo un preavviso di almeno due ore alla IG.ra Parte_1
-Il IG. ad anni alterni, trascorrerà con le figlie e il giorno di CP_1 Per_1 Per_2
Natale/Santo Stefano, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
- eventuali trasferte all'estero, potranno avvenire solo se anche le figlie minori saranno d'accordo e previso avviso all'altro genitore;
D. il IG. verserà alla IG.ra CP_1 Parte_1
- un assegno mensile a titolo di concorso delle spese di mantenimento ordinarie delle minori Per_1
e di € 800,00= (€ 400,00= per ciascuna delle figlie), somma che sarà rivalutata annualmente Per_2 sulla base degli indici ex ISTAT. L'assegno verrà versato entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra - le spese Parte_1 straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco/Ordine degli Avvocati di Lecco approvato il 29 marzo 2018, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. In particolare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, la IG.ra
[...] invierà per mail ordinaria al IG. l'elenco analitico delle spese straordinarie Parte_1 CP_1
anticipate con la relativa documentazione di supporto. Il IG. nel termine previsto per CP_1 il versamento dell'assegno ordinario (20 di ogni mese) corrisponderà il 50% delle spese straordinarie di cui all'elenco che precede;
E. Il IG. e la IG.ra stabiliscono che l'Assegno Unico Universale CP_1 Parte_1
relativo alle figlie verrà incassato nella misura del 100% dalla IG.ra Il IG. Parte_1 [...]
si obbliga a fare tutto ciò che sarà necessario per dare attuazione a questa pattuizione e, più CP_1
in generale, si obbliga a fornire alla IG.ra tempestivamente, non oltre tre giorni Parte_1
dalla richiesta, tutte le informazioni e/o i documenti che saranno necessari per rinnovare la misura nel futuro;
F. I coniugi riconoscono e confermano reciprocamente di essere economicamente indipendenti;
G. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario il 19/10/2002 a GI e dalla loro unione sono nate due figlie, Persona_1
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], minorenni. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
30/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario a GI il 19/10/2002, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II, serie A, numero 22;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OGGIONO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 aprile 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 133/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
GI, via Papa Giovanni XXIII n. 36, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BONAITI
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._2
n. 12/6, con il patrocinio dell'avv. MICHELE AGAZZI CP_2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“DOMANDE-CONDIZIONI
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e matrimonio CP_1 Parte_1
celebrato nel Comune di GI (LC) il 19 ottobre 2002, Atto di matrimonio N. 22, parte II, Serie
A, anno 2002;
C. le figlie minori (C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], vengono affidate Persona_2 C.F._4
ai coniugi in regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in GI (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36 che, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra (che sosterrà le spese per le utenze e quelle per la Parte_1
manutenzione ordinaria, anche delle parti comuni). Le figlie minori continueranno ad avere la residenza anagrafica a GI (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36;
D. Quando sarà necessaria la firma dei genitori per, a mero titolo di esempio, effettuare gite scolastiche, attività sportive, viste mediche o altro, la IG.ra informerà il IG. Parte_1 [...]
via e-mail ed il medesimo, entro 48 (salvo ragioni di estrema urgenza che renderanno CP_1
necessaria una risposta immediata), dovrà inviare, sempre via mail, il documento firmato alla IG.ra
Parte_1
E. il IG. che vive stabilmente in Austria, avrà il diritto di stare con le figlie CP_1 Per_1
e Per_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 18.00, quando andrà a prenderle presso la casa coniugale, alla domenica sera alle ore 17.00, quando le riaccompagnerà presso la casa coniugale.
Durante l'anno scolastico, il IG. il sabato mattina, dovrà accompagnare le figlie a CP_1
scuola per poi riprenderle al termine delle lezioni (quando le medesime dormiranno presso il padre).
e non potranno essere lasciate presso la casa coniugale in anticipo, salvo Per_1 Per_2
comprovate ragioni di urgenza e necessità e salvo un preavviso di almeno due ore alla IG.ra
[...]
Parte_1
-Il IG. ad anni alterni, trascorrerà con le figlie e il giorno di CP_1 Per_1 Per_2
Natale/Santo Stefano, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno).
Le minori, trascorreranno il giorno di Natale del 2024 con la IG.ra Parte_1
- eventuali trasferte all'estero, potranno avvenire solo se anche le figlie minori saranno d'accordo e previo avviso all'altro genitore;
F. il IG. verserà alla IG.ra CP_1 Parte_1
- un assegno mensile a titolo di concorso delle spese di mantenimento ordinarie delle minori Per_1
e di € 800,00= (€ 400,00= per ciascuna delle figlie), somma che sarà rivalutata annualmente Per_2 sulla base degli indici ex ISTAT. L'assegno verrà versato entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Parte_1
- le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco/Ordine degli Avvocati di
Lecco approvato il 29 marzo 2018, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. In particolare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, la IG.ra
[...] invierà per mail ordinaria al IG. l'elenco analitico delle spese straordinarie Parte_1 CP_1
anticipate con la relativa documentazione di supporto. Il IG. nel termine previsto per CP_1
il versamento dell'assegno ordinario (20 di ogni mese) corrisponderà il 50% delle spese straordinarie di cui all'elenco che precede;
G. Il IG. e la IG.ra stabiliscono che l'Assegno Unico Universale CP_1 Parte_1
relativo alle figlie verrà incassato nella misura del 100% dalla IG.ra Il IG. Parte_1 [...]
si obbliga a fare tutto ciò che sarà necessario per dare attuazione a questa pattuizione e, più CP_1
in generale, si obbliga a fornire alla IG.ra tempestivamente, non oltre tre giorni Parte_1
dalla richiesta, tutte le informazioni e/o i documenti che saranno necessari per rinnovare la misura nel futuro;
H. Il IG. incomincerà a versare alla IG.ra l'assegno di mantenimento CP_1 Parte_1
ordinario, con la conseguente applicazione di tutte le condizioni di natura economica disciplinate nel presente ricorso, a far tempo dal mese di dicembre 2024;
I. I coniugi riconoscono reciprocamente di essere economicamente indipendenti;
J. Con
l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra (con la sola eccezione delle spese straordinarie che la IG.ra ha sostenuto a far Parte_1
tempo dal mese di settembre 2023 e sino al mese di ottobre 2024, la cui quota del 50% dovrà essere rimborsata dal IG. ; CP_1
K. I coniugi, ove verranno accolte le condizioni di cui al presente ricorso, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale;
L. Ciascuna delle parti, sosterrà le spese legali del proprio procuratore e nella misura del 50% ciascuna quelle relative alla Dr.ssa Parte_2
DOMANDA PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
I IGg.ri e chiedono che il Tribunale di Lecco in composizione Parte_1 CP_1
Collegiale, ex art, 473 bis n. 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di GI (LC) il 19 ottobre 2002, Atto di matrimonio N. 22, parte II, Serie A, anno 2002, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti,
DOMANDE-CONDIZIONI
A. le figlie minori (C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], vengono affidate Persona_2 C.F._4
ai coniugi in regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in GI (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36 che, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra (che sosterrà le spese per le utenze e quelle per la Parte_1
manutenzione ordinaria, anche delle parti comuni). Le figlie minori continueranno ad avere la residenza anagrafica a GI (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36; B. Quando sarà necessaria la firma dei genitori per, a mero titolo di esempio, effettuare gite scolastiche, attività sportive, viste mediche o altro, la IG.ra informerà il IG. via e-mail ed il medesimo, Parte_1 CP_1
entro 48 (salvo ragioni di estrema urgenza che renderanno necessaria una risposta immediata), dovrà inviare, sempre via mail, il documento firmato alla IG.ra Parte_1
C. il IG. che vive stabilmente in Austria, avrà il diritto di stare con le figlie CP_1 Per_1
e Per_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 18.00, quando andrà a prenderle presso la casa coniugale, alla domenica sera alle ore 17.00, quando le riaccompagnerà presso la casa coniugale.
Durante l'anno scolastico, il IG. il sabato mattina, dovrà accompagnare le figlie a CP_1
scuola per poi riprenderle al termine delle lezioni (quando le medesime avranno dormito presso il padre). e non potranno essere lasciate presso la casa coniugale in anticipo, salvo Per_1 Per_2
comprovate ragioni e salvo un preavviso di almeno due ore alla IG.ra Parte_1
-Il IG. ad anni alterni, trascorrerà con le figlie e il giorno di CP_1 Per_1 Per_2
Natale/Santo Stefano, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
- eventuali trasferte all'estero, potranno avvenire solo se anche le figlie minori saranno d'accordo e previso avviso all'altro genitore;
D. il IG. verserà alla IG.ra CP_1 Parte_1
- un assegno mensile a titolo di concorso delle spese di mantenimento ordinarie delle minori Per_1
e di € 800,00= (€ 400,00= per ciascuna delle figlie), somma che sarà rivalutata annualmente Per_2 sulla base degli indici ex ISTAT. L'assegno verrà versato entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra - le spese Parte_1 straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco/Ordine degli Avvocati di Lecco approvato il 29 marzo 2018, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. In particolare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, la IG.ra
[...] invierà per mail ordinaria al IG. l'elenco analitico delle spese straordinarie Parte_1 CP_1
anticipate con la relativa documentazione di supporto. Il IG. nel termine previsto per CP_1 il versamento dell'assegno ordinario (20 di ogni mese) corrisponderà il 50% delle spese straordinarie di cui all'elenco che precede;
E. Il IG. e la IG.ra stabiliscono che l'Assegno Unico Universale CP_1 Parte_1
relativo alle figlie verrà incassato nella misura del 100% dalla IG.ra Il IG. Parte_1 [...]
si obbliga a fare tutto ciò che sarà necessario per dare attuazione a questa pattuizione e, più CP_1
in generale, si obbliga a fornire alla IG.ra tempestivamente, non oltre tre giorni Parte_1
dalla richiesta, tutte le informazioni e/o i documenti che saranno necessari per rinnovare la misura nel futuro;
F. I coniugi riconoscono e confermano reciprocamente di essere economicamente indipendenti;
G. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario il 19/10/2002 a GI e dalla loro unione sono nate due figlie, Persona_1
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], minorenni. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
30/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario a GI il 19/10/2002, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II, serie A, numero 22;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OGGIONO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 aprile 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada