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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/08/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona della Dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1046/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri contratti atipici
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Saccone
APPELLANTI
1 CONTRO
(C.F. e P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Londra – Luton – Hangar 89 Luton
Airport Bedforshire LU2 9PF (Gran Bretagna), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Castioni e Giovanni
Bisazza, con domicilio digitale Email_1
APPELLATA
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.2.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, e la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.2.2023, gli attori proponevano appello avverso la sentenza n. 239/2022, emessa il 27.7.2022, depositata e resa pubblica il
28.7.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2837/2021 r.g., a mezzo della quale il
Giudice di Pace di Ragusa rigettava la domanda attorea di condanna della compagnia al rimborso del costo dei biglietti acquistati, e non fruiti, e al risarcimento del danno emergente, corrispondente alle spese di pernottamento presso l'hotel Moxy Copenaghen.
L'appello si fondava sul mancato accertamento della soccombenza virtuale di relativamente alla domanda di rimborso del prezzo dei biglietti, per Controparte_2 avere la compagnia rimborsato la somma di € 116,46 solo dopo la notifica dell'atto di citazione, nonché sull'errata applicazione di norma di legge, ed errata valutazione dei documenti prodotti, sostenendo l'appellante che, nel periodo di che trattasi, nessuna normativa vietava i viaggi da e per la Danimarca, per cui la vicenda doveva
2 essere disciplinata secondo le regole ordinarie, e non secondo la normativa emergenziale. Contestavano altresì gli attori il mancato risarcimento del danno pari alle spese di soggiorno presso la struttura Moxy Copenaghen, dal momento che l'esborso non sarebbe stato nemmeno contestato dalla compagnia, ed era stato comunque documentalmente provato dai medesimi. Per i superiori motivi, gli attori chiedevano, in totale riforma della sentenza di primo grado: accertarsi e dichiararsi la soccombenza virtuale di in merito alla domanda di rimborso del Controparte_2 prezzo dei biglietti;
accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale del vettore aereo, e, per l'effetto, condannarsi lo stesso al risarcimento del danno subìto dai passeggeri nella misura di € 640,22, pari al prezzo della prenotazione presso la struttura alberghiera Moxy Copenaghen, trattenuto dalla struttura a titolo di penale;
in riforma della sentenza di primo grado, stante la soccombenza (anche virtuale) del vettore aereo, chiedeva condannarsi al pagamento delle spese di lite Controparte_2 del primo grado di giudizio, nonché al rimborso della somma di € 369,25 corrisposta da parte attrice, in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado;
in subordine, in ipotesi di soccombenza reciproca, compensarsi le spese di lite, e condannarsi al rimborso della somma di € 369,25 corrisposta da parte CP_2 attrice in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese anche del presente grado.
Con atto del 29.6.2023 si costituiva in giudizio , la quale contestava in Controparte_1 toto l'avverso atto d'appello, ritenendo, sulla richiesta di risarcimento della somma di € 640,22 a titolo di danno patrimoniale, che, dal momento che la cancellazione dei voli per la tratta IL era stata comunicata con un congruo anticipo, gli appellanti ben avrebbero potuto acquistare nuovi biglietti, e che gli stessi non avevano dimostrato di essersi trovati nell'impossibilità di raggiungere
Copenaghen in modo alternativo. Inoltre, non si trattava di un pacchetto turistico, e comunque non era stato adeguatamente provato l'avvenuto esborso della somma di
€ 640,22. Di poi, riteneva la compagnia appellata che non vi fossero i presupposti per decidere secondo il criterio della soccombenza virtuale, atteso che il pagamento della somma di € 116,46 era avvenuto in un'ottica transattiva, mentre le altre richieste (relative al rimborso della somma spesa per l'albergo e di quella per l'assicurazione) erano state respinte. Alla luce di quanto sopra, chiedeva il CP_2 rigetto dell'avverso atto di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di spese. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
3 Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 17.2.2025, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di legge.
Ciò premesso, l'appello – ammissibile in quanto le cause in materia di trasporto aereo, indipendentemente dal valore, devono essere decise secondo diritto ex art. 113 c.p.c. (cfr. Cass. 11361/2010; Cass. 17080/2013; Trib. Roma, Sez. X, sent.
30.4.2024, n. 7370) – deve intendersi infondato, e meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo d'impugnazione, ossia quello concernente la mancata applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con riferimento alla domanda di rimborso del prezzo dei biglietti aerei acquistati dagli attori, si osserva quanto segue.
Invero, il rimborso anche della somma di € 116,46 – avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione – induceva gli attori a rinunciare a quella parte di domanda, ciò determinando sul punto la cessazione della materia del contendere, con conseguente distribuzione delle spese di lite – in mancanza di accordo tra le parti – secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Criterio – quello della soccombenza virtuale – che implica l'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente nel giudizio se fosse intervenuta una definizione della lite (cfr. Cass. 1005/2020; Cass. 21244/2006; Trib.
Palermo 8.1.2018, n. 86).
Tanto chiarito, va a questo punto osservato che – diversamente da quanto opinato dal Giudice di Pace di Ragusa – nel periodo al quale risale la vicenda oggetto di causa, in effetti, non risulta operante, a livello normativo, alcuna restrizione nei viaggi da e per la Danimarca, con partenza dall'Italia e, in generale, tra gli Stati membri, il che significa che la disciplina operante nel caso in esame è quella ordinaria, e non già emergenziale.
Ciò posto, il Regolamento CE n. 261/2004, pur ponendo a carico dei vettori una 4 presunzione di responsabilità circa i danni subìti dai passeggeri conseguenti al ritardo o alla cancellazione dei voli, ammette che le compagnie aeree possano andare esenti da responsabilità provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Invero, ai sensi del considerando n. 14 del suddetto Regolamento, "come previsto dalla Convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo".
Sul punto, la Corte di Giustizia, con la pronuncia Wallentin-Herman nella causa C-
549/072, ha stabilito che, per ritenere integrata una "circostanza eccezionale", per cui il vettore aereo operativo non è tenuto all'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, è necessaria la sussistenza di due condizioni, tra di esse cumulative, ovvero il verificarsi di una circostanza che, per sua natura o origine, non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo, e un'altra che sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo;
inoltre, con sentenza C-12/11 la stessa Per_1
Corte di Giustizia ha precisato che sono circostanze eccezionali tutte quelle che
"sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura o gravità".
L'art. 5, comma 3, Reg. 261/2004 pone a carico della compagnia aerea la dimostrazione "che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".
Recente pronuncia della Corte di giustizia (causa C-159/18) ha ulteriormente chiarito la portata dell'art.
5.3 del Reg. 261/2004, nella parte in cui dispone che la compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo per la cancellazione del volo (estesa dalla Corte anche all'ipotesi di ritardo rilevante;
cfr. causa C-402/09) non è dovuta in presenza di "circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure
5 del caso".
In detta pronuncia, la Corte ribadisce come, per poter escludere l'obbligo di compensazione, il vettore aereo debba altresì dimostrare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe palesemente potuto comunque evitare – se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione – che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione o un ritardo del volo, in linea con quanto già affermato nella precedente causa C-501/17.
Ciò detto, venendo al caso di specie, si ritiene che – contrariamente a quanto concluso dal primo Giudice – la compagnia convenuta non ha fornito prova della sussistenza di circostanze eccezionali, id est una restrizione degli spostamenti aerei imposta dall'emergenza sanitaria da Coronavirus, risultando di contro che “A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del
2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione Europea;
(…)” (così l'art. 6 del D.P.C.M. del 17.5.2020).
Pertanto, a fronte di quanto sopra, non v'è dubbio che, alla data del 10.8.2020, i voli sulla tratta IL potevano essere operati, dal momento che non risulta alcun divieto normativamente imposto, né circostanze eccezionali di impedimento.
A riprova di ciò, la compagnia aerea odierna appellata, manifestata, in un primo tempo, la disponibilità a offrire un volo alternativo, in data successiva, o un voucher d'importo pari al prezzo del biglietto – v. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte attrice, procedeva, poi, all'integrale rimborso della somma di € 222,96, relativa appunto alla tratta Milano GH (andata e ritorno) ex art. 8, comma 1, lett. a) Reg. 261/2004, esclusa pertanto dall'oggetto del presente giudizio.
Venendo all'esame del motivo d'appello inerente alla soccombenza virtuale, non può non rilevarsi che il volo Catania Fontanarossa-Milano EN è stato
6 regolarmente operato.
Ne consegue che la scelta di non fruire del trasporto aereo è stata liberamente assunta dagli odierni appellanti, che non risultavano affatto vincolati in tal senso, di talché la mancata fruizione del volo Catania-Milano non si pone come conseguenza diretta e necessaria della cancellazione del volo IL.
Essi, infatti, venivano informati dalla compagnia della cancellazione dei voli (di andata e ritorno) sulla tratta Milano GH del 10.8 e del
17.8.2020, rispettivamente, in data 21.7 e 22.7.2020, ossia con un anticipo sufficientemente congruo per consentire loro la ricerca di un volo o di altro modo alternativo, eventualmente anche con altra compagnia, o con altro mezzo (del quale avrebbero potuto, poi, chiaramente, domandare il rimborso), con conseguente esclusione del diritto alla compensazione pecuniaria.
Se, infatti, da una parte il vettore ha offerto, al momento della comunicazione della cancellazione dei voli (21 e 22 luglio 2020), la possibilità di cambiare il volo, o richiedere un voucher (v. doc.
9-12 fascicolo di primo grado di parte attrice), dall'altra non risulta che gli attori abbiano allegato – né tanto meno provato – di aver cercato una soluzione alternativa che, certamente, impendendo la compromissione dell'intera vacanza, avrebbe consentito il contenimento del danno conseguente alla cancellazione – pur ingiustificata – del volo Milano EN-
Copenaghen, limitandosi invece essi a mostrare l'indisponibilità solo con la medesima compagnia, e nella medesima giornata (doc.
9-10 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Di contro, solo dimostrando di versare nell'impossibilità assoluta di raggiungere
Copenaghen in maniera alternativa (con altra compagnia o con altro mezzo), gli odierni attori avrebbero avuto il diritto di chiedere il rimborso anche dei biglietti relativi alla tratta Catania Fontanarossa-Milano EN, regolarmente operata, ma – solo a tali condizioni – sicuramente non fruibile.
In assenza di provvedimenti che impediscono di viaggiare, non è previsto alcun
7 rimborso per chi, come gli odierni appellanti, rinunci volontariamente a un volo, poiché per legge il passeggero che rinuncia in modo volontario a un volo, che viene effettuato normalmente, non è coperto nemmeno dalla normativa europea, atteso che il Regolamento 261/2004 prevede il rimborso esclusivamente se è la compagnia aerea a cancellare il volo.
Stante quanto sopra, il rimborso da parte della compagnia dei biglietti relativi alla tratta Catania Fontanarossa-Milano EN A/R (per € 116,46) – avvenuto in un'ottica meramente conciliativa, tesa ad ottenere una definizione bonaria della controversia, evitando la lite giudiziaria – non impone la condanna alle spese della compagnia convenuta, che, anzi, proprio secondo la logica della soccombenza virtuale, sarebbe risultata sul punto vittoriosa, per le ragioni sopra esposte.
Le medesime argomentazioni conducono, poi, al rigetto anche della domanda di risarcimento del danno, pari all'ammontare delle spese di soggiorno presso la struttura Moxy Copenaghen.
Ed infatti, logicamente prioritario rispetto alle considerazioni relative alla prova dell'effettivo esborso della somma di € 640,22, è l'esame dell'effettiva sussistenza del diritto al chiesto risarcimento.
Se, infatti, non esistevano limitazioni di sorta agli spostamenti aerei tra gli Stati membri, deve ritenersi che la mancata fruizione del soggiorno al Moxy Copenaghen non è dipesa dalla cancellazione del volo (A/R) Milano GH, che ben poteva essere sostituito dagli attori, non risultando documentata, né allegata, un'impossibilità in tal senso, bensì unicamente dalla condotta degli appellanti medesimi, che liberamente hanno scelto (per quanto consta dagli atti di causa) di non optare per una soluzione alternativa di viaggio, preferendo rinunciare del tutto alla vacanza.
Il mero fatto della cancellazione dei voli Milano EN - Copenaghen del 10.8 e del 17.8.2020 non dimostra, pertanto, che l'inadempimento del vettore abbia determinato la conseguenza della compromissione dell'intera vacanza, in quanto le
8 norme di diritto interno richiedono, anche per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, l'assolvimento di un intenso onere di allegazione e di prova.
Alla luce delle considerazioni suespresse, la domanda di parte appellante, sebbene sulla base di una rinnovata motivazione, va rigettata, e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese, da porsi a carico degli appellanti, in solido tra loro, pure in riferimento al presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, e tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1046/2023
R.G.,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza n. 239/2022, emessa il 28.7.2022 dal Giudice di Pace di Ragusa, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2837/2021 R.G.;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 01.08.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
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