Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01158/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2024, proposto da
Piacenti S.p.A., Prama Technology S.r.l., Knitronix S.r.l., Next Technology Tecnotessile - Società Nazionale di Ricerca a r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Guido Giovannelli, Gabriele Agati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, Sviluppo Toscana S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Eurosportos s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di esclusione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. del 28.8.2024;
- della comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A., prot. n. 2024.0018230 del 8.10.2024, di rigetto dell’istanza di riesame/annullamento;
- del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 18920 del 12.8.2024, pubblicato sul BURT n. 35 del 28.8.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e delle domande non ammesse, e dei relativi allegati;
- del Bando n. 2 PR FESR TOSCANA 2021 – 2027, AZIONE 1.1.4;
- del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 27717 del 29.12.2023 che ha approvato il Bando n. 2 PR FESR TOSCANA 2021 – 2027, AZIONE 1.1.4;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a quelli sopra elencati e, per quanto occorrer possa:
- degli allegati al Bando n. 2 PR FESR TOSCANA 2021 – 2027, AZIONE 1.1.4;
- della documentazione inerente gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande, trasmessa alla Regione Toscana da Sviluppo Toscana S.p.A. con pec prot. Sviluppo Toscana S.p.A. AOOGRT/AD Prot. 0449874, in data 12.8.2024;
- della D.G.R. n. 1352 del 20.11.2023 e relativo allegato;
- della D.G.R. n. 1609 del 28.12.2023, e relativo allegato, per l’integrazione della D.G.G. n. 1352/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Sviluppo Toscana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Vitucci e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il raggruppamento ricorrente si duole della sua esclusione dalla partecipazione al bando regionale di cui al decreto n. 27717 del 29.12.2023 per l’erogazione di contributo regionale per lo sviluppo e la ricerca industriale.
2) L’art. 6.2.3 del bando prevedeva che il possesso del rating di legalità fosse un requisito premiale ma non di ammissione.
3) Parte ricorrente espone che:
- a) il modulo di presentazione on line della domanda funzionava, a suo dire, in modo difforme dal bando, perché, nel caso in cui fosse stato dichiarato il possesso del rating di legalità, all’operatore economico veniva automaticamente impedito di rilasciare le dichiarazioni di cui agli artt. 4.2.6 (“ responsabilità amministrativa ”), 4.2.7 (“ precedenti penali ”) e 4.2.8 (“ contrasto lavoro irregolare ”) del Bando, poiché dette dichiarazioni venivano automaticamente elise dal sistema;
- b) quindi, a suo dire, il modello di domanda on line avrebbe indebitamente assimilato i requisiti di mera premialità a quelli di ammissibilità;
- c) la capogruppo mandataria dichiarava il possesso del rating di legalità e, quindi, il sistema informatico non le consentiva di compilare i campi relativi ai suddetti requisiti di ammissione;
- d) per un riferito errore materiale (v. pag. 7 ricorso), il certificato è risultato scaduto in data, segnatamente il 3.12.2023 (v. doc. 23 ricorrente), anteriore alla domanda di partecipazione, che è del 12.4.24;
- e) in esito al procedimento di rinnovo del rating , la capogruppo ha peraltro visto migliorare la propria valutazione, come risulta dal certificato dell’11 giugno 2024 (doc. 24 ricorrente).
4) Il provvedimento di esclusione risulta così motivato (v. doc. 1 ricorrente):
“Il motivo di inammissibilità del progetto in oggetto risiede nel fatto che l'impresa capofila …, alla data di presentazione della domanda, avvenuta in data 12/04/2024 alle ore 18:45:52, non risultava in possesso del rating di legalità dichiarato. Tale erronea dichiarazione ha comportato il mancato rilascio delle dichiarazioni obbligatorie sul possesso dei requisiti di cui ai punti 4.2.6 "responsabilità amministrativa", 4.2.7 "precedenti penali" e 4.2.8 "rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare" del paragrafo 4.2 del Bando.
Come espressamente previsto dal paragrafo 6.2.1 del Bando, l’istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare tra gli altri, al punto c), la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice tra i quali "eventuale rating di legalità" ed, al punto h), la presenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 tra le quali quelle relative ai requisiti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8.
Il successivo paragrafo 6.2.2 "cause di inammissibilità della domanda" stabilisce chiaramente tra le cause di non ammissione, al punto a), la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal paragrafo 6.1, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ”.
5) La capogruppo presentava istanza di autotutela, evidenziando, in particolare, che il rating di legalità era solo requisito premiale e che era il modello della domanda di partecipazione ad indurre in errore il concorrente. La Regione respingeva l’istanza, motivando come segue:
“ Laddove dichiarato dal partecipante - considerate le dichiarazioni da rendere in sede di richiesta di attribuzione del rating e dei controlli che l’[AGCM] effettua sulle stesse - il rating di legalità assorbe le dichiarazioni obbligatorie sul possesso di alcuni dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando ed, in particolare, dei requisiti di cui al paragrafo 4.2 del Bando, ai punti 4.2.6 "responsabilità amministrativa", 4.2.7 "precedenti penali" e 4.2.8 "rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare".
Ciò in conformità alla normativa di settore ed in attuazione dei principi di non aggravio, semplificazione e celerità del procedimento amministrativo che si esplicitano anche nel non richiedere e far rendere al partecipante dichiarazioni rese e verificate da altra Autorità come, nel caso di specie, l’ [AGCM].
Quindi, il rating di legalità, laddove dichiarato, esime da un lato il dichiarante dal rilasciare le dichiarazioni sopra richiamate in merito ai citati requisiti di ammissibilità e, dall’altro, impone all’Amministrazione di verificare, in fase di ammissibilità delle domande presentate, la veridicità della dichiarazione resa e, quindi, la verifica dell’attribuzione alla società dichiarante del rating di legalità.
Ai sensi del par. 6.2.1, l’attribuzione del rating di legalità viene innanzitutto controllato in fase di ammissibilità al fine di verificare l’ammissibilità della domanda di partecipazione alla luce dei requisiti impliciti che sottendono all’attribuzione del rating e viene preso in considerazione, in fase di valutazione delle domande dichiarate ammissibili, al fine dell’attribuzione del relativo punteggio di premialità.
Considerato quanto sopra, pertanto, non può essere accolta la tesi presentata dalla società [istante] nella richiesta di riesame laddove afferma che ‘...da dettato del bando, l’eventuale contestazione della presenza del rating di legalità avrebbe dovuto comportare la non computazione aggiuntiva del punteggio di premialità, mentre nel caso di specie è stato causa di non ammissibilità al bando stesso’ .
La verifica dell’attribuzione del rating di legalità avviene mediante consultazione del file “Elenco delle imprese con rating di legalità” disponibile in una sezione del sito web dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che, nel caso de quo, ha dato esito negativo.
Infatti, [l’istante] ha dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere il rating di legalità.
Nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione ha riscontrato, invece, che la società [istante] non risultava nell’elenco delle imprese in possesso del rating di legalità, né che fosse in itinere la domanda di “rinnovo” del rating di legalità.
Pertanto, alla data di presentazione della domanda di partecipazione , [l’istante] non era in possesso del rating di legalità ed ha, quindi, rilasciato una dichiarazione non veritiera.
Tale circostanza è incontrovertibile ed ammessa dalla stessa società [istante] anche nella richiesta di riesame in autotutela.
Ai sensi del Bando, si ricorda che il soggetto che rilascia una dichiarazione deve essere consapevole della dichiarazione resa e degli effetti che conseguono al rilascio della stessa.
Invero, l’accertamento della erronea dichiarazione … in merito alla attribuzione del rating di legalità determina il venir meno degli effetti che conseguono dal possesso del rating di legalità e, tra questi, il dover dichiarare la sussistenza di determinati requisiti che il Bando richiedeva a pena di inammissibilità della domanda e che sarebbero stati “accertati implicitamente” da questa Amministrazione con la verifica del possesso del rating di legalità.
La comminatoria della non ammissione consegue, quindi, alla inidoneità della dichiarazione non veritiera a raggiungere l’effetto a cui era preordinata e, pertanto, alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4.2 del Bando, ai punti 4.2.6 "responsabilità amministrativa", 4.2.7 "precedenti penali" e 4.2.8 "rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare", dichiarazioni obbligatorie a pena di inammissibilità della domanda.
Quindi, la non ammissione della domanda di partecipazione … è determinata dalla assenza delle dichiarazioni rese in merito ai citati requisiti in conseguenza della erronea dichiarazione effettuata dalla capofila in ordine al possesso del rating di legalità ”.
6) Anche del suddetto rigetto si duole parte ricorrente col gravame in esame.
6.1) Col primo motivo di ricorso si deduce che l’Amministrazione, nella comunicazione di rigetto dell’autotutela, avrebbe confusamente ripercorso le argomentazioni dell’esclusione, senza prendere posizione sulle questioni di merito poste da parte ricorrente.
6.2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che la P.A. avrebbe reso il rating di legalità requisito di ammissione, mentre, ai sensi del bando, era solo requisito di premialità.
6.3) Col terzo motivo di ricorso si deduce che il progetto presentato dal Raggruppamento ricorrente avrebbe dovuto superare la prima fase istruttoria, non potendo l’Amministrazione, per espressa previsione del Bando, svolgere considerazioni sulla sussistenza o meno del rating di legalità nella fase di valutazione dell’ammissibilità delle domande.
6.4) Col quarto motivo di ricorso si deduce che, poiché la capogruppo è stata indotta in errore dal modello di domanda predisposto dall’Amministrazione (in quanto esso ha materialmente impedito di rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di cui agli artt. 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 del bando, elise dal modello una volta dichiarato il possesso del rating ), la P.A. avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, considerato che le omissioni rilevate sarebbero il frutto di una eterointegrazione del bando, ad opera del modello di domanda, che non costituisce un atto di gara e che ha finito per trarre in errore la capogruppo.
6.5) Col quinto motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, che l’intera legge di gara sarebbe illegittima, perché il rating di legalità non è in grado di assorbire tutti i requisiti di ammissione, per come essi sono stati declinati dal bando. Infatti, dalla disamina del Regolamento sul rating del 2020 (Delibera AGCM n. 27165 del 15 maggio 2018, richiamata nel bando, e da ultimo modificata con Delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020, v. docc. 26 e 27 ricorrente) emergerebbe che, per l’accesso al rating, non occorre dichiarare l’assenza di:
- a) precedenti per frode, compresa la frode nel commercio, ed i reati commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale (es., insolvenza fraudolenta, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, etc.), terrorismo, riciclaggio e sfruttamento del lavoro minorile;
- b) l’assenza di tali precedenti, invece, viene richiesta, a pena di inammissibilità della domanda, dall’art. 4.2.7.a, del Bando;
- c) precedenti per reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera (ex art. 603, c.p.), in materia di sfruttamento del lavoro minorile ( ex art. 602 bis , c.p.) e altre forme di tratta di essere umani ( ex art. 601, c.p.);
- d) l’assenza di tali precedenti, invece, viene richiesta, a pena di inammissibilità della domanda, dall’art. 4.2.7.d, secondo e quarto punto, del Bando;
- e) precedenti per molestie sessuali ( ex art. 609 ter , c.p.), violenza privata ( ex art. 610, c.p.), molestia o disturbo alle persone ( ex art. 660, c.p.);
- f) l’assenza di tali precedenti, invece, viene richiesta, a pena di inammissibilità della domanda, dall’art. 4.2.7.e, del Bando;
- g) sarebbe così dimostrato per tabulas che i soggetti in possesso del rating non hanno effettivamente rilasciato tutte le dichiarazioni di cui agli artt. 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 del Bando, perché i presupposti per il rilascio del rating non sono esattamente gli stessi per l’ammissione al bando de quo ;
- h) quindi, anche qualora la capogruppo avesse presentato un rating in corso di validità sarebbe stata passibile di esclusione.
7) In vista della trattazione dell’incidente cautelare, la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., costituitesi in giudizio, hanno dedotto, in particolare, che (v. memoria difensiva del 15 novembre 2024):
- a) se il rating viene dichiarato dal partecipante – considerate le dichiarazioni da rendere in sede di richiesta di attribuzione del rating e dei controlli che l’AGCM effettua sulle stesse –, ciò assorbe le dichiarazioni obbligatorie sul possesso di alcuni dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando e, in particolare, dei requisiti di cui al paragrafo 4.2 del Bando, ai punti 4.2.6 " responsabilità amministrativa ", 4.2.7 " precedenti penali " e 4.2.8 " rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare ";
- b) ciò in conformità alla normativa di settore e in attuazione dei principi di non aggravio, semplificazione e celerità del procedimento amministrativo che si esplicitano anche nel non richiedere e far rendere al partecipante dichiarazioni rese e verificate da altra Autorità come, nel caso di specie, l’AGCM;
- c) infatti, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, recante il regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti (doc. 8 deposito regionale), “ l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Autorità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento , fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni” (v. pag. 6 cit. memoria) ;
- d) quindi la capogruppo, avendo dichiarato il possesso di un rating il cui certificato era invece scaduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione, imputa a sé la propria negligenza dichiarativa;
- e) non sussisteva in ogni caso il periculum in mora , in quanto “ allo stato sono disponibili risorse per finanziare anche la ricorrente ed il relativo partenariato. Qualora la società coltivi regolarmente il presente ricorso, in modo da giungere ad una decisione in tempi fisiologici, non vi è rischio che le risorse siano insufficienti” (pag. 13 cit. memoria).
8) Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e veniva fissata, per la trattazione della controversia nel merito, l’udienza pubblica del 4 giugno 2025 (v. verbale).
9) Quindi, all’udienza pubblica del 4 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
2) I primi quattro motivi di ricorso si incentrano sul fatto che, in sede di funzionamento del modulo di presentazione on line della domanda di partecipazione, il possesso del rating sia stato in sostanza trasformato da requisito premiale in requisito di ammissione, in contrasto con quanto previsto dal bando.
3) In realtà, come emerge dal provvedimento impugnato e dalla risposta negativa all’istanza di autotutela (e come poi confermato dalle PP.AA. in sede difensiva processuale), la dichiarazione di possesso del rating è stata considerata come una modalità semplificata, tanto per il concorrente che per la P.A., di dichiarazione dei requisiti di ammissione, alla luce del fatto che questi ultimi risulterebbero assorbiti da quelli necessari per avere il rating . Si spiega così che, a livello puramente operativo, il modulo di domanda on line funzionasse nel senso che, se l’operatore economico avesse dichiarato il possesso del rating , si sarebbe “saltata” la fase dichiarativa dei requisiti di ammissione (in quanto, per l’appunto, assorbiti da quelli per ottenere il rating ). Tanto è confermato dall’allegato 1M al Bando (v. doc. 17 ricorrente), recante il modulo di domanda, laddove si specifica, in riferimento all’eventuale possesso del rating , che nel caso in cui fosse stata barrata la casella “Sì”, “ in domanda non devono apparire le dichiarazioni relative ai requisiti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 ” (v. § 23, pag. 9, cit. doc. 17).
4) Ne deriva che un operatore che avesse dichiarato di possedere un rating il cui certificato era invece scaduto, avrebbe dovuto imputare a sé la conseguenza dell’omessa dichiarazione, non avendo previamente controllato – come sarebbe stato suo onere – la validità del suddetto certificato. E tanto è successo nel caso di specie, tanto che parte ricorrente – al di là di una telegrafica asserzione intorno alla ricorrenza di un non meglio precisato errore materiale (v. pag. 7 ricorso) – glissa completamente sul fatto che il certificato di rating era abbondantemente scaduto (il 3.12.23) al momento della presentazione della domanda (il 12.4.2024). Conseguentemente, non potendosi ritenere incolpevole l’errore della capogruppo, non può esigersi dall’Amministrazione l’attivazione del soccorso istruttorio (v. quarta censura), anche alla luce del chiaro tenore dell’art. 12 del bando (peraltro non oggetto di specifica contestazione di parte ricorrente), secondo cui “ Con riferimento all’istruttoria di ammissibilità, il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1 ” (§ 6.1 che è dedicato al contenuto della domanda di partecipazione, con rinvio ai §§ che contemplano i requisiti di ammissione).
5) I primi quattro motivi di ricorso sono quindi infondati.
6) Venendo al quinto motivo di ricorso, con esso si deduce, in via subordinata, l’illegittimità dell’intera legge di gara, perché i requisiti di ammissione richiesti dal bando sono in parte diversi da quelli da dichiarare per ottenere il rating , sicchè anche il possesso del rating non avrebbe comunque potuto ritenersi assorbente degli oneri dichiarativi di tutti i requisiti di partecipazione.
7) Ebbene, dall’infondatezza dei primi quattro motivi di ricorso deriva la carenza d’interesse allo scrutinio di questa censura, in quanto l’eventuale suo accoglimento sarebbe privo di utilità per parte ricorrente. Infatti, anche ritenendo che il possesso del rating non fosse in grado di assorbire tutti gli oneri dichiarativi dei requisiti di ammissione previsti dal bando, la domanda di partecipazione di parte ricorrente risulterebbe in ogni caso carente della dichiarazione di quei requisiti che sono invece sovrapponibili con quelli richiesti ai fini del rating . Quindi, rimarrebbe comunque in piedi l’esclusione dalla procedura per cui è causa.
8) Il ricorso va quindi respinto.
9) Le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio, considerata la particolarità del caso di specie.
10) Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti del soggetto evocato in giudizio come controinteressato, in quanto non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio.
Nulla spese nei confronti del soggetto evocato in giudizio come controinteressato, ma non costituitosi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO