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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2427/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” e vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti MASSIMILIANO MORELLO e GIUSEPPE AIELLO, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE - E P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CLAUDIO FRANCESCO CLAUSI, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO - NONCHÈ P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti GIOVANNI CLAUSI e FRANCESCO CLAUSI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTO - NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con sede in Via Torre Lunga, AN Rossano (CS);
- CONVENUTO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
allegando che: Controparte_1
- in data 17.09.2013, alle ore 13:00 circa, l'attrice si trovava all'interno dell' Controparte_3
sito in AN BR, c.da Torre Lunga, nella qualità di
[...] CP_3 docente, con compiti attinenti ad ufficio di segreteria;
- mentre stava espletando la propria attività lavorativa era scivolata nel corridoio dell'istituto, provocandosi frattura ossa nasali, per cui si era reso necessario l'immediato ricorso al nosocomio di AN BR (CS);
- al momento dell'evento erano presenti più colleghi;
- dalla citata frattura delle ossa nasali erano residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella certificazione del 18.01.2014, in cui era stato evidenziato, in CP_5 particolare, che l'attrice presentava esiti di frattura delle OPN, con alterazioni del profilo R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 2 di 9
nasale e riduzione della ventilazione nasale, con inabilità temporanea totale di giorni 15, inabilità temporanea parziale di giorni 45, postumi invalidanti permanenti, quale danno biologico, nella misura del 6%;
- l'attrice aveva sostenuto spese mediche per € 860,00, di cui € 850,00, giusta fattura n. 732 del 14.10.2013, € 5,00 come da scontrino fiscale del 17.09.2013, ed € 5,00, come da attestato di pagamento del 20.09.2013;
- al momento del sinistro l'attrice era coperta da assicurazione
[...]
, stipulata dall'Istituto tecnico Commerciale “ Controparte_6 CP_3 ;
[...]
- in seguito a missiva del 18.10.2013 al sinistro era stato attribuito il n. 2012/56193;
- con raccomandata a/r del 12.10.2013 l'attrice aveva formulato richiesta risarcitoria e contestuale diffida e messa in mora ad rimasta priva di riscontro;
Controparte_4
- con atto di citazione del 25.01.2016, l'attrice aveva convenuto in giudizio
[...]
; Controparte_6
- successivamente, il 9.02.2016, Controparte_6
aveva comunicato che per il sinistro era garante
[...] [...]
) e coassicuratrice, e, Controparte_2 CP_7 Controparte_1 pertanto, non aveva provveduto all'iscrizione a ruolo della causa;
- in data 12.02.2016, l'attrice aveva diffidato e messo in mora
[...]
; Controparte_2 CP_7
- da ultimo, in data 24.05.2016, l'attrice aveva inviato rituale proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/2014;
- l'elaborato redatto dal medico legale dell' , oltre a confermare il nesso di causalità tra CP_5
l'evento e le lesioni subite, aveva valutato i danni fisici patiti da , Parte_1 in: invalidità permanente 6%, con cessazione dell'infermità alla data dell'11.11.2013; inoltre, come da certificazione medica del pronto soccorso, sussisteva: invalidità temporanea totale di 15 giorni nonché invalidità temporanea parziale al 50% di 45 giorni, come da certificazione medica;
CP_5
- quanto alle conseguenze del sinistro, dai traumi erano derivati danni biologici e morali, nonché un danno non patrimoniale morale soggettivo, che, nel caso di specie, doveva essere quantificato nella percentuale di ½ da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea, non essendo tali pregiudizi sovrapponibili a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica;
- l'attrice ha, inoltre, patito un danno non patrimoniale, consistente nel danno esistenziale, inteso come turbamento dello stato d'animo della vittima;
- ne consegue che, tenuto conto che all'epoca del sinistro del 17.09.2013 l'attrice aveva 59 anni, il credito a titolo di risarcimento del danno consta di: I.P. 6%, anni 59 per € 8.507,00; ITT € 46,43x15 giorni per un totale di € 696,45, ITP al 50% per 45 giorni per totali € 1.044,90, oltre spese mediche di € 860,00, oltre danno morale per € 4.253,50, il tutto per un totale complessivo di € 15.361,85, oltre lucro cessante;
- il sinistro si era verificato all'interno dell'istituto scolastico nelle ore adibite ad attività e nell'esercizio specifico delle funzioni lavorative. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che in data 17. Settembre. 2013, alle ore 13:00 circa, l'odierno attore, si trovava, all'interno dell' “ sito in Controparte_3 AN BR (CS), C/da Torre Lunga, quale, docente con compiti attinenti ad ufficio di segrteria, sta di fatto, che, nel mentre espletava la propria attività lavorativa, scivolava nel corridoio, del su – citato , provocandosi frattura ossa nasali, per le quali necessitava CP_3 immediato ricorso al nosocomio di AN BR (CS) (all. 1);
2. Accertare e dichiarare che, a seguito, infortunio, di cui sopra, la IG.ra , subiva postumi permanenti pari al Parte_1 6%;
3. Accertare e dichiarare, che, a seguito, sinistro, di cui sopra, la IG.ra , Parte_1 R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 3 di 9
subiva I.T.T. pari a gg. 15 e I.T.P. pari a gg. 45; 4. Accertare e dichiarare, che, al momento del sinistro, oggetto, del presente giudizio, la IG.ra , sopra – generalizzata, era Parte_1 coperta, da assicurazione, ramo infortunio, n. 2012/02205, stipulata con la Controparte_6 p.l.r.p.t., nella sua qualità;
5. Accertare e dichiarare che, a seguito dell'atto di citazione, datato 25.01.2016, ritualmente notificato, comunicava mediante Pec, datata Controparte_4 09.02.2016, che al dì dell'occorso garantiva l'Istituto scolastico era Controparte_8 ( ) – delegataria quota 2%, p.l.r.p.t., con sede in Via Bernardino Alimena, 111,
[...] CP_7 00173, Roma e coassicuratrice, p.l.r.p.t., quota 98%, con sede in Corso Controparte_1 Como, 17, 20154 Milano;
6. Accertare e dichiarare che a seguito, sinistro, Controparte_4 oggetto del presente giudizio, comunicava, in data 18.10.2013, il numero del sinistro, senza precisare le Compagnie Assicuratrici di copertura e di cui al punto 5; 7. Accertare e dichiarare, che per il sinistro, di cui in premessa, la , sopra – generalizzata, ha Parte_2 diritto, al risarcimento del danno subito e, per l'effetto, condannare, in solido, Controparte_6
- servizi assicurativi per la scuola – p.l.r.p.t., nella sua qualità
[...] [...] ( ) – delegataria quota 2%, p.l.r.p.t., con sede in Via Bernardino Controparte_8 CP_7 Alimena, 111, 00173, Roma e coassicuratrice, p.l.r.p.t., quota 98%, con Controparte_1 sede in Corso Como, 17, 20154 Milano, al risarcimento di tutti i danni conseguenti, alle lesioni subite dall'odierno attore, per complessivi € 15.361,85 (s.e.o.) e, precisamente, Invalidità Permanente 6% = Euro 8.507,00 + Invalidità Temporanea Assoluta = 696,45 + Invalidità Temporanea Parziale.= Euro 1.044,90 + Danno morale = Euro 4.253,50 (1/2 danno permanente), Euro 860,00, spese mediche, così, complessivamente, la somma di Euro 15.361,85 (quindicimila trecentosessantuno/85) (s.e.o.), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, come per legge;
ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia. Alle suddette somme deve, infine, essere aggiunto un importo da determinarsi equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. 17.02.1995 n. 1712), a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario;
8. Condannare, in solido, – servizi assicurativi per la scuola -, p.l.r.p.t., nella Controparte_4 sua qualità, (Axa ) – delegataria quota 2%, p.l.r.p.t., Controparte_8 CP_7 con sede in Via Bernardino Alimena, 111, 00173, Roma e Controparte_1 coassicuratrice, p.l.r.p.t., quota 98%, con sede in Corso Como, 17, 20154 Milano, al pagamento, delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.10.2017, si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- in via preliminare, sussisteva il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice, per mancanza dei presupposti utili all'attivazione della procedura di indennizzo diretto ex art. 144 cod. ass. private;
- l'attrice avrebbe dovuto citare in giudizio l'istituto tecnico commerciale e non direttamente l' Controparte_1
- in ogni caso il diritto vantato era prescritto ex art. 2952 c.c., in quanto l'attrice, pur avendo subito l'infortunio il giorno 17.09.2013, soltanto in data 12.02.2016, a prescrizione già intervenuta, aveva formulato rituale richiesta di risarcimento danni alla
[...] e alla a nulla rilevando, Controparte_1 Controparte_2 ai fini dell'interruzione della prescrizione, che, in data 12.10.2013, l'attrice aveva domandato l'indennizzo per l'infortunio occorso ad
[...]
, pure citata in giudizio, in quanto soggetto Controparte_6 terzo rispetto alle comparenti;
- nel merito, mancava, in ogni caso, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e colpevole e l'evento lesivo, quale presupposto indefettibile per il sorgere di qualsivoglia obbligazione risarcitoria;
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- ricostruendo la dinamica del sinistro per come narrata, emergeva la colpevolezza dell'attrice rispetto all'infortunio subito, per non avere la stessa osservato le regole di ordinaria prudenza cui era tenuta nel transitare nei corridoi scolastici, tenuti, peraltro, in perfetto stato d'uso:
- andava, dunque, esclusa la responsabilità dell'Istituto CN , contraente CP_3 assicurato presso la convenuta, per i danni lamentati;
- che, ai fini dell'addebito dell'infortunio al datore di lavoro, infatti, è inevitabile che questi sia da ricondurre, anche in caso di imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento imprudente ed eziologicamente ricollegato alla verificazione dell'incidente;
- che il giorno del sinistro erano state osservate tutte le regole cautelari da parte dell'Istituto
, circostanza questa implicitamente riconosciuta dall'attrice, la quale, CP_3 nell'esporre la dinamica del sinistro, aveva fatto riferimento ad una mera caduta rovinosa per i corridoi della scuola “nel mentre espletava la propria attività lavorativa”;
- in punto di quantum debeatur, la domanda dell'attrice era esorbitante e, peraltro, la voce di danno morale domandata era espressamente esclusa dall'art. 15 lettera Q della polizza, oltre che sfornita di prova;
- inoltre, quanto alla domanda di risarcimento del danno biologico presuntivamente sofferto in conseguenza dell'infortunio, gli artt. 32, commi 3 ter e 3 quater L. n. 27/2012, in riforma dell'art. 139 d. lgs. 209/2005, mirano ad escludere, per le lesioni alla persona di lieve entità, il risarcimento del danno biologico permanente, nell'eventualità in cui gli effetti lesivi lamentati siano soggettivi ovvero riferiti dal paziente ma non anche obiettivamente e scientificamente riscontrabili dal medico legale in seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo. La novella normativa, anche se prevista in tema di sinistri stradali, è applicabile ad ogni ipotesi di lesione del bene salute, come nel caso di specie;
- in ogni caso, ove la comparente sia chiamata a corrispondere l'indennizzo, questi può essere liquidato solo alle condizioni e con le limitazioni contenute nella polizza sottoscritta e con le particolari limitazioni previste dall'art. 11, sezione II delle condizioni di contratto, allegate:
- dovranno, inoltre, trovare applicazione la franchigia contrattuale e lo scoperto previsti nelle condizioni di polizza;
- da ultimo, l'eventuale somma di denaro oggetto di condanna al pagamento dovrà essere decurtata da quella eventualmente pagata dall' all'istante. CP_5 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Riconoscere il difetto di legittimazione passiva della convenuta società assicurativa ed in ogni caso accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni diritto azionato da parte avversa.- NEL MERITO Rigettare la infondata domanda attrice;
il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”. 1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 25.10.2017 si è costituita in giudizio educendo che: Controparte_2
- n via preliminare, il diritto vantato dall'attrice era prescritto ex art. 2952 c.c., in quanto l'attrice, pur avendo subito l'infortunio il giorno 17.09.2013, soltanto in data 12.02.2016, a prescrizione già intervenuta, aveva formulato rituale richiesta di risarcimento danni alla e alla a nulla Controparte_1 Controparte_2 rilevando, ai fini dell'interruzione della prescrizione, che, in data 12.10.2013, l'attrice aveva domandato l'indennizzo per l'infortunio occorso ad
[...]
, pure citata in giudizio, in quanto soggetto Controparte_6 terzo rispetto alle comparenti;
- nel merito, mancava, in ogni caso, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e colpevole e l'evento lesivo, quale presupposto indefettibile per il sorgere di qualsivoglia obbligazione risarcitoria;
R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 5 di 9
- ricostruendo la dinamica del sinistro per come narrata, emergeva la colpevolezza dell'attrice rispetto all'infortunio subito, per non avere la stessa osservato le regole di ordinaria prudenza cui era tenuta nel transitare nei corridoi scolastici, tenuti, peraltro, in perfetto stato d'uso;
- andava, dunque, esclusa la responsabilità dell'Istituto CN , contraente CP_3 assicurato presso la convenuta, per i danni lamentati;
- ai fini dell'addebito dell'infortunio al datore di lavoro, infatti, è inevitabile che questi sia da ricondurre, anche in caso di imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento imprudente ed eziologicamente ricollegato alla verificazione dell'incidente;
- il giorno del sinistro erano state osservate tutte le regole cautelari da parte dell'Istituto
, circostanza questa implicitamente riconosciuta dall'attrice, la quale, CP_3 nell'esporre la dinamica del sinistro, aveva fatto riferimento ad una mera caduta rovinosa per i corridoi della scuola;
- in punto di quantum debeatur, la domanda dell'attrice era esorbitante e, peraltro, la voce di danno morale domandata era espressamente esclusa dall'art. 15 lettera Q della polizza, oltre che sfornita di prova;
- inoltre, quanto alla domanda di danno biologico presuntivamente sofferto in conseguenza dell'infortunio, gli artt.. 32, commi 3 ter e 3 quater L. n. 27/2012, in riforma dell'art. 139 d. lgs. 209/2005, escludono che, per le lesioni alla persona di lieve entità, il risarcimento del danno biologico permanente, nell'eventualità in cui gli effetti lesivi lamentati siano soggettivi, ovvero riferiti dal paziente ma non anche obiettivamente e scientificamente riscontrabili dal medico legale in seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo. La novella normativa, anche se prevista in tema di sinistri stradali, è applicabile ad ogni ipotesi di lesione del bene salute, come nel caso di specie;
- in ogni caso, ove la comparente sia chiamata a corrispondere l'indennizzo, questi può essere liquidato solo alle condizioni e con le limitazioni contenute nella polizza sottoscritta e con le particolari limitazioni previste dall'art. 11, sezione II delle condizioni di contratto che si allegano. Dovranno, inoltre, trovare applicazione la franchigia contrattuale e lo scoperto previsti nelle condizioni di polizza;
- da ultimo, l'eventuale somma di denaro oggetto di condanna al pagamento dovrà essere decurtata da quella eventualmente pagata dall' all'istante. CP_5 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale Controparte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni diritto azionato da parte avversa.- NEL MERITO Rigettare la infondata domanda attrice;
il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”. 1.4. Rilevato alla prima udienza del 4.05.2018 il mancato deposito della cartolina di ricevimento attestante l'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di
[...] ne è stato ordinato all'attore il deposito, autorizzandolo, in difetto, alla CP_4 rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei termini di legge. Stante il mancato rispetto di quanto disposto dal giudice, con sentenza n. 553/2020, pubblicata in data 3.07.2020, è stata dichiarata l'estinzione parziale del processo, ex art. 307 c.p.c., con riferimento alla domanda proposta dall'attrice nei confronti di Controparte_4 disponendo il prosieguo del giudizio con separata ordinanza emessa in pari data. All'udienza del 26.04.2019, rilevata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di , stante la sua mancata Controparte_3 costituzione in giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia. Successivamente, all'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza del 21.07.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ritualmente depositate, le parti hanno precisato le proprie R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 6 di 9
conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere rigettata sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
3. Nel merito.
3.1 Va accolta, perché fondata, l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo per decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c., comma 2, sollevata dalle compagnie assicurative convenute in giudizio, seppur con le precisazioni che seguono. Ed infatti, la domanda formulata da nei confronti delle imprese assicurative Parte_1 convenute è volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo derivante dal contratto assicurativo stipulato dall'istituto scolastico per conto altrui (nel caso in esame, per conto della dipendente
- polizza n. 001/2012/02205 versata in atti dalle convenute -. Orbene, ai sensi Parte_1 dell'art. 2952, comma 2, c.c. appena richiamato, “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è da tempo ferma nel ritenere che, in tema di contratto di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che da questo momento decorre il termine di prescrizione (cfr. ex multis, Cass. 17 aprile 1992, n. 4735; 11 maggio 1994, n. 4596; prima ancora Cass. 10 agosto 1979, n. 4653; 17 febbraio 1981, n. 956; 12 novembre 1984, n. 5698). Più precisamente, in tema di invalidità permanente, il termine iniziale di prescrizione deve essere individuato “nel momento in cui si verifica concretamente un fatto o fenomeno già divenuto realtà obiettiva” (Cass., 19 giugno 1981, n. 4030); pertanto, il riferimento va fatto al dato oggettivo del sorgere dell'invalidità indennizzabile, prescindendo da circostanze estrinseche, quali l'invio progressivo di certificati medici attestanti la necessità di cure, che forniscono elementi equivoci circa l'effettiva esistenza dello stato invalidante. Nel caso in esame, premesso che il giorno dell'incidente (17/9/13) l'attrice si era recata al Pronto Soccorso di AN dove le era stata prontamente diagnosticata la frattura delle ossa nasali (cfr. all.1 fascicolo di parte attrice), deve ritenersi che solamente in data 11/11/13, all'esito dell'ultima visita medica effettuata dal medico dell' (Cfr. certificato medico di infortunio o di malattia CP_5 professionale del 11/11/13 a firma del dr. ) avesse avuto definitiva CP_9 Parte_1 contezza del fatto lesivo occorsole e delle conseguenze permanenti invalidanti, avendo il medico in questione (dopo le precedenti quattro visita, pure documentate dall'attrice), accertato R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 7 di 9
definitivamente la cessazione dell'infermità derivante dall'infortunio, con conseguente possibilità di ripresa del lavoro a decorrere dal giorno 16/11/13 (previa verifica dell'idoneità alla mansione da parte del medico del lavoro). Ne deriva che, considerando quale dies a quo l'11/11/13 (e non già il giorno dell'evento lesivo del 17/9/13, come sostenuto dalle compagnie assicurative) al momento dell'invio della richiesta di risarcimento alla e alla avvenuto il 12/2/16, erano Controparte_10 Controparte_2 decorsi ben due anni, e cioè era già maturato il termine prescrizionale (a nulla rilevando l'inoltro della richiesta risarcitoria e contestuale diffida e messa in mora ad con Controparte_4 raccomandata a/r del 12.10.2013, atteso che la stessa era soggetto estraneo al contratto assicurativo in questione).
3.2 L'accoglimento di tale eccezione non rende, tuttavia, superflue le ulteriori argomentazioni di seguito svolte, tenuto conto dei soggetti evocati in giudizio dall'attrice (e cioè anche l'istituto scolastico presso la quale la stessa svolgeva la propria attività lavorativa) e delle allegazioni generiche dalla stessa svolte. Difatti, ove la domanda nei confronti dell'istituto CN Commerciale dovesse essere CP_3 intesa come azione contrattuale ex art. 2087 c.c. nei confronti del datore di lavoro, avendo
[...] domandato il risarcimento del danno derivante dall'infortunio avvenuto in data Parte_1 17.09.2013, alle ore 13:00, nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa nella qualità di docente in servizio presso la sede dell'istituto scolastico, la stessa sarebbe comunque inammissibile. Ed infatti, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2087 c.c., il dovere di protezione gravante sul datore di lavoro assume caratteristiche ampie, tali da ricomprendere obblighi specifici anche indipendentemente ed ulteriormente rispetto al mero adempimento delle norme antiinfortunistica, assurgendo a norma di chiusura dell'ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, con espressa funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socioeconomica (Cfr. Cass. n. 12138 del 2003, Cass. n. 11704 del 2003, Cass. n. 8422 del 1997). Detta norma del resto è preposta alla tutela di interessi di carattere generale, che si estendono fino a ricomprendere la garanzia di idoneità dell'adempimento dell'obbligazione di sicurezza posta in capo al datore di lavoro, mediante l'adozione delle misure e degli accorgimenti allo scopo necessari, tenendo conto anche dei rischi specifici, sì da consentire che la prestazione possa essere adempiuta dal lavoratore in sicurezza, con il correlato obbligo di promozione, peraltro, di un ambiente di lavoro in grado di tutelare e promuovere la salute e la dignità del lavoratore, assurgendo tale aspetto a presupposto di esigibilità della pretesa creditoria del datore di lavoro nei confronti del lavoratore stesso (Cfr. arg. Da Cass. pen. Del 22.02.1991). Allorquando il lavoratore lamenti un danno causalmente riconducibile all'inosservanza delle cautele necessarie ad assicurare la tutela del lavoratore espressamente previste dalla legge o da quelle genericamente suggerite dal legislatore, dal buon senso e dall'uso, concretamente adottabili nel caso concreto dedotto in giudizio, egli è tenuto a dimostrare la sussistenza del danno, la pericolosità dell'ambiente lavorativo e il nesso causale tra detti elementi, rimanendo in capo al datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie ai fini della tutela dell'integrità fisica del lavoratore. Per quanto strettamente rilevante ai fini della decisione, ad ogni modo, presupposto indefettibile ai fini dell'accertamento della pretesa del lavoratore è che, sul piano soggettivo, il soggetto nei cui confronti venga fatta valere la pretesa debba essere il datore del lavoro, secondo la più ampia accezione sostanziale che lo individua nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque responsabile dell'organizzazione dell'attività, che esercita poteri decisionali e di spesa, onerato dell'incolumità dei lavoratori, con irrilevanza della mera qualifica formale. Nel caso del personale scolastico, tali obblighi sono attribuiti direttamente al
[...]
, unico soggetto nei cui confronti si instaura il rapporto di lavoro e Controparte_11 legittimato a contraddire sulla pretesa del lavoratore. R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 8 di 9
I singoli istituti scolastici, infatti, ai sensi dell'art. 21 L. n. 59/1997 ratione temporis vigente, pur avendo autonomia amministrativa e personalità giuridica all'occorrenza dei requisiti dimensionali indicati dai successivi commi 3 e 4, non sono legittimati passivi nell'ambito delle pretese risarcitorie derivanti dal rapporto di lavoro alle dipendente del , essendo questi meri CP_11 organi periferici del compenetrate nell'Amministrazione Controparte_11 dello Stato (Cfr. Cass. n. 12977 del 2004). Come chiarito dalla Suprema Corte, con orientamento che si condivide, infatti, “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato a cui il d.P.R. n. 275 del 1999, art. 15, ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia” (Cfr. Cass. 6372 del 2008; Cass. n. 21276 del 2010; Cass. 6372 del 2011). Da tali considerazioni ne deriva che, essendo unico legittimato passivo sostanziale e processuale il
- non evocato in giudizio - deve essere dichiarato il difetto di Controparte_11 legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto, per non essere questi legittimato a contraddire sulla domanda proposta. 3.3 Né a diverse conclusioni si perverrebbe qualificando l'azione quale azione extracontrattuale a mente dell'art. 2051 c.c.. Sulla base di tale disposizione, infatti, ciò che rileva ai fini dell'individuazione del soggetto passivo legittimato a contraddire sulla domanda è il rapporto di custodia con la res, restando irrilevante finanche la proprietà del bene. Per gli edifici scolastici, e segnatamente per gli istituti di istruzione secondaria, viene anzitutto in rilievo quanto stabilito dall'art. 87 D. lgs. N. 297 del 1994 secondo cui “Le opere realizzate ai sensi dell'art. 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione”, e dall'art. 89 che impone espressamente la custodia delle aree ivi elencate direttamente in capo a detti enti. In tal senso, la delega di funzioni agli enti indicati nella legge in materia, ai sensi dell'art. 85, 2 co., è espressamente demandata a questi dalla legislazione statale e regionale, prevedendo la norma che
“La Provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale”. Dalla piana lettura di tali disposizioni emerge, invero, come il rapporto di custodia, in assenza di specifiche deduzioni attoree – tenuto conto dell'estrema genericità assertiva di cui è permeata la domanda - si instauri non già con l'istituto scolastico ma con l'ente individuato dalla legge quale custode, ossia la Provincia competente. In definitiva, alla luce delle plurime considerazioni che precedono, la domanda formulata da
[...] nei confronti di tutti i convenuti non può trovare accoglimento. Parte_1
4. Sulle spese di lite. Nulla sulle spese tra la parte attrice e l'istituto CN Commerciale attesa la mancata CP_3 costituzione in giudizio;
infatti, la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 2015), in quanto presupposto alla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti delle ulteriori convenute e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022 in quanto tali parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.
P.Q.M.
R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 9 di 9
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
[...] B. RIGETTA la domanda nei confronti delle convenute e Controparte_1
Controparte_12
sulle spese di lite tra la parte attrice e
[...] Controparte_3
;
[...] D. ON la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. ON la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che Controparte_2 si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in Castrovillari in data 23 dicembre 2025. Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetta all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Annarita Bifano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2427/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” e vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti MASSIMILIANO MORELLO e GIUSEPPE AIELLO, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE - E P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CLAUDIO FRANCESCO CLAUSI, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO - NONCHÈ P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti GIOVANNI CLAUSI e FRANCESCO CLAUSI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTO - NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con sede in Via Torre Lunga, AN Rossano (CS);
- CONVENUTO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
allegando che: Controparte_1
- in data 17.09.2013, alle ore 13:00 circa, l'attrice si trovava all'interno dell' Controparte_3
sito in AN BR, c.da Torre Lunga, nella qualità di
[...] CP_3 docente, con compiti attinenti ad ufficio di segreteria;
- mentre stava espletando la propria attività lavorativa era scivolata nel corridoio dell'istituto, provocandosi frattura ossa nasali, per cui si era reso necessario l'immediato ricorso al nosocomio di AN BR (CS);
- al momento dell'evento erano presenti più colleghi;
- dalla citata frattura delle ossa nasali erano residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella certificazione del 18.01.2014, in cui era stato evidenziato, in CP_5 particolare, che l'attrice presentava esiti di frattura delle OPN, con alterazioni del profilo R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 2 di 9
nasale e riduzione della ventilazione nasale, con inabilità temporanea totale di giorni 15, inabilità temporanea parziale di giorni 45, postumi invalidanti permanenti, quale danno biologico, nella misura del 6%;
- l'attrice aveva sostenuto spese mediche per € 860,00, di cui € 850,00, giusta fattura n. 732 del 14.10.2013, € 5,00 come da scontrino fiscale del 17.09.2013, ed € 5,00, come da attestato di pagamento del 20.09.2013;
- al momento del sinistro l'attrice era coperta da assicurazione
[...]
, stipulata dall'Istituto tecnico Commerciale “ Controparte_6 CP_3 ;
[...]
- in seguito a missiva del 18.10.2013 al sinistro era stato attribuito il n. 2012/56193;
- con raccomandata a/r del 12.10.2013 l'attrice aveva formulato richiesta risarcitoria e contestuale diffida e messa in mora ad rimasta priva di riscontro;
Controparte_4
- con atto di citazione del 25.01.2016, l'attrice aveva convenuto in giudizio
[...]
; Controparte_6
- successivamente, il 9.02.2016, Controparte_6
aveva comunicato che per il sinistro era garante
[...] [...]
) e coassicuratrice, e, Controparte_2 CP_7 Controparte_1 pertanto, non aveva provveduto all'iscrizione a ruolo della causa;
- in data 12.02.2016, l'attrice aveva diffidato e messo in mora
[...]
; Controparte_2 CP_7
- da ultimo, in data 24.05.2016, l'attrice aveva inviato rituale proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/2014;
- l'elaborato redatto dal medico legale dell' , oltre a confermare il nesso di causalità tra CP_5
l'evento e le lesioni subite, aveva valutato i danni fisici patiti da , Parte_1 in: invalidità permanente 6%, con cessazione dell'infermità alla data dell'11.11.2013; inoltre, come da certificazione medica del pronto soccorso, sussisteva: invalidità temporanea totale di 15 giorni nonché invalidità temporanea parziale al 50% di 45 giorni, come da certificazione medica;
CP_5
- quanto alle conseguenze del sinistro, dai traumi erano derivati danni biologici e morali, nonché un danno non patrimoniale morale soggettivo, che, nel caso di specie, doveva essere quantificato nella percentuale di ½ da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea, non essendo tali pregiudizi sovrapponibili a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica;
- l'attrice ha, inoltre, patito un danno non patrimoniale, consistente nel danno esistenziale, inteso come turbamento dello stato d'animo della vittima;
- ne consegue che, tenuto conto che all'epoca del sinistro del 17.09.2013 l'attrice aveva 59 anni, il credito a titolo di risarcimento del danno consta di: I.P. 6%, anni 59 per € 8.507,00; ITT € 46,43x15 giorni per un totale di € 696,45, ITP al 50% per 45 giorni per totali € 1.044,90, oltre spese mediche di € 860,00, oltre danno morale per € 4.253,50, il tutto per un totale complessivo di € 15.361,85, oltre lucro cessante;
- il sinistro si era verificato all'interno dell'istituto scolastico nelle ore adibite ad attività e nell'esercizio specifico delle funzioni lavorative. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che in data 17. Settembre. 2013, alle ore 13:00 circa, l'odierno attore, si trovava, all'interno dell' “ sito in Controparte_3 AN BR (CS), C/da Torre Lunga, quale, docente con compiti attinenti ad ufficio di segrteria, sta di fatto, che, nel mentre espletava la propria attività lavorativa, scivolava nel corridoio, del su – citato , provocandosi frattura ossa nasali, per le quali necessitava CP_3 immediato ricorso al nosocomio di AN BR (CS) (all. 1);
2. Accertare e dichiarare che, a seguito, infortunio, di cui sopra, la IG.ra , subiva postumi permanenti pari al Parte_1 6%;
3. Accertare e dichiarare, che, a seguito, sinistro, di cui sopra, la IG.ra , Parte_1 R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 3 di 9
subiva I.T.T. pari a gg. 15 e I.T.P. pari a gg. 45; 4. Accertare e dichiarare, che, al momento del sinistro, oggetto, del presente giudizio, la IG.ra , sopra – generalizzata, era Parte_1 coperta, da assicurazione, ramo infortunio, n. 2012/02205, stipulata con la Controparte_6 p.l.r.p.t., nella sua qualità;
5. Accertare e dichiarare che, a seguito dell'atto di citazione, datato 25.01.2016, ritualmente notificato, comunicava mediante Pec, datata Controparte_4 09.02.2016, che al dì dell'occorso garantiva l'Istituto scolastico era Controparte_8 ( ) – delegataria quota 2%, p.l.r.p.t., con sede in Via Bernardino Alimena, 111,
[...] CP_7 00173, Roma e coassicuratrice, p.l.r.p.t., quota 98%, con sede in Corso Controparte_1 Como, 17, 20154 Milano;
6. Accertare e dichiarare che a seguito, sinistro, Controparte_4 oggetto del presente giudizio, comunicava, in data 18.10.2013, il numero del sinistro, senza precisare le Compagnie Assicuratrici di copertura e di cui al punto 5; 7. Accertare e dichiarare, che per il sinistro, di cui in premessa, la , sopra – generalizzata, ha Parte_2 diritto, al risarcimento del danno subito e, per l'effetto, condannare, in solido, Controparte_6
- servizi assicurativi per la scuola – p.l.r.p.t., nella sua qualità
[...] [...] ( ) – delegataria quota 2%, p.l.r.p.t., con sede in Via Bernardino Controparte_8 CP_7 Alimena, 111, 00173, Roma e coassicuratrice, p.l.r.p.t., quota 98%, con Controparte_1 sede in Corso Como, 17, 20154 Milano, al risarcimento di tutti i danni conseguenti, alle lesioni subite dall'odierno attore, per complessivi € 15.361,85 (s.e.o.) e, precisamente, Invalidità Permanente 6% = Euro 8.507,00 + Invalidità Temporanea Assoluta = 696,45 + Invalidità Temporanea Parziale.= Euro 1.044,90 + Danno morale = Euro 4.253,50 (1/2 danno permanente), Euro 860,00, spese mediche, così, complessivamente, la somma di Euro 15.361,85 (quindicimila trecentosessantuno/85) (s.e.o.), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, come per legge;
ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia. Alle suddette somme deve, infine, essere aggiunto un importo da determinarsi equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. 17.02.1995 n. 1712), a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario;
8. Condannare, in solido, – servizi assicurativi per la scuola -, p.l.r.p.t., nella Controparte_4 sua qualità, (Axa ) – delegataria quota 2%, p.l.r.p.t., Controparte_8 CP_7 con sede in Via Bernardino Alimena, 111, 00173, Roma e Controparte_1 coassicuratrice, p.l.r.p.t., quota 98%, con sede in Corso Como, 17, 20154 Milano, al pagamento, delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.10.2017, si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- in via preliminare, sussisteva il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice, per mancanza dei presupposti utili all'attivazione della procedura di indennizzo diretto ex art. 144 cod. ass. private;
- l'attrice avrebbe dovuto citare in giudizio l'istituto tecnico commerciale e non direttamente l' Controparte_1
- in ogni caso il diritto vantato era prescritto ex art. 2952 c.c., in quanto l'attrice, pur avendo subito l'infortunio il giorno 17.09.2013, soltanto in data 12.02.2016, a prescrizione già intervenuta, aveva formulato rituale richiesta di risarcimento danni alla
[...] e alla a nulla rilevando, Controparte_1 Controparte_2 ai fini dell'interruzione della prescrizione, che, in data 12.10.2013, l'attrice aveva domandato l'indennizzo per l'infortunio occorso ad
[...]
, pure citata in giudizio, in quanto soggetto Controparte_6 terzo rispetto alle comparenti;
- nel merito, mancava, in ogni caso, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e colpevole e l'evento lesivo, quale presupposto indefettibile per il sorgere di qualsivoglia obbligazione risarcitoria;
R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 4 di 9
- ricostruendo la dinamica del sinistro per come narrata, emergeva la colpevolezza dell'attrice rispetto all'infortunio subito, per non avere la stessa osservato le regole di ordinaria prudenza cui era tenuta nel transitare nei corridoi scolastici, tenuti, peraltro, in perfetto stato d'uso:
- andava, dunque, esclusa la responsabilità dell'Istituto CN , contraente CP_3 assicurato presso la convenuta, per i danni lamentati;
- che, ai fini dell'addebito dell'infortunio al datore di lavoro, infatti, è inevitabile che questi sia da ricondurre, anche in caso di imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento imprudente ed eziologicamente ricollegato alla verificazione dell'incidente;
- che il giorno del sinistro erano state osservate tutte le regole cautelari da parte dell'Istituto
, circostanza questa implicitamente riconosciuta dall'attrice, la quale, CP_3 nell'esporre la dinamica del sinistro, aveva fatto riferimento ad una mera caduta rovinosa per i corridoi della scuola “nel mentre espletava la propria attività lavorativa”;
- in punto di quantum debeatur, la domanda dell'attrice era esorbitante e, peraltro, la voce di danno morale domandata era espressamente esclusa dall'art. 15 lettera Q della polizza, oltre che sfornita di prova;
- inoltre, quanto alla domanda di risarcimento del danno biologico presuntivamente sofferto in conseguenza dell'infortunio, gli artt. 32, commi 3 ter e 3 quater L. n. 27/2012, in riforma dell'art. 139 d. lgs. 209/2005, mirano ad escludere, per le lesioni alla persona di lieve entità, il risarcimento del danno biologico permanente, nell'eventualità in cui gli effetti lesivi lamentati siano soggettivi ovvero riferiti dal paziente ma non anche obiettivamente e scientificamente riscontrabili dal medico legale in seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo. La novella normativa, anche se prevista in tema di sinistri stradali, è applicabile ad ogni ipotesi di lesione del bene salute, come nel caso di specie;
- in ogni caso, ove la comparente sia chiamata a corrispondere l'indennizzo, questi può essere liquidato solo alle condizioni e con le limitazioni contenute nella polizza sottoscritta e con le particolari limitazioni previste dall'art. 11, sezione II delle condizioni di contratto, allegate:
- dovranno, inoltre, trovare applicazione la franchigia contrattuale e lo scoperto previsti nelle condizioni di polizza;
- da ultimo, l'eventuale somma di denaro oggetto di condanna al pagamento dovrà essere decurtata da quella eventualmente pagata dall' all'istante. CP_5 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Riconoscere il difetto di legittimazione passiva della convenuta società assicurativa ed in ogni caso accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni diritto azionato da parte avversa.- NEL MERITO Rigettare la infondata domanda attrice;
il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”. 1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 25.10.2017 si è costituita in giudizio educendo che: Controparte_2
- n via preliminare, il diritto vantato dall'attrice era prescritto ex art. 2952 c.c., in quanto l'attrice, pur avendo subito l'infortunio il giorno 17.09.2013, soltanto in data 12.02.2016, a prescrizione già intervenuta, aveva formulato rituale richiesta di risarcimento danni alla e alla a nulla Controparte_1 Controparte_2 rilevando, ai fini dell'interruzione della prescrizione, che, in data 12.10.2013, l'attrice aveva domandato l'indennizzo per l'infortunio occorso ad
[...]
, pure citata in giudizio, in quanto soggetto Controparte_6 terzo rispetto alle comparenti;
- nel merito, mancava, in ogni caso, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e colpevole e l'evento lesivo, quale presupposto indefettibile per il sorgere di qualsivoglia obbligazione risarcitoria;
R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 5 di 9
- ricostruendo la dinamica del sinistro per come narrata, emergeva la colpevolezza dell'attrice rispetto all'infortunio subito, per non avere la stessa osservato le regole di ordinaria prudenza cui era tenuta nel transitare nei corridoi scolastici, tenuti, peraltro, in perfetto stato d'uso;
- andava, dunque, esclusa la responsabilità dell'Istituto CN , contraente CP_3 assicurato presso la convenuta, per i danni lamentati;
- ai fini dell'addebito dell'infortunio al datore di lavoro, infatti, è inevitabile che questi sia da ricondurre, anche in caso di imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento imprudente ed eziologicamente ricollegato alla verificazione dell'incidente;
- il giorno del sinistro erano state osservate tutte le regole cautelari da parte dell'Istituto
, circostanza questa implicitamente riconosciuta dall'attrice, la quale, CP_3 nell'esporre la dinamica del sinistro, aveva fatto riferimento ad una mera caduta rovinosa per i corridoi della scuola;
- in punto di quantum debeatur, la domanda dell'attrice era esorbitante e, peraltro, la voce di danno morale domandata era espressamente esclusa dall'art. 15 lettera Q della polizza, oltre che sfornita di prova;
- inoltre, quanto alla domanda di danno biologico presuntivamente sofferto in conseguenza dell'infortunio, gli artt.. 32, commi 3 ter e 3 quater L. n. 27/2012, in riforma dell'art. 139 d. lgs. 209/2005, escludono che, per le lesioni alla persona di lieve entità, il risarcimento del danno biologico permanente, nell'eventualità in cui gli effetti lesivi lamentati siano soggettivi, ovvero riferiti dal paziente ma non anche obiettivamente e scientificamente riscontrabili dal medico legale in seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo. La novella normativa, anche se prevista in tema di sinistri stradali, è applicabile ad ogni ipotesi di lesione del bene salute, come nel caso di specie;
- in ogni caso, ove la comparente sia chiamata a corrispondere l'indennizzo, questi può essere liquidato solo alle condizioni e con le limitazioni contenute nella polizza sottoscritta e con le particolari limitazioni previste dall'art. 11, sezione II delle condizioni di contratto che si allegano. Dovranno, inoltre, trovare applicazione la franchigia contrattuale e lo scoperto previsti nelle condizioni di polizza;
- da ultimo, l'eventuale somma di denaro oggetto di condanna al pagamento dovrà essere decurtata da quella eventualmente pagata dall' all'istante. CP_5 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale Controparte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni diritto azionato da parte avversa.- NEL MERITO Rigettare la infondata domanda attrice;
il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”. 1.4. Rilevato alla prima udienza del 4.05.2018 il mancato deposito della cartolina di ricevimento attestante l'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di
[...] ne è stato ordinato all'attore il deposito, autorizzandolo, in difetto, alla CP_4 rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei termini di legge. Stante il mancato rispetto di quanto disposto dal giudice, con sentenza n. 553/2020, pubblicata in data 3.07.2020, è stata dichiarata l'estinzione parziale del processo, ex art. 307 c.p.c., con riferimento alla domanda proposta dall'attrice nei confronti di Controparte_4 disponendo il prosieguo del giudizio con separata ordinanza emessa in pari data. All'udienza del 26.04.2019, rilevata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di , stante la sua mancata Controparte_3 costituzione in giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia. Successivamente, all'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza del 21.07.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ritualmente depositate, le parti hanno precisato le proprie R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 6 di 9
conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere rigettata sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
3. Nel merito.
3.1 Va accolta, perché fondata, l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo per decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c., comma 2, sollevata dalle compagnie assicurative convenute in giudizio, seppur con le precisazioni che seguono. Ed infatti, la domanda formulata da nei confronti delle imprese assicurative Parte_1 convenute è volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo derivante dal contratto assicurativo stipulato dall'istituto scolastico per conto altrui (nel caso in esame, per conto della dipendente
- polizza n. 001/2012/02205 versata in atti dalle convenute -. Orbene, ai sensi Parte_1 dell'art. 2952, comma 2, c.c. appena richiamato, “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è da tempo ferma nel ritenere che, in tema di contratto di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che da questo momento decorre il termine di prescrizione (cfr. ex multis, Cass. 17 aprile 1992, n. 4735; 11 maggio 1994, n. 4596; prima ancora Cass. 10 agosto 1979, n. 4653; 17 febbraio 1981, n. 956; 12 novembre 1984, n. 5698). Più precisamente, in tema di invalidità permanente, il termine iniziale di prescrizione deve essere individuato “nel momento in cui si verifica concretamente un fatto o fenomeno già divenuto realtà obiettiva” (Cass., 19 giugno 1981, n. 4030); pertanto, il riferimento va fatto al dato oggettivo del sorgere dell'invalidità indennizzabile, prescindendo da circostanze estrinseche, quali l'invio progressivo di certificati medici attestanti la necessità di cure, che forniscono elementi equivoci circa l'effettiva esistenza dello stato invalidante. Nel caso in esame, premesso che il giorno dell'incidente (17/9/13) l'attrice si era recata al Pronto Soccorso di AN dove le era stata prontamente diagnosticata la frattura delle ossa nasali (cfr. all.1 fascicolo di parte attrice), deve ritenersi che solamente in data 11/11/13, all'esito dell'ultima visita medica effettuata dal medico dell' (Cfr. certificato medico di infortunio o di malattia CP_5 professionale del 11/11/13 a firma del dr. ) avesse avuto definitiva CP_9 Parte_1 contezza del fatto lesivo occorsole e delle conseguenze permanenti invalidanti, avendo il medico in questione (dopo le precedenti quattro visita, pure documentate dall'attrice), accertato R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 7 di 9
definitivamente la cessazione dell'infermità derivante dall'infortunio, con conseguente possibilità di ripresa del lavoro a decorrere dal giorno 16/11/13 (previa verifica dell'idoneità alla mansione da parte del medico del lavoro). Ne deriva che, considerando quale dies a quo l'11/11/13 (e non già il giorno dell'evento lesivo del 17/9/13, come sostenuto dalle compagnie assicurative) al momento dell'invio della richiesta di risarcimento alla e alla avvenuto il 12/2/16, erano Controparte_10 Controparte_2 decorsi ben due anni, e cioè era già maturato il termine prescrizionale (a nulla rilevando l'inoltro della richiesta risarcitoria e contestuale diffida e messa in mora ad con Controparte_4 raccomandata a/r del 12.10.2013, atteso che la stessa era soggetto estraneo al contratto assicurativo in questione).
3.2 L'accoglimento di tale eccezione non rende, tuttavia, superflue le ulteriori argomentazioni di seguito svolte, tenuto conto dei soggetti evocati in giudizio dall'attrice (e cioè anche l'istituto scolastico presso la quale la stessa svolgeva la propria attività lavorativa) e delle allegazioni generiche dalla stessa svolte. Difatti, ove la domanda nei confronti dell'istituto CN Commerciale dovesse essere CP_3 intesa come azione contrattuale ex art. 2087 c.c. nei confronti del datore di lavoro, avendo
[...] domandato il risarcimento del danno derivante dall'infortunio avvenuto in data Parte_1 17.09.2013, alle ore 13:00, nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa nella qualità di docente in servizio presso la sede dell'istituto scolastico, la stessa sarebbe comunque inammissibile. Ed infatti, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2087 c.c., il dovere di protezione gravante sul datore di lavoro assume caratteristiche ampie, tali da ricomprendere obblighi specifici anche indipendentemente ed ulteriormente rispetto al mero adempimento delle norme antiinfortunistica, assurgendo a norma di chiusura dell'ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, con espressa funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socioeconomica (Cfr. Cass. n. 12138 del 2003, Cass. n. 11704 del 2003, Cass. n. 8422 del 1997). Detta norma del resto è preposta alla tutela di interessi di carattere generale, che si estendono fino a ricomprendere la garanzia di idoneità dell'adempimento dell'obbligazione di sicurezza posta in capo al datore di lavoro, mediante l'adozione delle misure e degli accorgimenti allo scopo necessari, tenendo conto anche dei rischi specifici, sì da consentire che la prestazione possa essere adempiuta dal lavoratore in sicurezza, con il correlato obbligo di promozione, peraltro, di un ambiente di lavoro in grado di tutelare e promuovere la salute e la dignità del lavoratore, assurgendo tale aspetto a presupposto di esigibilità della pretesa creditoria del datore di lavoro nei confronti del lavoratore stesso (Cfr. arg. Da Cass. pen. Del 22.02.1991). Allorquando il lavoratore lamenti un danno causalmente riconducibile all'inosservanza delle cautele necessarie ad assicurare la tutela del lavoratore espressamente previste dalla legge o da quelle genericamente suggerite dal legislatore, dal buon senso e dall'uso, concretamente adottabili nel caso concreto dedotto in giudizio, egli è tenuto a dimostrare la sussistenza del danno, la pericolosità dell'ambiente lavorativo e il nesso causale tra detti elementi, rimanendo in capo al datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie ai fini della tutela dell'integrità fisica del lavoratore. Per quanto strettamente rilevante ai fini della decisione, ad ogni modo, presupposto indefettibile ai fini dell'accertamento della pretesa del lavoratore è che, sul piano soggettivo, il soggetto nei cui confronti venga fatta valere la pretesa debba essere il datore del lavoro, secondo la più ampia accezione sostanziale che lo individua nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque responsabile dell'organizzazione dell'attività, che esercita poteri decisionali e di spesa, onerato dell'incolumità dei lavoratori, con irrilevanza della mera qualifica formale. Nel caso del personale scolastico, tali obblighi sono attribuiti direttamente al
[...]
, unico soggetto nei cui confronti si instaura il rapporto di lavoro e Controparte_11 legittimato a contraddire sulla pretesa del lavoratore. R.G. n.° 2427/2017 - Pag. 8 di 9
I singoli istituti scolastici, infatti, ai sensi dell'art. 21 L. n. 59/1997 ratione temporis vigente, pur avendo autonomia amministrativa e personalità giuridica all'occorrenza dei requisiti dimensionali indicati dai successivi commi 3 e 4, non sono legittimati passivi nell'ambito delle pretese risarcitorie derivanti dal rapporto di lavoro alle dipendente del , essendo questi meri CP_11 organi periferici del compenetrate nell'Amministrazione Controparte_11 dello Stato (Cfr. Cass. n. 12977 del 2004). Come chiarito dalla Suprema Corte, con orientamento che si condivide, infatti, “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato a cui il d.P.R. n. 275 del 1999, art. 15, ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia” (Cfr. Cass. 6372 del 2008; Cass. n. 21276 del 2010; Cass. 6372 del 2011). Da tali considerazioni ne deriva che, essendo unico legittimato passivo sostanziale e processuale il
- non evocato in giudizio - deve essere dichiarato il difetto di Controparte_11 legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto, per non essere questi legittimato a contraddire sulla domanda proposta. 3.3 Né a diverse conclusioni si perverrebbe qualificando l'azione quale azione extracontrattuale a mente dell'art. 2051 c.c.. Sulla base di tale disposizione, infatti, ciò che rileva ai fini dell'individuazione del soggetto passivo legittimato a contraddire sulla domanda è il rapporto di custodia con la res, restando irrilevante finanche la proprietà del bene. Per gli edifici scolastici, e segnatamente per gli istituti di istruzione secondaria, viene anzitutto in rilievo quanto stabilito dall'art. 87 D. lgs. N. 297 del 1994 secondo cui “Le opere realizzate ai sensi dell'art. 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione”, e dall'art. 89 che impone espressamente la custodia delle aree ivi elencate direttamente in capo a detti enti. In tal senso, la delega di funzioni agli enti indicati nella legge in materia, ai sensi dell'art. 85, 2 co., è espressamente demandata a questi dalla legislazione statale e regionale, prevedendo la norma che
“La Provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale”. Dalla piana lettura di tali disposizioni emerge, invero, come il rapporto di custodia, in assenza di specifiche deduzioni attoree – tenuto conto dell'estrema genericità assertiva di cui è permeata la domanda - si instauri non già con l'istituto scolastico ma con l'ente individuato dalla legge quale custode, ossia la Provincia competente. In definitiva, alla luce delle plurime considerazioni che precedono, la domanda formulata da
[...] nei confronti di tutti i convenuti non può trovare accoglimento. Parte_1
4. Sulle spese di lite. Nulla sulle spese tra la parte attrice e l'istituto CN Commerciale attesa la mancata CP_3 costituzione in giudizio;
infatti, la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 2015), in quanto presupposto alla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti delle ulteriori convenute e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022 in quanto tali parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
[...] B. RIGETTA la domanda nei confronti delle convenute e Controparte_1
Controparte_12
sulle spese di lite tra la parte attrice e
[...] Controparte_3
;
[...] D. ON la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. ON la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che Controparte_2 si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in Castrovillari in data 23 dicembre 2025. Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetta all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Annarita Bifano