TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/12/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2445/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Tortorici (Me) C/da C.F._1
Mercurio, presso lo studio dell'Avv. Fabio Armeli Iapichinoi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. SINDONI MILENA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura di CP_1
Via Garibaldi.
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2023 parte ricorrente premetteva di essere titolare di una ditta artigiana e svolgere attività lavorativa di “piastrellista” e che le mansioni svolte avevano comportato una lenta e progressiva azione lesiva sul proprio organismo.
Ritenendo di aver contratto malattia professionale, in particolare essendo affetto da “ipoacusia bilaterale di tipo percettivo di media entità a destra e grave
a sinistra e trauma acustico cronico bilaterale, faringo-laringite catarrale cronica, deviazione destro convessa del setto nasale”, presentava, in data
11/10/2016, istanza di riconoscimento di malattia professionale.
Esponeva di essere stato sottoposto a visita medica dalla competente sede CP_1 di Milazzo, che, con provvedimento del 14/03/2017, comunicava che “… è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che come previsto dal decreto legislativo n. 38 del 2000 dà diritto ad indennizzo in capitale e la menomazione acccertata è la seguente: deficit percettivo bilaterale…” e, pertanto, riconosceva un grado di invalidità pari al 7%; che in data 10/11/2022, proponeva opposizione, chiedendo il riconoscimento del danno permanente in misura pari al 29 %; che l' riconoscendo il peggioramento delle sue CP_1
condizioni, rispetto alla precedente valutazione, erogava la differenza accertando il deficit del danno permanente pari a 9%.
Esaurita la fase del ricorso amministrativo, parte ricorrente depositava ricorso giudiziario deducendo che la malattia denunciata fosse ascrivibile all'attività lavorativa svolta e chiedeva, pertanto, che fosse riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione di indennizzo con rendita parametrato alla misura complessiva del
21%, con condanna dell' al pagamento dei benefici connessi alla CP_1
percentuale così individuata o da individuarsi a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento e sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria del 14/12/2023 contestando le domande di CP_1
parte ricorrente e sostenendo che l'esito della malattia professionale patita dal ricorrente aveva trovato piena e completa soddisfazione nella misura di invalidità permanente già riconosciuta e liquidata in via amministrativa. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
2 La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico – legale.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Va premesso, che la controversia non verte sulla natura di malattia professionale, pacifica tra le parti e non contestata dall' , bensì sulla CP_1 valutazione dei postumi invalidanti, relativamente all'evento denunciato da parte ricorrente.
Sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione acclusa agli atti il ctu ha concluso che: “L'indagine clinica e l'esame della documentazione sanitaria in atti condotta nel corso delle operazioni peritali nonché la raccolta delll'anamnesi patologica e lavorativa ci permettono di rilevare che nel periziato l'ipoacusia percettiva bilaterale di cui è affetto è di natura professionale cioè causata dal rumore costante e persistente connesso all'uso di utensili nell'espletamento della sua attività lavorativa di piastrellista per oltre quarantanni. Per la stima del grado di danno biologico derivante dalla patologia in questione verrà preso in considerazione l'esame audiometrico del 21.10.2019 (esame effettuato due mesi prima del pensionamento del . Dopo l'analisi di tale esame e Pt_1
l'applicazione della formula prevista per le ipoacusie nel D.L. n. 38 del
23.02.2020 è emerso un danno biologico inteso come danno all'integrità psico- fisica nella misura dell'11%, indennizzabile in capitale. Al ricorrente, quindi, deve essere corrisposta sull'idennizzo la differenza dovuta rispetto alla precedente valutazione del 9%”
A seguito delle osservazioni formulate da parte ricorrente, il ctu ha inoltre chiarito che: “[…] la sottoscritta prima di effettuare la valutazione percentuale del danno riscontrato ha scorporato dal computo la componente trasmissiva che non risulta essere di origine professionale ed applicando la formula prevista per le ipoacusie di origine tecnopatiche è risultato un danno nella misura dell'11%, indennizzabile in capitale. Si conferma pertanto quanto già espresso nella bozza di Ctu”
Il giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del
3 ricorrente, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, fondata e va accolta, con condanna dell' a corrispondere a l'indennizzo per malattia CP_1 Parte_1
professionale nella misura del 11% di invalidità permanente oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese del giudizio vanno compensate per 4/5, stante il riconoscimento di una percentuale di danno sovrapponibile a quella riconosciuta in via amministrativa dall' , pur non ignorandosi la maggior soccombenza CP_1 dell' , dal ché la restante parte si pone a carico dello stesso e si liquida in CP_2
dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19/07/2023 nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che a causa di malattia professionale, ha Parte_1
riscontrato postumi invalidanti nella misura del 11%;
- Condanna l' a corrispondere a l'indennizzo per CP_1 Parte_1
l'infortunio sul lavoro nella misura del 11% di invalidità permanente
(salvo e dedotto quanto già riconosciuto in via amministrativa per la percentuale del 9%), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Compensa per 4/5 le spese del giudizio e condanna l' alla refusione, CP_1
in favore del ricorrente, della restante metà delle dette spese, che liquida in euro 927,60 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
4 - Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU separatamente CP_1
liquidate.
Patti, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
5