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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2127/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13032/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Nazionale Km 50 80035 Nola NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240159499047 IMP. SOSTITUTIV 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugnava la cartella di pagamento n. 071/2024/01594990/47, dell'importo complessivo di euro 35.308,88, notificata in data 16 giugno 2025, emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello Redditi 2022, periodo d'imposta 2021, avente ad oggetto imposte sui redditi ed IVA. Il ricorrente deduceva, in via principale, la tardiva formazione del ruolo, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, per violazione dei termini di cui alla normativa vigente in materia di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. Eccepiva, altresì, la omessa ovvero inesistente notifica degli atti presupposti, ed in particolare della comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario), con conseguente lesione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e violazione dei principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione. Contestava, infine, la carenza di motivazione della cartella di pagamento, per non contenere l'indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessi moratori e degli accessori, in violazione dell'obbligo di trasparenza dell'azione amministrativa e delle garanzie difensive del contribuente. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio. L'Amministrazione resistente rappresentava che la cartella impugnata traeva origine da controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, dal quale sarebbero emersi omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate dal contribuente come dovute, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non corrisposte, oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio evidenziava, inoltre, che trattandosi di mera liquidazione automatica, non sussisterebbe alcun obbligo di previo contraddittorio, né di specifica motivazione ulteriore rispetto ai dati dichiarativi posti a base della pretesa impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento per asserita violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la conseguente notifica dell'atto sarebbero intervenute oltre i termini decadenziali previsti dall'ordinamento, con conseguente perdita del potere di riscossione in capo all'Amministrazione finanziaria. L'assunto non è condivisibile. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie: periodo d'imposta: 2021; dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2022): presentata nell'anno 2022 e notifica della cartella: 16 giugno 2025. Ne consegue che il termine decadenziale veniva a scadere il 31 dicembre 2025, sicché la notifica dell'atto impugnato risulta pienamente tempestiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in materia di liquidazione automatizzata, il termine triennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 costituisce limite certo e perentorio per l'esercizio del potere di riscossione, decorrente dall'anno di presentazione della dichiarazione, senza che rilevino ulteriori momenti procedimentali intermedi. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di riscossione mediante ruolo delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella deve essere notificata entro il termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dall'anno di presentazione della dichiarazione, pena la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione» (ex multis, Cass. civ., sez. V). Poiché nel caso in esame l'Amministrazione ha agito entro il termine normativamente stabilito, la dedotta decadenza risulta insussistente. Il motivo è pertanto infondato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della cartella per violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, deducendo che l'Ufficio non avrebbe previamente inviato la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con conseguente compressione del diritto di difesa. Anche tale censura non è fondata. Il collegio, rileva che la cartella impugnata trae origine da controllo automatizzato delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e, per l'IVA, dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, mediante il mero riscontro cartolare tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto effettivamente versato. In tale ambito procedimentale, la comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) non Banca_1 un atto indefettibile a pena di nullità della successiva cartella, ma costituisce strumento di collaborazione volto a favorire l'adempimento spontaneo e la correzione di eventuali errori materiali. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che, l'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, viceversa, quando la pretesa deriva dal mero mancato o tardivo versamento di imposte dichiarate dal contribuente come dovute, la cartella può essere legittimamente emessa anche in assenza di previa comunicazione. È stato affermato che, in tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni, l'omissione della comunicazione di irregolarità non comporta invalidità della cartella di pagamento quando la liquidazione si fondi su dati certi e direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa, senza margini di incertezza interpretativa. (Cass. civ., sez. V, costante orientamento). Nel caso di specie, l'Ufficio non ha proceduto ad alcuna rettifica dell'imponibile, né ha operato valutazioni discrezionali o interpretative, essendosi limitato a richiedere il pagamento di imposte dichiarate e non versate, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge. Non ricorrendo, dunque, alcuna situazione di incertezza idonea a rendere necessario il previo contraddittorio, deve escludersi la violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
NA ER ZI AN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13032/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Nazionale Km 50 80035 Nola NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240159499047 IMP. SOSTITUTIV 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugnava la cartella di pagamento n. 071/2024/01594990/47, dell'importo complessivo di euro 35.308,88, notificata in data 16 giugno 2025, emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello Redditi 2022, periodo d'imposta 2021, avente ad oggetto imposte sui redditi ed IVA. Il ricorrente deduceva, in via principale, la tardiva formazione del ruolo, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, per violazione dei termini di cui alla normativa vigente in materia di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. Eccepiva, altresì, la omessa ovvero inesistente notifica degli atti presupposti, ed in particolare della comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario), con conseguente lesione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e violazione dei principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione. Contestava, infine, la carenza di motivazione della cartella di pagamento, per non contenere l'indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessi moratori e degli accessori, in violazione dell'obbligo di trasparenza dell'azione amministrativa e delle garanzie difensive del contribuente. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio. L'Amministrazione resistente rappresentava che la cartella impugnata traeva origine da controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, dal quale sarebbero emersi omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate dal contribuente come dovute, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non corrisposte, oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio evidenziava, inoltre, che trattandosi di mera liquidazione automatica, non sussisterebbe alcun obbligo di previo contraddittorio, né di specifica motivazione ulteriore rispetto ai dati dichiarativi posti a base della pretesa impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento per asserita violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la conseguente notifica dell'atto sarebbero intervenute oltre i termini decadenziali previsti dall'ordinamento, con conseguente perdita del potere di riscossione in capo all'Amministrazione finanziaria. L'assunto non è condivisibile. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie: periodo d'imposta: 2021; dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2022): presentata nell'anno 2022 e notifica della cartella: 16 giugno 2025. Ne consegue che il termine decadenziale veniva a scadere il 31 dicembre 2025, sicché la notifica dell'atto impugnato risulta pienamente tempestiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in materia di liquidazione automatizzata, il termine triennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 costituisce limite certo e perentorio per l'esercizio del potere di riscossione, decorrente dall'anno di presentazione della dichiarazione, senza che rilevino ulteriori momenti procedimentali intermedi. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di riscossione mediante ruolo delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella deve essere notificata entro il termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dall'anno di presentazione della dichiarazione, pena la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione» (ex multis, Cass. civ., sez. V). Poiché nel caso in esame l'Amministrazione ha agito entro il termine normativamente stabilito, la dedotta decadenza risulta insussistente. Il motivo è pertanto infondato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della cartella per violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, deducendo che l'Ufficio non avrebbe previamente inviato la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con conseguente compressione del diritto di difesa. Anche tale censura non è fondata. Il collegio, rileva che la cartella impugnata trae origine da controllo automatizzato delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e, per l'IVA, dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, mediante il mero riscontro cartolare tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto effettivamente versato. In tale ambito procedimentale, la comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) non Banca_1 un atto indefettibile a pena di nullità della successiva cartella, ma costituisce strumento di collaborazione volto a favorire l'adempimento spontaneo e la correzione di eventuali errori materiali. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che, l'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, viceversa, quando la pretesa deriva dal mero mancato o tardivo versamento di imposte dichiarate dal contribuente come dovute, la cartella può essere legittimamente emessa anche in assenza di previa comunicazione. È stato affermato che, in tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni, l'omissione della comunicazione di irregolarità non comporta invalidità della cartella di pagamento quando la liquidazione si fondi su dati certi e direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa, senza margini di incertezza interpretativa. (Cass. civ., sez. V, costante orientamento). Nel caso di specie, l'Ufficio non ha proceduto ad alcuna rettifica dell'imponibile, né ha operato valutazioni discrezionali o interpretative, essendosi limitato a richiedere il pagamento di imposte dichiarate e non versate, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge. Non ricorrendo, dunque, alcuna situazione di incertezza idonea a rendere necessario il previo contraddittorio, deve escludersi la violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
NA ER ZI AN