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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4588/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4588/2022 dell'udienza del 12.5.2025
Il giorno 12.5.2025, mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTORE/ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO/A
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rasse- gnato le proprie conclusioni a mezzo del costituito procuratore. Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di conSIlio, decide la controversia pronunciando la senten- za incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito N. 4588/2022 R.G.A.C.
di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4588/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto Comodato di immobile urbano, e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, e residente in Casavatore al Corso Europa n. 21, rapp.ta e difesa C.F._1 dall'avv. Rosa Di Caprio (C.F.: ), e presso la stessa elettiva- C.F._2 mente domiciliata in Casoria alla via Principe di Piemonte n° 55, giusta procura al- legata al presente atto, all'atto introduttivo del giudizio;
RICORRENTE e
dr.ssa , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
res.nte in Casavatore Na al C.so Europa n. 21, rapp.ta e difesa, sia congiun-
[...] tamente che disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Esposito C.F. C.F._4
ed Antonio Vastarelli, C.F. , elett.te dom.ta presso
[...] CodiceFiscale_5 il loro studio in Ercolano alla Via B. Cozzolino P.co delle Fontane n.22, giusta procura in atti. RESISTENTE
*** CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 12.5.2025.
***
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 28.4.2022 e ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio per sentir- Parte_1 Controparte_1 la condannare al rilascio dell'unità immobiliare di sua proprietà, comprensivo di tutte le opere d'arte come da contratto, sito in Casavatore al Corso Europa n. 21, come meglio descritto in premessa, per intervenuta scadenza dei contratti;
con conseguente condanna al pagamento dell'indennità di occupazione con decorren- za dal 3.12.2021 sino al suo effettivo rilascio, e vittoria di spese. All'uopo premette- va di essere proprietaria dell'immobile sito in Casavatore al Corso Europa n. 21, censito al N.C.E.U. del Comune di Casavatore, identificato al foglio n. 2, particella 162, sub. 36; che concedeva in comodato d'uso gratuito l'immobile sopra descritto in favore del figlio, SI. , con contratto del 03.12.2020, regolarmente Parte_2 registrato il 21.12.2020. Il predetto contratto veniva stipulato a tempo determina- to con decorrenza dal 3 dicembre 2020 e termine al 2 dicembre 2021 e senza pos-
n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
sibilità di proroga;
altresì, in data 28.05.2021, con contratto di comodato d'uso re- golarmente registrato in data 03.06.2021, la SI.ra in qualità Parte_1 di comodante, specificava che all'interno dell'immobile concesso in uso al como- datario, SI. , erano presenti beni voluttuari quali opere d'arte, tutte Parte_2 dettagliate ed elencate nel contratto, delle quali la SI.ra detiene la Parte_1 proprietà esclusiva in quanto ereditate dal padre e dallo zio. Il comodatario si im- pegnava a restituire le opere d'arte al comodante nel termine del contratto del comodato d'uso del 03.12.2020, ovvero il 02.12.2021. Aggiungeva ancora che presso il Tribunale di Napoli Nord pende giudizio avente ad oggetto la separazione tra le parti , figlio dell'istante, e . Con ordinanza presiden- Parte_2 Controparte_1 ziale del 20.07.2021 veniva assegnata l'abitazione familiare in favore della SI.ra
, quale genitore collocatario dei minori. Riteneva pertanto successore ex CP_1 lege dei due contratti in questione e, dunque, legittimata passiva alla restituzione del cespite unitamente ai beni mobili ivi presenti la resistente;
che Controparte_1 nonostante il contratto fosse scaduto, l'immobile non era stato ancora rilasciato e la SI.ra continuava ad occupare lo stesso senza alcun titolo e senza nulla CP_1 corrispondere a titolo di indennità di occupazione in favore della SI.ra Parte_3
; che in data 21.12.2021 veniva inviata diffida per la richiesta di restituzione
[...] immobile ma non veniva dato alcun riscontro. Deduceva più precisamente nel merito che il contratto di comodato stipulato tra la SI.ra e il SI. , figlio di quest'ultima, concluso Parte_1 Parte_2 nella forma scritta era da considerarsi riconducibile alla fattispecie ex art. 1809 c.c. di guisa che decorso il termine ivi pattuito alla data 2.12.2021 e senza possibi- lità di proroga di guisa che la comodataria, SI.ra , era da ritenersi Controparte_1 obbligata alla restituzione dell'immobile essendo intervenuta la scadenza del ter- mine. L'immobile doveva pertanto essere restituito cum omni causa, ovvero con tutti gli accessori. Si costituiva ritualmente e nei termini la resistente la quale in Controparte_1 primis deduceva il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa essendo il reale resistente da intendersi nella persona del . Eccepiva che ella in- Parte_2 vero occupava l'immobile unitamente ai propri figli gemelli di 5 anni in quanto casa coniugale alla stessa assegnata giusta ordinanza del 20/07/2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio avente ad oggetto la separazione giudi- ziale tra le parti , figlio dell'istante, e . Ancora che il Parte_2 Controparte_1 contratto di comodato d'uso con scadenza ad appena un solo anno sottoscritto tra la SI.ra (suocera della resistente) ed il figlio SI. Parte_1 Pt_2
(ex coniuge della resistente) e fatto valere nel presente giudizio risultava
[...] chiaramente strumentale, finalizzato al riottenimento della casa, il tutto facendo leva su un atto simulato, in aperta violazione con i principì di correttezza e buona fede. Tale simulazione era chiaramente evincibile dalla tempistica degli eventi at- teso che il SI. , a seguito di dissensi ovvero di contrasti con la pro- Parte_2 pria consorte odierna comparente dr.ssa - litigi e dissapori, si badi bene, CP_1 che lo stesso dichiarava essere persistenti già da molto tempo (crf. Ricorso per se- parazione giudiziale) - il giorno 5 dicembre 2020 abbandonava la casa maritale e n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
si trasferiva altrove;
contestualmente redigendo un contratto di comodato con la di lui genitrice apponendogli la data del 2.12.2020 e il termine ivi previsto di un anno e registrandolo in data 20.12.2020. Si trattava a ben vedere di un atto stru- mentale sottoscritto dalle parti nell'immediatezza dell'allontanamento del Pt_2 dalla casa coniugale, nella certezza peraltro che all'udienza Presidenziale nel giu- dizio di separazione di coniugi l'appartamento in contestazione sarebbe stato as- segnato in uso alla comparente, unitamente alla tenera prole di Per_1 Per_2 appena tre anni, circostanza poi di fatto verificatosi atteso che all'udienza del 18/06/2021 il Presidente del Tribunale di Napoli Nord, assegnava la casa coniuga- le, oggi in contestazione, alla dr.ssa perché vi vivesse in compagnia nonché CP_1 per assistere ed accudire i figli. Offriva pertanto all'interprete la seguente cadenza temporale: 02 agosto 2008 da- ta del matrimonio tra il SI. e la dott.ssa e momento Parte_2 Controparte_1 dal quale la SI.ra ebbe a concedere in comodato d'uso gratui- Parte_1 to agli sposi l'immobile di cui oggi chiede la restituzione (il tutto avveniva senza la sottoscrizione di alcun contratto, senza l'indicazione di una data di scadenza, ciò al fine di destinare l'immobile quale casa del neo costituito nucleo familiare); - Anni 2018, 2019 e 2020 il SI. fa risalire i dissapori ed i litigi con la Parte_2 propria consorte a partire dalla nascita dei bambini in poi (Cfr. Ricorso per sepa- razione giudiziale); - 03 dicembre 2020 data (presunta, non certa, probabilmente fittizia) del contratto di comodato d'uso a tempo determinato di un anno
[...]
(senza che ne sapesse alcunché la ); - 05 dicembre 2020 Parte_4 CP_1 abbandono della casa coniugale da parte del SI. , così come dallo Parte_2 stesso implicitamente riconosciuto nell'atto introduttivo del ricorso per la sepa- razione giudiziale e confermato nel provvedimento presidenziale di separazione in cui si evidenzia altresì la ferma decisione proprio in capo allo stesso SI. Pt_2
di porre termine alla convivenza (Cfr. Ordinanza di separazione del Tribu-
[...] nale datata 20 luglio 2021); - 21 dicembre 2020 registrazione del contratto di co- modato d'uso a tempo determinato (data certa e successiva all'abbandono della casa coniugale da parte del;
- 11 marzo 2021 deposito del ricorso per la se- Pt_2 parazione giudiziale da parte del SI. innanzi il Tribunale di Napoli Parte_2
Nord con RG 2844/2021; 28 maggio 2021 contratto di comodato d'uso registrato con cui la SI.ra in qualità di comodante, specificava che Parte_1 all'interno dell'immobile concesso in uso al comodatario, SI. , erano Parte_2 presenti beni voluttuari quali opere d'arte, tutte dettagliate ed elencate nel con- tratto, delle quali la SI.ra detiene la proprietà esclusiva e da resti- Parte_1 tuire alla scadenza dell'altro contratto sottoscritto sei mesi prima;
- 21 dicembre 2021 diffida a firma della procuratrice a solo pochi giorni dalla data di scadenza del fittizio contratto di comodato d'uso. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. cass.SS.UU n. 13603, del 21/07/2004 e sentenza n. 20448 del 29/09/2014) laddove è stato statuito che in caso di comodato su immobile destinato ad uso familiare la durata del comodato dipende dall'uso posto sull'immobile, che nel caso di specie n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
era ed è finalizzato a soddisfare le eSIenze familiari ed a conservare le abitudini di vita della famiglia ed in particolare dei minori l'espediente posto in essere dai SIg. (madre e figlio) non poteva trovare accoglimento e superare Parte_5 la costante giurisprudenza in materia (Cass. S.U. 20448/2014). Nulla pertanto a titolo di indennità di occupazione era dovuto dalla alla . CP_1 Parte_1
Instaurato il contraddittorio processuale tra le parti, escussi i testimoni nell'interesse delle rispettive parti processuali, ammessa ed espletata la CTU co- me in atti e come invocata dalla ricorrente, ammesso l'interrogatorio formale della ricorrente, all'esito di un rinvio onde valutare il bonario componimento della con- troversia, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 12.5.2025. In vista della predetta udienza depositavano note di trattazione scritta entrambe le parti processuali, insistendo nelle proprie richieste e difese. Le parti depositavano altresì, in quanto resa all'esito, la sentenza del Tri- bunale di Napoli Nord 1004/2025 con la quale era stata assegnata l'abitazione in parola alla ( cfr. pg. 7 sentenza in atti “Ne consegue che essendo la resistente il CP_1 genitore collocatario dei figli minori la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Casavatore al Corso Europa, 21- va accolta”).
2.Preliminarmente, la domanda è procedibile essendo allegata documentazione comprovante l'espletamento del tentativo di mediazione, conclusosi con verbale negativo per mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti (cfr. all. telematico rif. Prot. 77/02022 verbale negativo del 17.3.2022).
3.Nel merito la domanda attorea, di risoluzione del contratto di comodato e di ri- lascio dell'immobile per come avanzata nei confronti della , è infondata e CP_1 va rigettata per quanto di ragione.
Risulta pacifico ed incontestato tra le parti, per un verso, che la ricorrente sia proprietaria dell'immobile per cui è causa, per l'altro, che la resistente CP_1 occupi l'immobile in oggetto anche all'indomani della separazione giudi-
[...] ziale dal coniuge, così come che la stessa abbia ivi abitato unitamente al Pt_2
in costanza di matrimonio ed all'indomani della nascita dei loro figli, con
[...] continuità e senza interruzioni.
Ciò posto, in considerazione degli elementi costitutivi della domanda, essa va qualificata come un'azione personale di restituzione dell'immobile avendo la ri- corrente richiesto non l'accertamento del suo diritto di proprietà sull'immobile, bensì quello dell'assenza di un valido titolo giustificativo della detenzione del be- ne in capo alla resistente essendo venuto a scaden- Controparte_2 za il contratto che ne legittimava la disponibilità di fatto, segnatamente indivi- duandolo nel contratto di comodato intercorso tra la ricorrente ed il di lei figlio per come sottoscritto in data 3.12.2020 e registrato in data Parte_2
20.12.2020.
Corollario sul piano probatorio di siffatta natura è che l'attore non debba fornire la probatio diabolica del diritto di proprietà sul bene, ma può limitarsi a dimo- strare il titolo (nella specie contratto di comodato) in forza del quale egli ha cedu-
n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
to la materiale disponibilità del bene in capo al convenuto e l'illegittimo rifiuto di restituzione opposto da quest'ultimo al venir meno della efficacia di quel titolo (nella specie scadenza del termine previsto in contratto), e ciò anche allorchè il convenuto, proponga domanda riconvenzionale per l'accertamento di un acquisto della proprietà a titolo di usucapione.
Ciò posto, ritiene la scrivente giudicante che la prospettazione della ricorrente non colga nel segno. Inducono a tale considerazione l'espletamento delle prove orali per come rispetti- vamente invocate ed ammesse e la valutazione globale delle produzioni documen- tali, espungendo dal compendio probatorio a valutarsi la produzione documenta- le effettuata dalla ricorrente 25.11.2024 ore 17.51 in ordine alla sussistenza di un contratto di comodato intercorso parimenti tra la ed il Parte_1 Parte_2 datato 15.11.2001 con previsione di un termine finale di anni tre, unitamente agli avvisi di pagamento della TARI riferibile al predetto appartamento e intestati al
. Ed invero, la predetta documentazione risulta essere stata deposita- Parte_2 ta all'esito delle rigide preclusioni istruttorie che caratterizzano il rito prescelto ed in assenza di qualsivoglia concreta dimostrazione di impossibilità di produ- zione in data antecedente ovvero di acquisizione stessa in fase successiva da parte della ricorrente. In disparte tali considerazioni in punto di diritto, mette conto evidenziare alla scrivente, che pur volendo considerare utilmente prodotta la predetta documen- tazione e/o comunque volendo trarne da essa elementi di convincimento, deve ri- tenersi comunque risolto e cessato il predetto contratto di comodato ivi descritto per spirare del termine alla data del 1.11.2003 con riguardo al in data peral- Pt_2 tro antecedente a qualsivoglia rapporto con la , per come emerge dagli atti. CP_1
Per incidens in punto di qualificazione, va in primo luogo accolta l'eccezione ricon- venzionale avanzata dalla resistente e tesa all'accertamento della nullità del con- tratto di comodato intercorso tra la e il del 3.12.2020- Parte_1 Pt_2
20.12.2021 in quanto simulato in via assoluta, per le ragioni di seguito espresse. In primo luogo, avuto riguardo al tenore degli atti ed alle richieste ivi formulate, l'eccepita simulazione va qualificata come eccezione piuttosto che come domanda riconvenzionale. E' noto, infatti, il criterio distintivo delle due fattispecie, come delineato dall'ora- mai granitica giurisprudenza della corte di legittimità: “ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione della domanda contro di lui proposta, opponga una controdomanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale;
resta, invece, nell'ambito dell'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda.” (cfr. Cass.civ. sez. II, sent. n. 3843 del 6.06.1983). Ed invero milita in tal senso non soltanto l'espressa qualificazione di eccezione utilizzata dalla resistente, ma anche la richiesta di accertamento solo “incidenter tantum” ed ai fini del rigetto della domanda attorea;
ne consegue che con la detta eccezione, con ogni evidenza, la resistente abbia inteso paralizzare la domanda n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
proposta dalla piuttosto che ottenere una pronuncia di accertamen- Parte_1 to nei confronti della stessa in punto di nullità del contratto di comodato inter- corso tra la ricorrente ed il di lei figlio, . Parte_2
Militano in senso positivo all'accoglimento della predetta eccezione molteplici elementi. In primis, mette conto evidenziare che il contratto di comodato (scaduto) che la ri- corrente intende in questa sede far valere risulta essere registrato in data 20.12.2020 e sottoscritto in data 3.12.2020: orbene, non può sottacersi che, in di- sparte la registrazione successiva (20.12.2020), la contiguità temporale tra la sot- toscrizione (3.12.2020) e l'allontanamento dalla casa familiare da parte del Pt_2
(5.12.2020) (e con ciò volendo riferirsi non già alla misura cautelare di matrice processual-penalistica, bensì ad una decisione volontariamente maturata in capo al nel contesto di una protratta e risalente crisi coniugale) per come emerso Pt_2 dalla svolta istruttoria senza farvi più rientro e intraprendendo di lì a qualche me- se e proseguendo poi per l'azione giudiziale di separazione conclusasi con l'ordinanza e la sentenza depositata in atti che ha assegnato (prevedibilmente) la casa familiare alla , inducono ad inferire che il predetto contratto costituis- CP_1 se a ben vedere un titolo precostituito al fine di far valere nei confronti della
[...]
il termine ivi impresso. Pt_6
Induce a tale considerazione la circostanza della stipulazione e registrazione, questa volta in forma scritta e registrata, di un contratto di comodato tra l'odierna ricorrente ed il di lei figlio allorquando i rapporti con la coniuge si erano già incri- nati ed interrotti tanto che in data 5.12.2020 lasciava la casa coniugale per non farvi più rientro ed intraprendere la separazione giudiziale. Di contro, la , per come e' emerso, ha iniziato a permanere all'interno del CP_1 predetto appartamento all'inizio della convivenza con il che proseguiva in Pt_2 costanza della vita coniugale (matrimonio dell'agosto 2008) e si protraeva con la nascita dei figli della coppia sino all'attualità. La fondatezza della sollevata eccezione di simulazione si sussume non solo dal predetto dato temporale, non contestato da parte ricorrente e per come emer- gente per tabulas, ma altresì dall'espletamento delle prove orali espletate (“ La pro- va della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi
o dei rapporti interni fra le parti. Invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori
o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite;
per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stes- si limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'Onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le ecce- zioni a tale regola espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illeceità del contratto dissimulato. ( Conf 850/86, mass n 444379; ( Conf 5608/80, mass n 409462). Sez. 2, Sentenza n. 2998 del 16/04/1988 (Rv. 458552 – 01- C. 10743/2008; C. 23974/2004; C. 6332/2003; C. 16021/2002; C. 2093/2000; C. 125/2000; C. 697/1997). -ex multis Cassazione civile sez. III, 11/10/1979, n.5305-
n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
“Non è sindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione, l'ac- certamento dei giudici del merito, i quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti e, in par- ticolare, alla stregua della prova presuntiva e logica, abbiano ritenuto (nei confronti del terzo) che un contratto di locazione dissimulasse un contratto di comodato”). Ed invero dalla espletata istruttoria è emerso che in favore ed in vista del matri- monio dei futuri coniugi la stessa concedeva in co- Parte_7 Parte_1 modato in forma orale e gratuita il predetto appartamento . La sussistenza e la qualifica di tale contratto di comodato peraltro caratterizzato- si dalla gratuità in capo ai nubendi viene confermata dalle propala- Parte_7 zioni testimoniali del teste di parte ricorrente il quale all'udienza Testimone_1 del 26.10.2023 riferiva: “confermo che mia madre concesse in comodato d'uso la predetta abi- tazione a mio fratello e affinchè andassero ad abitarci in vista del matrimonio Controparte_1 avvenuto nel 2008;” . Orbene la circostanza che i coniugi abbiano convissuto all'interno del predetto appartamento sin dalla data del loro matrimonio (2.8.2008) e che tuttora vi abi- tasse la unitamente ai di lei figli minori, veniva confermata parimenti dalle CP_1 dichiarazioni rese alla medesima udienza dal teste escusso nell'interesse della ri- corrente , padre della resistente. Costui confermava di aver effet- Persona_3 tuato altresì dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile in vista del matrimonio della figlia con il nonché che in data 5.12.2020 costui lasciava la Pt_2 casa coniugale. Non dirimenti appaiono le dichiarazioni rese all'esito del deferito interrogatorio formale della ricorrente atteso che la stessa riferiva che il figlio aveva abitato all'interno dell'appartamento in parola di sua proprietà anche in data antecedente del matrimonio in virtù del contratto di comodato intercorso nel 2001.
Come detto, le produzioni documentali riferibili a tale deduzione risultano essere tardive. Con riguardo alla gratuità se ne può inferire la sussistenza, in disparte al precetto normativo, non essendo emerse in via documentale e neppure in via ora- le, richieste di pagamento da parte della nei confronti del Parte_1 Pt_2
Ciò posto è evidente che il contratto di comodato intercorso tra la Parte_1 ed il in data 3.12.2020-registrato il 20.12.2020 con scadenza annuale non Pt_2 può dirsi opponibile alla in ragione della emersione della intenzione di CP_1 precostituzione di un titolo da far valere nei confronti della , intenzione CP_1 che si inferisce, come detto, sia dalla contiguità temporale della sua stipula allor- quando i rapporti coniugali erano già altamente incrinati e con l'allontanamento del a ridosso della stipula del nuovo contratto (questa volta registrato), sia Pt_2 per la emersione della sussistenza di un precedente contratto di comodato stipu- lato in via orale in assenza di pattuizione del termine finale al quale è emerso es- sere stato impresso una specifico vincolo di destinazione del predetto immobile alle eSIenze familiari. Medesime considerazioni in punto di inopponibilità alla possono inferirsi CP_1 con riguardo all'integrazione di contratto relativa ai beni mobili ivi presenti. Senza timore di tediare il lettore, mette conto evidenziare in punto di diritto met- te che elemento essenziale del contratto tipico di comodato, a norma dell'art.
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1803 c.c., è la determinazione di un termine di durata. Lo stesso può essere fissato espressamente, ovvero può desumersi dall'uso parti- colare e determinato della cosa, in vista del quale le parti si siano indotte a con- cludere il contratto. Tuttavia, quando, come nel caso di specie, oggetto del contratto di comodato è un bene immobile adibito ad abitazione, in mancanza di un termine espresso o di al- tro termine di tacito riferimento, non vi è un uso particolare o contingente del be- ne in base al quale definire la durata del contratto (cfr., a tal proposito, Cass., 18 gennaio 1985, n. 133; Cass., 15 gennaio 1985, n. 128). In tal caso è, pertanto, confi- gurabile solo un godimento a tempo indeterminato del bene, che dà vita al como- dato precario ex art. 1810 c.c., con conseguente revocabilità ad nutum dello stesso (Cass., 5 gennaio 1966, n. 104). Dalla documentazione prodotta e dalle prospettazioni delle parti può inferirsi che lo stesso abbia avuto inizio nel mese di agosto dell'anno 2008 (anno e mese del contratto di matrimonio); di contro, non è dato evincersi la sussistenza di una scadenza prevista e concordata tra le parti del relativo contratto di comodato. Se ne deve agevolmente inferire che, trattandosi di immobile adibito a residenza immobiliare del nucleo del unitamente alla moglie ed ai suoi figli, il con- Pt_2 tratto in parola ben possa definirsi comodato precario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c. E' pacifico in giurisprudenza che la convenzione negoziale priva di termine inte- gra la fattispecie del cd. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del "vinculum iuris" costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di mani- festarla "ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene (cfr. Cassa- zione civile sez. III 07 luglio 2010 n. 15986). Nel caso di specie, milita in favore della fondatezza della sollevata eccezione da parte resistente la circostanza alla stregua della quale parte ricorrente non ha ver- sato in atti alcuna richiesta di riconsegna dell'immobile nei confronti del Pt_2 con riguardo a quel contratto di comodato, rectius del contratto di comodato sti- pulato in vista del matrimonio del 2.8.2008, bensì procedendo alla stipula di un successivo contratto di comodato con lo stesso in data successiva ovvero Pt_2
3.12.2020-20.12.2020, allorquando il di lei figlio lasciava definitivamente la casa coniugale, data la contiguità temporale tra gli eventi (3.12.2020 e 5.12.2020). Tuttavia, mette conto evidenziare che, sulla scorta di quanto emerge dalla docu- mentazione prodotta, essendo l'abitazione in parola oggetto del contratto di co- modato stipulato senza espressi limiti di durata in favore del nucleo familiare del il rapporto non può sciogliersi a semplice richiesta del comodante, Parte_2 atteso che si verte nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, mancando, nel caso di specie, un termine contrattuale espresso di scadenza, caratterizzato dunque dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. In tal caso, si è impresso al contratto di comodato in parola un vincolo di destina- zione alle eSIenze abitative familiari, e dunque non solo e non tano a titolo per-
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sonale del comodatario, idoneo a conferire all'uso, cui la res deve essere destinata, il carattere implicito della durata del rapporto, senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante, salva la facoltà del comodante di richiedere la restituzione dell'ipotesi di so- pravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., segnato dai requisiti dell'urgenza e della non previsione . Al riguardo, invero la consolidata e granitica giurisprudenza di legittimità afferma che “In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle eSIenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraver- so una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natu- ra dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far lu- ce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.” Sez. U, Sentenza n. 13603 del 21/07/2004 (Rv. 575658 - 01); ( cfr. in seguito cass. Civ. ez. 2, Sentenza n. 3072 del 13/02/2006 (Rv. 592981 - 01) “Ove il co- modato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo fa- miliare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi), si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. In tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle eSIenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il ca- rattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza possi- bilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà,, del co- modante, salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenien- za di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, cod. civ., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione ”; ed ancora ex multis cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 13260 del 06/06/2006 (Rv. 590012 - 01), Sez. 3, Sentenza n. 14177 del 07/08/2012 (Rv. 623723 - 01), Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012 (Rv. 624104 - 01). Orbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie, mette conto eviden- ziare, per quanto emerso dalla presente fase processuale, la circostanza incontra- stata tra le parti, che l'immobile oggetto di controversia, rectius l'appartamento si- to in sito in Casavatore al Corso Europa n. 21, censito al N.C.E.U. del Comune di Casavatore, identificato al foglio n. 2, particella 162, sub. 36, sia stato adibito ad abitazione familiare da parte del figlio della ricorrente di guisa ciò conferisce al contratto in parola il carattere della imprevedibilità del termine di risoluzione. A corroborare la sussistenza di tale vincolo di destinazione soccorre la statuizione del Tribunale di Napoli Nord laddove ha assegnato il predetto appartamento alla Pacella per le eSIenze abitative dei minori. Pertanto, la stessa sussistenza di un contratto di comodato con vincolo di desti- nazione familiare tra la ed il con decorrenza del mese di ago- Parte_1 Pt_2 sto dell'anno 2018 per come emerso dall'istruttoria e la mancata richiesta di resti-
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tuzione del predetto appartamento al di lei figlio in data antecedente al degenera- re della convivenza tra il di lei figlio e la , unitamente al dato della contigui- CP_1 tà temporale della stipula del nuovo contratto di comodato in forma scritta e pe- raltro registrata all'allontanamento dalla casa familiare da parte del e Pt_2 all'intrapresa di lì a qualche mese della separazione giudiziale per sua iniziativa, inducono ad inferire per la fondatezza e l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente;
di guisa che può ben dirsi che parte resistente abbia utilmente dimostrato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi del diritto alla restituzione vantato dalla ricorrente, rectius della sussistenza di un contratto di comodato sti- pulato in vista del matrimonio del 2008 con il peculiare vincolo di destinazione e della simulazione del contratto a farsi valere. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare un ulteriore aspetto, come già espo- sto, nell'ipotesi di comodato c.d. precario, come quello che ci occupa, l'insorgenza di un urgente e impreveduto bisogno legittima il comodante a chiedere ante tempus la restituzione della res, anche se ancora non è scaduto il termine convenuto o il comodatario non ha cessato di servirsi della cosa. La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, come, affinchè il comodante possa chiedere la restituzione anticipata della res, non è necessario che il bisogno urgente e im- preveduto di servirsene sia tale che l'eventuale suo mancato soddisfacimento comporti un eccessivo aggravio per il comodante, essendo sufficiente a tal fine anche un bisogno di lieve entità. Si legge, infatti, in giurisprudenza “Una volta ac- certata la natura del rapporto intercorso tra le parti in relazione al godimento di un immobile e la sua gratuità, mentre non incide su tale carattere l'esistenza di un modus a carico del comoda- tario purché non sia tale da snaturare il rapporto, l'Obbligo della restituzione della cosa costi- tuisce l'effetto del rapporto di comandato, tant'è che anche prima che il comodatario ab- bia cessato di servirsi della cosa, il comandante può, a sua richiesta, far cessa- re il contratto, eSIendone l'immediata restituzione, se sia sopravvenuto un suo urgente ed imprevisto bisogno, anche non grave.” (Cfr. Cass. Sez. 3, Sen- tenza n. 1132 del 05/02/1987).
L'importante, quindi, è solo che non si tratti di un bisogno appositamente prodot- to dal comodante o capriccioso. Nel caso di specie la non ha provato Parte_1 la sussistenza di tale imprevedibile bisogno. Un clima di animosità e litigiosità endofamiliare certamente non può integrare gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 1809 comma 2 c.c.
La domanda della ricorrente va pertanto disattesa.
4. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (cfr. cass. Civ. sez. VI- sente. N.10053/2012) e vengono liquidate come in disposi- tivo avuto riguardo allo scaglione di valore per come dichiarato da parte ricorren- te e in applicazione dei parametri medi di cui al DM cit.. Parimenti si dispone in merito alla CTU liquidata come da separato decreto;
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.ssa Matil- de Boccia, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda della ricorrente;
- -condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 2.552,00 per compenso profes- sionale, oltre spese generali iva cpa come per legge con attribuzione ai procurato- ri di parte resistente dichiaratisi anticipatari;
- spese di CTU in carico alla ricorrente. Così deciso in Aversa 13.5.2025
Il Giudice
(dott.ssa Matilde Boccia ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4588/2022 dell'udienza del 12.5.2025
Il giorno 12.5.2025, mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTORE/ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO/A
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rasse- gnato le proprie conclusioni a mezzo del costituito procuratore. Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di conSIlio, decide la controversia pronunciando la senten- za incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito N. 4588/2022 R.G.A.C.
di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4588/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto Comodato di immobile urbano, e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, e residente in Casavatore al Corso Europa n. 21, rapp.ta e difesa C.F._1 dall'avv. Rosa Di Caprio (C.F.: ), e presso la stessa elettiva- C.F._2 mente domiciliata in Casoria alla via Principe di Piemonte n° 55, giusta procura al- legata al presente atto, all'atto introduttivo del giudizio;
RICORRENTE e
dr.ssa , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
res.nte in Casavatore Na al C.so Europa n. 21, rapp.ta e difesa, sia congiun-
[...] tamente che disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Esposito C.F. C.F._4
ed Antonio Vastarelli, C.F. , elett.te dom.ta presso
[...] CodiceFiscale_5 il loro studio in Ercolano alla Via B. Cozzolino P.co delle Fontane n.22, giusta procura in atti. RESISTENTE
*** CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 12.5.2025.
***
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 28.4.2022 e ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio per sentir- Parte_1 Controparte_1 la condannare al rilascio dell'unità immobiliare di sua proprietà, comprensivo di tutte le opere d'arte come da contratto, sito in Casavatore al Corso Europa n. 21, come meglio descritto in premessa, per intervenuta scadenza dei contratti;
con conseguente condanna al pagamento dell'indennità di occupazione con decorren- za dal 3.12.2021 sino al suo effettivo rilascio, e vittoria di spese. All'uopo premette- va di essere proprietaria dell'immobile sito in Casavatore al Corso Europa n. 21, censito al N.C.E.U. del Comune di Casavatore, identificato al foglio n. 2, particella 162, sub. 36; che concedeva in comodato d'uso gratuito l'immobile sopra descritto in favore del figlio, SI. , con contratto del 03.12.2020, regolarmente Parte_2 registrato il 21.12.2020. Il predetto contratto veniva stipulato a tempo determina- to con decorrenza dal 3 dicembre 2020 e termine al 2 dicembre 2021 e senza pos-
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sibilità di proroga;
altresì, in data 28.05.2021, con contratto di comodato d'uso re- golarmente registrato in data 03.06.2021, la SI.ra in qualità Parte_1 di comodante, specificava che all'interno dell'immobile concesso in uso al como- datario, SI. , erano presenti beni voluttuari quali opere d'arte, tutte Parte_2 dettagliate ed elencate nel contratto, delle quali la SI.ra detiene la Parte_1 proprietà esclusiva in quanto ereditate dal padre e dallo zio. Il comodatario si im- pegnava a restituire le opere d'arte al comodante nel termine del contratto del comodato d'uso del 03.12.2020, ovvero il 02.12.2021. Aggiungeva ancora che presso il Tribunale di Napoli Nord pende giudizio avente ad oggetto la separazione tra le parti , figlio dell'istante, e . Con ordinanza presiden- Parte_2 Controparte_1 ziale del 20.07.2021 veniva assegnata l'abitazione familiare in favore della SI.ra
, quale genitore collocatario dei minori. Riteneva pertanto successore ex CP_1 lege dei due contratti in questione e, dunque, legittimata passiva alla restituzione del cespite unitamente ai beni mobili ivi presenti la resistente;
che Controparte_1 nonostante il contratto fosse scaduto, l'immobile non era stato ancora rilasciato e la SI.ra continuava ad occupare lo stesso senza alcun titolo e senza nulla CP_1 corrispondere a titolo di indennità di occupazione in favore della SI.ra Parte_3
; che in data 21.12.2021 veniva inviata diffida per la richiesta di restituzione
[...] immobile ma non veniva dato alcun riscontro. Deduceva più precisamente nel merito che il contratto di comodato stipulato tra la SI.ra e il SI. , figlio di quest'ultima, concluso Parte_1 Parte_2 nella forma scritta era da considerarsi riconducibile alla fattispecie ex art. 1809 c.c. di guisa che decorso il termine ivi pattuito alla data 2.12.2021 e senza possibi- lità di proroga di guisa che la comodataria, SI.ra , era da ritenersi Controparte_1 obbligata alla restituzione dell'immobile essendo intervenuta la scadenza del ter- mine. L'immobile doveva pertanto essere restituito cum omni causa, ovvero con tutti gli accessori. Si costituiva ritualmente e nei termini la resistente la quale in Controparte_1 primis deduceva il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa essendo il reale resistente da intendersi nella persona del . Eccepiva che ella in- Parte_2 vero occupava l'immobile unitamente ai propri figli gemelli di 5 anni in quanto casa coniugale alla stessa assegnata giusta ordinanza del 20/07/2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio avente ad oggetto la separazione giudi- ziale tra le parti , figlio dell'istante, e . Ancora che il Parte_2 Controparte_1 contratto di comodato d'uso con scadenza ad appena un solo anno sottoscritto tra la SI.ra (suocera della resistente) ed il figlio SI. Parte_1 Pt_2
(ex coniuge della resistente) e fatto valere nel presente giudizio risultava
[...] chiaramente strumentale, finalizzato al riottenimento della casa, il tutto facendo leva su un atto simulato, in aperta violazione con i principì di correttezza e buona fede. Tale simulazione era chiaramente evincibile dalla tempistica degli eventi at- teso che il SI. , a seguito di dissensi ovvero di contrasti con la pro- Parte_2 pria consorte odierna comparente dr.ssa - litigi e dissapori, si badi bene, CP_1 che lo stesso dichiarava essere persistenti già da molto tempo (crf. Ricorso per se- parazione giudiziale) - il giorno 5 dicembre 2020 abbandonava la casa maritale e n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
si trasferiva altrove;
contestualmente redigendo un contratto di comodato con la di lui genitrice apponendogli la data del 2.12.2020 e il termine ivi previsto di un anno e registrandolo in data 20.12.2020. Si trattava a ben vedere di un atto stru- mentale sottoscritto dalle parti nell'immediatezza dell'allontanamento del Pt_2 dalla casa coniugale, nella certezza peraltro che all'udienza Presidenziale nel giu- dizio di separazione di coniugi l'appartamento in contestazione sarebbe stato as- segnato in uso alla comparente, unitamente alla tenera prole di Per_1 Per_2 appena tre anni, circostanza poi di fatto verificatosi atteso che all'udienza del 18/06/2021 il Presidente del Tribunale di Napoli Nord, assegnava la casa coniuga- le, oggi in contestazione, alla dr.ssa perché vi vivesse in compagnia nonché CP_1 per assistere ed accudire i figli. Offriva pertanto all'interprete la seguente cadenza temporale: 02 agosto 2008 da- ta del matrimonio tra il SI. e la dott.ssa e momento Parte_2 Controparte_1 dal quale la SI.ra ebbe a concedere in comodato d'uso gratui- Parte_1 to agli sposi l'immobile di cui oggi chiede la restituzione (il tutto avveniva senza la sottoscrizione di alcun contratto, senza l'indicazione di una data di scadenza, ciò al fine di destinare l'immobile quale casa del neo costituito nucleo familiare); - Anni 2018, 2019 e 2020 il SI. fa risalire i dissapori ed i litigi con la Parte_2 propria consorte a partire dalla nascita dei bambini in poi (Cfr. Ricorso per sepa- razione giudiziale); - 03 dicembre 2020 data (presunta, non certa, probabilmente fittizia) del contratto di comodato d'uso a tempo determinato di un anno
[...]
(senza che ne sapesse alcunché la ); - 05 dicembre 2020 Parte_4 CP_1 abbandono della casa coniugale da parte del SI. , così come dallo Parte_2 stesso implicitamente riconosciuto nell'atto introduttivo del ricorso per la sepa- razione giudiziale e confermato nel provvedimento presidenziale di separazione in cui si evidenzia altresì la ferma decisione proprio in capo allo stesso SI. Pt_2
di porre termine alla convivenza (Cfr. Ordinanza di separazione del Tribu-
[...] nale datata 20 luglio 2021); - 21 dicembre 2020 registrazione del contratto di co- modato d'uso a tempo determinato (data certa e successiva all'abbandono della casa coniugale da parte del;
- 11 marzo 2021 deposito del ricorso per la se- Pt_2 parazione giudiziale da parte del SI. innanzi il Tribunale di Napoli Parte_2
Nord con RG 2844/2021; 28 maggio 2021 contratto di comodato d'uso registrato con cui la SI.ra in qualità di comodante, specificava che Parte_1 all'interno dell'immobile concesso in uso al comodatario, SI. , erano Parte_2 presenti beni voluttuari quali opere d'arte, tutte dettagliate ed elencate nel con- tratto, delle quali la SI.ra detiene la proprietà esclusiva e da resti- Parte_1 tuire alla scadenza dell'altro contratto sottoscritto sei mesi prima;
- 21 dicembre 2021 diffida a firma della procuratrice a solo pochi giorni dalla data di scadenza del fittizio contratto di comodato d'uso. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. cass.SS.UU n. 13603, del 21/07/2004 e sentenza n. 20448 del 29/09/2014) laddove è stato statuito che in caso di comodato su immobile destinato ad uso familiare la durata del comodato dipende dall'uso posto sull'immobile, che nel caso di specie n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
era ed è finalizzato a soddisfare le eSIenze familiari ed a conservare le abitudini di vita della famiglia ed in particolare dei minori l'espediente posto in essere dai SIg. (madre e figlio) non poteva trovare accoglimento e superare Parte_5 la costante giurisprudenza in materia (Cass. S.U. 20448/2014). Nulla pertanto a titolo di indennità di occupazione era dovuto dalla alla . CP_1 Parte_1
Instaurato il contraddittorio processuale tra le parti, escussi i testimoni nell'interesse delle rispettive parti processuali, ammessa ed espletata la CTU co- me in atti e come invocata dalla ricorrente, ammesso l'interrogatorio formale della ricorrente, all'esito di un rinvio onde valutare il bonario componimento della con- troversia, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 12.5.2025. In vista della predetta udienza depositavano note di trattazione scritta entrambe le parti processuali, insistendo nelle proprie richieste e difese. Le parti depositavano altresì, in quanto resa all'esito, la sentenza del Tri- bunale di Napoli Nord 1004/2025 con la quale era stata assegnata l'abitazione in parola alla ( cfr. pg. 7 sentenza in atti “Ne consegue che essendo la resistente il CP_1 genitore collocatario dei figli minori la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Casavatore al Corso Europa, 21- va accolta”).
2.Preliminarmente, la domanda è procedibile essendo allegata documentazione comprovante l'espletamento del tentativo di mediazione, conclusosi con verbale negativo per mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti (cfr. all. telematico rif. Prot. 77/02022 verbale negativo del 17.3.2022).
3.Nel merito la domanda attorea, di risoluzione del contratto di comodato e di ri- lascio dell'immobile per come avanzata nei confronti della , è infondata e CP_1 va rigettata per quanto di ragione.
Risulta pacifico ed incontestato tra le parti, per un verso, che la ricorrente sia proprietaria dell'immobile per cui è causa, per l'altro, che la resistente CP_1 occupi l'immobile in oggetto anche all'indomani della separazione giudi-
[...] ziale dal coniuge, così come che la stessa abbia ivi abitato unitamente al Pt_2
in costanza di matrimonio ed all'indomani della nascita dei loro figli, con
[...] continuità e senza interruzioni.
Ciò posto, in considerazione degli elementi costitutivi della domanda, essa va qualificata come un'azione personale di restituzione dell'immobile avendo la ri- corrente richiesto non l'accertamento del suo diritto di proprietà sull'immobile, bensì quello dell'assenza di un valido titolo giustificativo della detenzione del be- ne in capo alla resistente essendo venuto a scaden- Controparte_2 za il contratto che ne legittimava la disponibilità di fatto, segnatamente indivi- duandolo nel contratto di comodato intercorso tra la ricorrente ed il di lei figlio per come sottoscritto in data 3.12.2020 e registrato in data Parte_2
20.12.2020.
Corollario sul piano probatorio di siffatta natura è che l'attore non debba fornire la probatio diabolica del diritto di proprietà sul bene, ma può limitarsi a dimo- strare il titolo (nella specie contratto di comodato) in forza del quale egli ha cedu-
n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
to la materiale disponibilità del bene in capo al convenuto e l'illegittimo rifiuto di restituzione opposto da quest'ultimo al venir meno della efficacia di quel titolo (nella specie scadenza del termine previsto in contratto), e ciò anche allorchè il convenuto, proponga domanda riconvenzionale per l'accertamento di un acquisto della proprietà a titolo di usucapione.
Ciò posto, ritiene la scrivente giudicante che la prospettazione della ricorrente non colga nel segno. Inducono a tale considerazione l'espletamento delle prove orali per come rispetti- vamente invocate ed ammesse e la valutazione globale delle produzioni documen- tali, espungendo dal compendio probatorio a valutarsi la produzione documenta- le effettuata dalla ricorrente 25.11.2024 ore 17.51 in ordine alla sussistenza di un contratto di comodato intercorso parimenti tra la ed il Parte_1 Parte_2 datato 15.11.2001 con previsione di un termine finale di anni tre, unitamente agli avvisi di pagamento della TARI riferibile al predetto appartamento e intestati al
. Ed invero, la predetta documentazione risulta essere stata deposita- Parte_2 ta all'esito delle rigide preclusioni istruttorie che caratterizzano il rito prescelto ed in assenza di qualsivoglia concreta dimostrazione di impossibilità di produ- zione in data antecedente ovvero di acquisizione stessa in fase successiva da parte della ricorrente. In disparte tali considerazioni in punto di diritto, mette conto evidenziare alla scrivente, che pur volendo considerare utilmente prodotta la predetta documen- tazione e/o comunque volendo trarne da essa elementi di convincimento, deve ri- tenersi comunque risolto e cessato il predetto contratto di comodato ivi descritto per spirare del termine alla data del 1.11.2003 con riguardo al in data peral- Pt_2 tro antecedente a qualsivoglia rapporto con la , per come emerge dagli atti. CP_1
Per incidens in punto di qualificazione, va in primo luogo accolta l'eccezione ricon- venzionale avanzata dalla resistente e tesa all'accertamento della nullità del con- tratto di comodato intercorso tra la e il del 3.12.2020- Parte_1 Pt_2
20.12.2021 in quanto simulato in via assoluta, per le ragioni di seguito espresse. In primo luogo, avuto riguardo al tenore degli atti ed alle richieste ivi formulate, l'eccepita simulazione va qualificata come eccezione piuttosto che come domanda riconvenzionale. E' noto, infatti, il criterio distintivo delle due fattispecie, come delineato dall'ora- mai granitica giurisprudenza della corte di legittimità: “ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione della domanda contro di lui proposta, opponga una controdomanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale;
resta, invece, nell'ambito dell'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda.” (cfr. Cass.civ. sez. II, sent. n. 3843 del 6.06.1983). Ed invero milita in tal senso non soltanto l'espressa qualificazione di eccezione utilizzata dalla resistente, ma anche la richiesta di accertamento solo “incidenter tantum” ed ai fini del rigetto della domanda attorea;
ne consegue che con la detta eccezione, con ogni evidenza, la resistente abbia inteso paralizzare la domanda n.4588/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 4588/2022 R.G.A.C.
proposta dalla piuttosto che ottenere una pronuncia di accertamen- Parte_1 to nei confronti della stessa in punto di nullità del contratto di comodato inter- corso tra la ricorrente ed il di lei figlio, . Parte_2
Militano in senso positivo all'accoglimento della predetta eccezione molteplici elementi. In primis, mette conto evidenziare che il contratto di comodato (scaduto) che la ri- corrente intende in questa sede far valere risulta essere registrato in data 20.12.2020 e sottoscritto in data 3.12.2020: orbene, non può sottacersi che, in di- sparte la registrazione successiva (20.12.2020), la contiguità temporale tra la sot- toscrizione (3.12.2020) e l'allontanamento dalla casa familiare da parte del Pt_2
(5.12.2020) (e con ciò volendo riferirsi non già alla misura cautelare di matrice processual-penalistica, bensì ad una decisione volontariamente maturata in capo al nel contesto di una protratta e risalente crisi coniugale) per come emerso Pt_2 dalla svolta istruttoria senza farvi più rientro e intraprendendo di lì a qualche me- se e proseguendo poi per l'azione giudiziale di separazione conclusasi con l'ordinanza e la sentenza depositata in atti che ha assegnato (prevedibilmente) la casa familiare alla , inducono ad inferire che il predetto contratto costituis- CP_1 se a ben vedere un titolo precostituito al fine di far valere nei confronti della
[...]
il termine ivi impresso. Pt_6
Induce a tale considerazione la circostanza della stipulazione e registrazione, questa volta in forma scritta e registrata, di un contratto di comodato tra l'odierna ricorrente ed il di lei figlio allorquando i rapporti con la coniuge si erano già incri- nati ed interrotti tanto che in data 5.12.2020 lasciava la casa coniugale per non farvi più rientro ed intraprendere la separazione giudiziale. Di contro, la , per come e' emerso, ha iniziato a permanere all'interno del CP_1 predetto appartamento all'inizio della convivenza con il che proseguiva in Pt_2 costanza della vita coniugale (matrimonio dell'agosto 2008) e si protraeva con la nascita dei figli della coppia sino all'attualità. La fondatezza della sollevata eccezione di simulazione si sussume non solo dal predetto dato temporale, non contestato da parte ricorrente e per come emer- gente per tabulas, ma altresì dall'espletamento delle prove orali espletate (“ La pro- va della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi
o dei rapporti interni fra le parti. Invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori
o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite;
per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stes- si limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'Onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le ecce- zioni a tale regola espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illeceità del contratto dissimulato. ( Conf 850/86, mass n 444379; ( Conf 5608/80, mass n 409462). Sez. 2, Sentenza n. 2998 del 16/04/1988 (Rv. 458552 – 01- C. 10743/2008; C. 23974/2004; C. 6332/2003; C. 16021/2002; C. 2093/2000; C. 125/2000; C. 697/1997). -ex multis Cassazione civile sez. III, 11/10/1979, n.5305-
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“Non è sindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione, l'ac- certamento dei giudici del merito, i quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti e, in par- ticolare, alla stregua della prova presuntiva e logica, abbiano ritenuto (nei confronti del terzo) che un contratto di locazione dissimulasse un contratto di comodato”). Ed invero dalla espletata istruttoria è emerso che in favore ed in vista del matri- monio dei futuri coniugi la stessa concedeva in co- Parte_7 Parte_1 modato in forma orale e gratuita il predetto appartamento . La sussistenza e la qualifica di tale contratto di comodato peraltro caratterizzato- si dalla gratuità in capo ai nubendi viene confermata dalle propala- Parte_7 zioni testimoniali del teste di parte ricorrente il quale all'udienza Testimone_1 del 26.10.2023 riferiva: “confermo che mia madre concesse in comodato d'uso la predetta abi- tazione a mio fratello e affinchè andassero ad abitarci in vista del matrimonio Controparte_1 avvenuto nel 2008;” . Orbene la circostanza che i coniugi abbiano convissuto all'interno del predetto appartamento sin dalla data del loro matrimonio (2.8.2008) e che tuttora vi abi- tasse la unitamente ai di lei figli minori, veniva confermata parimenti dalle CP_1 dichiarazioni rese alla medesima udienza dal teste escusso nell'interesse della ri- corrente , padre della resistente. Costui confermava di aver effet- Persona_3 tuato altresì dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile in vista del matrimonio della figlia con il nonché che in data 5.12.2020 costui lasciava la Pt_2 casa coniugale. Non dirimenti appaiono le dichiarazioni rese all'esito del deferito interrogatorio formale della ricorrente atteso che la stessa riferiva che il figlio aveva abitato all'interno dell'appartamento in parola di sua proprietà anche in data antecedente del matrimonio in virtù del contratto di comodato intercorso nel 2001.
Come detto, le produzioni documentali riferibili a tale deduzione risultano essere tardive. Con riguardo alla gratuità se ne può inferire la sussistenza, in disparte al precetto normativo, non essendo emerse in via documentale e neppure in via ora- le, richieste di pagamento da parte della nei confronti del Parte_1 Pt_2
Ciò posto è evidente che il contratto di comodato intercorso tra la Parte_1 ed il in data 3.12.2020-registrato il 20.12.2020 con scadenza annuale non Pt_2 può dirsi opponibile alla in ragione della emersione della intenzione di CP_1 precostituzione di un titolo da far valere nei confronti della , intenzione CP_1 che si inferisce, come detto, sia dalla contiguità temporale della sua stipula allor- quando i rapporti coniugali erano già altamente incrinati e con l'allontanamento del a ridosso della stipula del nuovo contratto (questa volta registrato), sia Pt_2 per la emersione della sussistenza di un precedente contratto di comodato stipu- lato in via orale in assenza di pattuizione del termine finale al quale è emerso es- sere stato impresso una specifico vincolo di destinazione del predetto immobile alle eSIenze familiari. Medesime considerazioni in punto di inopponibilità alla possono inferirsi CP_1 con riguardo all'integrazione di contratto relativa ai beni mobili ivi presenti. Senza timore di tediare il lettore, mette conto evidenziare in punto di diritto met- te che elemento essenziale del contratto tipico di comodato, a norma dell'art.
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1803 c.c., è la determinazione di un termine di durata. Lo stesso può essere fissato espressamente, ovvero può desumersi dall'uso parti- colare e determinato della cosa, in vista del quale le parti si siano indotte a con- cludere il contratto. Tuttavia, quando, come nel caso di specie, oggetto del contratto di comodato è un bene immobile adibito ad abitazione, in mancanza di un termine espresso o di al- tro termine di tacito riferimento, non vi è un uso particolare o contingente del be- ne in base al quale definire la durata del contratto (cfr., a tal proposito, Cass., 18 gennaio 1985, n. 133; Cass., 15 gennaio 1985, n. 128). In tal caso è, pertanto, confi- gurabile solo un godimento a tempo indeterminato del bene, che dà vita al como- dato precario ex art. 1810 c.c., con conseguente revocabilità ad nutum dello stesso (Cass., 5 gennaio 1966, n. 104). Dalla documentazione prodotta e dalle prospettazioni delle parti può inferirsi che lo stesso abbia avuto inizio nel mese di agosto dell'anno 2008 (anno e mese del contratto di matrimonio); di contro, non è dato evincersi la sussistenza di una scadenza prevista e concordata tra le parti del relativo contratto di comodato. Se ne deve agevolmente inferire che, trattandosi di immobile adibito a residenza immobiliare del nucleo del unitamente alla moglie ed ai suoi figli, il con- Pt_2 tratto in parola ben possa definirsi comodato precario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c. E' pacifico in giurisprudenza che la convenzione negoziale priva di termine inte- gra la fattispecie del cd. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del "vinculum iuris" costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di mani- festarla "ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene (cfr. Cassa- zione civile sez. III 07 luglio 2010 n. 15986). Nel caso di specie, milita in favore della fondatezza della sollevata eccezione da parte resistente la circostanza alla stregua della quale parte ricorrente non ha ver- sato in atti alcuna richiesta di riconsegna dell'immobile nei confronti del Pt_2 con riguardo a quel contratto di comodato, rectius del contratto di comodato sti- pulato in vista del matrimonio del 2.8.2008, bensì procedendo alla stipula di un successivo contratto di comodato con lo stesso in data successiva ovvero Pt_2
3.12.2020-20.12.2020, allorquando il di lei figlio lasciava definitivamente la casa coniugale, data la contiguità temporale tra gli eventi (3.12.2020 e 5.12.2020). Tuttavia, mette conto evidenziare che, sulla scorta di quanto emerge dalla docu- mentazione prodotta, essendo l'abitazione in parola oggetto del contratto di co- modato stipulato senza espressi limiti di durata in favore del nucleo familiare del il rapporto non può sciogliersi a semplice richiesta del comodante, Parte_2 atteso che si verte nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, mancando, nel caso di specie, un termine contrattuale espresso di scadenza, caratterizzato dunque dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. In tal caso, si è impresso al contratto di comodato in parola un vincolo di destina- zione alle eSIenze abitative familiari, e dunque non solo e non tano a titolo per-
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sonale del comodatario, idoneo a conferire all'uso, cui la res deve essere destinata, il carattere implicito della durata del rapporto, senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante, salva la facoltà del comodante di richiedere la restituzione dell'ipotesi di so- pravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., segnato dai requisiti dell'urgenza e della non previsione . Al riguardo, invero la consolidata e granitica giurisprudenza di legittimità afferma che “In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle eSIenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraver- so una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natu- ra dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far lu- ce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.” Sez. U, Sentenza n. 13603 del 21/07/2004 (Rv. 575658 - 01); ( cfr. in seguito cass. Civ. ez. 2, Sentenza n. 3072 del 13/02/2006 (Rv. 592981 - 01) “Ove il co- modato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo fa- miliare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi), si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. In tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle eSIenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il ca- rattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza possi- bilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà,
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tuzione del predetto appartamento al di lei figlio in data antecedente al degenera- re della convivenza tra il di lei figlio e la , unitamente al dato della contigui- CP_1 tà temporale della stipula del nuovo contratto di comodato in forma scritta e pe- raltro registrata all'allontanamento dalla casa familiare da parte del e Pt_2 all'intrapresa di lì a qualche mese della separazione giudiziale per sua iniziativa, inducono ad inferire per la fondatezza e l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente;
di guisa che può ben dirsi che parte resistente abbia utilmente dimostrato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi del diritto alla restituzione vantato dalla ricorrente, rectius della sussistenza di un contratto di comodato sti- pulato in vista del matrimonio del 2008 con il peculiare vincolo di destinazione e della simulazione del contratto a farsi valere. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare un ulteriore aspetto, come già espo- sto, nell'ipotesi di comodato c.d. precario, come quello che ci occupa, l'insorgenza di un urgente e impreveduto bisogno legittima il comodante a chiedere ante tempus la restituzione della res, anche se ancora non è scaduto il termine convenuto o il comodatario non ha cessato di servirsi della cosa. La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, come, affinchè il comodante possa chiedere la restituzione anticipata della res, non è necessario che il bisogno urgente e im- preveduto di servirsene sia tale che l'eventuale suo mancato soddisfacimento comporti un eccessivo aggravio per il comodante, essendo sufficiente a tal fine anche un bisogno di lieve entità. Si legge, infatti, in giurisprudenza “Una volta ac- certata la natura del rapporto intercorso tra le parti in relazione al godimento di un immobile e la sua gratuità, mentre non incide su tale carattere l'esistenza di un modus a carico del comoda- tario purché non sia tale da snaturare il rapporto, l'Obbligo della restituzione della cosa costi- tuisce l'effetto del rapporto di comandato, tant'è che anche prima che il comodatario ab- bia cessato di servirsi della cosa, il comandante può, a sua richiesta, far cessa- re il contratto, eSIendone l'immediata restituzione, se sia sopravvenuto un suo urgente ed imprevisto bisogno, anche non grave.” (Cfr. Cass. Sez. 3, Sen- tenza n. 1132 del 05/02/1987).
L'importante, quindi, è solo che non si tratti di un bisogno appositamente prodot- to dal comodante o capriccioso. Nel caso di specie la non ha provato Parte_1 la sussistenza di tale imprevedibile bisogno. Un clima di animosità e litigiosità endofamiliare certamente non può integrare gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 1809 comma 2 c.c.
La domanda della ricorrente va pertanto disattesa.
4. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (cfr. cass. Civ. sez. VI- sente. N.10053/2012) e vengono liquidate come in disposi- tivo avuto riguardo allo scaglione di valore per come dichiarato da parte ricorren- te e in applicazione dei parametri medi di cui al DM cit.. Parimenti si dispone in merito alla CTU liquidata come da separato decreto;
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.ssa Matil- de Boccia, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda della ricorrente;
- -condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 2.552,00 per compenso profes- sionale, oltre spese generali iva cpa come per legge con attribuzione ai procurato- ri di parte resistente dichiaratisi anticipatari;
- spese di CTU in carico alla ricorrente. Così deciso in Aversa 13.5.2025
Il Giudice
(dott.ssa Matilde Boccia ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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