TRIB
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/07/2024, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2033/2018 R.G.A.C. promossa da:
( con sede in Palau (SS), località Lu Parte_1 P.IVA_1
Stazzareddu, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Verona (VR) nella P.zza Bra n. 26/D presso e nello studio dell'Avv. Aldo Bulgarelli che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
nei confronti di
( ) con sede in Arzachena (SS) nella Via Genova n. Controparte_1 P.IVA_2
12, in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, Controparte_2 giuste procure in atti, dall'Avv. Rita Cui e dall'Avv. Egidio Caredda ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Arzachena (SS) nel Viale Paolo Dettori n. 23/A; avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Conclusioni
Nell'interesse della parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito per le ragioni innanzi esposte, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione reietta, così giudicare:
- nel merito: per quanto esposto in narrativa, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque respingersi tutte le domande proposte da nei confronti Controparte_1
della Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.
Nell'interesse della parte opposta:
Il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia: - confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna conseguente alle spese di lite nei
confronti della Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società agricola ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2018 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 10.9.2018 sulla scorta della fattura n. 8 del 27.3.2018 emessa da Controparte_1
per l'importo di € 34.269,80 (pari a € 28.090,00 oltre IVA al 22%) per “lavori di
[...] manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo prato e del terreno” di proprietà di Pt_1
sito in Palau (SS) nella località Lu Stazzareddu.
[...]
L'odierna opponente, ha premesso che, poco dopo la sua costituzione (20.10.2016), ha commissionato alla vari “lavori di sistemazione della proprietà ove Controparte_1 si trova la propria sede” per i quali, nel periodo compreso tra il 27.12.2016 e il 18.10.2017 ha corrisposto somme per complessivi € 387.172,80.
Ha aggiunto che, dopo aver richiesto, con mail del 1.2.2018, documentazione giustificativa di tali lavori riceveva da parte di una lettera di intimazione di pagamento Controparte_1 della somma di € 34.269,80 relativa ad una fattura pro-forma.
Con mail del 23.2.2018 comunicava di non aver mai ricevuto detta fattura pro- Parte_1
forma e rinnovava la richiesta di ricevere la documentazione giustificativa.
Tale richiesta veniva ribadita con mail del 23.3.2018. Part Con mail del 16.4.2018 inviava a nuova lettera di Controparte_1 Parte_1 messa in mora con allegata fattura n. 8/2018 emessa il 27.3.2018, allegando “contabilità lavori eseguiti” del 12.4.2018.
Secondo l'opponente, quindi, risulta “del tutto evidente che la presunta (e mai trasmessa) fattura pro-forma del febbraio 2018 era stata emessa senza che neppure esistesse una contabilità dei lavori”.
Ha precisato, inoltre, che per i lavori oggetto di causa “non è mai stato sottoscritto alcun contratto d'appalto” e “non è mai stata determinata concordemente tra le parti la misura del corrispettivo per i lavori asseritamente svolti […] né è stato stabilito il modo di determinarla”.
Ha, quindi, concluso come in epigrafe chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e ha precisato che è “onere di controparte fornire la prova analitica dei lavori svolti e di tutti gli elementi giustificativi, necessari per determinarne il giusto corrispettivo”. La società opposta-creditrice, costituitasi con comparsa di risposta, ha affermato che “la circostanza che la abbia eseguito i lavori a seguito del preventivo Controparte_1
consegnato alla società agricola e della corrispondenza intercorsa con la stessa, Parte_1
dimostra inequivocabilmente la conclusione tra le parti in causa di un contratto di appalto che seppure non espressamente formalizzato in un documento sottoscritto […] si è certamente perfezionato per fatti concludenti”.
A sostegno di tale affermazione la medesima società ha aggiunto che “…era consuetudine […] che la eseguisse i lavori solo dopo che il preventivo e/o il computo Controparte_1
metrico delle opere venissero accettati verbalmente e/o mediante e-mail dalla società agricola
e ha precisato che “anche nel caso dei lavori per cui è causa è accaduto – come Parte_1
consuetudine – che i lavori sono stati eseguiti […] a seguito della conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto le opere analiticamente elencate nella “CONTABILITA' LAVORI” per il corrispettivo ivi stabilito”.
§ § § § §
Orbene, occorre premettere il principio regolatore delle posizioni sostanziali e processuali nell'ambito del giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento.
In un giudizio di questo genere il creditore opposto assume la qualità di attore e ha, pertanto,
l'onere di provare il fondamento del suo credito, mentre il debitore opponente assume la qualità di convenuto ed è, perciò, tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito vantato da controparte.
Occorre, altresì, precisare che, come è noto, la fattura non può costituire in giudizio fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (nonostante costituisca prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo).
Spetta, quindi, alla parte opposta e cioè alla dimostrare l'an e il Controparte_1
quantum del credito vantato nei confronti della società Parte_1
Ciò premesso, l'obbligazione di pagamento che ci occupa deriva da un contratto di appalto.
Quanto alla forma del contratto, secondo la Corte di Cassazione, in generale non è richiesta la forma scritta (salvi i casi espressamente previsti dalla legge come, ad esempio, nei contratti in cui
è parte la P.A.), “…essendo il contratto di appalto, in linea di principio, un contratto a forma libera, non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma” (cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9077).
È solo a seguito di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., da parte del giudice, che
[...] [
ha depositato in giudizio copia del “Preventivo per lavori di manutenzione Controparte_1 del prato e di parte del lotto da realizzarsi verso vostra struttura” del 4.9.2017 per l'importo complessivo di € 18.460,00 + IVA, nonché copia della “Contabilità lavori eseguiti” del
9.1.2018, per l'importo complessivo di € 28.090,00 (di cui € 18.460,00 come da preventivo, €
1.000,00 per ripristino mq. 60 di prato a rotoli, € 1.500,00 per realizzazione di nuovo cancello in legno ed € 7.130,00 per la fornitura di lt. 438.000 di acqua con autocisterna.
Tuttavia, poiché risulta evidente che il preventivo del 4.9.2017 non può corrispondere a quello precedentemente inviato in allegato alla mail del 22.2.2017 e neanche a quello allegato alla successiva mail del 25.2.2017, non vi è prova, agli atti di questo giudizio, che il preventivo dei lavori (per € 18.460,00) sia stato comunicato alla società agricola e, tantomeno, Parte_1
che lo stesso sia stato accettato e approvato.
Non vi è, quindi, prova dell'avvenuta conclusione del contratto di appalto con riguardo ai lavori per € 18.460,00 di cui al preventivo in atti.
Sempre in adempimento del già citato ordine di esibizione, ha però Controparte_1
depositato la fattura n. 281 del 31.10.2017 emessa da Controparte_3
er trasporto acqua dal 25.7.2017 al 16.8.2017 dell'importo di € 7.130,00.
[...]
Ha depositato, inoltre, la mail del 15.9.2017 con la quale si comunica che a seguito degli accordi intercorsi con la sig. RC (destinataria della mail insieme a e Parte_2 CP_4
sono stati eseguiti lavori di sostituzione di prato a rotoli per € 1.000,00 e confermato il
[...]
preventivo di € 1.500,00 per fornitura e posa in opera di cancello in legno con ricucitura con pietre naturali (dell'esecuzione di questi lavori è stata fornita prova documentale mediante depositato delle fotografie inviate via WhatsApp alla sig.ra RC e al sig. Parte_2
.
[...]
Dalla visura camerale in atti emerge che e sono Parte_2 Parte_3
membri del consiglio di amministrazione della società agricola Parte_1
In conclusione, la parte opposta ha fornito solo parzialmente prova del fondamento giuridico della propria pretesa creditizia con la conseguenza che l'opposizione proposta da Parte_1
deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'opponente, tuttavia, deve essere condannato al pagamento dei lavori eseguiti dalla società opposta nella misura quantificata di € 9.630,00 (oltre IVA) oltre interessi legali (come richiesti nel ricorso per ingiunzione e concessi nel decreto ingiuntivo) su tale somma dal 16.4.2018 (data di lettera di messa in mora con allegata fattura n. 8/2018 del 27.3.2018 e contabilità lavori eseguiti) al saldo definitivo.
Stante la soccombenza reciproca si compensano integralmente le spese del presente giudizio di opposizione.
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto,
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo 612/2018 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data
10.9.2018;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della somma di € 9.630,00 (oltre IVA di legge) ed oltre interessi legali dal 27.3.2018 al saldo definitivo;
- spese integralmente compensate fra le parti
Tempio Pausania, 03/07/2024
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2033/2018 R.G.A.C. promossa da:
( con sede in Palau (SS), località Lu Parte_1 P.IVA_1
Stazzareddu, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Verona (VR) nella P.zza Bra n. 26/D presso e nello studio dell'Avv. Aldo Bulgarelli che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
nei confronti di
( ) con sede in Arzachena (SS) nella Via Genova n. Controparte_1 P.IVA_2
12, in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, Controparte_2 giuste procure in atti, dall'Avv. Rita Cui e dall'Avv. Egidio Caredda ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Arzachena (SS) nel Viale Paolo Dettori n. 23/A; avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Conclusioni
Nell'interesse della parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito per le ragioni innanzi esposte, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione reietta, così giudicare:
- nel merito: per quanto esposto in narrativa, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque respingersi tutte le domande proposte da nei confronti Controparte_1
della Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.
Nell'interesse della parte opposta:
Il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia: - confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna conseguente alle spese di lite nei
confronti della Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società agricola ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2018 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 10.9.2018 sulla scorta della fattura n. 8 del 27.3.2018 emessa da Controparte_1
per l'importo di € 34.269,80 (pari a € 28.090,00 oltre IVA al 22%) per “lavori di
[...] manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo prato e del terreno” di proprietà di Pt_1
sito in Palau (SS) nella località Lu Stazzareddu.
[...]
L'odierna opponente, ha premesso che, poco dopo la sua costituzione (20.10.2016), ha commissionato alla vari “lavori di sistemazione della proprietà ove Controparte_1 si trova la propria sede” per i quali, nel periodo compreso tra il 27.12.2016 e il 18.10.2017 ha corrisposto somme per complessivi € 387.172,80.
Ha aggiunto che, dopo aver richiesto, con mail del 1.2.2018, documentazione giustificativa di tali lavori riceveva da parte di una lettera di intimazione di pagamento Controparte_1 della somma di € 34.269,80 relativa ad una fattura pro-forma.
Con mail del 23.2.2018 comunicava di non aver mai ricevuto detta fattura pro- Parte_1
forma e rinnovava la richiesta di ricevere la documentazione giustificativa.
Tale richiesta veniva ribadita con mail del 23.3.2018. Part Con mail del 16.4.2018 inviava a nuova lettera di Controparte_1 Parte_1 messa in mora con allegata fattura n. 8/2018 emessa il 27.3.2018, allegando “contabilità lavori eseguiti” del 12.4.2018.
Secondo l'opponente, quindi, risulta “del tutto evidente che la presunta (e mai trasmessa) fattura pro-forma del febbraio 2018 era stata emessa senza che neppure esistesse una contabilità dei lavori”.
Ha precisato, inoltre, che per i lavori oggetto di causa “non è mai stato sottoscritto alcun contratto d'appalto” e “non è mai stata determinata concordemente tra le parti la misura del corrispettivo per i lavori asseritamente svolti […] né è stato stabilito il modo di determinarla”.
Ha, quindi, concluso come in epigrafe chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e ha precisato che è “onere di controparte fornire la prova analitica dei lavori svolti e di tutti gli elementi giustificativi, necessari per determinarne il giusto corrispettivo”. La società opposta-creditrice, costituitasi con comparsa di risposta, ha affermato che “la circostanza che la abbia eseguito i lavori a seguito del preventivo Controparte_1
consegnato alla società agricola e della corrispondenza intercorsa con la stessa, Parte_1
dimostra inequivocabilmente la conclusione tra le parti in causa di un contratto di appalto che seppure non espressamente formalizzato in un documento sottoscritto […] si è certamente perfezionato per fatti concludenti”.
A sostegno di tale affermazione la medesima società ha aggiunto che “…era consuetudine […] che la eseguisse i lavori solo dopo che il preventivo e/o il computo Controparte_1
metrico delle opere venissero accettati verbalmente e/o mediante e-mail dalla società agricola
e ha precisato che “anche nel caso dei lavori per cui è causa è accaduto – come Parte_1
consuetudine – che i lavori sono stati eseguiti […] a seguito della conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto le opere analiticamente elencate nella “CONTABILITA' LAVORI” per il corrispettivo ivi stabilito”.
§ § § § §
Orbene, occorre premettere il principio regolatore delle posizioni sostanziali e processuali nell'ambito del giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento.
In un giudizio di questo genere il creditore opposto assume la qualità di attore e ha, pertanto,
l'onere di provare il fondamento del suo credito, mentre il debitore opponente assume la qualità di convenuto ed è, perciò, tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito vantato da controparte.
Occorre, altresì, precisare che, come è noto, la fattura non può costituire in giudizio fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (nonostante costituisca prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo).
Spetta, quindi, alla parte opposta e cioè alla dimostrare l'an e il Controparte_1
quantum del credito vantato nei confronti della società Parte_1
Ciò premesso, l'obbligazione di pagamento che ci occupa deriva da un contratto di appalto.
Quanto alla forma del contratto, secondo la Corte di Cassazione, in generale non è richiesta la forma scritta (salvi i casi espressamente previsti dalla legge come, ad esempio, nei contratti in cui
è parte la P.A.), “…essendo il contratto di appalto, in linea di principio, un contratto a forma libera, non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma” (cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9077).
È solo a seguito di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., da parte del giudice, che
[...] [
ha depositato in giudizio copia del “Preventivo per lavori di manutenzione Controparte_1 del prato e di parte del lotto da realizzarsi verso vostra struttura” del 4.9.2017 per l'importo complessivo di € 18.460,00 + IVA, nonché copia della “Contabilità lavori eseguiti” del
9.1.2018, per l'importo complessivo di € 28.090,00 (di cui € 18.460,00 come da preventivo, €
1.000,00 per ripristino mq. 60 di prato a rotoli, € 1.500,00 per realizzazione di nuovo cancello in legno ed € 7.130,00 per la fornitura di lt. 438.000 di acqua con autocisterna.
Tuttavia, poiché risulta evidente che il preventivo del 4.9.2017 non può corrispondere a quello precedentemente inviato in allegato alla mail del 22.2.2017 e neanche a quello allegato alla successiva mail del 25.2.2017, non vi è prova, agli atti di questo giudizio, che il preventivo dei lavori (per € 18.460,00) sia stato comunicato alla società agricola e, tantomeno, Parte_1
che lo stesso sia stato accettato e approvato.
Non vi è, quindi, prova dell'avvenuta conclusione del contratto di appalto con riguardo ai lavori per € 18.460,00 di cui al preventivo in atti.
Sempre in adempimento del già citato ordine di esibizione, ha però Controparte_1
depositato la fattura n. 281 del 31.10.2017 emessa da Controparte_3
er trasporto acqua dal 25.7.2017 al 16.8.2017 dell'importo di € 7.130,00.
[...]
Ha depositato, inoltre, la mail del 15.9.2017 con la quale si comunica che a seguito degli accordi intercorsi con la sig. RC (destinataria della mail insieme a e Parte_2 CP_4
sono stati eseguiti lavori di sostituzione di prato a rotoli per € 1.000,00 e confermato il
[...]
preventivo di € 1.500,00 per fornitura e posa in opera di cancello in legno con ricucitura con pietre naturali (dell'esecuzione di questi lavori è stata fornita prova documentale mediante depositato delle fotografie inviate via WhatsApp alla sig.ra RC e al sig. Parte_2
.
[...]
Dalla visura camerale in atti emerge che e sono Parte_2 Parte_3
membri del consiglio di amministrazione della società agricola Parte_1
In conclusione, la parte opposta ha fornito solo parzialmente prova del fondamento giuridico della propria pretesa creditizia con la conseguenza che l'opposizione proposta da Parte_1
deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'opponente, tuttavia, deve essere condannato al pagamento dei lavori eseguiti dalla società opposta nella misura quantificata di € 9.630,00 (oltre IVA) oltre interessi legali (come richiesti nel ricorso per ingiunzione e concessi nel decreto ingiuntivo) su tale somma dal 16.4.2018 (data di lettera di messa in mora con allegata fattura n. 8/2018 del 27.3.2018 e contabilità lavori eseguiti) al saldo definitivo.
Stante la soccombenza reciproca si compensano integralmente le spese del presente giudizio di opposizione.
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto,
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo 612/2018 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data
10.9.2018;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della somma di € 9.630,00 (oltre IVA di legge) ed oltre interessi legali dal 27.3.2018 al saldo definitivo;
- spese integralmente compensate fra le parti
Tempio Pausania, 03/07/2024