Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di pignoramento per mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle esattoriali sia avvenuta correttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in conformità con la giurisprudenza della Cassazione. Ha inoltre rilevato che il ricorso è stato proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

  • Altro
    Estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale

    La Corte non ha esaminato nel merito tale eccezione in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha accolto l'eccezione dell'agente della riscossione, ritenendo che il ricorso sia stato proposto in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/92, dato che la notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta in data 20/05/2024 e il ricorso è stato trasmesso il 23/07/2024.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria

    La Corte non ha esaminato nel merito tale eccezione in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • Altro
    Inammissibilità/improponibilità dell'opposizione avverso le cartelle di pagamento

    La Corte non ha esaminato nel merito tale eccezione in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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