CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
VITALE ANTONELLO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 321/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferrandina - Piazza Plebiscito 75013 Ferrandina MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Borgo Resistente_1 49 75013 Ferrandina MT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Matera - Via Lucana Indirizzo_1 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Inps Direzione Provinciale Matera - Via Cappelluti 2 75013 Matera MT elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGNORAMEN n. 06784202400002111001 DIRITTO ANNUALE 2024
- ATTO PIGNORAMEN n. 06784202400002111001 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
La parte presente si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione notificato in data 22/07/2024, la sig.ra Ricorrente_1 (c. f. CF_Rappresentante_1 ) ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 06784202400002111/001, notificato il 20/05/2024, eseguito ai sensi dell'art. 72-bis Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme già richieste in pagamento con i 22 (ventidue) atti esattoriali dettagliatamente richiamati nell'atto di pignoramento e rappresentati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito per ruoli emessi dal
Comune di Ferrandina per pagamento IMU degli anni 2010, 2011, 2012 e 2015, dalla Camera di Commercio di Matera per diritti annuali dal 2007 al 2019 e dall'INPS per contributi IVS commercianti dal 1986 al 2016
e per un totale di € 25.224,66.
A sostegno del gravame l'opponente ha eccepito: 1) l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata notifica degli atti presupposti;
2) l'avvenuta estinzione dei crediti contestati per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 del C.C. ed art. 20 Dpr n. 472/97. Inoltre, in via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'esecutività del pignoramento opposto. La Corte adìta, con proprio provvedimento emesso all'udienza tenuta il 24/10/2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto esecutivo impugnato ed ha rinviato alla prima udienza utile del nuovo ruolo per la trattazione di merito della causa.
Si costituiva l'ADER e, con proprie controdeduzioni, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria adìta, in via pregiudiziale ed assorbente di accertare e dichiarare l'inammissibilità – per tardività – del ricorso, avendo il ricorrente notificato l'atto introduttivo avverso l'atto di pignoramento n. 06784202400002111/001, e gli atti esattoriali sottostanti, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/92; in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adìta, in favore del Giudice del Lavoro territorialmente competente, per le doglianze riguardanti le cartelle di pagamento riportanti contributi pretesi dall'INPS e dall'INAIL di Matera, trattandosi di carichi di natura extratributaria non compresi tra quelli espressamente previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 546/92; in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'opposizione avverso le 12 (dodici) restanti cartelle di pagamento riportanti carichi tributari, avendo l'ADER proceduto alla loro corretta e tempestiva notifica, ai sensi del combinato degli articoli 19, comma 3 e 21, comma 1 del D.Lgs n. 546/92; nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondata sia in fatto che in diritto, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato tenuto dall'ADER per la riscossione delle somme oggetto del presente giudizio, con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna resistente o altra che sarà determinata da parte del Giudice adìto, in danno del ricorrente.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di cui infra confutate dall'ADER, è da reputare inammissibile.
La Corte, infatti, prende atto della inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente ritenendo tale motivazione pregiudiziale ed assorbente. L'Ufficio ha formulato l'eccezione di tardività del ricorso proposto avverso l'atto di pignoramento n. 06784202400002111/001, e degli atti esattoriali sottostanti, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, che così recita: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Orbene, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente e dalla documentazione agli atti risulta che l'atto impugnato, eseguito ai sensi dell'art. 72-bis Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme già richieste in pagamento con le cartelle di esattoriali, è stato notificato mediante invio di raccomandata a.r. n. 569497299050 recapitata in data
20/05/2024 a mani di persona di famiglia convivente con il destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a conferma dell'avvenuto ritiro dell'atto. Per quanto riguarda la legittimità della notifica delle cartelle eseguita mediante invio “diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento, si precisa che la
Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo il quale “la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass., 24 aprile 2015, n. 8333; in precedenza, tra le più recenti, Cass., 16 dicembre
2014, n. 26441; 14 novembre 2014, n. 24322; 24/7/2014, n. 16949; 8/11/13, n. 25128).
Pertanto, avendo il ricorrente proposto ricorso con pec tramessa all'ADER il 23/07/2024, e non il 19/07/2024 come dichiarato dal difensore nell'atto di deposito alla Corte risulta evidente ed inconfutabile che il giudizio risulta essere stato intrapreso in violazione del termine perentorio (60 gg dalla data di notifica dell'atto da impugnare) stabilito dal predetto art. 21 D.Lgs. n. 546/92.
Alla luce di quanto suesposto, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso avverso l'atto di pignoramento n. 06784202400002111/001, e gli atti esattoriali sottostanti, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADER, delle spese di lite nell'importo di € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
VITALE ANTONELLO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 321/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferrandina - Piazza Plebiscito 75013 Ferrandina MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Borgo Resistente_1 49 75013 Ferrandina MT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Matera - Via Lucana Indirizzo_1 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Inps Direzione Provinciale Matera - Via Cappelluti 2 75013 Matera MT elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGNORAMEN n. 06784202400002111001 DIRITTO ANNUALE 2024
- ATTO PIGNORAMEN n. 06784202400002111001 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
La parte presente si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione notificato in data 22/07/2024, la sig.ra Ricorrente_1 (c. f. CF_Rappresentante_1 ) ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 06784202400002111/001, notificato il 20/05/2024, eseguito ai sensi dell'art. 72-bis Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme già richieste in pagamento con i 22 (ventidue) atti esattoriali dettagliatamente richiamati nell'atto di pignoramento e rappresentati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito per ruoli emessi dal
Comune di Ferrandina per pagamento IMU degli anni 2010, 2011, 2012 e 2015, dalla Camera di Commercio di Matera per diritti annuali dal 2007 al 2019 e dall'INPS per contributi IVS commercianti dal 1986 al 2016
e per un totale di € 25.224,66.
A sostegno del gravame l'opponente ha eccepito: 1) l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata notifica degli atti presupposti;
2) l'avvenuta estinzione dei crediti contestati per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 del C.C. ed art. 20 Dpr n. 472/97. Inoltre, in via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'esecutività del pignoramento opposto. La Corte adìta, con proprio provvedimento emesso all'udienza tenuta il 24/10/2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto esecutivo impugnato ed ha rinviato alla prima udienza utile del nuovo ruolo per la trattazione di merito della causa.
Si costituiva l'ADER e, con proprie controdeduzioni, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria adìta, in via pregiudiziale ed assorbente di accertare e dichiarare l'inammissibilità – per tardività – del ricorso, avendo il ricorrente notificato l'atto introduttivo avverso l'atto di pignoramento n. 06784202400002111/001, e gli atti esattoriali sottostanti, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/92; in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adìta, in favore del Giudice del Lavoro territorialmente competente, per le doglianze riguardanti le cartelle di pagamento riportanti contributi pretesi dall'INPS e dall'INAIL di Matera, trattandosi di carichi di natura extratributaria non compresi tra quelli espressamente previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 546/92; in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'opposizione avverso le 12 (dodici) restanti cartelle di pagamento riportanti carichi tributari, avendo l'ADER proceduto alla loro corretta e tempestiva notifica, ai sensi del combinato degli articoli 19, comma 3 e 21, comma 1 del D.Lgs n. 546/92; nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondata sia in fatto che in diritto, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato tenuto dall'ADER per la riscossione delle somme oggetto del presente giudizio, con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna resistente o altra che sarà determinata da parte del Giudice adìto, in danno del ricorrente.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di cui infra confutate dall'ADER, è da reputare inammissibile.
La Corte, infatti, prende atto della inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente ritenendo tale motivazione pregiudiziale ed assorbente. L'Ufficio ha formulato l'eccezione di tardività del ricorso proposto avverso l'atto di pignoramento n. 06784202400002111/001, e degli atti esattoriali sottostanti, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, che così recita: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Orbene, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente e dalla documentazione agli atti risulta che l'atto impugnato, eseguito ai sensi dell'art. 72-bis Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme già richieste in pagamento con le cartelle di esattoriali, è stato notificato mediante invio di raccomandata a.r. n. 569497299050 recapitata in data
20/05/2024 a mani di persona di famiglia convivente con il destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a conferma dell'avvenuto ritiro dell'atto. Per quanto riguarda la legittimità della notifica delle cartelle eseguita mediante invio “diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento, si precisa che la
Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo il quale “la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass., 24 aprile 2015, n. 8333; in precedenza, tra le più recenti, Cass., 16 dicembre
2014, n. 26441; 14 novembre 2014, n. 24322; 24/7/2014, n. 16949; 8/11/13, n. 25128).
Pertanto, avendo il ricorrente proposto ricorso con pec tramessa all'ADER il 23/07/2024, e non il 19/07/2024 come dichiarato dal difensore nell'atto di deposito alla Corte risulta evidente ed inconfutabile che il giudizio risulta essere stato intrapreso in violazione del termine perentorio (60 gg dalla data di notifica dell'atto da impugnare) stabilito dal predetto art. 21 D.Lgs. n. 546/92.
Alla luce di quanto suesposto, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso avverso l'atto di pignoramento n. 06784202400002111/001, e gli atti esattoriali sottostanti, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADER, delle spese di lite nell'importo di € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.