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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di NA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8558/2024 tra in persone dell'amministratore di sostegno Avv. Angela Està - RICOR- Parte_1
RENTE
e
Controparte_1
- CONVENUTI
[...]
Oggi 21 gennaio 2025, alle ore 12.22, innanzi al dott. Pierangela Congiu, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. COSTANTINI MARIA STEFANIA, nonché l'ADS Avv. Angela Està; per parte convenuta l'Avv. Luca Pozzolini.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
La difesa di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso a cui si riporta integralmente:
“ - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra le parti alla data del
24.07.2023 o a quella diversa data che risulterà di giustizia, conseguentemente,
- accertare e dichiarare che i signori (c.f. ), nata in [...]- CP_1 C.F._1
rocco il 01.01.1966, e (c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
19.08.2001, occupano senza titolo l'immobile per cui è causa, a far data dal 27.10.2023 ovvero a quella diversa data che risulterà di giustizia e, per l'effetto,
- condannare i signori (c.f. ), nata in [...] il CP_1 C.F._1
01.01.1966, e (c.f. ), nato in Marocco il [...] a [...] C.F._2 rilasciare immediatamente libero da persone e cose l'immobile posto in Calderara di Reno Bolo- gna (BO), Via Turati n. 43 int. 8.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, ivi compresi quelli per la fase di mediazione obbligatoria, anche ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c. e dell'art. 12 bis,
D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, oltre accessori di legge”.
1
La difesa di parte convenuta dichiara di aderire alle conclusioni formulate da controparte, salvo che per la condanna alle spese di lite e per i tempi di esecuzione del rilascio dell'immobile che chiede vengano differiti il più possibile al fine di consentire ai convenuti di reperire un nuovo alloggio.
La difesa di parte ricorrente evidenzia come il giudice tutelare abbia chiarito che è interesse del ri- corrente ottenere la liberazione dell'immobile quanto prima, posto che la convivenza con i convenu- ti non è per lui salutare.
Il Giudice dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 17 , all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 8558/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona dell'amministratrice di so- Parte_1 C.F._3
stegno, Avv. Angela Està (c.f. ), giusto decreto di nomina del Giudice Tute- C.F._4
lare di NA del 20.09.2023, R.G. n. 2320/2017, elett.te dom.to alla VIA SANTO STEFANO 75
40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI MARIA STEFANIA ANNA (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso C.F._5
- RICORRENTE
E
(c.f.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. Luca C.F._2
Pozzolini (C.F.: – PEC: - fax: ) e C.F._6 Email_1 P.IVA_1 dall'Avv. Silvia Guido (C.F.: – PEC: C.F._7 Email_2
ed elettivamente domiciliati nello studio dei predetti, sito in NA, Via Santo Stefano n. 63, giu- sta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del pro- cesso e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'azione esperita dal ricorrente , in persona dell'amministratrice di so- Parte_1
stegno, Avv. Angela Està, deve essere qualificata come azione personale di restituzione (cfr Cass.
SS.UU. n. 7305/2014) volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione da parte dei resistenti e di restituire al ricorrente il bene in precedenza volonta- CP_1 Controparte_1
riamente da questo loro concesso in godimento in forza del contratto di comodato.
3
Il contratto concluso tra le parti, infatti, deve essere qualificato come comodato verbale precario, regolato dall'art. 1810 c.c., in quanto non è contestata (anzi espressamente riconosciuta) la consegna dell'appartamento nel corso del 2016 ai resistenti e da loro ancora attualmente detenuto e neppure allegata l'esistenza di un termine finale o di un particolare uso del bene che ne connoti la causa ex art. 1809 c.c..
Il comodato, infatti, è un contratto essenzialmente gratuito con il quale una parte consegna all'al- tra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che il ricorrente ha concesso ai resistenti il godimento, in condivisione con lo stesso ricorrente, senza fissazione di durata, dell'appartamento sito in Caldera- ra di Reno NA (BO), Via Turati n. 43 int.
8. Data l'assenza di un termine finale si tratta, dun- que, di comodato senza determinazione di durata ex art 1810 c.c. per effetto del quale il comodata- rio è tenuto a restituire l'immobile in godimento non appena il comodante ne faccia richiesta.
Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il termine finale del comodato[…]a norma dell'art. 1810 c.c., può risultare dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di partico- lari prescrizioni di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile si confi- gura, [come nel caso di specie], indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine fi- nale, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la concessione deve intendersi a tempo parimenti inde- terminato e cioè a titolo precario” ex art. 1810 c.c. (Cass. civ., Sez. VI, 11 marzo 2011, n.° 5907; conforme, Cass. 09 febbraio 2011, n.° 3168).
La richiesta di restituzione del bene da parte del comodante determina dunque l'immediata cessa- zione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa ad nutum il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la re- stituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui. (Cass. sent. n. 664/2016).
È pacifico, inoltre, che il ricorrente, nel corso dell'anno 2023 ha chiesto la restituzione dell'immobile ai convenuti, che in questa sede, oltre a non contestare specificamente i fatti allegati da controparte ( sia per quanto concerne il loro godimento dell'immobile, sia per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di liberare l'immobile), non hanno provato alcun fatto impeditivo, modifica- tivo od estintivo della propria obbligazione al rilascio, come era loro onere fare ai sensi dell'art. 2697 c.c..
4
Al contrario, il sig. ha ampiamente dimostrato la necessità, oltre che il Parte_1
diritto, di rientrare nel possesso esclusivo dell'immobile, allegando e provando l'esistenza del tito- lo e la sussistenza di ragioni di salute.
Peraltro all'odierna udienza la difesa di parte convenuta ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate da controparte, salvo che per la condanna alle spese di lite e per i tempi di esecuzione del rilascio dell'immobile.
La domanda di parte ricorrente è pertanto fondata e deve essere accolta.
Non può essere accolta, invece, la richiesta dei convenuti volta ad ottenere un differimento della condanna: la provvisoria esecutorietà ex lege della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.), infatti, impone che la condanna restitutoria abbia effetto immediato (tra le altre, vedi Cass. n. 4604/1999).
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse in ragione della sostanziale non opposizione dei resistenti alle domande formulate da controparte e della loro ade- sione alle conclusioni formulate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara cessato il contratto stipulato tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile sito in
Calderara di Reno NA (BO), Via Turati n. 43 int. 8;
- condanna i resistenti e al rilascio dell'immobile sito in CP_1 Controparte_1
Calderara di Reno NA (BO), Via Turati n. 43 int. 8, consegnandolo libero da persone e cose in favore di parte ricorrente. Fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 31 gennaio 2025;
- compensa tra le parti le spese di lite.
NA, 25 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8558/2024 tra in persone dell'amministratore di sostegno Avv. Angela Està - RICOR- Parte_1
RENTE
e
Controparte_1
- CONVENUTI
[...]
Oggi 21 gennaio 2025, alle ore 12.22, innanzi al dott. Pierangela Congiu, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. COSTANTINI MARIA STEFANIA, nonché l'ADS Avv. Angela Està; per parte convenuta l'Avv. Luca Pozzolini.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
La difesa di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso a cui si riporta integralmente:
“ - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra le parti alla data del
24.07.2023 o a quella diversa data che risulterà di giustizia, conseguentemente,
- accertare e dichiarare che i signori (c.f. ), nata in [...]- CP_1 C.F._1
rocco il 01.01.1966, e (c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
19.08.2001, occupano senza titolo l'immobile per cui è causa, a far data dal 27.10.2023 ovvero a quella diversa data che risulterà di giustizia e, per l'effetto,
- condannare i signori (c.f. ), nata in [...] il CP_1 C.F._1
01.01.1966, e (c.f. ), nato in Marocco il [...] a [...] C.F._2 rilasciare immediatamente libero da persone e cose l'immobile posto in Calderara di Reno Bolo- gna (BO), Via Turati n. 43 int. 8.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, ivi compresi quelli per la fase di mediazione obbligatoria, anche ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c. e dell'art. 12 bis,
D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, oltre accessori di legge”.
1
La difesa di parte convenuta dichiara di aderire alle conclusioni formulate da controparte, salvo che per la condanna alle spese di lite e per i tempi di esecuzione del rilascio dell'immobile che chiede vengano differiti il più possibile al fine di consentire ai convenuti di reperire un nuovo alloggio.
La difesa di parte ricorrente evidenzia come il giudice tutelare abbia chiarito che è interesse del ri- corrente ottenere la liberazione dell'immobile quanto prima, posto che la convivenza con i convenu- ti non è per lui salutare.
Il Giudice dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 17 , all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 8558/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona dell'amministratrice di so- Parte_1 C.F._3
stegno, Avv. Angela Està (c.f. ), giusto decreto di nomina del Giudice Tute- C.F._4
lare di NA del 20.09.2023, R.G. n. 2320/2017, elett.te dom.to alla VIA SANTO STEFANO 75
40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI MARIA STEFANIA ANNA (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso C.F._5
- RICORRENTE
E
(c.f.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. Luca C.F._2
Pozzolini (C.F.: – PEC: - fax: ) e C.F._6 Email_1 P.IVA_1 dall'Avv. Silvia Guido (C.F.: – PEC: C.F._7 Email_2
ed elettivamente domiciliati nello studio dei predetti, sito in NA, Via Santo Stefano n. 63, giu- sta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del pro- cesso e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'azione esperita dal ricorrente , in persona dell'amministratrice di so- Parte_1
stegno, Avv. Angela Està, deve essere qualificata come azione personale di restituzione (cfr Cass.
SS.UU. n. 7305/2014) volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione da parte dei resistenti e di restituire al ricorrente il bene in precedenza volonta- CP_1 Controparte_1
riamente da questo loro concesso in godimento in forza del contratto di comodato.
3
Il contratto concluso tra le parti, infatti, deve essere qualificato come comodato verbale precario, regolato dall'art. 1810 c.c., in quanto non è contestata (anzi espressamente riconosciuta) la consegna dell'appartamento nel corso del 2016 ai resistenti e da loro ancora attualmente detenuto e neppure allegata l'esistenza di un termine finale o di un particolare uso del bene che ne connoti la causa ex art. 1809 c.c..
Il comodato, infatti, è un contratto essenzialmente gratuito con il quale una parte consegna all'al- tra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che il ricorrente ha concesso ai resistenti il godimento, in condivisione con lo stesso ricorrente, senza fissazione di durata, dell'appartamento sito in Caldera- ra di Reno NA (BO), Via Turati n. 43 int.
8. Data l'assenza di un termine finale si tratta, dun- que, di comodato senza determinazione di durata ex art 1810 c.c. per effetto del quale il comodata- rio è tenuto a restituire l'immobile in godimento non appena il comodante ne faccia richiesta.
Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il termine finale del comodato[…]a norma dell'art. 1810 c.c., può risultare dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di partico- lari prescrizioni di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile si confi- gura, [come nel caso di specie], indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine fi- nale, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la concessione deve intendersi a tempo parimenti inde- terminato e cioè a titolo precario” ex art. 1810 c.c. (Cass. civ., Sez. VI, 11 marzo 2011, n.° 5907; conforme, Cass. 09 febbraio 2011, n.° 3168).
La richiesta di restituzione del bene da parte del comodante determina dunque l'immediata cessa- zione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa ad nutum il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la re- stituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui. (Cass. sent. n. 664/2016).
È pacifico, inoltre, che il ricorrente, nel corso dell'anno 2023 ha chiesto la restituzione dell'immobile ai convenuti, che in questa sede, oltre a non contestare specificamente i fatti allegati da controparte ( sia per quanto concerne il loro godimento dell'immobile, sia per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di liberare l'immobile), non hanno provato alcun fatto impeditivo, modifica- tivo od estintivo della propria obbligazione al rilascio, come era loro onere fare ai sensi dell'art. 2697 c.c..
4
Al contrario, il sig. ha ampiamente dimostrato la necessità, oltre che il Parte_1
diritto, di rientrare nel possesso esclusivo dell'immobile, allegando e provando l'esistenza del tito- lo e la sussistenza di ragioni di salute.
Peraltro all'odierna udienza la difesa di parte convenuta ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate da controparte, salvo che per la condanna alle spese di lite e per i tempi di esecuzione del rilascio dell'immobile.
La domanda di parte ricorrente è pertanto fondata e deve essere accolta.
Non può essere accolta, invece, la richiesta dei convenuti volta ad ottenere un differimento della condanna: la provvisoria esecutorietà ex lege della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.), infatti, impone che la condanna restitutoria abbia effetto immediato (tra le altre, vedi Cass. n. 4604/1999).
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse in ragione della sostanziale non opposizione dei resistenti alle domande formulate da controparte e della loro ade- sione alle conclusioni formulate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara cessato il contratto stipulato tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile sito in
Calderara di Reno NA (BO), Via Turati n. 43 int. 8;
- condanna i resistenti e al rilascio dell'immobile sito in CP_1 Controparte_1
Calderara di Reno NA (BO), Via Turati n. 43 int. 8, consegnandolo libero da persone e cose in favore di parte ricorrente. Fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 31 gennaio 2025;
- compensa tra le parti le spese di lite.
NA, 25 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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