Articolo 47 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 46Articolo 48
Versione
30 giugno 1970
Art. 47.
Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970