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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12107 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22042/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 22042/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 22, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Daniele Mancini che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Abbate, per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di citazione;
- parte attrice–
e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in CP_1
Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
pagina 1 di 8 Manuela Scerpa, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.
del 15/11/2021 rep. n. 21535/2021, allegata alla comparsa di Persona_1
costituzione di nuovo difensore,
-parte convenuta -
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910-
accertamento negativo canoni di locazione relativi all'immobile sito in Roma,
via del Crocifisso n. 15 per il periodo 1989-2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e
respinta:
- in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, ex art. 3 R.D. n.
639 del 1910 e art. 5 D.Lgs. 150/2011 l'efficacia esecutiva dell'impugnato atto
di “Avviso di accertamento Costituzione in mora ed intimazione ad
adempiere” emesso da Controparte_2
– prot. n. QC 127463 del 15.12.2020, notificato il 11.01.2021, avente
[...]
ad oggetto “Immobili del patrimonio indisponibile di – Atto di CP_1
costituzione in mora e intimazione ad adempiere – BU di riferimento
1064765”, sussistendo i giusti motivi innanzi indicati;
pagina 2 di 8 - nel merito, per tutte le ragioni sopra spiegate, accertata e dichiarata
l'insussistenza e l'infondatezza dei presupposti della procedura di riscossione
in oggetto e non dovute né esigibili le somme intimate, dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o disporre l'annullamento dell'impugnato atto di “Avviso di
accertamento Costituzione in mora ed intimazione ad adempiere” emesso da
– prot. n. QC Controparte_2
127463 del 15.12.2020, notificato il 11.01.2021, avente ad oggetto “Immobili
del patrimonio indisponibile di – Atto di costituzione in mora e CP_1
intimazione ad adempiere – BU di riferimento 1064765”, con ogni
conseguenziale pronuncia di legge;
- ancora nel merito, in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice adito
ritenesse di non dover annullare il provvedimento impugnato, Voglia
comunque, in accoglimento delle ragioni sopra dedotte e tenuto conto della
abnormità delle somme pretese rispetto alla consistenza e funzionalità
dell'immobile pretesamente occupato nonché dell'intervenuta prescrizione
delle somme intimate, accertare e dichiarare non dovute né esigibili le somme
intimate e disporre la riforma dell'impugnato Atto, mediante una congrua
riduzione delle somme richieste, nella misura che sarà quantificata all'esito
dell'espletanda istruttoria, anche tramite C.T.U..
pagina 3 di 8 Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - Dare atto CP_1
che, in virtù dell'eccezione di prescrizione ex adverso articolata
l'Amministrazione intende limitare e limita il quantum richiesto nell'atto
opposto alle somme richieste a partire dall'anno 2010; - Per quanto invece
concerne l'asserita erroneità del quantum si chiede la reiezione in toto della
suddetta domanda in quanto la censura risulta essere arbitraria e priva di
ogni parametro di riferimento;
PQM
- Si chiede pertanto la parziale reiezione
della domanda attorea con ogni conseguenza per quanto riguarda le spese di
giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa,
l'accertamento negativo dei canoni di locazione pretesi da con CP_1
ingiunzione di pagamento prot. n QC 127463 del 15/12/2020, notificata il
11/01/2021 per l'importo complessivo di euro 20.678,71 a titolo di canoni non corrisposti per il periodo 1989-2020, ed euro 4.131,88 a titolo di interessi moratori, deducendo: - l'intervenuta prescrizione quinquennale, in mancanza pagina 4 di 8 di atti interruttivi, dei canoni richiesti per le annualità ultra quinquennio;
-
inammissibilità ed infondatezza dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento di potere..
2. Costituitasi ha contestato le domande attoree, pur limitando, CP_1
in virtù dell'eccezione di prescrizione, il quantum richiesto ai canoni/corrispettivi per l'utilizzo dell'immobile a decorrere dall'anno 2010.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, non coltivata dalla parte attrice alla prima udienza, rinviata ex artt. 309 c.p.c., la causa, sull'evidenza documentale, è stata rinviata ex artt. 183-187 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, quindi,
trattata in forma scritta, ex art. 127 ter c.p.c, , trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg.
ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
pagina 5 di 8 ha limitato, in virtù dell'eccezione di prescrizione, la pretesa CP_1
creditoria ai canoni/corrispettivi dovuti a decorrere dall'anno 2010.
Nel merito, dalla documentazione offerta in comunicazione da CP_1
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, segnatamente, dalla nota a firma del Direttore Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative – prot. n.
QC 36296 del 02/07/2021- risulta che l'amministrazione ha riconosciuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte attrice, dichiarando espressamente essere esigibili, sulla base della documentazione presente in atti,
le somme a partire dal 28/03/2012, con la precisazione che “Pertanto si
procederà all'annullamento dell'atto di costituzione in mora e intimazione ad
adempiere QC 127463 del 15.12.2020 e, con il supporto del gestore, con
contestuale emissione di nuovo atto di costituzione in mora e diffida ad
adempiere contenente le somme ricalcolate effettivamente dovute”. (cfr. nota del Direttore Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative – prot. n. QC 36296
del 02/07/2021, fascicolo . CP_1
Ciò posto, si osserva che, alla luce della documentazione sopra indicata,
nessun canone di locazione è dovuto dall'opponente, per il periodo 1989-
2012, non dimostrata essendo, da a ciò onerata ex art. 2697 CP_1
c.c., l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
pagina 6 di 8 In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione ai canoni di locazione richiesti per il periodo CP_1
1989-2012 per intervenuta prescrizione quinquennale;
- in conseguenza, non dovuti risultano i pretesi canoni di locazione per il periodo decorrente dal 1989 fino al 28/03/2012 e nulla ed inefficace risulta la ingiunzione di pagamento opposta, dovendo procedersi – come correttamente ritenuto dal al ricalcolo delle Controparte_2
somme effettivamente dovute, ogni altro motivo restando assorbito
5. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico di
[...]
e liquidate in favore di parte attrice, con esclusione della fase CP_1
istruttoria/trattazione non espletata non essendo stati neppure richiesti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., avuto riguardo all'attività svolta, in complessivi euro
2.164,00, di cui euro 264,00 per spese vive (CU e bollo), euro 500,00 per fase studio, euro 500,00 per fase introduttiva, euro 900,00 per fase decisionale oltre spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv. Daniele Mancini e Avv. Carlo Abbate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti da i Parte_1
canoni di locazione relativi all'immobile sito in Roma, via del Crocifisso n. 15
per il periodo decorrente dal 1989 fino al 28/03/2012 per intervenuta prescrizione;
-) per l'effetto dichiara nulla e di nessun effetto l'ingiunzione di pagamento n. prot. n. n QC 127463 del 15/12/2020, notificata i n data 11/01/2021;
-) condanna al pagamento in favore della parte attrice delle CP_1
spese di lite liquidate, come in parte motiva, in complessivi euro 2.164,00,
oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv. Daniele Mancini e Avv. Carlo Abbate.
Roma, 01/09/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12002 del 28.05.2014), preliminarmente deve prendersi atto che Roma
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 22042/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 22, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Daniele Mancini che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Abbate, per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di citazione;
- parte attrice–
e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in CP_1
Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
pagina 1 di 8 Manuela Scerpa, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.
del 15/11/2021 rep. n. 21535/2021, allegata alla comparsa di Persona_1
costituzione di nuovo difensore,
-parte convenuta -
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910-
accertamento negativo canoni di locazione relativi all'immobile sito in Roma,
via del Crocifisso n. 15 per il periodo 1989-2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e
respinta:
- in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, ex art. 3 R.D. n.
639 del 1910 e art. 5 D.Lgs. 150/2011 l'efficacia esecutiva dell'impugnato atto
di “Avviso di accertamento Costituzione in mora ed intimazione ad
adempiere” emesso da Controparte_2
– prot. n. QC 127463 del 15.12.2020, notificato il 11.01.2021, avente
[...]
ad oggetto “Immobili del patrimonio indisponibile di – Atto di CP_1
costituzione in mora e intimazione ad adempiere – BU di riferimento
1064765”, sussistendo i giusti motivi innanzi indicati;
pagina 2 di 8 - nel merito, per tutte le ragioni sopra spiegate, accertata e dichiarata
l'insussistenza e l'infondatezza dei presupposti della procedura di riscossione
in oggetto e non dovute né esigibili le somme intimate, dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o disporre l'annullamento dell'impugnato atto di “Avviso di
accertamento Costituzione in mora ed intimazione ad adempiere” emesso da
– prot. n. QC Controparte_2
127463 del 15.12.2020, notificato il 11.01.2021, avente ad oggetto “Immobili
del patrimonio indisponibile di – Atto di costituzione in mora e CP_1
intimazione ad adempiere – BU di riferimento 1064765”, con ogni
conseguenziale pronuncia di legge;
- ancora nel merito, in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice adito
ritenesse di non dover annullare il provvedimento impugnato, Voglia
comunque, in accoglimento delle ragioni sopra dedotte e tenuto conto della
abnormità delle somme pretese rispetto alla consistenza e funzionalità
dell'immobile pretesamente occupato nonché dell'intervenuta prescrizione
delle somme intimate, accertare e dichiarare non dovute né esigibili le somme
intimate e disporre la riforma dell'impugnato Atto, mediante una congrua
riduzione delle somme richieste, nella misura che sarà quantificata all'esito
dell'espletanda istruttoria, anche tramite C.T.U..
pagina 3 di 8 Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - Dare atto CP_1
che, in virtù dell'eccezione di prescrizione ex adverso articolata
l'Amministrazione intende limitare e limita il quantum richiesto nell'atto
opposto alle somme richieste a partire dall'anno 2010; - Per quanto invece
concerne l'asserita erroneità del quantum si chiede la reiezione in toto della
suddetta domanda in quanto la censura risulta essere arbitraria e priva di
ogni parametro di riferimento;
PQM
- Si chiede pertanto la parziale reiezione
della domanda attorea con ogni conseguenza per quanto riguarda le spese di
giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa,
l'accertamento negativo dei canoni di locazione pretesi da con CP_1
ingiunzione di pagamento prot. n QC 127463 del 15/12/2020, notificata il
11/01/2021 per l'importo complessivo di euro 20.678,71 a titolo di canoni non corrisposti per il periodo 1989-2020, ed euro 4.131,88 a titolo di interessi moratori, deducendo: - l'intervenuta prescrizione quinquennale, in mancanza pagina 4 di 8 di atti interruttivi, dei canoni richiesti per le annualità ultra quinquennio;
-
inammissibilità ed infondatezza dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento di potere..
2. Costituitasi ha contestato le domande attoree, pur limitando, CP_1
in virtù dell'eccezione di prescrizione, il quantum richiesto ai canoni/corrispettivi per l'utilizzo dell'immobile a decorrere dall'anno 2010.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, non coltivata dalla parte attrice alla prima udienza, rinviata ex artt. 309 c.p.c., la causa, sull'evidenza documentale, è stata rinviata ex artt. 183-187 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, quindi,
trattata in forma scritta, ex art. 127 ter c.p.c, , trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg.
ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
pagina 5 di 8 ha limitato, in virtù dell'eccezione di prescrizione, la pretesa CP_1
creditoria ai canoni/corrispettivi dovuti a decorrere dall'anno 2010.
Nel merito, dalla documentazione offerta in comunicazione da CP_1
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, segnatamente, dalla nota a firma del Direttore Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative – prot. n.
QC 36296 del 02/07/2021- risulta che l'amministrazione ha riconosciuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte attrice, dichiarando espressamente essere esigibili, sulla base della documentazione presente in atti,
le somme a partire dal 28/03/2012, con la precisazione che “Pertanto si
procederà all'annullamento dell'atto di costituzione in mora e intimazione ad
adempiere QC 127463 del 15.12.2020 e, con il supporto del gestore, con
contestuale emissione di nuovo atto di costituzione in mora e diffida ad
adempiere contenente le somme ricalcolate effettivamente dovute”. (cfr. nota del Direttore Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative – prot. n. QC 36296
del 02/07/2021, fascicolo . CP_1
Ciò posto, si osserva che, alla luce della documentazione sopra indicata,
nessun canone di locazione è dovuto dall'opponente, per il periodo 1989-
2012, non dimostrata essendo, da a ciò onerata ex art. 2697 CP_1
c.c., l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
pagina 6 di 8 In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione ai canoni di locazione richiesti per il periodo CP_1
1989-2012 per intervenuta prescrizione quinquennale;
- in conseguenza, non dovuti risultano i pretesi canoni di locazione per il periodo decorrente dal 1989 fino al 28/03/2012 e nulla ed inefficace risulta la ingiunzione di pagamento opposta, dovendo procedersi – come correttamente ritenuto dal al ricalcolo delle Controparte_2
somme effettivamente dovute, ogni altro motivo restando assorbito
5. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico di
[...]
e liquidate in favore di parte attrice, con esclusione della fase CP_1
istruttoria/trattazione non espletata non essendo stati neppure richiesti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., avuto riguardo all'attività svolta, in complessivi euro
2.164,00, di cui euro 264,00 per spese vive (CU e bollo), euro 500,00 per fase studio, euro 500,00 per fase introduttiva, euro 900,00 per fase decisionale oltre spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv. Daniele Mancini e Avv. Carlo Abbate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti da i Parte_1
canoni di locazione relativi all'immobile sito in Roma, via del Crocifisso n. 15
per il periodo decorrente dal 1989 fino al 28/03/2012 per intervenuta prescrizione;
-) per l'effetto dichiara nulla e di nessun effetto l'ingiunzione di pagamento n. prot. n. n QC 127463 del 15/12/2020, notificata i n data 11/01/2021;
-) condanna al pagamento in favore della parte attrice delle CP_1
spese di lite liquidate, come in parte motiva, in complessivi euro 2.164,00,
oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv. Daniele Mancini e Avv. Carlo Abbate.
Roma, 01/09/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12002 del 28.05.2014), preliminarmente deve prendersi atto che Roma